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Documento 32023R2418

Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA)

PE/40/2023/REV/1

GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico do documento Em vigor: Este ato foi alterado. Versão consolidada atual: 26/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2418

26.10.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2418 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2023

sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

I capi di Stato o di governo dell'Unione, riuniti a Versailles l'11 marzo 2022, si sono impegnati a rafforzare le capacità di difesa europee alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa in modo sostanziale, prevedere ulteriori incentivi per stimolare gli investimenti collaborativi degli Stati membri in progetti comuni e appalti congiunti in materia di capacità di difesa, investire ulteriormente nelle capacità necessarie per lo svolgimento dell'intera gamma di missioni e operazioni, promuovere sinergie e stimolare l'innovazione nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa europea, comprese le piccole e medie imprese (PMI).

(2)

L'invasione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 e la sua guerra di aggressione in corso hanno reso evidente che è fondamentale agire con urgenza per far fronte alle carenze esistenti. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa, ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di colmare le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle esacerbate dal trasferimento di prodotti della difesa verso l'Ucraina.

(3)

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha evidenziato in modo drammatico la necessità di adeguare la base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base EDTIB) ai cambiamenti strutturali, di rafforzare la ricerca e lo sviluppo militari dell'Unione, di modernizzare l'equipaggiamento militare e di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel quadro degli appalti nel settore della difesa.

(4)

Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) hanno presentato una comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso. La comunicazione congiunta ha messo in luce le conseguenze di anni di sottoutilizzo del bilancio per la difesa e l'esistenza di carenze finanziarie, industriali e di capacità nel settore della difesa dell'Unione. La comunicazione congiunta ha precisato che il ritorno della guerra in Europa ha messo in luce un accumulo di lacune e carenze nelle scorte militari, una riduzione della capacità di produzione industriale e il carattere limitato degli appalti congiunti e della collaborazione. La comunicazione congiunta ha inoltre sottolineato le carenze che incidono immediatamente sulla libertà d'azione delle forze armate degli Stati membri e l'urgente necessità di ricostituire alcune scorte, sostituire il materiale militare obsoleto, ad esempio quello progettato e prodotto nell’ex Unione Sovietica, e rafforzare le capacità strategiche.

(5)

La comunicazione congiunta ha proposto uno strumento apposito a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, come strumento per spronare gli Stati membri a ricorrere, su base volontaria, ad appalti comuni per colmare in modo collaborativo le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

(6)

Tale nuovo strumento apposito a breve termine proposto ha l'obiettivo di contribuire a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa e, attraverso i relativi finanziamenti dell'Unione, a rafforzare le capacità industriali dell'Unione nel settore della difesa, anche mediante un aumento della produzione di prodotti per la difesa. Contribuirà inoltre al raggiungimento del parametro di riferimento collettivo del 35 % della spesa totale degli appalti di materiali per gli appalti collaborativi europei di materiali, indicato dal comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa nel 2007.

(7)

Il rafforzamento dell’EDTIB dovrebbe essere pertanto al centro di tali sforzi. Permangono infatti difficoltà e carenze, così come permane la frammentazione, il che porta alla mancanza di un'azione collaborativa sufficiente e dell'interoperabilità dei prodotti.

(8)

La struttura particolare, le condizioni di ammissibilità e i criteri stabiliti nel presente regolamento sono specifici di questo strumento a breve termine e sono determinati da circostanze puntuali e dall'attuale situazione di emergenza.

(9)

Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi di prodotti della difesa. Ciò si è tradotto in un livello della domanda che potrebbe superare le capacità di fabbricazione dell'EDTIB, attualmente adattate a una produzione in tempo di pace.

(10)

Di conseguenza è possibile prevedere una marcata inflazione dei prezzi e ritardi più lunghi nei tempi di consegna, che potrebbero compromettere la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. Le industrie della difesa devono garantire la capacità di produzione necessaria per evadere gli ordini, così come le materie prime e i sottocomponenti critici. In tale contesto i produttori potrebbero privilegiare gli ordini più importanti, lasciando potenzialmente esposti i paesi più vulnerabili, privi delle dimensioni critiche e dei mezzi finanziari per garantire ordini di grandi dimensioni.

