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Document 32024R1726
Commission Regulation (EU) 2024/1726 of 18 June 2024 on the introduction of tariff quota for oats resulting from Regulation (EU) 2024/1392 of the European Parliament and of the Council on temporary trade-liberalisation measures supplementing trade concessions applicable to Ukrainian products under the Association Agreement between the Union and Ukraine
Regolamento (UE) 2024/1726 della Commissione, del 18 giugno 2024, relativo all'introduzione di un contingente tariffario per l'avena a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina
Regolamento (UE) 2024/1726 della Commissione, del 18 giugno 2024, relativo all'introduzione di un contingente tariffario per l'avena a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina
C/2024/4211
GU L, 2024/1726, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1726/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2025
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1726 |
19.6.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1726 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2024
relativo all'introduzione di un contingente tariffario per l'avena a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b),
dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (UE) 2024/1392 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno confermato il sostegno dell'UE all'Ucraina rinnovando per un altro anno le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392 ha sospeso tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione e ha disposto che i prodotti oggetto di tali contingenti siano ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale. |
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(2) |
L'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392 prevede una misura di salvaguardia automatica per uova, pollame, zucchero, avena, granturco, semole e miele che deve essere attivata se i volumi cumulativi delle importazioni di un prodotto avvenute dal 1o gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni di tale prodotto registrati nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023. |
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(3) |
I volumi cumulativi delle importazioni di avena dal 1o gennaio 2024 hanno raggiunto la corrispondente media aritmetica di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, che è inferiore al volume del contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Tale contingente tariffario sospeso, recante il numero d'ordine 09.6703, dovrebbe essere pertanto reintrodotto a partire da ora e fino al 31 dicembre 2024. Lo stesso contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6703 dovrebbe essere introdotto a partire dal 1° gennaio 2025. |
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(4) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1392, il quantitativo importato durante l'anno civile 2024 dovrebbe essere preso in considerazione nella gestione di tale contingente tariffario fino al 31 dicembre 2024. |
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(5) |
Per poter agire nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(6) |
Poiché il regolamento (UE) 2024/1392 si applica fino al 5 giugno 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino alla stessa data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6703, sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, è reintrodotto fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 2
Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6703, sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, è introdotto a partire dal 1° gennaio 2025.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino al 5 giugno 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1726/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)