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Document 02022R2576-20231231
Council Regulation (EU) 2022/2576 of 19 December 2022 enhancing solidarity through better coordination of gas purchases, reliable price benchmarks and exchanges of gas across borders
Consolidated text: Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas
Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas
02022R2576 — IT — 31.12.2023 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2576 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2022 (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2919 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2023 |
L |
1 |
29.12.2023 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2576 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2022
che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento prevede norme temporanee per quanto concerne:
la celere istituzione di un servizio di aggregazione della domanda e di acquisto in comune del gas da parte delle imprese stabilite nell’Unione,
piattaforme di prenotazione di capacità secondaria e di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas, e
la gestione della congestione nelle reti di trasporto del gas.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«impresa di gas naturale»: persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;
«impianto GNL»: terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio;
«impianto di stoccaggio del gas»: impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di o gestito da un’impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
«prestatore del servizio»: impresa stabilita nell’Unione cui la Commissione ha appaltato, mediante procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l’organizzazione dell’acquisto in comune e l’esecuzione dei compiti indicati all’articolo 7 del presente regolamento;
«strumento informatico»: strumento informatico mediante il quale il prestatore del servizio aggrega la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas e reperisce presso i fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare tale domanda aggregata;
«negoziazione di GNL»: offerte, offerte d’acquisto o operazioni di compravendita di GNL:
che specificano la consegna nell’Unione; o
cui consegue la consegna nell’Unione; o
nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell’Unione;
«dati di mercato del GNL»: registrazioni di offerte, offerte d’acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni previste all’articolo 21, paragrafo 1;
«operatore di mercato del GNL»: persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;
«valutazione del prezzo del GNL»: determinazione secondo la metodologia stabilita dall’ACER del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;
«parametro di riferimento per il GNL»: determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera;
«sede di negoziazione»: una delle strutture seguenti:
«mercato regolamentato» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
«sistema multilaterale di negoziazione» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
«sistema organizzato di negoziazione» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
«derivato su energia»: derivato su merci, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che è negoziato in una sede di negoziazione, ha per sottostante l’energia elettrica o il gas e la cui scadenza non supera 12 mesi;
«autorità competente»: salvo diversa indicazione, autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE;
«volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica»: consumo massimo di gas necessario al settore elettrico per garantire l’adeguatezza nel peggiore scenario simulato nella valutazione dell’adeguatezza invernale a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«cliente protetto»: cliente protetto quale definito all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938;
«cliente protetto nel quadro della solidarietà»: cliente protetto nel quadro della solidarietà quale definito all’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2017/1938.
CAPO II
MIGLIORE COORDINAMENTO DEGLI ACQUISTI DI GAS
SEZIONE 1
Coordinamento degli acquisti di gas nell’Unione
Articolo 3
Trasparenza e scambio di informazioni
La notifica a norma del primo comma è effettuata almeno sei settimane prima della conclusione o dell’avvio previsti, o in tempi più brevi a condizione che i negoziati siano avviati in una data più vicina alla data della firma del contratto, ma non più tardi di due settimane prima della conclusione o dell’avvio previsti. Tale notifica contiene solo le seguenti informazioni di base:
l’identità del o dei partner contrattuali o lo scopo della gara d’appalto per l’acquisto di gas;
i volumi interessati;
le date previste; e
il prestatore del servizio che organizza l’acquisto o la gara d’appalto per conto dello Stato membro, se del caso.
Articolo 4
Comitato direttivo ad hoc
SEZIONE 2
Aggregazione della domanda e acquisto in comune
Articolo 5
Contratto temporaneo di servizi con il prestatore del servizio
Articolo 6
Criteri di selezione del prestatore del servizio
La Commissione seleziona il prestatore del servizio in base ai criteri di ammissibilità seguenti:
il prestatore del servizio è stabilito e ha sede operativa nel territorio di uno Stato membro;
il prestatore del servizio ha esperienza in operazioni transfrontaliere;
il prestatore del servizio non è:
sottoposto a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;
posseduto o controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o
posseduto o controllato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persona fisica o giuridica russa o da entità o organismo stabilito in Russia, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione.
Fatti salvi gli altri obblighi di dovuta diligenza, tra la Commissione e il prestatore del servizio sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che, nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 7, il prestatore del servizio metta fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi:
sottoposti a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;
posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; o
posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russa o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.