(11)

L'attuale situazione geopolitica nei paesi del vicinato orientale ha dimostrato che, sebbene sia necessario evitare la duplicazione degli sforzi, un mercato della difesa diversificato può contribuire alla varietà di prodotti immediatamente disponibili sul mercato e può quindi essere utile per soddisfare adeguatamente i fabbisogni urgenti degli Stati membri.

(12)

Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si traduca in un’EDTIB molto più forte in tutta l'Unione. In assenza di coordinamento o cooperazione è infatti possibile che l'aumento degli investimenti nazionali aggravi la frammentazione.

(13)

Alla luce delle sfide di cui sopra e delle relative trasformazioni strutturali risulta necessario accelerare l'adeguamento dell'EDTIB per migliorarne la competitività e l'efficienza conformemente all'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e contribuire in tal modo al rafforzamento e alla riforma delle capacità industriali degli Stati membri nel settore della difesa. Per affrontare le carenze industriali si dovrebbe tra l'altro provvedere alla tempestiva risoluzione delle carenze più urgenti.

(14)

Dovrebbero in particolare essere incentivati gli investimenti e gli appalti comuni nel settore della difesa, in quanto tali azioni collaborative assicurerebbero che il cambiamento necessario nell'EDTIB avvenga in modo collaborativo, evitando un'ulteriore frammentazione e aumentando l'interoperabilità.

(15)

A tal fine dovrebbe essere istituito uno strumento apposito a breve termine destinato a rafforzare la collaborazione degli Stati membri nella fase degli appalti nel settore della difesa («strumento»). Lo strumento dovrebbe incentivare gli Stati membri a perseguire azioni collaborative e, specie quando ricorrono ad appalti per colmare tali carenze, a farlo congiuntamente, aumentando il livello di interoperabilità nonché rafforzando e riformando le loro capacità industriali nel settore della difesa.

(16)

Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, le risorse destinate allo strumento saranno finanziate nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale senza incidere sui finanziamenti già impegnati per azioni specifiche dell'Unione.

(17)

Lo strumento dovrebbe compensare la complessità e i rischi associati ad appalti comuni, consentendo nel contempo economie di scala nelle azioni intraprese dagli Stati membri destinate a rafforzare e modernizzare l'EDTIB, con particolare attenzione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, aumentando in tal modo la resilienza della capacità e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Incentivare gli appalti comuni comporterebbe altresì una riduzione dei costi rispetto agli oneri amministrativi e alla gestione del ciclo di vita dei sistemi pertinenti. Lo strumento dovrebbe essere accompagnato da iniziative volte a rafforzare i mercati, i servizi e i sistemi europei della difesa e della sicurezza e a creare condizioni di parità per i fornitori di tutti gli Stati membri. Gli appalti comuni su un mercato comune per l'EDTIB consentono economie di scala e garantiscono innovazione ed efficienza nella produzione e nella tecnologia.

(18)

Lo strumento si basa sul lavoro svolto dalla task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa istituita dalla Commissione e dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, in linea con la comunicazione congiunta del 18 maggio 2022, e tiene conto di tale lavoro, al fine di coordinare le esigenze a brevissimo termine in materia di acquisizioni nel settore della difesa nonché a dialogare con gli Stati membri e i fabbricanti di materiale per la difesa dell'Unione per sostenere le acquisizioni congiunte volte a ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina.

(19)

La situazione della sicurezza in Europa richiede una riflessione urgente su come ridurre l'eccessiva frammentazione attraverso iniziative autonome a livello dell'Unione e su come collegare strategicamente gli strumenti pertinenti. Lo strumento è destinato a garantire la coerenza con le iniziative collaborative dell'Unione esistenti in materia di difesa, quali il piano di sviluppo delle capacità, la revisione coordinata annuale sulla difesa, il Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente, oltre a generare sinergie con altri programmi dell'Unione. Lo strumento è inoltre pienamente coerente con le ambizioni della bussola strategica per la sicurezza e la difesa. Se del caso, potrebbero essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle istituite nel contesto dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, se sono coerenti con le priorità dell'Unione e non impediscono la partecipazione di alcuno Stato membro o paese associato, cercando altresì di evitare inutili duplicazioni.

