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Document 62009TN0021
Case T-21/09: Action brought on 16 January 2009 — Eurotel SpA v OHIM
Causa T-21/09: Ricorso presentato il 16 gennaio 2009 — Eurotel/UAMI — DVB Project (DVB)
Causa T-21/09: Ricorso presentato il 16 gennaio 2009 — Eurotel/UAMI — DVB Project (DVB)
GU C 69 del 21.3.2009, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 69/48 |
Ricorso presentato il 16 gennaio 2009 — Eurotel/UAMI — DVB Project (DVB)
(Causa T-21/09)
(2009/C 69/106)
Lingua di deposito del ricorso: l'italiano
Parti
Ricorrente: Eurotel SpA (Milano, Italia) (rappresentante: F. Paola, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: DVB Project
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare la nullità della decisione impugnata, dichiarando per l'effetto la nullità del marchio comunitario figurativo «DVB» perché in manifesto contrasto con la lettera e lo spirito dell'art. 7(1)(b), (c) e (d) CTMR; |
— |
Condannare l'UAMI alla rifusione delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo «DVB» (domanda di registrazione n. 2.75.771), per prodotti e servizi nelle classi 9 e 38.
Titolare del marchio comunitario: DVB project
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: La ricorrente.
Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: La parte che richiede la nullità non rivendica nessun diritto di marchio, ma fa valere che il marchio in questione sarebbe descrittivo e generico.
Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di annullamento.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lett. b), c) e d) del Regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.