La Commissione stabilisce i criteri di selezione e di aggiudicazione tenendo conto, tra l’altro, dei criteri seguenti, che indica nel bando di gara:
livello di esperienza nell’organizzazione e nella gestione di procedure di gara o di vendita all’asta di gas naturale o di servizi associati, quali il trasporto, con l’ausilio di appositi strumenti informatici;
livello di esperienza nell’adattamento delle procedure di gara o di vendita all’asta alle diverse esigenze, quali considerazioni geografiche o tempistica;
livello di esperienza nello sviluppo di strumenti informatici di aggregazione della domanda di molteplici partecipanti e di relativo allineamento con l’offerta;
qualità della sicurezza del sistema di informazione, in particolare in termini di protezione dei dati e di sicurezza online; e
capacità di identificazione e accreditamento dei partecipanti, in termini sia di personalità giuridica sia di capacità finanziaria.
Articolo 7
Compiti del prestatore del servizio
Il prestatore del servizio organizza l’aggregazione della domanda e l’acquisto in comune, in particolare:
aggregando la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas, con l’ausilio dello strumento informatico;
reperendo da fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare la domanda aggregata, con l’ausilio dello strumento informatico;
assegnando i diritti di accesso alla relativa fornitura, tenendo conto di una distribuzione proporzionata tra partecipanti più piccoli e più grandi dei volumi di gas offerti tra le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda. Se la domanda aggregata supera le offerte ricevute, l’assegnazione dei diritti di accesso è proporzionata alla domanda dichiarata dalle imprese partecipanti durante la fase di aggregazione della domanda per un termine e un luogo di consegna determinati;
verificando, accreditando e registrando gli utenti dello strumento informatico; e
prestando agli utenti dello strumento informatico o alla Commissione tutti i servizi ausiliari, compresi servizi volti a facilitare la conclusione di contratti, necessari alla corretta esecuzione delle operazioni previste nel contratto di servizi di cui all’articolo 5.
Articolo 8
Partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune
La partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune è aperta a ogni impresa di gas naturale e a ogni impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione e trasparente nei confronti delle stesse indipendentemente dal volume richiesto. All’impresa di gas naturale o all’impresa consumatrice di gas è impedito di partecipare in qualità di fornitore, produttore e acquirente all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune se è:
sottoposta a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;
posseduta o controllata direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o
posseduta o controllata direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russe o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.
Sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che fondi o risorse economiche derivanti dalla partecipazione alla procedura di acquisto in comune organizzata dal prestatore del servizio siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi:
sottoposti a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;
posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; o
posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russe o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.
Articolo 9
Forniture di gas naturale escluse dall’acquisto in comune
Le forniture di gas naturale originario della Federazione russa non sono ammesse all’acquisto in comune, compresa la fornitura di gas naturale introdotta nello Stato membro o nella parte contraente della Comunità dell’energia da uno dei punti di entrata seguenti:
Greifswald
Lubmin II
Imatra
Narva
Värska
Luhamaa
Sakiai
Kotlovka
Kondratki
Wysokoje
Tieterowka
Mozyr
Kobryn
Sudzha (RU)/Ucraina
Belgorod (RU)/Ucraina
Valuyki (RU)/Ucraina
Serebryanka (RU)/Ucraina
Pisarevka (RU)/Ucraina
Sokhranovka (RU)/Ucraina
Prokhorovka (RU)/Ucraina
Platovo (RU)/Ucraina
Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR).
▼M1 —————
Articolo 11
Consorzio d’acquisto di gas
Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio possono, in modo trasparente, coordinare determinati elementi delle condizioni del contratto di acquisto o usare contratti di acquisto in comune per ottenere migliori condizioni dai fornitori, purché, secondo quanto constatato dalla Commissione in una decisione a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003, risultino conformi al diritto dell’Unione, compreso in materia di concorrenza e con particolare riferimento agli articoli 101 e 102 TFUE, e adempiano all’obbligo di trasparenza imposto dall’articolo 3 del presente regolamento.
SEZIONE 3
Potenziamento dell’uso degli impianti GNL, degli impianti di stoccaggio del gas e dei gasdotti di GNL
Articolo 12
Piattaforma di prenotazione di capacità secondaria ad uso degli utenti degli impianti GNL e di impianti di stoccaggio del gas
Gli utenti di impianti GNL e gli utenti di impianti di stoccaggio del gas che lo desiderino hanno facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario quale definito all’articolo 2, punto 6), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ). Entro il 28 febbraio 2023 i gestori di impianti GNL e i gestori di impianti di stoccaggio del gas allestiscono, singolarmente o a dimensione regionale, una piattaforma trasparente e non discriminatoria di prenotazione o fanno uso di una tale piattaforma esistente che consenta agli utenti di impianti GNL e agli utenti di impianti di stoccaggio del gas di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.
