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Document 21994A1223(13)
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (1986- 1994) - Annex 1 - Annex 1A - Agreement on Import Licensing Procedures (WTO-GATT 1994)
Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1a - Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione (OMC-GATT 1994)
Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1a - Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione (OMC-GATT 1994)
OMC-"GATT 1994"
GU L 336 del 23.12.1994, pp. 151–155
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(12)/oj
Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1a - Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione (OMC-GATT 1994) OMC-"GATT 1994"
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/1994 pag. 0151 - 0155
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 38 pag. 0153
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 38 pag. 0153
ACCORDO RELATIVO ALLE PROCEDURE IN MATERIA DI LICENZE D'IMPORTAZIONE I MEMBRI, in considerazione dei negoziati commerciali multilaterali; desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994; tenendo conto delle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo membri in materia commerciale, finanziaria e di sviluppo economico; riconoscendo che le licenze automatiche di importazione sono utili per raggiungere taluni obiettivi, ma che non dovrebbero essere utilizzate per limitare gli scambi; riconoscendo che le licenze di importazione possono essere utilizzate per gestire misure simili a quelle adottate ai sensi delle disposizioni pertinenti del GATT 1994; riconoscendo le disposizioni del GATT 1994 nella loro applicazione alle procedure in materia di licenze d'importazione; desiderosi di garantire che le procedure in materia di licenze d'importazione non vengano utilizzate in maniera contraria ai principi e alle obbligazioni del GATT 1994; riconoscendo che un uso non adeguato delle procedure in materia di licenze di importazione può ostacolare il corso del commercio internazionale; convinti che le licenze d'importazione, in particolare quelle non automatiche, dovrebbero essere attuate in modo trasparente e prevedibile; riconoscendo che le procedure in materia di licenze non automatiche non dovrebbero comportare oneri amministrativi superiori a quelli indispensabili per la gestione delle misure pertinenti; desiderosi di semplificare e rendere trasparenti le procedure e le pratiche amministrative usate nel commercio internazionale, e di far sì che esse vengano applicate e amministrate in maniera giusta ed equa; desiderosi di prevedere l'istituzione di un meccanismo di consultazione ed una rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente accordo, HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente accordo, per licenze d'importazione si intendono le procedure amministrative (1) usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all'importazione sul territorio doganale del membro importatore, la presentazione di una domanda o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all'organo amministrativo competente. 2. I membri garantiscono che le procedure amministrative usate per mettere in atto regimi di licenze d'importazione siano conformi alle relative disposizioni del GATT 1994, nonché dei suoi allegati e protocolli, così come sono interpretate dal presente accordo, al fine di impedire distorsioni nei flussi commerciali che potrebbero derivare da un'inadeguata attuazione di queste procedure, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo economico e delle esigenze finanziarie e commerciali dei paesi in via di sviluppo membri (2). 3. Le norme che regolano le procedure in materia di licenze di importazione devono essere neutre nella loro applicazione ed essere gestite in modo giusto ed equo. 4. a) Le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure per la presentazione delle domande, comprese le condizioni di ammissibilità di persone fisiche, società o istituzioni a presentare domanda, gli organi amministrativi ai quali rivolgersi, e gli elenchi dei prodotti soggetti al dispositivo della licenza, sono pubblicate nelle fonti notificate al comitato per le licenze d'importazione previsto all'articolo 4 (nel presente accordo denominato «il comitato») in modo da permettere ai governi (3) e agli operatori commerciali di prenderne conoscenza. La pubblicazione avviene, se possibile, 21 giorni prima della data di entrata in vigore del dispositivo, e in ogni caso non oltre tale data. Eventuali eccezioni, deroghe o modifiche alle norme concernenti le procedure per le licenze o gli elenchi dei prodotti soggetti a licenza di importazione sono ugualmente pubblicate secondo le medesime modalità ed entro i termini sopra specificati. Copie di tali pubblicazioni devono essere tenute a disposizione anche del segretariato. b) Ai membri che intendano presentare commenti in forma scritta è offerta la possibilità di discuterne, su richiesta. Il membro interessato tiene nella dovuta considerazione tali commenti e i risultati della discussione. 5. I formulari per le domande e, se del caso, i formulari per i rinnovi sono i più semplici possibili. I documenti e le informazioni considerati strettamente necessari al buon funzionamento del regime di licenze possono essere richiesti al momento della presentazione della domanda. 