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Document 62009TN0437
Case T-437/09: Action brought on 19 October 2009 — Oyster Cosmetics v OHIM — Kadabell (OYSTER COSMETICS)
Causa T-437/09: Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — Oyster Cosmetics/UAMI — Kadabell (OYSTER COSMETICS)
Causa T-437/09: Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — Oyster Cosmetics/UAMI — Kadabell (OYSTER COSMETICS)
GU C 11 del 16.1.2010, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/32 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — Oyster Cosmetics/UAMI — Kadabell (OYSTER COSMETICS)
(Causa T-437/09)
2010/C 11/60
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Oyster Cosmetics S.p.A. (Castiglione delle Stiviere, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Perani e P. Pozzi)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kadabell GmbH & Co. KG (Lenzkirch, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 agosto 2009, nel procedimento R 1367/2008-1; |
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condannare le controparti alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo “OYSTER COSMETICS” per prodotti della classe 3.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario “KADUS OYSTRA AUTO STOP PROTECTION” registrato per prodotti della classe 3.
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi considerati.