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Document 52008AP0217
Conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator ***I European Parliament legislative resolution of 21 May 2008 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (COM(2007)0263 — C6-0145/2007 — 2007/0098(COD)))#P6_TC1-COD(2007)0098 Position of the European Parliament adopted at first reading on 21 May 2008 with a view to the adoption of Regulation (EC) No …/2008 of the European Parliament and of the Council establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC
Condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (COM(2007)0263 — C6-0145/2007 — 2007/0098(COD))
P6_TC1-COD(2007)0098 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio
Condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (COM(2007)0263 — C6-0145/2007 — 2007/0098(COD))
P6_TC1-COD(2007)0098 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio
GU C 279E del 19.11.2009, p. 169–194
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 279/169 |
Condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ***I
P6_TA(2008)0217
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (COM(2007)0263 — C6-0145/2007 — 2007/0098(COD))
(2009/C 279 E/37)
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0263), |
— |
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0145/2007), |
— |
visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0087/2008); |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TC1-COD(2007)0098
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
previa consultazione del controllore europeo per la protezione dei dati,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Per realizzare un mercato interno del trasporto su strada caratterizzato da condizioni di concorrenza leale è necessaria l'applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l'accesso all'attività di trasportatore su strada di merci o di persone, di seguito denominata «professione di trasportatore su strada». Le norme comuni in questione possono contribuire a introdurre un livello più elevato di qualifiche professionali per i trasportatori, a razionalizzare il mercato , a migliorare la qualità del servizio fornito nell'interesse dei trasportatori, dei clienti e dell'economia in generale e a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, possono favorire l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento dei trasportatori. |
(2) |
La direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso all'attività di trasportatore su strada di merci e di persone, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (4) ha stabilito i requisiti minimi comuni per l'accesso all'attività di trasportatore su strada e il riconoscimento reciproco dei documenti necessari a tal fine. L'esperienza maturata, la valutazione di impatto e diversi studi mostrano tuttavia che l'applicazione della direttiva summenzionata varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Queste disparità hanno diverse conseguenze negative, come le distorsioni della concorrenza, una certa mancanza di trasparenza del mercato, controlli di intensità diseguale e il rischio che le imprese con uno scarso livello di qualifiche professionali siano negligenti o rispettino meno le norme in materia di sicurezza stradale e la legislazione previdenziale, con possibile pregiudizio per l'immagine del settore. |
(3) |
Le conseguenze summenzionate sono tanto più negative in quanto possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada, in quanto, l'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci e di determinate operazioni di cabotaggio è aperto alle imprese di tutta la Comunità. L'unico requisito imposto è che tali imprese siano in possesso di una licenza comunitaria, che può essere ottenuta quando le imprese soddisfano i requisiti di accesso all'attività, in conformità del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada] (5) e del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus] (6). |
(4) |
Occorre quindi modernizzare le vigenti norme di accesso all'attività di trasportatore su strada in modo da assicurarne un'applicazione più omogenea ed efficace. Visto che il rispetto di tali norme costituisce il requisito principale per accedere al mercato comunitario e che, per quanto riguarda l'accesso al mercato, gli strumenti comunitari applicabili sono i regolamenti, il regolamento risulta lo strumento più adatto per disciplinare l'accesso all'attività. |
(5) |
Per favorire una concorrenza leale, le norme comuni per l'esercizio dell'attività dovrebbero essere applicate a tutte le imprese secondo criteri quanto più ampi possibile. Tuttavia, non è necessario includere nel presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporti che incidono in misura molto lieve sul mercato dei trasporti. |
(6) |
Compete allo Stato membro di stabilimento assicurare che un'impresa soddisfi in permanenza i requisiti previsti dal presente regolamento affinché lo Stato membro in questione possa decidere, se necessario, di sospendere o revocare le autorizzazioni che permettono a tale impresa di operare sul mercato. Per garantire l'osservanza delle condizioni per l'accesso all'attività e controlli efficaci delle stesse, è necessario che le imprese dispongano di una sede stabile ed effettiva. |
(7) |
Le persone fisiche che possiedono l'onorabilità e l'idoneità professionale prescritte dovrebbero essere identificate chiaramente e designate presso le autorità competenti. I soggetti in questione, denominati «gestori dei trasporti», dovrebbero corrispondere ai soggetti residenti di uno Stato membro che dirigono in maniera continuativa ed effettiva le attività di trasporto delle imprese di trasporto su strada. Occorre precisare le condizioni che un soggetto deve soddisfare affinché possa assumere la direzione permanente ed effettiva di un'attività di trasporto in un'impresa. |
(8) |
Per rispettare il requisito dell'onorabilità un gestore dei trasporti non deve essere stato oggetto di condanne penali o di sanzioni gravi, in particolare per violazione della normativa comunitaria nel settore del trasporto su strada. Nei settori disciplinati dalle norme comunitarie occorre definire congiuntamente i tipi di infrazione e i livelli di gravità corrispondenti che possono alterare l'onorabilità di un'impresa. |
(9) |
La Commissione dovrebbe porsi l'obiettivo di garantire che le violazioni gravi siano sanzionate con lo stesso rigore nei diversi Stati membri, adottando a tal fine le misure del caso. |
(10) |
Un'impresa di trasporti su strada deve disporre di un'idoneità finanziaria minima per garantire l'avvio corretto e la gestione efficace dell'impresa. È necessario utilizzare indicatori finanziari ben definiti e pertinenti, che possono essere stabiliti sulla base dei conti annuali. Se lo desiderano, le imprese dovrebbero avere la possibilità di mostrare la loro idoneità finanziaria mediante una garanzia bancaria o altro strumento finanziario, quale l'assicurazione, utilizzando così un metodo che può rivelarsi più semplice e meno oneroso. |
(11) |