(20)

Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiarne i contratti di appalto comune dovranno essere conclusi con contraenti o subappaltatori che siano stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non siano soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo su un contraente o su un subappaltatore dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un contraente o su un subappaltatore, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini di tale appalto dovrebbero essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato.

(21)

In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un contraente o un subappaltatore che è stabilito nell'Unione o in un paese associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente o di subappaltatore coinvolto nell'appalto comune, a condizione che siano soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche rispetto al rafforzamento dell’EDTIB.

(22)

Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune dovrebbero prevedere altresì l'obbligo che i prodotti della difesa non siano soggetti a una restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato che limiti la capacità degli Stati membri di utilizzare tale prodotto della difesa. Nelle situazioni di urgenza, qualora la capacità dell'EDTIB di risolvere le carenze più urgenti e critiche nelle scorte degli Stati membri non sia sufficiente o qualora l'EDTIB non sia in grado di fornire i prodotti per la difesa necessari in tempi adeguati, quest'obbligo non si dovrebbe applicare se i prodotti acquistati erano in uso prima del 24 febbraio 2022 nelle forze armate della maggioranza degli Stati membri che partecipano all'appalto comune. Se si applica tale deroga, i paesi che partecipano all'appalto comune dovrebbero valutare se sia fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con componenti esenti da restrizioni provenienti dall'Unione o da paesi associati.

(23)

Le sovvenzioni fornite a titolo dello strumento dovrebbero assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi e dovrebbero basarsi sul conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.

(24)

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione di un programma di lavoro pluriennale per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(25)

Per generare un effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione per ciascuna azione dovrebbe poter essere differenziato in base a fattori quali la complessità dell'appalto comune, le caratteristiche della cooperazione o il numero di Stati membri o paesi associati partecipanti o l'inclusione di altri Stati membri o paesi associati nelle cooperazioni esistenti, ma non dovrebbe superare il 15 % del bilancio complessivo dello strumento e dovrebbe essere limitato al 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio di Stati membri e paesi associati. A causa dei costi più elevati generalmente associati allo svolgimento di procedure di appalto cui partecipa un numero maggiore di contraenti o che comportano trasferimenti del materiale acquistato verso paesi terzi, tale massimale dovrebbe essere innalzato al 20 % del bilancio complessivo e al 20 % del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio di Stati membri e paesi associati nel caso in cui l'Ucraina o la Moldova sia uno dei destinatari di quantitativi supplementari di prodotti della difesa nell'ambito dell'azione di appalto o qualora almeno il 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune sia destinato a PMI o imprese a media capitalizzazione in qualità di contraenti o subappaltatori. L'acquisto di quantitativi supplementari di prodotti della difesa per l'Ucraina e la Moldova dovrebbe essere possibile, con l'accordo degli Stati membri partecipanti, data la particolare situazione della sicurezza di questi due paesi candidati all'adesione all'Unione alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

(26)

Gli Stati membri e i paesi associati dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE (4) e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, avente sede in uno Stato membro o in un paese associato, oppure l'Agenzia europea per la difesa o un'organizzazione internazionale.

(27)

A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»), può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha provocato un drastico cambiamento delle condizioni del mercato della difesa a cui l'EDTIB deve adattarsi in un contesto molto limitato nel tempo. Data l'urgenza e l'importanza di tale adattamento, e considerata l'esistenza di un rischio di ulteriore frammentazione del mercato interno e delle catene di approvvigionamento dei pertinenti prodotti per la difesa, si è riscontrata l'immediata necessità di azioni da parte degli Stati membri per avviare la cooperazione in vista di appalti congiunti, al fine di inviare un segnale significativo al mercato e all'EDTIB. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile un sostegno finanziario anticipato da parte dell'Unione. In deroga all'articolo 193 del regolamento finanziario, nella decisione di finanziamento dovrebbe pertanto essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni che coprono i periodi a decorrere dal 24 febbraio 2022, anche se sono iniziate prima della presentazione della domanda di sovvenzione, a condizione che non siano completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.

