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Document 22014D0036(01)
Decision of the EEA Joint Committee No 36/2014 of 8 April 2014 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2014, dell’ 8 aprile 2014 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2014, dell’ 8 aprile 2014 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 256 del 28.8.2014, pp. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
28.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 36/2014
dell’8 aprile 2014
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il periodo dell’analisi di alcuni antiparassitari effettuata su base volontaria (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 777/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clodinafop, clomazone, diuron, etalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, idrazide maleica, mepanipirim, metconazolo, prosulfocarb e tepraloxydim in o su determinati prodotti (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 834/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bixafen, diazinone, difenoconazolo, etossazolo, fenexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cialotrina, profenofos e protioconazolo in o su determinati prodotti (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 985/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica e rettifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti (5). |
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(6) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(7) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
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«— |
32013 R 0772: Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell’8 agosto 2013 (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1), |
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— |
32013 R 0777: Regolamento (UE) n. 777/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013 (GU L 221 del 17.8.2013, pag. 1), |
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— |
32013 R 0834: Regolamento (UE) n. 834/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 11).» |
Articolo 2
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
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1) |
al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:
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2) |
al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
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3) |
al punto 74 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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Articolo 3
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013 e dei regolamenti (UE) n. 772/2013, (UE) n. 777/2013, (UE) n. 834/2013 e (UE) n. 985/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 9 aprile 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 139 del 25.5.2013, pag. 4.
(2) GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1.
(3) GU L 221 del 17.8.2013, pag. 1.
(4) GU L 233 del 31.8.2013, pag. 11.
(5) GU L 273 del 15.10.2013, pag. 18.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.