Con un livello elevato di qualificazione professionale dovrebbe essere possibile potenziare l'efficienza socioeconomica del settore del trasporto su strada. I candidati alla funzione di gestore dei trasporti dovrebbero quindi seguire formazioni di qualità. Per assicurare una maggiore omogeneità della formazione e dell'esame, come pure la trasparenza nei confronti dei candidati, gli Stati membri dovrebbero riconoscere i centri di esame e di formazione secondo i criteri definiti dagli stessi Stati membri. Da quando il mercato interno è stato realizzato, i mercati nazionali non sono più separati. Di conseguenza, i soggetti che intendono dirigere le attività di trasporto dovrebbero possedere le conoscenze necessarie per dirigere operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale. L'elenco delle materie da conoscere per ottenere il certificato di idoneità professionale e le modalità di organizzazione degli esami possono evolversi a seguito del progresso tecnico e dovrebbero essere aggiornati di conseguenza. |
(12) |
Per garantire una concorrenza leale e favorire il pieno rispetto della regolamentazione da parte del trasporto stradale è necessario un livello omogeneo di sorveglianza e di controllo fra gli Stati membri. Le autorità nazionali incaricate di controllare le imprese e la validità delle autorizzazioni svolgono un ruolo fondamentale in proposito. È pertanto opportuno adottare le misure adeguate in caso di necessità, in particolare , nei casi più gravi, per sospendere o revocare le autorizzazioni o dichiarare l'inidoneità dei gestori dei trasporti negligenti o fraudolenti. Ciò deve essere preceduto da una debita valutazione dell'intervento in relazione al principio di proporzionalità. Un'impresa dovrebbe tuttavia ricevere una diffida preliminare e dovrebbe disporre di un termine ragionevole per regolarizzare la propria situazione prima di incorrere in sanzioni di questo tipo. |
(13) |
Con una migliore organizzazione della cooperazione amministrativa fra Stati membri sarebbe possibile migliorare l'efficacia della sorveglianza delle imprese che operano in diversi Stati membri e ridurre i costi amministrativi. L'interconnessione a livello comunitario dei registri elettronici, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, faciliterebbe la cooperazione auspicata e ridurrebbe il costo dei controlli sia per le imprese che per le amministrazioni. Nella maggior parte degli Stati membri esistono già registri informatizzati nazionali, così come esistono già infrastrutture di interconnessione fra gli Stati membri. L'uso più sistematico di tali registri nazionali delle imprese e la loro connessione a livello comunitario potrebbero quindi essere realizzati a costi ridotti, contribuendo in pari tempo a ridurre fortemente i costi amministrativi dei controlli, migliorandone l'efficacia. |
(14) |
I registri in questione contengono dati di carattere personale riguardanti le infrazioni e le sanzioni. Gli Stati membri devono quindi adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), in particolare per quanto riguarda il controllo del trattamento dei dati in questione da parte dell'autorità pubblica, il diritto di informazione dei soggetti interessati, il loro diritto di accesso così come il diritto di opposizione. Ai fini del presente regolamento risulta necessario conservare questo tipo di dati per almeno due anni per evitare che le imprese inabilitate si stabiliscano in altri Stati membri. |
(15) |
L'interconnessione dei registri nazionali è essenziale per scambiare informazioni rapidamente ed efficacemente fra gli Stati membri e garantire che i trasportatori non tentino o rischino di commettere infrazioni gravi in Stati membri diversi dal loro paese di stabilimento. Per realizzare tale interconnessione occorre definire congiuntamente il formato preciso dei dati da trasmettere e le procedure tecniche di scambio. |
(16) |
Per garantire l'efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri occorre designare punti di contatto nazionali e precisare specifiche procedure comuni per quanto riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da trasmettere. |
(17) |
Per agevolare la libertà di stabilimento occorre ammettere come prova sufficiente dell'onorabilità per l'accesso alle attività in questione in uno Stato membro di accoglienza la presentazione di documenti adeguati rilasciati da un'autorità competente del paese di provenienza del trasportatore su strada, al fine di assicurare che le persone interessate non siano state dichiarate inabili all'esercizio dell'attività negli altri Stati membri da cui provengono. |
(18) |
Per quanto riguarda l'idoneità professionale un modello unico di attestazione, rilasciato in virtù delle disposizioni del presente regolamento, dovrebbe essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro di stabilimento per agevolare la libertà di stabilimento. |
(19) |
È necessario attuare a livello comunitario un controllo più rigoroso dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Questo obiettivo presuppone la presentazione, da parte della Commissione, di relazioni periodiche riguardanti l'onorabilità, l'idoneità finanziaria e l'idoneità professionale delle imprese del settore del trasporto su strada, sulla base di relazioni elaborate utilizzando i registri nazionali. |
(20) |
È opportuno che gli Stati membri prevedano sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(21) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la modernizzazione delle norme che disciplinano l'accesso all'attività di trasportatore su strada per assicurare un'applicazione più omogenea delle stesse comparabile negli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(22) |
Occorre adottare le misure necessarie per attuare il presente regolamento in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). |
(23) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stilare un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni
serie
che
in determinate circostanze possono comportare
la perdita dell'onorabilità richiesta ai trasportatori su strada, di adeguare al progresso tecnico l'allegato del presente regolamento relativo alle conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri nonché l'allegato relativo al modello di certificato di idoneità professionale e di compilare un elenco delle violazioni che possono indurre le autorità, in determinate circostanze e in funzione del carattere della violazione, a prevedere la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a esercitare l'attività o una dichiarazione di inidoneità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a completare il presente regolamento con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell'aggiornamento del modello di certificato di idoneità professionale. |
(24) |
È necessario abrogare la direttiva 96/26/CE, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'accesso all'attività di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano l'attività di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare l'attività di trasportatore su strada e i riferimenti alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada si intendono comprensivi, ove opportuno, di un riferimento alle imprese che intendono esercitare tale attività .
3. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica:
a) |
alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati il cui peso massimo autorizzato a pieno carico non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto; |
b) |
alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali e a titolo gratuito , che non esercitino l'attività di trasportatore di persone su strada come attività principale e che utilizzino per il trasporto veicoli guidati dai loro dipendenti; |
c) |
alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada utilizzando esclusivamente autoveicoli che non possono superare la velocità di 40 km/h . |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) |
«attività di trasportatore su strada», l'attività di trasportatore di persone su strada o l'attività di trasportatore di merci su strada; |
b) |
«professione di trasportatore di merci su strada», l'attività di un'impresa che esegue, mediante un veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi; |
c) |
«professione di trasportatore di persone su strada», l'attività di un'impresa che esegue, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per la loro attrezzatura, a trasportare più di nove persone, autista compreso, e destinati a tal fine, trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto; |
d) |
«impresa», qualsiasi persona fisica, o persona giuridica con o senza scopo di lucro, o associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica; |
e) |
«gestore dei trasporti», qualsiasi persona fisica impiegata da un'impresa o, se l'impresa in questione è una persona fisica, questa stessa persona o, se previsto , un'altra persona fisica che designa mediante contratto, e che dirige in maniera continuativa ed effettiva le attività di trasporto dell'impresa; |
f) |
«autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada», la decisione amministrativa che autorizza un'impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento a esercitare l'attività di trasportatore su strada; |
g) |
«autorità competente », un'autorità in uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che , per autorizzare l'esercizio dell'attività, verifica se un'impresa soddisfi i requisiti di cui al presente regolamento e che ha il potere di rilasciare, sospendere o revocare l'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada; |
h) |
«Stato membro di stabilimento», lo Stato membro in cui è stabilita l''impresa, |
indipendentemente dalla provenienza del gestore dei trasporti.
Articolo 3
Requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada
Le imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada devono possedere i requisiti seguenti:
a) |
essere stabilite effettivamente e in modo stabile in uno Stato membro come previsto all'articolo 5 ; |
b) |
essere onorabili come previsto all'articolo 6 ; |
c) |
possedere l'adeguata idoneità finanziaria come previsto all'articolo 7 ; |
d) |
possedere l'idoneità professionale richiesta come previsto all'articolo 8 . |
Le condizioni necessarie per soddisfare ciascuno di tali requisiti sono definite nel capo II. Il presente regolamento non osta a che Stati membri stabiliscano condizioni supplementari per l'autorizzazione delle imprese all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada.
Articolo 4
Gestore dei trasporti
1. L'impresa che esercita l'attività di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica , il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d) , e che adempia altresì le condizioni seguenti:
a) |
dirigere effettivamente e in permanenza l'attività di trasporto dell'impresa; |
b) |
avere un effettivo legame con l'impresa, vale a dire essere dipendente, socio, direttore o azionista o avere un rapporto contrattuale analogo con l'impresa o dirigere l'impresa stessa, oppure se l'impresa è una persona fisica, coincidere con tale persona fisica o ancora, se l'impresa è una società, poter rappresentare e impegnare legalmente la società stessa; |
c) |
essere residente in uno Stato membro. |
L'impresa indica all'autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.
2. L'impresa non avente il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 3, lettera d), può essere autorizzata dall' autorità competente a esercitare l'attività di trasportatore su strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1, alle condizioni seguenti:
a) |
l'impresa designa
un'altra persona fisica residente in uno Stato membro che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che sia incaricata, in base a contratto, di esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa , e la notifica all'autorità competente ; |
b) |
il contratto che lega l'impresa al gestore dei trasporti precisa le mansioni che questi deve svolgere in via continuativa e indica le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti; le mansioni da precisare sono in particolare quelle riguardanti la gestione della manutenzione e della riparazione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità, la distribuzione dei carichi o dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza; |
c) |
la persona designata non può dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di più di quattro imprese diverse . L'autorità competente può decidere il numero massimo di veicoli che il gestore dei trasporti può gestire e che non supererà i 50 veicoli per ciascun gestore dei trasporti ; |
d) |
la persona designata deve essere indipendente da altre imprese che chiedono all'impresa di svolgere attività di trasporto o che svolgono attività di trasporto per conto dell'impresa . |
Capo II
Condizioni da rispettare
Articolo 5
Condizioni relative al requisito di stabilimento
Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, lettera a), l'impresa deve, nello Stato membro interessato:
a) |
disporre di una sede dotata di locali in cui conserva i documenti dell'impresa per i periodi previsti dalla legge , in particolare tutti i documenti contabili, i documenti di gestione del personale e qualsiasi altra documentazione, su supporti protetti, cui l'autorità competente per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve poter accedere per la verifica delle condizioni prescritte dal presente regolamento , osservando allo stesso tempo tutte le pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali ; |
b) |
disporre di
uno o più
veicoli, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, in particolare in forza di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di locazione o di un contratto di leasing o in forza di un contratto di acquisto, che sono immatricolati nello Stato membro in questione; |
c) |
effettuare in modo effettivo e continuativo le proprie operazioni in una sede operativa, situata nello Stato membro in questione, dotata delle attrezzature necessarie ed essere in grado di provare su richiesta dove, nello Stato membro di stabilimento, sono parcheggiati i veicoli quando non sono utilizzati . |
Articolo 6
Condizioni relative al requisito di onorabilità
1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), e fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri definiscono le condizioni che un'impresa e un gestore dei trasporti devono soddisfare a norma del presente regolamento per ottemperare al requisito di onorabilità .
