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Document 32025R1545

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1545 della Commissione, del 30 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Cornus alba, Cornus sanguinea, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia e Taxus baccata originarie del Regno Unito, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione delle piante da impianto di Cornus alba e Cornus sanguinea originarie del Regno Unito

C/2025/5115

GU L, 2025/1545, 31.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1545/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1545/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1545

31.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1545 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Cornus alba, Cornus sanguinea, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia e Taxus baccata originarie del Regno Unito, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione delle piante da impianto di Cornus alba e Cornus sanguinea originarie del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi risultano inseriti nell’elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende i generi Cornus L., Populus L., Sorbus L. e Taxus L.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa.

(4)

Il 31 marzo 2023 il Regno Unito (5) ha presentato alla Commissione tre domande di esportazione nell’Unione delle piante da impianto seguenti («piante in questione»):

piante da impianto di massimo due anni di Cornus alba, Cornus sanguinea e Sorbus aucuparia, con un diametro massimo di 10 mm;

piante da impianto di massimo cinque anni di Cornus alba e Cornus sanguinea, in substrato colturale, con un diametro massimo di 40 mm;

piante da impianto di massimo sette anni di Cornus alba, Cornus sanguinea e Sorbus aucuparia, a radice nuda, con un diametro massimo di 40 mm; e

piante da impianto di massimo 15 anni di Sorbus aucuparia, in substrato colturale, con un diametro massimo di 190 mm.

Le domande erano suffragate dai fascicoli tecnici pertinenti.

(5)

Il 1o febbraio 2024 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante di Cornus alba e Cornus sanguinea originarie del Regno Unito (6). L’Autorità ha individuato Discula destructiva, Meloidogyne fallax, Phytophthora ramorum (isolati non UE), Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus quali organismi nocivi pertinenti per tali piante.

(6)

Il 23 maggio 2024 l’Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante di Sorbus aucuparia originarie del Regno Unito (7). Ha individuato Entoleuca mammata e Phytophthora ramorum (isolati non UE) quali organismi nocivi pertinenti per tali piante.

(7)

Il 7 agosto 2023 il Regno Unito ha presentato alla Commissione quattro domande di esportazione nell’Unione delle piante da impianto seguenti («ulteriori piante in questione»):

talee/marze di massimo due anni di Populus nigra e Populus tremula, con un diametro massimo di 12 mm;

piante da impianto di massimo sette anni di Populus alba, Populus nigra e Populus tremula, a radice nuda, con un diametro massimo di 40 mm;

piante da impianto di massimo 15 anni di Populus alba, Populus nigra e Populus tremula, in substrato colturale, con un diametro massimo di 120 mm;

piante da impianto di massimo due anni di Taxus baccata, con un diametro massimo di 4 mm;

piante da impianto di massimo sette anni di Taxus baccata, a radice nuda, con un diametro massimo di 20 mm; e

piante da impianto di massimo 15 anni di Taxus baccata, in substrato colturale, con un diametro massimo di 100 mm.

Le domande erano suffragate dai fascicoli tecnici pertinenti.

(8)

Il 29 gennaio 2025 l’Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante di Taxus baccata originarie del Regno Unito (8). Ha individuato Phytophthora ramorum (isolati non UE) quale organismo nocivo pertinente per tali piante.

(9)

Il 26 febbraio 2025 l’Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante di Populus alba, Populus nigra e Populus tremula originarie del Regno Unito (9). Ha individuato Bemisia tabaci (popolazioni europee) ed Entoleuca mammata quali organismi nocivi pertinenti per tali piante.

(10)

L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nei rispettivi fascicoli per gli organismi nocivi individuati, concludendo che la probabilità che le piante in questione, come pure le ulteriori piante in questione, siano esenti da tali organismi nocivi è elevata, a condizione che siano applicate le pertinenti misure di attenuazione dei rischi.

(11)

Sulla base di tali pareri, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione, come pure delle ulteriori piante in questione, si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.