(28)

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tuttavia, il presente regolamento prevede requisiti di ammissibilità più specifici. La direttiva 2009/81/CE prevede che gli Stati membri possano includere nella loro legislazione la possibilità di imporre, nella documentazione dell'appalto, requisiti relativi alla protezione della sicurezza dell'approvvigionamento o della sicurezza delle informazioni. Il presente regolamento si basa su tali disposizioni della direttiva 2009/81/CE e crea obblighi per gli enti appaltanti per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità da includere nella documentazione dell'appalto. Tali obblighi dovrebbero prevalere sulle disposizioni legislative confliggenti dello Stato membro e dei paesi associati in cui è stabilito l'ente appaltante interessato.

(29)

La raccomandazione (UE) 2018/624 della Commissione (8) mira a facilitare l'accesso transfrontaliero al mercato per le PMI e le imprese intermedie nel settore della difesa. In particolare, invita gli Stati membri ad avvalersi della flessibilità offerta dalla direttiva 2009/81/CE, come quella introdotta all'articolo 21 o il maggiore ricorso ai lotti o agli appalti elettronici. Invita inoltre gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi connessi agli appalti, in particolare facendo in modo che le richieste di informazioni o i criteri di selezione rimangano proporzionati. Nel contesto del presente regolamento, gli enti appaltanti nominati dagli Stati membri e dai paesi associati dovrebbero utilizzare al meglio le raccomandazioni della Commissione nello svolgimento delle azioni degli appalti comuni al fine di garantire un accesso equo delle PMI agli appalti sovvenzionati.

(30)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo strumento per il periodo compreso tra il 27 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2025, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (9).

(31)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (11), (Euratom, CE) n. 2185/96 (12) e (UE) 2017/1939 (13) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità e frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, alle sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) ha il potere di indagare e perseguire reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, e alla Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(32)

A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio (15), le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.

(33)

Ai fini del presente regolamento, per prodotti della difesa si intendono i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, di cui all’articolo 2 di tale direttiva, in particolare i tipi di prodotti inclusi nell'elenco di armi, munizioni e materiale bellico stabiliti dalla decisione 255/58 del Consiglio del 15 aprile 1958 (16). Tale elenco comprende solo materiale progettato, sviluppato e prodotto a fini specificamente militari. L'elenco è tuttavia generico e va interpretato in senso lato, alla luce dell'evolvere della tecnologia, delle politiche in materia di appalti e delle esigenze militari che portano allo sviluppo di nuovi tipi di materiale, ad esempio sulla base dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. Ai fini del presente regolamento, i prodotti della difesa dovrebbero comprendere anche prodotti che, sebbene originariamente concepiti per uso civile, sono successivamente adattati a fini militari per essere impiegati come armi, munizioni o materiale bellico.

(34)

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le modalità applicabili alla protezione delle informazioni classificate ai fini degli appalti comuni, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

(35)

La Commissione protegge le informazioni classificate UE conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (17). In linea con l'accordo del 4 maggio 2011 tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (18) e con la decisione 2013/488/UE del Consiglio (19), gli Stati membri assicurano alle informazioni classificate UE un livello di protezione equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE.

(36)

La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione dello strumento e trasmetterla al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2026. La relazione di valutazione dovrebbe valutare l'impatto e l'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito dello strumento, avviando anche al contempo una riflessione critica sui modi per garantire in futuro tutti i componenti necessari alla catena di approvvigionamento della difesa dell'Unione, con riferimento all'importanza delle disposizioni volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché per il funzionamento dell'EDTIB. La relazione di valutazione dovrebbe inoltre individuare le carenze e le dipendenze critiche dai paesi terzi non associati rispetto alle materie prime, ai componenti e alle capacità di produzione, sulla base dei lavori svolti nel contesto dell'osservatorio sulle tecnologie critiche. La relazione di valutazione dovrebbe servire da base per i lavori della Commissione sulle tabelle di marcia tecnologiche, comprese le misure di attenuazione volte ad affrontare tali carenze e dipendenze critiche.

