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Document 62009TN0440
Case T-440/09: Action brought on 3 November 2009 — Azienda Agricola Bracesco v Commission
Causa T-440/09: Ricorso presentato il 3 novembre 2009 — Azienda Agricola Bracesco/Commissione
Causa T-440/09: Ricorso presentato il 3 novembre 2009 — Azienda Agricola Bracesco/Commissione
GU C 312 del 19.12.2009, p. 42–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/42 |
Ricorso presentato il 3 novembre 2009 — Azienda Agricola Bracesco/Commissione
(Causa T-440/09)
2009/C 312/69
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Azienda Agricola Bracesco Srl (Orgiano, Italia) (rappresentanti: F. Tosello, avvocato, S. Rizzioli, avvocato, C. Pauly, avocat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Condannare ai sensi degli artt. 235 e 288, secondo comma, del Trattato CE, la Commissione europea al risarcimento dei danni in favore dell'Azienda Agricola Bracesco s.r.l. ora in liquidazione ammontanti ad euro 335 000, ovvero del diverso importo che emergerà in corso di causa, e comunque di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo. |
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Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso per risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale della Comunità europea si colloca nel contesto delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
Si afferma a questo riguardo che, in seguito alla perturbazione del mercato europeo del pollame provocata dal calo dei prezzi conseguente alla diminuzione della domanda dei consumatori, legata a sua volta alla diffusione dell'influenza aviaria, la Commissione europea ha deciso di intervenire attraverso il reg. 1010/2006 (1), che prevede misure di sostegno agli avicoltori.
Tuttavia, nonostante la legislazione comunitaria in materia di polizia sanitaria includa nella nozione di pollame anche le quaglie, gli avicoltori attivi nell'allevamento e macellazione di tale specie sono stati immotivatamente esclusi dai beneficiari degli aiuti.
La ricorrente, Azienda Agricola Bracesco s.r.l. in liquidazione, lamenta di avere subito un danno ingiusto derivante dalla condotta della Commissione europea, la quale integra la violazione grave e manifesta di uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, cioè il principio di non discriminazione.
(1) Regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame per taluni Stati membri (GU L 180, pag. 3).