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Asiakirja 01998L0006-20220528

Konsolidoitu teksti: Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/6/2022-05-28

01998L0006 — IT — 28.05.2022 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 98/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1998

relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

(GU L 080 del 18.3.1998, pag. 27)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA (UE) 2019/2161 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019

  L 328

7

18.12.2019




▼B

DIRETTIVA 98/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1998

relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori



Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) 

prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;

b) 

prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente nello Stato membro interessato per la commercializzazione di prodotti specifici;

c) 

prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato in presenza del consumatore;

d) 

commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale;

e) 

consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale.

Articolo 3

1.  
Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura sono indicati per tutti i prodotti di cui all’articolo 1, fatte salve, per l’indicazione del prezzo per unità di misura, le disposizioni dell’articolo 5. Il prezzo per unità di misura non dev’essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
2.  

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1:

— 
ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi,
— 
alle vendite all’asta, nonché alle vendite di oggetti d’arte e di antiquariato.
3.  
Per i prodotti commercializzati sfusi deve essere indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4.  
La pubblicità che menziona il prezzo di vendita dei prodotti di cui all’articolo 1 indica anche il prezzo per unità di misura, fatto salvo l’articolo 5.

Articolo 4

1.  
Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere non equivoci, agevolmente identificabili e facilmente leggibili. Gli Stati membri possono prevedere che il numero massimo di prezzi da indicare sia limitato.
2.  
Il prezzo per unità di misura si riferisce a una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie.

Qualora disposizioni nazionali o comunitarie richiedessero l’indicazione del peso netto e del peso netto sgocciolato per taluni prodotti preconfezionati, è sufficiente indicare il prezzo per unità di misura del peso netto sgocciolato.

Articolo 5

1.  
Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dar luogo a confusioni.
2.  
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono, per quanto riguarda i prodotti non alimentari, stabilire un elenco dei prodotti o delle categorie di prodotti che restano soggetti all’obbligo di recare l’indicazione del prezzo per unità di misura.

Articolo 6

Qualora l’obbligo di indicare il prezzo per unità di misura rappresenti un onere eccessivo per taluni piccoli esercizi al minuto a motivo del numero di prodotti offerti in vendita, della superficie di vendita, delle caratteristiche del luogo di vendita, delle condizioni specifiche di vendita per cui il prodotto non sia direttamente accessibile al consumatore o di talune forme di esercizio, come particolari tipi di esercizio ambulante, gli Stati membri possono prevedere, per un periodo transitorio a decorrere dalla data di cui all’articolo 11, paragrafo 1, che l’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi venduti in tali esercizi non si applichi, fatto salvo l’articolo 12.

▼M1

Articolo 6 bis

1.  
Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.
2.  
Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo.
3.  
Gli Stati membri possono stabilire norme diverse per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente.
4.  
Se il prodotto è sul mercato da meno di trenta giorni, gli Stati membri possono anche stabilire un periodo di tempo inferiore a quello di cui al paragrafo 2.
5.  
Gli Stati membri possono stabilire che, nei casi in cui la riduzione del prezzo sia progressivamente aumentata, il prezzo precedente sia il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione del prezzo.

▼B

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare ogni persona interessata in ordine alla normativa nazionale che recepisce la presente direttiva.

▼M1

Articolo 8

1.  
Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  

Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:

a) 

natura, gravità, entità e durata della violazione;

b) 

eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;

c) 

eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;

d) 

i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;

e) 

sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

f) 

eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

3.  
Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.

▼B

Articolo 9

1.  
Il periodo di transizione di nove anni di cui all’articolo 1 della direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori ( 2 ) è prorogato fino alla data di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
2.  
Le direttive 79/581/CEE e 88/314/CEE sono abrogate a partire dalla data di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 10

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, fatti salvi gli obblighi imposti loro dal trattato.

Articolo 11

1.  
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 18 marzo 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate sono applicabili a partire da tale data.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore coperto dalla presente direttiva.
3.  
Gli Stati membri notificano il regime di sanzioni di cui all’articolo 8, nonché qualsiasi modifica successiva.

Articolo 12

Entro e non oltre tre anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 11, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull’applicazione della presente direttiva, in particolare dell’articolo 6, accompagnata da una proposta.

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, su tale base, le disposizioni di cui all’articolo 6 e agiscono, a norma del trattato, entro tre anni dalla presentazione da parte della Commissione della proposta di cui al primo comma.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

( 1 ) GU L 299 del 12.12.1995, pag. 11.

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