Articolo 13
Piattaforme di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas
Articolo 14
Uso più efficace delle capacità di trasporto
Prima di offrire la capacità continua sottoutilizzata a norma del presente articolo, il gestore del sistema di trasporto analizza i potenziali effetti presso ogni punto di interconnessione da esso gestito e ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione competente. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, e indipendentemente dal fatto che tali punti di interconnessione siano congestionati o meno, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di introdurre uno dei seguenti meccanismi su tutti i punti di interconnessione:
un meccanismo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» conformemente al regolamento (UE) 2017/459 e tenendo conto dell’allegato I, punto 2.2.3., del regolamento (CE) n. 715/2009;
un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto conformemente all’allegato I, punto 2.2.2., del regolamento (CE) n. 715/2009 che offra almeno il 5 % di capacità supplementare in relazione alla capacità tecnica nel pertinente punto di interconnessione; o
l’offerta, come minimo, della capacità inizialmente non designata su base «day-ahead» e «within-day», da assegnare come capacità interrompibile.
I paragrafi da 1 a 6 si applicano automaticamente qualora uno dei meccanismi alternativi a norma del primo comma non sia applicato entro il 31 marzo 2023.
CAPO III
PREVENZIONE DEI LIVELLI ECCESSIVI DI PREZZO DEL GAS E DI VOLATILITA INFRAGIORNALIERA SUI MERCATI DEI DERIVATI ENERGETICI
SEZIONE 1
Strumento temporaneo di gestione dell’eccesso di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici
Articolo 15
Meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera
Articolo 16
Ruolo delle autorità competenti
Articolo 17
Ruolo di coordinamento dell’ESMA
SEZIONE 2
Attribuzione all’ACER del potere di raccogliere e pubblicare dati oggettivi sui prezzi
Articolo 18
Compiti e poteri dell’ACER in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento
Articolo 19
Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento
Articolo 20
Trasmissione all’ACER dei dati di mercato del GNL
Se del caso, previa consultazione della Commissione, l’ACER emana orientamenti su quanto segue:
le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, comprese le offerte e le offerte d’acquisto; e
la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato del GNL richiesti.
Articolo 21
Qualità dei dati di mercato del GNL
I dati di mercato del GNL comprendono:
parti del contratto, compreso l’indicatore acquisto/vendita;
parte segnalante;
prezzo dell’operazione;
quantitativi oggetto del contratto;
valore del contratto;
finestra temporale di arrivo del carico di GNL;
condizioni di consegna;
punti di consegna;
marcatura temporale di tutti gli elementi seguenti:
data e ora di presentazione dell’offerta o dell’offerta d’acquisto;
data e ora dell’operazione;
data e ora di segnalazione dell’offerta, dell’offerta d’acquisto o dell’operazione;
ricezione dei dati di mercato del GNL da parte dell’ACER.
L’operatore di mercato del GNL fornisce all’ACER i dati di mercato del GNL nelle unità e nelle valute precisate di seguito:
il prezzo unitario delle operazioni, delle offerte e delle offerte d’acquisto è nella valuta specificata nel contratto e in EUR/MWh e comprende i tassi di conversione e di cambio applicati, se del caso;
i quantitativi oggetto del contratto sono nelle unità specificate nel contratto e in MWh;
la finestra temporale di arrivo è indicata come date di consegna in formato UTC;
il punto di consegna contiene un identificativo valido riconosciuto dall’ACER figurante nell’elenco degli impianti GNL soggetti all’obbligo di comunicazione conformemente al regolamento (UE) n. 1227/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014; le informazioni relative alla marcatura temporale sono in formato UTC;
se del caso, la formula di prezzo nel contratto a lungo termine da cui deriva il prezzo è indicata nella sua interezza.
Articolo 22
Continuità operativa
L’ACER riesamina, aggiorna e pubblica periodicamente la propria metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e determinazione del parametro di riferimento per il GNL, nonché i metodi usati per comunicare i dati di mercato del GNL e per pubblicare le valutazioni dei prezzi e i parametri di riferimento per il GNL, tenendo conto del parere di chi fornisce i dati di mercato del GNL.
