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Document 02022R2576-20231231

Consolidated text: Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/2023-12-31

02022R2576 — IT — 31.12.2023 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2022/2576 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2022

che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas

(GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2023/2919 DEL CONSIGLIO  del 21 dicembre 2023

  L 

1

29.12.2023




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2022/2576 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2022

che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas



CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  

Il presente regolamento prevede norme temporanee per quanto concerne:

a) 

la celere istituzione di un servizio di aggregazione della domanda e di acquisto in comune del gas da parte delle imprese stabilite nell’Unione,

b) 

piattaforme di prenotazione di capacità secondaria e di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas, e

c) 

la gestione della congestione nelle reti di trasporto del gas.

2.  
Il presente regolamento introduce meccanismi temporanei a tutela dei cittadini e dell’economia da un livello eccessivamente elevato dei prezzi, servendosi di un meccanismo temporaneo di gestione della volatilità infragiornaliera per le variazioni eccessive dei prezzi e di un parametro di riferimento ad hoc per il GNL che sarà definito dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).
3.  
Il presente regolamento stabilisce misure temporanee, in caso di emergenza nell’approvvigionamento di gas, per distribuire equamente il gas a livello transfrontaliero, garantire la fornitura di gas ai clienti più critici e l’attuazione di misure di solidarietà transfrontaliera.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«impresa di gas naturale»: persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;

2) 

«impianto GNL»: terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio;

3) 

«impianto di stoccaggio del gas»: impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di o gestito da un’impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

4) 

«prestatore del servizio»: impresa stabilita nell’Unione cui la Commissione ha appaltato, mediante procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l’organizzazione dell’acquisto in comune e l’esecuzione dei compiti indicati all’articolo 7 del presente regolamento;

5) 

«strumento informatico»: strumento informatico mediante il quale il prestatore del servizio aggrega la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas e reperisce presso i fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare tale domanda aggregata;

6) 

«negoziazione di GNL»: offerte, offerte d’acquisto o operazioni di compravendita di GNL:

a) 

che specificano la consegna nell’Unione; o

b) 

cui consegue la consegna nell’Unione; o

c) 

nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell’Unione;

7) 

«dati di mercato del GNL»: registrazioni di offerte, offerte d’acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni previste all’articolo 21, paragrafo 1;

8) 

«operatore di mercato del GNL»: persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;

9) 

«valutazione del prezzo del GNL»: determinazione secondo la metodologia stabilita dall’ACER del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;

10) 

«parametro di riferimento per il GNL»: determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera;

11) 

«sede di negoziazione»: una delle strutture seguenti:

a) 

«mercato regolamentato» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

b) 

«sistema multilaterale di negoziazione» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

c) 

«sistema organizzato di negoziazione» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

12) 

«derivato su energia»: derivato su merci, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che è negoziato in una sede di negoziazione, ha per sottostante l’energia elettrica o il gas e la cui scadenza non supera 12 mesi;

13) 

«autorità competente»: salvo diversa indicazione, autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE;

14) 

«volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica»: consumo massimo di gas necessario al settore elettrico per garantire l’adeguatezza nel peggiore scenario simulato nella valutazione dell’adeguatezza invernale a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

15) 

«cliente protetto»: cliente protetto quale definito all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938;

16) 

«cliente protetto nel quadro della solidarietà»: cliente protetto nel quadro della solidarietà quale definito all’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2017/1938.

CAPO II

MIGLIORE COORDINAMENTO DEGLI ACQUISTI DI GAS

SEZIONE 1

Coordinamento degli acquisti di gas nell’Unione

Articolo 3

Trasparenza e scambio di informazioni

1.  
Al solo scopo di un migliore coordinamento, l’impresa di gas naturale o l’impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione, ovvero l’autorità di uno Stato membro, che intende indire una gara d’appalto per l’acquisto di gas o avviare negoziati con produttori o fornitori di gas naturale di paesi terzi per l’acquisto di gas, in volume superiore a 5 TWh/anno, informa la Commissione e se del caso lo Stato membro in cui tali imprese sono stabilite della conclusione di un contratto di fornitura di gas o di un protocollo d’intesa oppure dell’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas.