6. Le procedure per le domande e, se del caso, le procedure per i rinnovi sono le più semplici possibili. I richiedenti devono disporre di un ragionevole periodo di tempo per la presentazione delle rispettive domande di licenza. Quando è prevista una data di chiusura, tale periodo dovrebbe essere almeno di 21 giorni, con possibilità di proroga nei casi in cui le domande pervenute entro la scadenza siano insufficienti. I richiedenti devono rivolgersi ad un unico organo amministrativo per le rispettive domande. Nei casi in cui sia assolutamente indispensabile per il richiedente rivolgersi a più organi amministrativi, il numero di detti organi sarà comunque limitato a tre. 7. Gli errori di documentazione di secondaria importanza, che non modifichino le informazioni di base fornite, non comportano il rigetto della domanda. Le sanzioni inflitte per omissioni o errori nei documenti e nelle procedure, palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o negligenza grave, non devono superare i limiti di un semplice ammonimento. 8. Le merci importate con licenza di importazione non sono respinte per lievi variazioni di valore, di volume o di peso rispetto alle cifre indicate sulla licenza, dovute a differenze sopravvenute durante il trasporto, a differenze legate al carico alla rinfusa o ad altre differenze di scarso rilievo compatibili con le normali pratiche commerciali. 9. La valuta estera necessaria al pagamento delle importazioni effettuate con licenza è messa a disposizione dei detentori delle licenze di importazione su base uguale a quella applicata agli importatori di merci per le quali non sono richieste licenze di importazione. 10. Per quanto concerne le eccezioni relative alla sicurezza, si applicano le disposizioni dell'articolo XXI del GATT 1994. 11. Le disposizioni del presente accordo non obbligano i membri a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione delle leggi, o comunque essere contraria all'interesse pubblico o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private. Articolo 2 Licenze automatiche di importazione (4) 1. Con il termine «licenze automatiche di importazione» si intendono le licenze di importazione per le quali l'approvazione della domanda è accordata in tutti i casi, e che sono conformi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a). 2. Oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1, e nel paragrafo 1 del presente articolo, alle licenze automatiche di importazione si applicano le seguenti disposizioni (5): a) le procedure di licenza automatica di importazione non devono essere amministrate in modo da esercitare effetti restrittivi sulle importazioni soggette a tali licenze. Le procedure di licenza automatica s'intendono avere effetti restrittivi sul commercio, a meno che, inter alia: i) qualsiasi persona fisica, impresa o istituzione che soddisfi i requisiti legali previsti dall'importatore membro per effettuare operazioni di importazione concernenti prodotti soggetti a licenza automatica non abbia ugualmente il diritto a richiedere e ad ottenere licenze di importazione; ii) le domande di licenza non possano essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo precedente lo sdoganamento delle merci; iii) le domande di licenza, presentate in forma corretta e completa, non siano approvate immediatamente all'atto del ricevimento, per quanto possibile dal punto di vista amministrativo, e comunque entro un massimo di 10 giorni lavorativi; b) i membri riconoscono che le licenze automatiche di importazione possono essere necessarie ogniqualvolta non siano disponibili altre procedure adeguate. Le licenze automatiche possono essere mantenute in essere fintanto che sussistono le circostanze che ne hanno motivato l'introduzione o fintanto che gli obiettivi amministrativi alla base di queste procedure non possono essere raggiunti in modo più adeguato. Articolo 3 Licenze di importazione non automatiche 1. Le disposizioni che seguono, oltre a quelle dei paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1, si applicano alle procedure di licenza di importazione non automatiche, vale a dire alle procedure in materia di licenze di importazione che non rientrano nella definizione enunciata al paragrafo 1 dell'articolo 2. 2. Le licenze di importazione non automatiche non devono esercitare effetti restrittivi o di distorsione del commercio, che si aggiungano a quelli causati dall'imposizione della restrizione. Le procedure in materia di licenze non automatiche corrispondono, per ambito di applicazione e durata, alla misura alla quale danno attuazione, e non comportano oneri amministrativi maggiori di quelli che siano indispensabili per gestire la misura. 3. Qualora l'obbligo di licenza sia imposto per fini diversi dall'attuazione di restrizioni quantitative, i membri pubblicano informazioni sufficienti affinché altri membri e operatori commerciali vengano a conoscenza delle motivazioni di base per la concessione e/o l'assegnazione delle licenze. 4. Qualora un membro preveda la possibilità per persone fisiche, imprese o istituzioni di richiedere eccezioni o deroghe ad un obbligo di licenza, esso deve includere tale possibilità nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, unitamente alle relative informazioni sulle modalità di presentazione di tale richiesta e, per quanto possibile, a un'indicazione delle circostanze in base alle quali saranno prese in considerazione le domande. 