CAPO IV
MISURE IN CASO DI EMERGENZA NELL’APPROVVIGIONAMENTO DI GAS
SEZIONE 1
Solidarietà in relazione al gas per l’approvvigionamento di energia elettrica, le industrie essenziali e i clienti protetti
Articolo 23
Estensione della protezione nel quadro della solidarietà ai volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica
In deroga all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, una misura di solidarietà di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento si applica solo qualora lo Stato membro che richiede solidarietà non sia stato in grado di coprire:
la carenza nell’approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti in conformità dell’articolo 24 del presente regolamento, i volumi essenziali di consumo di gas per i suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà;
il volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, nonostante l’applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938. Si applicano le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del suddetto regolamento.
Lo Stato membro tenuto a prestare solidarietà a norma del paragrafo 1 ha il diritto di dedurre dall’offerta di solidarietà:
le forniture ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà, nella misura in cui sono interessati volumi essenziali o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti in conformità dell’articolo 24, le forniture dei volumi essenziali di consumo di gas dei suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà;
le forniture dei volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica;
le forniture di volumi di gas per l’energia elettrica necessaria per la produzione e il trasporto di gas; e
i volumi di gas necessari per il funzionamento delle infrastrutture critiche per la sicurezza dell’approvvigionamento di cui all’allegato II nonché di altri impianti essenziali per il funzionamento dei servizi militari, di sicurezza nazionale e di aiuto umanitario.
Articolo 24
Misure di riduzione della domanda riguardanti i clienti protetti
Articolo 25
Misure di salvaguardia dei flussi transfrontalieri
Se, a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, la Commissione chiede di porre fine a restrizioni indebite dei flussi transfrontalieri di gas o dell’accesso alle infrastrutture del gas, o a misure che mettono a rischio l’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938 o lo Stato membro di cui all’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, di tale regolamento, anziché seguire la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, modifica la propria azione o interviene per assicurare il rispetto dell’articolo 12, paragrafo 5, di tale regolamento.
SEZIONE 2
Norme relative alle misure di solidarietà
Articolo 26
Estensione temporanea degli obblighi di solidarietà agli Stati membri dotati di impianti GNL
Articolo 27
Norme standard per le misure di solidarietà
La compensazione per la misura di solidarietà non eccede costi ragionevoli e, in deroga all’articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, comprende in ogni caso:
il prezzo per il gas nello Stato membro che presta solidarietà;
le spese di stoccaggio e trasporto, compresi gli eventuali costi derivanti dallo spostamento dei carichi di GNL fino al punto di interconnessione richiesto;
le spese di contenzioso per i relativi procedimenti giudiziari o arbitrali che coinvolgono lo Stato membro che presta solidarietà;
altri costi indiretti non coperti dal prezzo del gas, quali il rimborso di danni finanziari o di altro tipo derivanti dalla riduzione obbligatoria del carico fisso dei clienti in relazione alla prestazione di solidarietà, a condizione che tali costi indiretti non superino il 100 % del prezzo del gas.
Lo Stato membro cui è rivolta la richiesta di solidarietà dà attuazione alla misura di solidarietà quanto prima e comunque entro tre giorni dalla richiesta. Lo Stato membro può rifiutarsi di prestare solidarietà allo Stato membro che richiede solidarietà soltanto se dimostra che:
non dispone di gas sufficiente per i volumi di cui all’articolo 23, paragrafo 2; o
non ha a disposizione una capacità di interconnessione sufficiente, come previsto all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1938, e non ha la possibilità di fornire volumi sufficienti di GNL.
