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Document C2004/106/137

Causa T-28/04: Ricorso della Mülhens GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 22 gennaio 2004.

GU C 106 del 30.4.2004, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/67


Ricorso della Mülhens GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 22 gennaio 2004.

(Causa T-28/04)

(2004/C 106/137)

Lingua processuale: da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura – Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Il 22 gennaio 2004, la Mülhens GmbH & Co. KG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. T. Schulte-Beckhausen, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l''Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Contro parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: sig. Mirco Cara, residente in Trezzano sul Naviglio (Milano).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2003 (procedimento R 10/2003-1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

Sig. Mirco Cara

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio figurativo «TOSKA LEATHER» per prodotti rientranti nelle classi 16, 18 e 25 (tra gli altri, libri, borse e borsette nonché abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere) – domanda n. 1 079 888.

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Il marchio denominativo tedesco «TOSCA» per prodotti di profumeria (tra gli altri «profumo»«Eau de toilette» e «Eau de Parfum per donne»).

Decisione della divisione di opposizione:

L’opposizione è stata accolta riguardo ai prodotti rientranti nella classe 25. Per il resto, l’opposizione è stata respinta.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi di ricorso:

 

L’opposizione del titolare del marchio notorio rivendicato sarebbe fondata ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1).

 

Sussisterebbe un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

 

I prodotti in conflitto mostrerebbero una certa somiglianza.

 

Quanto al marchio notorio rivendicato in sede di opposizione, si tratterebbe di un marchio che gode di notorietà ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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