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Document 22014D0036(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2014, dell’ 8 aprile 2014 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 256 del 28.8.2014, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/36(2)/oj

28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 36/2014

dell’8 aprile 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il periodo dell’analisi di alcuni antiparassitari effettuata su base volontaria (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 777/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clodinafop, clomazone, diuron, etalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, idrazide maleica, mepanipirim, metconazolo, prosulfocarb e tepraloxydim in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 834/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bixafen, diazinone, difenoconazolo, etossazolo, fenexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cialotrina, profenofos e protioconazolo in o su determinati prodotti (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 985/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica e rettifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti (5).

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(7)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0772: Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell’8 agosto 2013 (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1),

32013 R 0777: Regolamento (UE) n. 777/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013 (GU L 221 del 17.8.2013, pag. 1),

32013 R 0834: Regolamento (UE) n. 834/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 11).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0772: Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell’8 agosto 2013 (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1),

32013 R 0777: Regolamento (UE) n. 777/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013 (GU L 221 del 17.8.2013, pag. 1),

32013 R 0834: Regolamento (UE) n. 834/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 11).»;

2)

al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0985: Regolamento (UE) n. 985/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013 (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 18).»;

3)

al punto 74 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0480: Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013 (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 4).»

Articolo 3

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013 e dei regolamenti (UE) n. 772/2013, (UE) n. 777/2013, (UE) n. 834/2013 e (UE) n. 985/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 aprile 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 139 del 25.5.2013, pag. 4.

(2)   GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1.

(3)   GU L 221 del 17.8.2013, pag. 1.

(4)   GU L 233 del 31.8.2013, pag. 11.

(5)   GU L 273 del 15.10.2013, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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