Tali condizioni comprendono i seguenti requisiti :
a) |
in assenza di validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità dell'impresa di trasporto, dei suoi gestori dei trasporti o di qualsiasi persona interessata, come ad esempio una condanna o sanzioni per infrazioni gravi alla normativa nazionale in vigore nel settore :
|
b) |
se
il gestore dei trasporti
o l'impresa di trasporti non sono stati oggetto di condanne in uno o più Stati membri per infrazioni gravi alle normative comunitarie, riguardanti in particolare:
|
2. Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, lettera b):
a) |
la condanna o le sanzioni di cui è stato oggetto il gestore dei trasporti o l'impresa di trasporto in uno o più Stati membri per infrazioni molto gravi alle normative comunitarie, di cui all'allegato III, comportano la perdita dell'onorabilità dopo il debito completamento di una procedura amministrativa ed eventualmente dopo un controllo presso i locali dell'impresa, a meno che l'autorità competente, per motivi eccezionali debitamente giustificati, stabilisca che ciò costituisce una risposta sproporzionata. In tal caso, i motivi eccezionali debitamente giustificati sono iscritti nel registro nazionale e indicati nella relazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento relative all'adeguamento dell'allegato III onde tener conto dello sviluppo dell'acquis comunitario nel settore dei trasporti su strada sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3 ; |
b) |
la Commissione adotta, entro il 1o gennaio 2010, un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni che possono comportare la perdita dell'onorabilità. Gli Stati membri tengono conto delle informazioni in merito a tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri, all'atto della definizione delle priorità dei controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 2 . |
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo in relazione a tale elenco sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3 .
A tal fine, entro il 1o gennaio 2010, la Commissione :
i) |
stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono registrati con maggiore frequenza; |
ii) |
definisce il livello di gravità delle infrazioni in funzione del loro potenziale di determinare un rischio per la vita o lesioni gravi; e |
iii) |
definisce la frequenza dell'infrazione al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti. |
3. Il requisito dell'onorabilità non si considera rispettato finché non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente a norma delle disposizioni nazionali vigenti in materia.
Articolo 7
Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria
1. Ai fini dell'articolo 3, lettera c), un'impresa deve poter rispettare in via permanente i propri obblighi finanziari nel corso dell'esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa deve dimostrare che ogni anno dispone di un capitale proprio e di riserve per un valore di almeno 9 000EUR nel caso di utilizzo di un unico veicolo e di 5 000EUR per ogni veicolo supplementare.
Il capitale proprio è dimostrato mediante un bilancio commerciale certificato o un bilancio fiscale. Chi richiede per la prima volta l'accesso alla professione di trasportatore su strada deve presentare un bilancio di apertura certificato.
Ai fini del presente regolamento, il valore dell'euro è fissato ogni anno nelle valute nazionali degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno feriale di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entrano in vigore il 1o gennaio dell'anno civile seguente.
Le voci contabili di sui al primo comma, sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (9).
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può consentire che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante l'attestazione di una o più banche o altri organismi finanziari , incluse le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori dell'impresa, mediante garanzia bancaria o altro strumento similare, per gli importi di cui al paragrafo 1 , primo comma. La garanzia bancaria o l'assicurazione può essere escussa dall'autorità competente che autorizza l'esercizio dell'attività e può essere svincolata esclusivamente con il suo consenso. L'autorità competente stabilisce inoltre a quali condizioni la garanzia bancaria può essere escussa e svincolata a favore di altri creditori.
3. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2 , che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è prescritta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.
Articolo 8
Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale
1. Ai fini dell'articolo 3, lettera d), la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di formazione di cui all'allegato I, sezione I, nelle materie ivi elencate. L'idoneità è accertata dopo un esame scritto obbligatorio che , se uno Stato membro così decide, può essere integrato da un esame orale. Gli esami sono organizzati in conformità all'allegato I, sezione II.
2. Le persone interessate sostengono l'esame di cui al paragrafo 1 nello Stato membro di residenza.
3. Solo le autorità e gli organismi riconosciuti a tal fine da uno Stato membro secondo i criteri definiti dallo stesso possono organizzare gli esami scritti e orali che consentono di accertare l'idoneità professionale. Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui le autorità o gli organismi riconosciuti organizzano gli esami siano conformi all'allegato I.
4. Gli Stati membri riconoscono secondo criteri reciprocamente compatibili da essi definiti gli organismi atti a offrire ai candidati formazioni di qualità per un'efficace preparazione all'esame nonché, ai gestori dei trasporti che lo desiderino, formazioni permanenti per l'aggiornamento delle conoscenze. Gli Stati membri verificano periodicamente che tali organismi rispondano sempre ai criteri in base ai quali sono stati riconosciuti.
5. Gli Stati membri possono dispensare dall'esame le persone che dimostrino di possedere un'esperienza pratica ininterrotta a livello di direzione di almeno dieci anni in un'impresa di trasporti, maturata prima della pubblicazione del presente regolamento .
6. Gli Stati membri possono promuovere, ogni dieci anni, a beneficio dei gestori dei trasporti, una formazione come quella descritta nell'allegato I e un esame come quello descritto all'articolo 8, paragrafo 1, per garantire che essi siano informati dei cambiamenti intervenuti nel settore.