Articolo 28
Procedura per le misure di solidarietà in assenza di un accordo di solidarietà
Lo Stato membro che chiede l’applicazione delle misure di solidarietà presenta una richiesta di solidarietà a un altro Stato membro in cui indica almeno quanto segue:
dati di contatto dell’autorità competente dello Stato membro;
dati di contatto dei pertinenti gestori del sistema di trasporto dello Stato membro (se del caso);
dati di contatto di terzi che agiscono per conto dello Stato membro (se del caso);
periodo di consegna, comprese le tempistiche della prima consegna possibile e la durata prevista delle consegne;
punti di consegna e di interconnessione;
volume di gas in kWh per ciascun punto di interconnessione;
qualità del gas.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Procedura di comitato
Articolo 30
Riesame
Entro il 1o ottobre 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce della situazione generale dell’approvvigionamento di gas all’Unione e presenta al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame. Sulla base di tale relazione la Commissione può proporre di prorogare la validità del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
Volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui all’articolo 23 per il periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023 (valori in milioni di metri cubi) ( 5 )
|
Stato membro |
Dicembre 2022 |
Gennaio 2023 |
Febbraio 2023 |
Marzo 2023 |
|
AT |
74,24 |
196,83 |
152,20 |
139,35 |
|
BE |
399,05 |
458,77 |
382,76 |
398,99 |
|
BG |
61,49 |
71,26 |
61,55 |
63,29 |
|
CY |
- |
- |
- |
- |
|
CZ |
17,26 |
49,64 |
34,80 |
28,28 |
|
DE |
2 090,53 |
2 419,56 |
2 090,59 |
1 863,77 |
|
DK |
249,48 |
295,56 |
254,87 |
268,09 |
|
EE |
5,89 |
5,78 |
5,00 |
1,05 |
|
EL |
209,95 |
326,68 |
317,18 |
232,80 |
|
ES |
1 378,23 |
1 985,66 |
1 597,27 |
1 189,29 |
|
IE |
372,76 |
375,29 |
364,26 |
375,74 |
|
FI |
28,42 |
39,55 |
44,66 |
12,97 |
|
FR |
876,37 |
875,58 |
802,53 |
771,15 |
|
HR |
10,95 |
66,01 |
59,99 |
48,85 |
|
HU |
82,13 |
133,97 |
126,44 |
93,72 |
|
IT |
2 166,46 |
3 304,99 |
3 110,79 |
2 774,67 |
|
LV |
89,26 |
83,56 |
84,96 |
66,19 |
|
LT |
16,13 |
20,22 |
18,81 |
4,21 |
|
LU |
- |
- |
- |
- |
|
MT |
32,88 |
34,84 |
31,43 |
33,02 |
|
NL |
684,26 |
762,31 |
556,26 |
480,31 |
|
PL |
158,14 |
158,64 |
136,97 |
148,64 |
|
PT |
409,97 |
415,22 |
368,54 |
401,32 |
|
RO |
130,35 |
179,35 |
162,41 |
159,71 |
|
SI |
12,98 |
15,15 |
13,35 |
12,80 |
|
SK |
33,99 |
47,26 |
34,80 |
34,76 |
|
SE |
18,05 |
18,61 |
17,71 |
15,76 |
►M1 Volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui all’articolo 23 per il periodo compreso tra aprile 2023 e dicembre 2024 (valori in milioni di metri cubi): ◄
|
Stato membro |
Valore mensile |
|
AT |
140,66 |
|
BE |
409,89 |
|
BG |
64,40 |
|
CY |
- |
|
CZ |
32,50 |
|
DE |
2 116,11 |
|
DK |
267,00 |
|
EE |
4,43 |
|
EL |
271,65 |
|
ES |
1 537,61 |
|
IE |
372,01 |
|
FI |
31,40 |
|
FR |
831,41 |
|
HR |
46,45 |
|
HU |
109,06 |
|
IT |
2 839,23 |
|
LV |
80,99 |
|
LT |
14,84 |
|
LU |
- |
|
MT |
33,03 |
|
NL |
620,79 |
|
PL |
150,60 |
|
PT |
398,76 |
|
RO |
157,96 |
|
SI |
13,57 |
|
SK |
37,70 |
|
SE |
17,53 |
ALLEGATO II
Infrastrutture critiche per la sicurezza dell’approvvigionamento a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d)
|
Settore |
Sottosettore |
|
|
I Energia |
1. Energia elettrica |
Infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica |
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2. Petrolio |
Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti |
|
|
3. Gas |
Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti Terminali GNL |
|
|
II Trasporti |
4. Trasporto stradale |
|
|
5. Trasporto ferroviario |
||
|
6. Trasporto aereo |
||
( 1 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
( 2 ) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)
( 4 ) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
( 5 ) ►M1 Le cifre nell’allegato I, parti a) e b), si basano sui dati della valutazione di adeguatezza invernale condotta dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E) a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941, tranne per Malta, la cui generazione di energia elettrica dipende esclusivamente da forniture di GNL senza capacità di stoccaggio significative. Data la specificità del gas a basso potere calorifico, i valori per i Paesi Bassi nella presente tabella dovrebbero essere moltiplicati per un fattore di conversione di 37,89 diviso per 35,17. L’allegato I, parte a), presenta i volumi mensili individuali calcolati dall’ENTSO-E per i mesi da dicembre 2022 a marzo 2023, mentre le cifre le cifre nell’allegato I, parte b), per i mesi da aprile 2023 a dicembre 2024 sono la media dei valori del periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023. ◄