(37)

Il presente regolamento lascia impregiudicata la discrezionalità degli Stati membri rispetto alla loro politica in materia di esportazione di prodotti per la difesa.

(38)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

Affinché l'attuazione del presente regolamento possa iniziare quanto prima, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento a breve termine per il rafforzamento dell'industria europea di difesa mediante appalti comuni («strumento»), per il periodo compreso tra 27 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2025.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«appalto comune»: un appalto condotto congiuntamente da almeno tre Stati membri;

2)

«controllo», relativamente a un contraente o a un subappaltatore: la capacità di esercitare un'influenza determinante su un contraente o su un subappaltatore, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

3)

«struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale di tale soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

4)

«soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o, qualora abbia sede nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;

5)

«ente appaltante»: un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, o l'Agenzia europea per la difesa o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri e paesi associati per condurre un appalto comune per loro conto;

6)

«prodotti della difesa»: i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, come stabilito all'articolo 2 di tale direttiva, compreso il materiale medico da combattimento;

7)

«informazioni classificate»: le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione ovvero a uno o più Stati membri, e che recano un contrassegno di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (20);

8)

«informazioni sensibili»: le informazioni e i dati non classificati che devono essere protetti da un accesso o da una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale, ove applicabile, o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica.

Articolo 3

Obiettivi

1.   Lo strumento si pone gli obiettivi seguenti:

a)

promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, per un'Unione più resiliente e sicura, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera in tutta l'Unione, consentendo così all'EDTIB di fornire i prodotti della difesa di cui gli Stati membri hanno bisogno;

b)

promuovere la cooperazione nelle procedure di appalto nel settore della difesa tra gli Stati membri partecipanti al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri, preservando nel contempo la competitività e la diversità dei prodotti a disposizione degli Stati membri e nella catena di approvvigionamento.

2.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento e sullo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione, per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, segnatamente quelle messe in evidenza o esacerbate dalla risposta alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, come l'invio di prodotti della difesa all'Ucraina, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e considerando il lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa. Ciò può essere realizzato attraverso la ricostituzione delle scorte che si esauriscono a seguito dei trasferimenti di prodotti per la difesa verso l'Ucraina, anche con il materiale disponibile sul mercato, nonché mediante la sostituzione di attrezzature obsolete e il potenziamento delle capacità.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 27 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2025 è fissata a 300 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

3.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite allo strumento alle condizioni di cui alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

4.   Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Articolo 5

Paesi associati

Lo strumento è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (paesi associati), in conformità delle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.   Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta, conformemente al regolamento finanziario.

2.   Il finanziamento dell'Unione è utilizzato per incentivare la cooperazione tra gli Stati membri per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Il contributo finanziario è stabilito tenendo conto della natura collaborativa dell'appalto comune e dell'esigenza di creare l'effetto di incentivazione necessario per indurre la cooperazione.

3.   In deroga all'articolo 193 del regolamento finanziario, i contributi finanziari possono coprire, laddove necessario per l'attuazione di un'azione, azioni avviate anteriormente alla data della richiesta di contributi finanziari per tale azione, a condizione che tali azioni non siano state avviate prima del 24 febbraio 2022 e non siano completate prima della firma della convenzione di sovvenzione. Le azioni ammissibili retroattivamente devono soddisfare tutti i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 7

Uso di finanziamenti non collegati ai costi

1.   Le sovvenzioni assumono la forma dei finanziamenti non collegati ai costi a norma dell'articolo 180, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

2.   Il livello del contributo dell'Unione attribuito a ciascuna azione può essere definito sulla base di fattori quali:

a)

la complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato del contratto di appalto comune e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale;

b)

le caratteristiche della cooperazione, che possono generare risultati di maggiore interoperabilità e segnali di investimento a lungo termine per l'industria; o

c)

il numero di Stati membri partecipanti e paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati nell'ambito delle cooperazioni esistenti.