(12)

Poiché il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di grandi piante da impianto di 15 anni in substrati colturali di Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia e Taxus baccata, ovvero il prodotto che potrebbe comportare il rischio fitosanitario più elevato, si considera ridotto a un livello accettabile, è pertanto giustificato concludere che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di tutte le piante da impianto di Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia e Taxus baccata, indipendentemente dalla loro dimensione ed età, e dal fatto che siano a radice nuda o in substrato colturale, originarie del Regno Unito, è ridotto a un livello accettabile.

(13)

Di conseguenza le piante da impianto di massimo due anni di Cornus alba e Cornus sanguinea, con un diametro massimo di 10 mm; le piante da impianto di massimo cinque anni di Cornus alba e Cornus sanguinea, in substrato colturale, con un diametro massimo di 40 mm; le piante da impianto di massimo sette anni di Cornus alba e Cornus sanguinea, a radice nuda, con un diametro massimo di 40 mm; e le piante da impianto di Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Sorbus aucuparia e Taxus baccata, originarie del Regno Unito, non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(15)

Le misure descritte dal Regno Unito nei fascicoli tecnici sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione e delle ulteriori piante in questione nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dal rischio derivante dall’introduzione di tali piante.

(16)

Meloidogyne fallax e Phytophthora ramorum (isolati non UE) figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Bemisia tabaci (popolazioni europee) ed Entoleuca mammata figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all’allegato III del medesimo regolamento. Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus figurano ora nell’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato IV di tale regolamentato.

(17)

Discula destructiva non figura ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Occorre una valutazione completa dei rischi rappresentati da tale organismo nocivo, al fine di accertare se esso soddisfi le condizioni per l’inserimento nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e se le piante in questione, originarie del Regno Unito, debbano figurare, unitamente alle corrispondenti prescrizioni specifiche per Discula destructiva, nell’elenco di cui all’allegato VII del medesimo regolamento, e le corrispondenti prescrizioni dovrebbero quindi essere incluse nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(5)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

(6)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali, 2024. «Commodity risk assessment of Cornus alba and Cornus sanguinea plants from the UK». EFSA Journal, 22(3), e8657. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8657.

(7)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali, 2024. «Commodity risk assessment of Sorbus aucuparia plants from the UK». EFSA Journal, 22(6), e8837. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8837.

(8)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali, 2025. «Commodity risk assessment of Taxus baccata plants from the UK». EFSA Journal, 23(2), e9277. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9277.

(9)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali, 2025. «Commodity risk assessment of Populus alba, Populus nigra and Populus tremula plants from the UK». EFSA Journal, 23(3), e9305. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9305.


ALLEGATO I

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione»,

1.

la voce relativa a «Cornus L.» è sostituita dalla seguente:

« Cornus L., escluse:

le piante da impianto di massimo due anni di Cornus alba e Cornus sanguinea, con un diametro massimo di 10 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;

le piante da impianto di massimo cinque anni di Cornus alba e Cornus sanguinea, in substrato colturale, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito; e

le piante da impianto di massimo sette anni di Cornus alba e Cornus sanguinea, a radice nuda, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito»;

2.

la voce relativa a «Populus L.» è sostituita dalla seguente:

« Populus L., escluse le piante da impianto di Populus alba, Populus nigra e Populus tremula originarie del Regno Unito»;

3.

la voce relativa a «Sorbus L.» è sostituita dalla seguente:

« Sorbus L., escluse le piante da impianto di Sorbus aucuparia originarie del Regno Unito»;

4.

la voce relativa a «Taxus L.» è sostituita dalla seguente:

« Taxus L., escluse le piante da impianto di Taxus baccata originarie del Regno Unito».


ALLEGATO II

Nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo la voce relativa a «Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini» originarie di Israele è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

«Cornus alba e Cornus sanguinea,

piante da impianto di massimo due anni, con un diametro massimo di 10 mm alla base del fusto;

piante da impianto di massimo cinque anni, in substrato colturale, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; e

piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto

ex 0602 10 90

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

Regno Unito

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Discula destructiva;

ii)

il sito di produzione è risultato indenne da Discula destructiva nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;

iii)

è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l’assenza di Discula destructiva prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e

iv)

immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Discula destructiva, compresi campionamento casuale e prove;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figurano, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”:

i)

la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”; e

ii)

l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1545/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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