La notifica a norma del primo comma è effettuata almeno sei settimane prima della conclusione o dell’avvio previsti, o in tempi più brevi a condizione che i negoziati siano avviati in una data più vicina alla data della firma del contratto, ma non più tardi di due settimane prima della conclusione o dell’avvio previsti. Tale notifica contiene solo le seguenti informazioni di base:

a) 

l’identità del o dei partner contrattuali o lo scopo della gara d’appalto per l’acquisto di gas;

b) 

i volumi interessati;

c) 

le date previste; e

d) 

il prestatore del servizio che organizza l’acquisto o la gara d’appalto per conto dello Stato membro, se del caso.

2.  
La Commissione, se ritiene che un ulteriore coordinamento in relazione all’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas o l’acquisto di gas programmato da parte dell’impresa di gas naturale o impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione ovvero dell’autorità di uno Stato membro possa migliorare il funzionamento degli acquisti in comune o che l’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas o l’acquisto di gas programmato possa ripercuotersi negativamente sul mercato interno, sulla sicurezza dell’approvvigionamento o sulla solidarietà energetica, può rivolgere una raccomandazione all’impresa di gas naturale o all’impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione oppure all’autorità di uno Stato membro affinché prendano in considerazione le misure opportune. In tal caso la Commissione, se del caso, informa lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa.
3.  
La Commissione informa il comitato direttivo ad hoc di cui all’articolo 4 prima di formulare la raccomandazione prevista al paragrafo 2.
4.  
Il soggetto che informa la Commissione a norma del paragrafo 1 ha facoltà di indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altro tipo, la cui divulgazione potrebbe nuocere alle attività delle parti coinvolte debba essere considerata riservata e se le informazioni comunicate possano essere condivise con gli altri Stati membri.
5.  
Le richieste di riservatezza a norma del presente articolo non limitano l’accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione provvede a che l’accesso alle informazioni riservate sia limitato rigorosamente ai propri servizi che ne hanno assoluta necessità. I rappresentanti della Commissione trattano tali informazioni con la debita riservatezza.
6.  
Fatto salvo l’articolo 346 TFUE, le informazioni riservate sono scambiate con la Commissione e le altre autorità del caso soltanto se necessario ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Lo scambio è limitato alle informazioni pertinenti e commisurate allo scopo per il quale è attuato. Nello scambio è preservata la riservatezza delle informazioni e sono tutelati la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti cui si applica il presente regolamento, e si impiegano strumenti efficaci per proteggere fisicamente i dati. I server sono ubicati e le informazioni conservate fisicamente nel territorio dell’Unione.

Articolo 4

Comitato direttivo ad hoc

1.  
È costituito un comitato direttivo ad hoc per favorire il coordinamento dell’aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune.
2.  
La Commissione istituisce il comitato direttivo ad hoc entro sei settimane dall’entrata in vigore del presente regolamento; il comitato direttivo si compone di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di un rappresentante della Commissione. Rappresentanti delle parti contraenti della Comunità dell’energia possono, su invito della Commissione, partecipare al comitato direttivo ad hoc per tutte le questioni di interesse reciproco. Il comitato direttivo ad hoc è presieduto dalla Commissione.
3.  
Il comitato direttivo ad hoc adotta il regolamento interno a maggioranza qualificata entro un mese dalla sua istituzione.
4.  
La Commissione consulta il comitato direttivo ad hoc in merito al progetto di raccomandazione della Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, in particolare per accertare se il pertinente acquisto di gas o una gara d’appalto per l’acquisto di gas migliori la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione e sia compatibile con il principio di solidarietà energetica.
5.  
Se del caso, la Commissione informa inoltre il comitato direttivo ad hoc dell’effetto che la partecipazione delle imprese all’acquisto in comune organizzato dal prestatore del servizio produce in termini di sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione e di solidarietà energetica.
6.  
Qualora siano loro trasmesse informazioni riservate conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, i membri del comitato direttivo ad hoc trattano tali informazioni con la dovuta riservatezza. Lo scambio è limitato alle informazioni pertinenti e commisurate allo scopo per il quale è attuato.