3.   Il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione non supera il 15 % dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed è limitato al 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio di Stati membri e paesi associati.

4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione può essere al massimo pari al 20 % dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed è limitato al 20 % del valore stimato del contratto di appalto comune, se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a)

l'Ucraina o la Moldova è uno dei destinatari dei quantitativi supplementari di prodotti della difesa nell'ambito dell'azione di appalto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;

b)

almeno il 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune è destinato a PMI o imprese a media capitalizzazione, in qualità di contraenti o subappaltatori.

Articolo 8

Azioni ammissibili

1.   Sono ammissibili a beneficiare del finanziamento dell'Unione nell'ambito dello strumento soltanto le azioni che soddisfano tutti i criteri seguenti:

a)

implicano la cooperazione tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 10 per appalti comuni che affrontano le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa e che attuano gli obiettivi di cui all'articolo 3;

b)

implicano una nuova cooperazione, anche nell'ambito di un quadro esistente, o un'estensione della cooperazione esistente ad almeno un nuovo Stato membro o paese associato;

c)

sono condotte da un consorzio di almeno tre Stati membri;

d)

soddisfano le condizioni aggiuntive di cui all'articolo 9.

2.   Le azioni seguenti non sono ammissibili a beneficiare del finanziamento:

a)

azioni per appalti comuni di beni o servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;

b)

azioni per appalti comuni di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani.

Articolo 9

Ulteriori condizioni di ammissibilità

1.   Gli Stati membri e i paesi associati partecipanti all'appalto comune nominano all'unanimità un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini di tale appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio e può pertanto essere in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dallo strumento e quelli provenienti dagli Stati membri partecipanti e dai paesi associati partecipanti.

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori contenute nella direttiva 2009/81/CE.

2.   Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 si basano su un accordo che deve essere firmato dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro. L'accordo stabilisce in particolare le modalità pratiche che disciplinano l'appalto comune e il processo decisionale per quanto riguarda la scelta della procedura, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione del contratto.

3.   L'accordo di cui al paragrafo 2 può autorizzare l'ente appaltante a procedere ad acquisizioni di quantitativi supplementari del prodotto per la difesa in questione per l'Ucraina o la Moldova. Tale autorizzazione è approvata all'unanimità dagli Stati membri che partecipano all'appalto comune.

Tali accordi supplementari in materia di appalti non pregiudicano il diritto applicabile dell'Unione e sono in linea con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali degli Stati membri in materia di esportazione di prodotti per la difesa.

4.   Le procedure e i contratti di appalto comune prevedono requisiti di partecipazione per i contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune di cui ai paragrafi da 5 a 12.

5.   I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e dispongono di proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato. Non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato o, in alternativa, sono stati sottoposti a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e, se necessario, a misure di mitigazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

6.   In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare nell'appalto comune se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro o dal paese associato in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

7.   Le garanzie di cui al paragrafo 6 del presente articolo possono essere basate su un modello standardizzato fornito dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 16, e fanno parte del capitolato d'oneri, al fine di garantire un approccio armonizzato in tutta l'Unione. Tali garanzie provano in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto misure volte a garantire che:

a)

il controllo sul contraente o sul subappaltatore coinvolto nell'appalto comune non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'ordine e conseguire risultati; e

b)

l'accesso di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato a informazioni classificate relative all'appalto comune sia impedito e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'appalto comune dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

8.   Gli enti appaltanti trasmettono alla Commissione una notifica concernente le misure di mitigazione applicate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 di cui al paragrafo 5 del presente articolo o le garanzie di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Ulteriori informazioni sulle misure di mitigazione applicate o sulle garanzie sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 16 del presente regolamento di ogni notifica fornita a norma del presente paragrafo.

9.   Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove i contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

10.   Le procedure e i contratti di appalto comune prevedono altresì l'obbligo che il prodotto della difesa non sia soggetto a una restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, che limiti la capacità degli Stati membri di utilizzare tale prodotto della difesa.