7. Gli Stati membri garantiscono che i gestori dei trasporti con esperienza pratica che riprendono la loro attività dopo cinque anni d'interruzione effettuino la riqualificazione e l'aggiornamento necessari a comprovare il sussistere della propria competenza professionale e delle conoscenze in materia di sviluppo della legislazione applicabile alla professione .
8. Qualsiasi Stato membro può dispensare dalla formazione in determinate materie e dall'esame i titolari di diplomi da esso specificamente designati, rilasciati nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione tecnica nello stesso Stato membro ed implicanti la frequenza di corsi relativi alle materie elencate all'allegato I.
9. Ai fini della prova dell'idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al paragrafo 3. L'attestato non è trasferibile ad altre persone fisiche o giuridiche . L'attestato è conforme al modello di certificato di cui all'allegato II ed è munito del timbro dell'autorità o dell'organismo riconosciuto che lo ha rilasciato.
10. La Commissione adatta gli allegati I e II al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, per quanto riguarda l'allegato I, e secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4, per quanto riguarda l'allegato II.
11. Gli scambi di esperienze e di informazioni fra Stati membri in materia di formazione, esame e riconoscimento sono vivamente incoraggiati, principalmente ma non esclusivamente tramite il comitato di cui all'articolo 24 nonché tramite altri organismi che possono essere designati dalla Commissione.
Capo III
Autorizzazione e sorveglianza
Articolo 9
Autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento. Le autorità competenti sono incaricate di:
a) |
istruire le domande presentate dalle imprese; |
b) |
autorizzare l'esercizio dell'attività, nonché sospendere e revocare le autorizzazioni rilasciate; |
c) |
dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un'impresa in qualità di gestrice dei trasporti; |
d) |
procedere ai controlli necessari per verificare se un'impresa soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3. |
2. Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le condizioni imposte dal presente regolamento, nonché eventuali altre disposizioni nazionali, le procedure che i candidati interessati devono seguire e le relative informazioni particolareggiate.
Articolo 10
Istruzione e registrazione delle domande
1. Un'impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3 è autorizzata, se ne fa domanda, a esercitare l'attività di trasportatore su strada . L'autorità competente accerta che l' impresa che ne fa domanda possieda i requisiti di cui in detto articolo .
2. L'autorità competente è responsabile di aggiornare e di tenere il registro elettronico di cui all'articolo 15.
L'autorità competente iscrive nel registro elettronico di cui all'articolo 15 la ragione sociale dell'impresa, il nome del gestore dei trasporti da questa designato e un'indicazione della sua idoneità alla gestione dei trasporti , l'indirizzo della sede, il numero dei veicoli utilizzati e, se l'autorizzazione è valida per i trasporti internazionali, il numero di serie della licenza comunitaria e quello delle copie autenticate.
3. Il termine per l'istruzione della domanda di autorizzazione da parte dell'autorità competente è il più breve possibile e non supera i tre mesi.
4. A partire dal 1o gennaio 2012 l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica in caso di dubbio che al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati non siano stati dichiarati in uno Stato membro incapaci di dirigere l'attività di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 13.
5. Le imprese che dispongono di un'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada notificano entro 28 giorni all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione eventuali cambiamenti nei dati di cui al paragrafo 2.
Articolo 11
Controlli
1. Le autorità competenti verificano che le imprese autorizzate a esercitare l'attività di trasportatore su strada soddisfino in permanenza i requisiti di cui all'articolo 3. A tal fine, verificano ogni cinque anni che le imprese continuino a soddisfare tutti i requisiti di cui trattasi.
La Commissione adatta la periodicità dei controlli regolari ai progressi tecnici, segnatamente per quanto concerne i registri elettronici nazionali quali previsti all'articolo 15. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.
2. A integrazione delle verifiche di cui al paragrafo 1, le autorità competenti procedono a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a rischio secondo il sistema che gli Stati membri hanno introdotto in applicazione dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio . Gli Stati membri estendono questo sistema di classificazione dei rischi a tutte le infrazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
3. Ciascuno Stato membro esegue i controlli necessari per verificare se un'impresa continui a rispettare le condizioni di accesso all'attività, qualora la Commissione ne faccia richiesta. Lo Stato membro informa la Commissione sui risultati dei controlli effettuati a seguito della richiesta e sulle misure adottate nel caso in cui rilevi che l'impresa non rispetta più le condizioni prescritte dal presente regolamento.
Articolo 12
Diffida e revoca delle autorizzazioni
1. Se constata che un'impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente notifica la cosa all'impresa stessa. Se accerta l'inadempimento di uno di tali requisiti, l'autorità competente può assegnare all'impresa un termine per regolarizzare la sua situazione entro i limiti in appresso :
a) |
un termine non superiore a tre mesi per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti se quest'ultimo non soddisfa più i requisiti di onorabilità o di idoneità professionale, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti; |
b) |
un termine non superiore a tre mesi se l'impresa deve regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile; |
c) |
un termine non superiore a sei mesi se il requisito dell'idoneità finanziaria non è soddisfatto, affinché l'impresa possa dimostrare, sulla base di un piano finanziario fondato su ipotesi realistiche, che il requisito dell'idoneità finanziaria sarà nuovamente soddisfatto in via permanente a decorrere dall'esercizio contabile successivo. |
2. L'autorità competente può prescrivere che le imprese la cui autorizzazione è stata sospesa o revocata provvedano affinché i loro gestori dei trasporti seguano il corso di formazione e sostengano l'esame di cui all'articolo 8 prima dell'adozione di qualsiasi misura di riabilitazione .