5. a) I membri forniscono, su richiesta di qualsiasi altro membro interessato al commercio del prodotto in questione, ogni utile informazione in merito a quanto segue: i) amministrazione della restrizione; ii) licenze di importazione concesse nel corso di un periodo recente; iii) distribuzione di tali licenze tra paesi fornitori; iv) dove possibile, statistiche relative alle importazioni (in termini di valore e/o di volume) con riferimento ai prodotti soggetti a licenza di importazione. Non ci si attende che i paesi in via di sviluppo membri assumano al riguardo ulteriori oneri amministrativi o finanziari; b) i membri che amministrano contingenti mediante la concessione di licenze di importazione devono rendere noti l'ammontare totale dei contingenti da applicare, in termini di volume e/o di valore, le date di apertura e di chiusura del periodo di applicazione e ogni relativa modifica, entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in modo tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza; c) nel caso di contingenti suddivisi tra paesi fornitori, il membro che applica le restrizioni provvede ad informare al più presto tutti gli altri membri interessati alla fornitura del prodotto in questione in merito all'aliquota del contingente, espressa in volume o in valore, che è attribuita per il periodo in corso ai diversi paesi fornitori, e provvede a pubblicare ogni informazione al riguardo entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza; d) qualora si verifichino situazioni che rendono necessario prevedere una data anticipata di apertura dei contingenti, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 dovrebbero essere pubblicate entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza; e) qualsiasi persona fisica, società o istituzione che soddisfi i requisiti legali e amministrativi previsti dall'importatore membro ha diritto, a eguali condizioni, a presentare domanda per una licenza di importazione e a vederla presa in considerazione. Qualora la domanda non venga accolta, le motivazioni saranno comunicate, su richiesta, al richiedente, che avrà diritto d'appello o di revisione conformemente alle legislazione o alle procedure interne dell'importatore membro; f) salvo nei casi in cui risulti impossibile per motivi che sfuggono al controllo dei membri, il periodo previsto per l'esame delle domande non deve essere superiore a 30 giorni, se le domande vengono prese in considerazione all'atto del ricevimento, ossia in base all'ordine in cui pervengono, e non superiore a 60 giorni se tutte le domande vengono esaminate contemporaneamente. In quest'ultimo caso, il periodo previsto per l'esame delle domande comincia il giorno successivo alla data di chiusura del termine annunciato per la presentazione delle domande; g) il periodo di validità delle licenze deve essere di durata ragionevole e comunque abbastanza lungo da consentire le operazioni di importazione. Il periodo di validità delle licenze non deve essere tale da impedire le importazioni da fonti distanti, tranne in casi particolari in cui le importazioni siano necessarie per far fronte a bisogni imprevisti nel breve termine; h) nell'amministrare i contingenti, i membri non impediscono che le importazioni vengano effettuate conformemente alle licenze di importazione rilasciate, né scoraggiano la completa utilizzazione dei contingenti; i) nel rilascio delle licenze di importazione, i membri valuteranno l'opportunità di rilasciare licenze per quantità di prodotti economicamente significative; j) nell'assegnazione delle licenze, i membri dovrebbero considerare le importazioni precedentemente effettuate dal richiedente, verificando se le licenze di importazione rilasciate in passato siano state integralmente utilizzate nel corso di un recente periodo di riferimento. Laddove risulti che le licenze non sono state completamente utilizzate, i membri ne valutano i motivi e ne tengono conto in sede di assegnazione di nuove licenze. È inoltre necessario assicurare, in misura ragionevole, l'assegnazione di licenze a nuovi importatori, sempre tenendo conto dell'opportunità di rilasciare licenze di importazione per quantità di prodotti economicamente significative. Al riguardo, dovrebbe essere riservata una particolare attenzione agli importatori di prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo membri e, in particolare, da quelli meno avanzati; k) nel caso di contingenti gestiti per mezzo di licenze e non suddivisi tra i paesi fornitori, i detentori di licenza (6) sono liberi di scegliere le fonti di importazione. Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, la licenza deve indicare chiaramente il paese o i paesi fornitori; l) nell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 8, sarà possibile effettuare aggiustamenti nella futura suddivisione delle licenze, onde compensare casi di importazioni superiori a livello previsto da una licenza precedente. Articolo 4 Istituzioni È istituito un comitato per le licenze di importazione, composto da rappresentanti di ciascuno dei membri. Il comitato elegge il suo presidente e il suo vicepresidente e si riunisce quando necessario per dare ai membri la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente accordo o la promozione dei suoi obiettivi. Articolo 5 Notifica 1. I membri che istituiscono procedure in materia di licenze o vi apportano delle modifiche ne danno notifica al comitato entro 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse. 2. Le notifiche dell'istituzione di procedure in materia di licenze di importazione contengono le seguenti informazioni: a) elenco dei prodotti soggetti a procedure di licenza; b) punto di contatto per informazioni sull'ammissibilità; c) organo(i) amministrativo(i) per la presentazione delle domande; d) data e nome della pubblicazione che riporta le procedure in materia di licenze; e) indicazione del tipo di procedura di licenza, se automatica o non automatica, in base alle definizioni contenute negli articoli 2 e 3; f) in caso di licenze di importazione automatiche, indicazione dello scopo amministrativo; g) in caso di licenze di importazione non automatiche, indicazione della misura alla quale si dà attuazione attraverso la procedura di licenza; e h) durata della procedura di licenza, ove sia possibile stimarla con un certo grado di probabilità, ovvero, in caso contrario, motivo per il quale l'informazione non può essere fornita. 3. Le notifiche in merito a modifiche apportate a procedure in materia di licenze di importazione devono indicare gli elementi sopra citati, ove si verifichino cambiamenti negli stessi. 4. I membri provvedono a notificare al comitato il nome della pubblicazione nella quale saranno riportate le informazioni richieste all'articolo 1, paragrafo 4. 5. Ove un membro interessato ritenga che un altro membro non abbia provveduto a notificare l'istituzione di una procedura in materia di licenze o eventuali modifiche nella stessa conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 che precedono, esso ha facoltà di portare la questione all'attenzione di tale altro membro. Ove la notifica non venga effettuata immediatamente, tale membro può procedere direttamente alla notifica della procedura di licenza o di eventuali modifiche ivi apportate, nonché di tutte le informazioni pertinenti e disponibili. Articolo 6 Consultazioni e risoluzione delle controversie Le consultazioni e la risoluzione delle controversie relative a qualsiasi questione che possa ripercuotersi sul funzionamento del presente accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, così come elaborate ed applicate nell'intesa sulla risoluzione delle controversie. Articolo 7 Esame 1. Il comitato procede, ogniqualvolta sia necessario ed almeno ogni due anni, all'esame dell'attuazione e del funzionamento del presente accordo, alla luce dei suoi obiettivi, nonché dei diritti e degli obblighi in esso contenuti. 2. Come riferimento per l'esame del comitato, il segretariato prepara un rapporto fattuale, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 5, delle risposte al questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione (7) e di altre informazioni pertinenti ed attendibili a sua disposizione. Il rapporto fornisce un riassunto delle informazioni sopra citate, indicando in particolare eventuali cambiamenti o sviluppi intervenuti nel corso del periodo in esame, e includendo altre informazioni concordate dal comitato. 3. I membri si impegnano a compilare sollecitamente e integralmente il questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione. 4. Il comitato informa il consiglio per gli scambi di merci in merito a sviluppi intervenuti nel periodo oggetto di tale esame. Articolo 8 Disposizioni finali Riserve 1. Non sono ammesse riserve su nessuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri. Legislazione nazionale 2. a) Ciascun membro garantisce, al più tardi alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto lo concerne, la conformità di leggi, regolamenti e procedure amministrative nazionali con le disposizioni del presente accordo. b) Ciascun membro provvede ad informare il comitato in merito a qualsiasi modifica apportata a leggi e regolamenti nazionali attinenti al presente accordo, nonché all'amministrazione di tali leggi e regolamenti. (1) Quelle designate con il termine «licenze», nonché altre analoghe procedure amministrative. (2) Nulla di quanto contenuto nel presente accordo deve ritenersi implicare che la base, la portata o la durata di una misura attuata mediante una procedura di licenza siano soggette a contestazione ai sensi del presente accordo. (3) Ai fini del presente accordo con il termine «governo» si comprendono le autorità competenti delle Comunità europee. (4) Le procedure relative a licenze di importazione soggette a cauzione che non producono effetti restrittivi sulle importazioni devono essere considerate come rientranti nell'ambito dei paragrafi 1 e 2. (5) I paesi in via di sviluppo membri, diversi dai paesi in via di sviluppo membri, già parti contraenti dell'accordo sulle procedure in materia di licenze di importazione stipulato il 12 aprile 1979, ai quali le disposizioni dei commi a) (ii) e a) (iii) causino particolari difficoltà possono, previa notifica al comitato, differire l'applicazione di tali commi per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto li concerne. (6) A volte denominati «detentori di contingenti». (7) Originariamente diffuso come documento GATT 1947 L/3515, del 23 marzo 1971.