11.   In deroga al paragrafo 10 e alla luce della situazione geopolitica e dell'urgente necessità di procedere ad acquisizioni di prodotti della difesa con il sostegno dello strumento, l'obbligo di cui a tale paragrafo non si applica ai prodotti della difesa urgenti e critici, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

gli Stati membri o i paesi associati che partecipano all'appalto comune si impegnano a valutare se sia fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con un altro componente senza restrizioni di origine dell’Unione;

b)

i prodotti della difesa oggetto dell'appalto erano in uso prima del 24 febbraio 2022 presso le forze armate della maggior parte degli Stati membri che partecipano all'appalto comune.

12.   Il costo dei componenti originari dell'Unione o di paesi associati è inferiore al 65 % del valore stimato del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi non associati che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

13.   Ai fini del presente articolo, per «subappaltatori coinvolti nell'appalto comune» si intende qualsiasi soggetto giuridico che fornisca contributi critici e che possieda caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto.

Articolo 10

Soggetti ammissibili

A condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, i soggetti ammissibili a beneficiare del finanziamento sono:

a)

le autorità pubbliche degli Stati membri;

b)

le autorità pubbliche di paesi associati;

c)

gli enti appaltanti.

Articolo 11

Criteri di aggiudicazione

1.   La Commissione valuta le proposte sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione delle sovvenzioni:

a)

il numero di Stati membri o paesi associati che partecipano all'appalto comune;

b)

il valore stimato dell'appalto comune;

c)

una dimostrazione del contributo dell'azione al rafforzamento della competitività, e dell'adattamento, della modernizzazione e dello sviluppo dell'EDTIB per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche per quanto riguarda i tempi di consegna, la disponibilità e la fornitura;

d)

una dimostrazione del contributo dell'azione alla ricostituzione delle scorte, comprese quelle esaurite a seguito della risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, alla sostituzione di attrezzature obsolete e al rafforzamento delle capacità di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

e)

la portata del contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati, in particolare la ripartizione proporzionata delle opportunità e dei rischi tecnici e finanziari, basati su un concetto realmente cooperativo, nonché all'interoperabilità dei prodotti acquistati nell'ambito del presente regolamento;

f)

il contributo dell'azione al superamento degli ostacoli agli appalti comuni;

g)

la portata del contributo dell'azione alla competitività e all'adattamento dell'EDTIB ai cambiamenti strutturali, ai cambiamenti tecnologici, tra l'altro attraverso la creazione o il potenziamento previsti delle capacità di fabbricazione, la prenotazione di capacità di fabbricazione e la sicurezza dell'approvvigionamento;

h)

la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione;

i)

la creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra contraenti e subappaltatori nelle catene di approvvigionamento in tutta l'Unione;

j)

la qualità ed efficienza dei piani per l'esecuzione dell'azione.

2.   Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli relativi all'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, compresa l’eventuale ponderazione da applicare. Il programma di lavoro non fissa soglie individuali.

3.   La Commissione condivide la relazione di valutazione concernente gli inviti a presentare proposte con il comitato di cui all'articolo 16. La Commissione condivide con i richiedenti una relazione dettagliata sull'esito della valutazione della loro proposta.

Articolo 12

Programma di lavoro

1.   Lo strumento è attuato mediante un programma di lavoro pluriennale conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario («programma di lavoro»).

2.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, il programma di lavoro. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

3.   Il programma di lavoro indica:

a)

l'entità finanziaria minima delle azioni di appalto congiunto;

b)

l'importo indicativo del sostegno finanziario per le azioni svolte dal numero minimo di Stati membri in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);

c)

gli incentivi per appalti di valore superiore e l'inclusione di altri Stati membri o paesi associati in una cooperazione esistente;

d)

l'importo complessivo del contributo dell'Unione per ciascuna priorità di finanziamento;

e)

una descrizione delle azioni che implicano una cooperazione in materia di appalti comuni;

f)

il valore stimato dell'appalto comune;

g)

la procedura di valutazione e selezione delle proposte;

h)

una descrizione dei traguardi, che devono essere concepiti in modo tale da registrare progressi sostanziali nell'attuazione delle azioni, i risultati da conseguire e gli importi associati che devono essere esborsati;

i)

le modalità di verifica dei traguardi di cui alla lettera h), il soddisfacimento delle condizioni e il conseguimento dei risultati; e

j)

i metodi di determinazione e, se del caso, di adeguamento degli importi di finanziamento.