3. Se constata che l'impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente sospende o revoca l'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada concessa all'impresa senza superare i termini di cui al paragrafo 1 .
Articolo 13
Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti
1. In caso di infrazioni gravi — quali quelle menzionate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) — da considerarsi tali per la natura sistematica e premeditata o per il tentativo di dissimulare i fatti, e di cui il gestore dei trasporti è responsabile, l'autorità competente dichiara il gestore dei trasporti dell'impresa cui è stata revocata l'autorizzazione inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un'impresa.
2. Finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle disposizioni nazionali pertinenti , l'attestazione di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 9, della persona dichiarata inidonea a dirigere le attività di trasporto non è più valida in alcuno Stato membro.
Articolo 14
Decisioni delle autorità competenti e ricorsi
1. Le decisioni negative adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in forza del presente regolamento, che includono il rigetto di una domanda , la sospensione o la revoca di un'autorizzazione e la dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti sono motivate.
Tali decisioni tengono conto delle informazioni disponibili sulle infrazioni commesse dall'impresa o da uno dei gestori dei trasporti in altri Stati membri e che possono pregiudicare l'onorabilità dell'impresa, nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell'autorità competente.
Le decisioni precisano le misure di riabilitazione applicabili in caso di sospensione dell'autorizzazione o di dichiarazione di inidoneità.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese e le persone interessate abbiano il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui al paragrafo 1, anche dinnanzi ad un tribunale .
Capo IV
Semplificazione e cooperazione amministrativa
Articolo 15
Registri elettronici nazionali
1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 10, 11, 12, 13 e 25, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e dei gestori dei trasporti che sono stati autorizzati da un'autorità competente da esso designata a esercitare l'attività di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica designata a tal fine , che è altresì responsabile dell'uso e dell'aggiornamento di tali dati. Il registro elettronico nazionale contiene una sezione pubblica e una sezione confidenziale. Il registro elettronico è accessibile in collegamento diretto a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione di cui all'articolo 9. Alla sezione confidenziale del registro elettronico hanno accesso le autorità diverse dalle autorità competenti solo se sono debitamente investite di poteri di controllo e di sanzione sul trasporto stradale e se il loro personale è giurato.
Entro il 1o gennaio 2010 la Commissione definisce, di concerto con gli Stati membri, la struttura minima dei dati che devono essere inseriti nel registro elettronico nazionale.
La sezione del registro elettronico nazionale relativa alle imprese di trasporto su strada di uno Stato membro contiene i dati seguenti:
a) |
denominazione e forma giuridica dell'impresa; |
b) |
indirizzo della sede; |
c) |
nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento del requisito di onorabilità e di idoneità professionale e, se diverso, nome del rappresentante legale; |
d) |
tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie autenticate , nonché numero di targa di ciascun veicolo coperto dall'autorizzazione operante al di fuori dello Stato membro di stabilimento dell'impresa ; |
e) |
numero, categoria e tipo di infrazioni che hanno dato luogo a una sanzione negli ultimi due anni; |
f) |
nome delle persone che sono state dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa nel corso degli ultimi due anni e misure di riabilitazione applicate. |
La sezione del registro elettronico nazionale relativa ai gestori dei trasporti su strada di uno Stato membro contiene i dati seguenti:
a) |
denominazione del gestore dei trasporti dichiarato idoneo a gestire l'attività di trasporto o un'impresa; |
b) |
denominazione, forma giuridica e indirizzo dell'impresa o delle imprese gestite. |
Gli Stati membri possono scegliere di conservare le informazioni di cui al terzo comma, lettere e) ed f) in registri separati. In questo caso, i dati pertinenti sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili per tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono trasmesse entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
In ogni caso, le informazioni di cui al terzo comma, lettere e) ed f) sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo se tali autorità sono debitamente investite di poteri di controllo e di sanzionamento nel settore dei trasporti su strada e se il loro personale è giurato, o altrimenti se sono tenute ad un obbligo formale di segretezza.
2. I dati attinenti ad imprese riguardo alle quali l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata restano nel registro per due anni a partire dalla scadenza della sospensione o della revoca della licenza e sono poi immediatamente cancellati .
I dati relativi a persone dichiarate inidonee allo svolgimento dell'attività restano nel registro fino a che l'onorabilità di tali persone non viene ristabilita in conformità di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 3. Dopo la riabilitazione o l'adozione di misure equivalenti, i dati sono immediatamente cancellati.
Tali dati specificano i motivi della sospensione o della revoca delle autorizzazioni o della dichiarazione di inidoneità e la relativa durata.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché tutti i dati contenuti nel registro elettronico siano aggiornati ed esatti, in particolare quelli di cui al paragrafo 1, comma 3, lettere e) ed f).
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad interconnettere i registri elettronici nazionali a livello comunitario entro il 31 dicembre 2010. L'interconnessione è attuata in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare i registri elettronici di tutti gli Stati membri. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per agevolare l'attuazione del presente paragrafo.
5. Ai fini del paragrafo 4, le modalità comuni relative al formato dei dati scambiati ed alle procedure tecniche per la consultazione automatica dei registri elettronici degli altri Stati membri sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 16
Protezione dei dati personali
Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
a) |
ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o s'intendano trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L'informazione indica l'identità dell'autorità responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni; |
b) |
ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano presso l'autorità responsabile del trattamento dei dati. Tale diritto è garantito senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza scadenze o spese eccessive per il richiedente; |
c) |
ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano; |
d) |
ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, i dati non possono più essere oggetto di trattamento. |
Articolo 17
Cooperazione amministrativa fra Stati membri
1. Qualsiasi Stato membro, quando constata che un'impresa autorizzata da un'autorità competente di un altro Stato membro ha commesso un'infrazione e che la gravità della stessa può determinare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione in base al presente regolamento, comunica all'altro Stato membro tutte le informazioni di cui dispone in merito all'infrazione e alle sanzioni che ha applicato.
2. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l'indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il […]. La Commissione redige l'elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.
3. Gli Stati membri che scambiano informazioni nell'ambito del presente regolamento utilizzano i punti di contatto nazionali designati in applicazione del paragrafo 2.
4. Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o sugli eventuali gestori dei trasporti dichiarati inidonei a svolgere l'attività devono rispettare la procedura e i termini di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada] ovvero, se del caso, all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus]. Ogni Stato membro quando riceve da un altro Stato membro la notifica di un'infrazione grave che abbia dato luogo a una condanna , inserisce l'infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.
Capo V
Riconoscimento reciproco degli attestati e degli altri titoli
Articolo 18
Attestati e altri documenti riguardanti l'onorabilità
1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, lo Stato membro di stabilimento ammette come prova sufficiente dell'onorabilità ai fini dell'accesso all'attività di trasportatore su strada la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di tale documento, di un documento equivalente, rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale .
2. Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilità che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri l'attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. L'attestato si basa sui fatti precisi presi in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.
3. Se non è rilasciato dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale , il documento prescritto a norma dei paragrafi 1 e 2 può essere sostituito da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dall'interessato davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale , i quali rilasceranno un attestato certificante la prestazione del giuramento o la dichiarazione solenne in oggetto.
4. I documenti rilasciati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non possono essere stati rilasciati più di tre mesi prima della presentazione. La stessa condizione vale per gli attestati di cui al paragrafo 3.
Articolo 19
Attestati relativi all'idoneità finanziaria
Quando prescrive per i suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all'articolo 7, lo Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale che certifichi l'osservanza delle condizioni prescritte. Gli attestati si basano sulle informazioni precise prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.
Articolo 20
Attestati di idoneità professionale
1. Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale gli attestati conformi al modello di certificato di cui all'allegato II rilasciati dalle autorità o dagli organismi riconosciuti a tal fine.
2. Gli attestati rilasciati prima del […] ai fini della prova dell'idoneità professionale in base alle disposizioni vigenti a tale data sono equiparati al certificato conforme al modello contenuto nell'allegato II e sono riconosciuti come prova dell'idoneità professionale in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione dei certificati che essi riconoscono come comprovanti l'idoneità professionale ai fini del presente articolo .
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 21
Sanzioni
1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1o gennaio 2012 e provvedono a notificare le eventuali modificazioni successive non appena possibile.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare la sospensione dell'autorizzazione a esercitare l'attività, la revoca delle autorizzazioni e la dichiarazione di inidoneità dei gestori dei trasporti. Le sanzioni comprendono anche la confisca del veicolo utilizzato dall'impresa che effettua trasporti senza disporre dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.
Articolo 22
Disposizioni transitorie
Le imprese che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongono di un'autorizzazione per esercitare l'attività di trasportatore su strada si conformano alle disposizioni del presente regolamento entro il termine di due anni a decorrere da tale data.
Articolo 23
Assistenza reciproca
Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente e si prestano reciprocamente assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Esse si scambiano informazioni sulle condanne per infrazioni gravi o su altri fatti specifici che possano avere conseguenze sull'esercizio dell'attività di trasportatore su strada, conformemente alle disposizioni applicabili alla protezione dei dati personali .
Articolo 24
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (11).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 ,della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini stabiliti all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.
Articolo 25
Relazioni sull'esercizio dell'attività
1. Ogni due anni gli Stati membri elaborano una relazione sulle attività delle autorità competenti e la trasmettono alla Commissione. La relazione comprende:
a) |
un'analisi del settore in relazione ai requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale; |
b) |
il numero, per tipo e per anno, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e revocate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni; |
c) |
il numero dei certificati di idoneità professionale rilasciati ogni anno; |
d) |
statistiche di base sui registri elettronici nazionali e sul loro impiego da parte delle autorità competenti ; |
e) |
un'analisi degli scambi di informazioni con gli altri Stati membri, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni constatate notificate a un altro Stato membro e il numero delle risposte ricevute in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, nonché il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4. |
2. Ogni due anni la Commissione elabora una relazione sull'esercizio dell'attività di trasportatore su strada per il Parlamento europeo e il Consiglio, basata sulle relazioni nazionali. La relazione contiene in particolare una valutazione dell'efficienza dello scambio di informazioni fra gli Stati membri. Essa è pubblicata contestualmente alla relazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (12).
3. Entro il 1o giugno 2009 la Commissione presenta una relazione sugli effetti probabili dell'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento volta ad includere il trasporto commerciale con veicoli che, per tipo e attrezzature, sono idonei e destinati a trasportare fino a nove persone, incluso il conducente. La Commissione adotta, se del caso, le iniziative necessarie.
Articolo 26
Elenchi delle autorità competenti
Entro il 1o giugno 2009 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco delle autorità competenti che ha designato per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada, nonché l'elenco delle autorità o organismi riconosciuti per l'organizzazione degli esami e il rilascio dei certificati . La Commissione pubblica l'elenco consolidato di tali autorità organismi relativo a tutta la Comunità nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 27
Comunicazione delle misure nazionali
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di diritto interno che essi adottano nell'ambito disciplinato dal presente regolamento entro sei giorni dalla data di adozione delle stesse e per la prima volta entro il 1o giugno 2009 .
