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Asiakirja 01998L0006-20220528
Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers
Konsolidoitu teksti: Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori
Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori
01998L0006 — IT — 28.05.2022 — 001.001
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DIRETTIVA 98/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 (GU L 080 del 18.3.1998, pag. 27) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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DIRETTIVA (UE) 2019/2161 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 |
L 328 |
7 |
18.12.2019 |
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DIRETTIVA 98/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 1998
relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori
Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;
prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente nello Stato membro interessato per la commercializzazione di prodotti specifici;
prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato in presenza del consumatore;
commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale;
consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale.
Articolo 3
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1:
Articolo 4
Qualora disposizioni nazionali o comunitarie richiedessero l’indicazione del peso netto e del peso netto sgocciolato per taluni prodotti preconfezionati, è sufficiente indicare il prezzo per unità di misura del peso netto sgocciolato.
Articolo 5
Articolo 6
Qualora l’obbligo di indicare il prezzo per unità di misura rappresenti un onere eccessivo per taluni piccoli esercizi al minuto a motivo del numero di prodotti offerti in vendita, della superficie di vendita, delle caratteristiche del luogo di vendita, delle condizioni specifiche di vendita per cui il prodotto non sia direttamente accessibile al consumatore o di talune forme di esercizio, come particolari tipi di esercizio ambulante, gli Stati membri possono prevedere, per un periodo transitorio a decorrere dalla data di cui all’articolo 11, paragrafo 1, che l’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi venduti in tali esercizi non si applichi, fatto salvo l’articolo 12.
Articolo 6 bis
Articolo 7
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare ogni persona interessata in ordine alla normativa nazionale che recepisce la presente direttiva.
Articolo 8
Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
natura, gravità, entità e durata della violazione;
eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )
eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
Articolo 9
Articolo 10
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, fatti salvi gli obblighi imposti loro dal trattato.
Articolo 11
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 12
Entro e non oltre tre anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 11, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull’applicazione della presente direttiva, in particolare dell’articolo 6, accompagnata da una proposta.
Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, su tale base, le disposizioni di cui all’articolo 6 e agiscono, a norma del trattato, entro tre anni dalla presentazione da parte della Commissione della proposta di cui al primo comma.
Articolo 13
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).
( 1 ) GU L 299 del 12.12.1995, pag. 11.