4.   Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento in linea con le esigenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tali priorità di finanziamento hanno lo scopo di garantire la disponibilità di quantitativi sufficienti dei prodotti per la difesa più urgenti e critici onde colmare le carenze in termini di capacità più urgenti, come indicato alla sezione 4 della comunicazione congiunta sull'«analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso».

Articolo 13

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili

1.   Nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

gli Stati membri e i paesi associati che partecipano a un appalto comune stabiliscono tra loro le modalità applicabili alla protezione delle informazioni classificate ai fini di tale appalto comune, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

b)

ciascuno Stato membro assicura di offrire un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello previsto dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE;

c)

la Commissione protegge le informazioni classificate UE ricevute in relazione allo strumento conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444.

2.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e di informazioni sensibili e tra la Commissione, gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, con i richiedenti e i destinatari, la Commissione istituisce un sistema di scambio sicuro. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.

Articolo 14

Monitoraggio e relazioni

1.   La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

2.   Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione elabora una relazione che valuta l'impatto e l'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito dello strumento («relazione di valutazione») e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   La relazione di valutazione, sulla base di consultazioni con gli Stati membri e con i principali portatori di interessi, valuta i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Essa valuta le potenziali strozzature nel funzionamento dello strumento e in particolare, il contributo dello strumento:

a)

alla cooperazione tra Stati membri e paesi associati, compresa la creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera;

b)

alla partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione nelle azioni;

c)

alla creazione della nuova cooperazione transfrontaliera tra contraenti e subappaltatori nelle catene di approvvigionamento in tutta l'Unione;

d)

al rafforzamento della competitività e dell'adattamento, della modernizzazione e dello sviluppo dell'EDTIB per consentirle di trattare in particolare le necessità dei prodotti per la difesa più urgenti e critiche;

e)

al valore complessivo dei contratti di appalto comuni per i prodotti della difesa più urgenti e critici sostenuti dallo strumento.

4.   Sulla base dei contributi disponibili dell'ente appaltante, quali gli studi di fattibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 11, lettera a), e, se del caso, dei lavori svolti nel contesto dell'osservatorio sulle tecnologie critiche, la relazione di valutazione individua le carenze e le dipendenze critiche da paesi terzi non associati per quanto riguarda i prodotti acquisiti con il sostegno finanziario dello strumento. La relazione di valutazione serve da base per i lavori della Commissione sulle tabelle di marcia tecnologiche, comprese le misure di attenuazione volte ad affrontare tali carenze e dipendenze critiche. La Commissione valuta inoltre la possibilità di proporre misure intese ad attenuare le carenze e le dipendenze critiche da paesi terzi non associati nel contesto del Fondo europeo per la difesa, se del caso, avviando una riflessione critica sui modi per garantire tutti i componenti necessari nella catena di approvvigionamento dell'EDTIB.

5.   Tutti gli obblighi di comunicazione imposti agli Stati membri lasciano impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari nazionali nonché l'articolo 346 TFUE.

Articolo 15

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   Fatto salvo il diritto applicabile dell'Unione o le disposizioni legislative e regolamentari nazionali relative alla protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e relativi risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti.

3.   Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   L'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare al comitato.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 18 ottobre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. M. ALBARES BUENO


(1)   GU C 486 del 21.12.2022, pag. 168.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2023.

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(5)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(7)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(8)  Raccomandazione (UE) 2018/624 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della difesa (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 87).

(9)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(13)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(14)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(15)  Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6).

(16)  Decisione che fissa l’elenco di prodotti (armi, munizioni e materiale bellico) a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 223, paragrafo 1, lettera b) — divenuto articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato (documento n. 255/58). Verbale del 15 aprile 1958, documento 368/58.

(17)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(18)   GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.

(19)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(20)   GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.

(21)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(22)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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