Articolo 28
Abrogazione
La direttiva 96/26/CE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a partire dal 1o giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il …
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) GU C .
(2) GU C .
(3) Posizione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008.
(4) GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1. .
(5) GU L.
(6) GU L.
(7) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. .
(9) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. .
(10) Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio ( GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35 ).
(11) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. .
(12) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.
ALLEGATO I
I. ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 8
Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento ufficiale dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco, rispettivamente per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone. In esse, i candidati autotrasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.
Il livello minimo, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (1), vale a dire al livello di formazione raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale e una formazione tecnica complementare, oppure da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.
A. Elementi di diritto civile
Trasporto su strada di merci e persone
Il candidato deve in particolare:
1) |
conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano; |
2) |
essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto. |
Trasporto su strada di merci
3) |
essere in grado di esaminare un reclamo presentato del committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale; |
4) |
conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti. |
Trasporto su strada di persone
5) |
essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale. |
B. Elementi di diritto commerciale
Trasporto su strada di merci e persone
Il candidato deve in particolare:
1) |
conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento; |
2) |
possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento. |
C. Elementi di diritto sociale
Trasporto su strada di merci e persone
Il candidato deve in particolare:
1) |
conoscere il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli d'impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.); |
2) |
conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale; |
3) |
conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendente delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.); |
4) |
conoscere le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di lavoro, in particolare le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 , del regolamento (CEE) n. 3821/85 , della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (2) e della direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di tali disposizioni; |
5) |
conoscere le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (3). |
D. Elementi di diritto tributario
Trasporto su strada di merci e persone
Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:
1) |
all'IVA per i servizi di trasporto; |
2) |
alla tassa di circolazione degli autoveicoli; |
3) |
alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture; |
4) |
alle imposte sui redditi. |
E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa
Trasporto su strada di merci e persone
Il candidato deve in particolare:
1) |
conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento; |
2) |
conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano; |
3) |
sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo; |
4) |
essere in grado di leggere e interpretare un conto dei ricavi; |
5) |
essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari; |
6) |
essere in grado di redigere un bilancio; |
7) |
conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata; |
8) |
essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.; |
9) |
conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.; |
10) |
conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano; |
11) |
conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada. |
Trasporto su strada di merci
12) |
essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms; |
13) |
conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto. |
Trasporto su strada di persone
14) |
essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di persone; |
15) |
essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone. |
F. Accesso al mercato
Trasporto su strada di merci e di persone
Il candidato deve in particolare:
1) |
conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale dell'attività, all'accesso all'attività, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni; |
2) |
conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporto su strada; |
3) |
conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli. |
Trasporto su strada di merci
4) |
conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli e alla logistica; |
5) |
conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione. |
Trasporto su strada di persone
6) |
conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone; |
7) |
conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto ed essere in grado di elaborare programmi di trasporto. |
G. Norme tecniche e di gestione tecnica
Trasporto su strada di merci e persone
Il candidato deve in particolare:
1) |
conoscere le regole relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme; |
2) |
essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.); |
3) |
conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli; |
4) |
essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico; |
5) |
essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature. |
Trasporto su strada di merci
6) |
conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.); |
7) |
conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale; |
8) |
essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE del Consiglio (4), dalla direttiva 96/35/CE del Consiglio (5) e dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (6); |
9) |
essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP); |
10) |
essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sui trasporto di animali vivi. |
H. Sicurezza stradale
Trasporto su strada di merci e persone
Il candidato deve in particolare:
1) |
conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.); |
2) |
essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.); |
3) |
essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente; |
4) |
essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi; |
5) |
essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche. |
Trasporto su strada di persone
6) |
avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri. |
II. PROCEDURA D'ESAME
1. |
Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto al punto I nelle materie ivi indicate e, in particolare, la idoneità di utilizzare gli strumenti e le tecniche ad essi correlati e di svolgere i compiti direttivi e di coordinamento previsti.
|
2. |
Se organizzano anche un esame orale, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile. Se organizzano unicamente un esame scritto, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile. |
3. |
Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 % del punteggi complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Lo Stato membro ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50 % al 40 % esclusivamente per una prova. |
(1) GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56.
(2) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35 .
(3) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4 .
(4) Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ( GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7 ).
(5) Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose ( GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10 ).
(6) Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all' interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ( GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1 ). Rettificata dal regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
ALLEGATO III
L'elenco delle infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) è il seguente:
1. |
|
2. |
Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o impiego di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati dell'apparecchiatura di registrazione e/o del limitatore di velocità o falsificazione dei […] fogli di registrazione o dei dati trasferiti dal tachigrafo e/o dalla scheda del conducente. |
3. |
Guida senza aver superato un controllo tecnico valido o guida di un veicolo che presenti un difetto molto grave, segnatamente a livello del sistema di frenaggio, dei leveraggi dello sterzo, delle ruote/dei pneumatici, delle sospensioni o del telaio tale da comportare un rischio immediato per la sicurezza stradale suscettibile di dare luogo a una decisione di immobilizzazione del veicolo. |
4. |
Trasporto di merci pericolose il cui trasporto è vietato o di merci pericolose senza la segnaletica o la marcatura del veicolo richieste . |
5. |
Trasporto di passeggeri o di merci senza una patente di guida valida o effettuato da un'impresa sprovvista di una licenza comunitaria valida . |
6. |
Impiego da parte del conducente di una scheda del conducente falsificata o di cui non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti. |
7. |
Trasporto di merci che superano del 20 % o più il carico massimo consentito. |