SEZIONE 2

Aggregazione della domanda e acquisto in comune

Articolo 5

Contratto temporaneo di servizi con il prestatore del servizio

1.  
In deroga all’articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione appalta, con procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i necessari servizi a un soggetto stabilito nell’Unione che agisce da prestatore del servizio per l’esecuzione dei compiti previsti all’articolo 7 del presente regolamento.
2.  
Il contratto di servizi con il prestatore del servizio selezionato stabilisce la proprietà delle informazioni da questi ottenute e ne prevede l’eventuale trasferimento alla Commissione alla cessazione o alla scadenza del contratto.
3.  
La Commissione stabilisce nel contratto di servizi gli aspetti pratico-operativi della prestazione del servizio, fra cui l’uso dello strumento informatico, le misure di sicurezza, la valuta o le valute, il regime di pagamento e le responsabilità.
4.  
Il contratto di servizi con il prestatore del servizio riserva alla Commissione il diritto di controllo e di audit. A tal fine la Commissione ha pieno accesso alle informazioni in possesso del prestatore del servizio.

▼M1

5.  
La Commissione può chiedere al prestatore del servizio di comunicarle tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei compiti indicati all’articolo 7.

▼B

Articolo 6

Criteri di selezione del prestatore del servizio

1.  

La Commissione seleziona il prestatore del servizio in base ai criteri di ammissibilità seguenti:

a) 

il prestatore del servizio è stabilito e ha sede operativa nel territorio di uno Stato membro;

b) 

il prestatore del servizio ha esperienza in operazioni transfrontaliere;

c) 

il prestatore del servizio non è:

i) 

sottoposto a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

ii) 

posseduto o controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o

iii) 

posseduto o controllato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persona fisica o giuridica russa o da entità o organismo stabilito in Russia, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

2.  

Fatti salvi gli altri obblighi di dovuta diligenza, tra la Commissione e il prestatore del servizio sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che, nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 7, il prestatore del servizio metta fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi:

a) 

sottoposti a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

b) 

posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; o

c) 

posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russa o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

3.  
Il prestatore del servizio non fa parte di un’impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di gas naturale di cui all’articolo 2, punto 20), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), ad eccezione di un soggetto separato conformemente al capo IV di tale direttiva.
4.  

La Commissione stabilisce i criteri di selezione e di aggiudicazione tenendo conto, tra l’altro, dei criteri seguenti, che indica nel bando di gara:

a) 

livello di esperienza nell’organizzazione e nella gestione di procedure di gara o di vendita all’asta di gas naturale o di servizi associati, quali il trasporto, con l’ausilio di appositi strumenti informatici;

b) 

livello di esperienza nell’adattamento delle procedure di gara o di vendita all’asta alle diverse esigenze, quali considerazioni geografiche o tempistica;

c) 

livello di esperienza nello sviluppo di strumenti informatici di aggregazione della domanda di molteplici partecipanti e di relativo allineamento con l’offerta;

d) 

qualità della sicurezza del sistema di informazione, in particolare in termini di protezione dei dati e di sicurezza online; e

e) 

capacità di identificazione e accreditamento dei partecipanti, in termini sia di personalità giuridica sia di capacità finanziaria.

Articolo 7

Compiti del prestatore del servizio

1.  

Il prestatore del servizio organizza l’aggregazione della domanda e l’acquisto in comune, in particolare:

a) 

aggregando la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas, con l’ausilio dello strumento informatico;

b) 

reperendo da fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare la domanda aggregata, con l’ausilio dello strumento informatico;

c) 

assegnando i diritti di accesso alla relativa fornitura, tenendo conto di una distribuzione proporzionata tra partecipanti più piccoli e più grandi dei volumi di gas offerti tra le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda. Se la domanda aggregata supera le offerte ricevute, l’assegnazione dei diritti di accesso è proporzionata alla domanda dichiarata dalle imprese partecipanti durante la fase di aggregazione della domanda per un termine e un luogo di consegna determinati;

d) 

verificando, accreditando e registrando gli utenti dello strumento informatico; e

e) 

prestando agli utenti dello strumento informatico o alla Commissione tutti i servizi ausiliari, compresi servizi volti a facilitare la conclusione di contratti, necessari alla corretta esecuzione delle operazioni previste nel contratto di servizi di cui all’articolo 5.

2.  
Le condizioni che riguardano i compiti del prestatore del servizio, ovverosia quelle relative alla registrazione degli utenti, alla pubblicazione e alla rendicontazione, sono stabilite nel contratto di servizi di cui all’articolo 5.

Articolo 8

Partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune

1.  

La partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune è aperta a ogni impresa di gas naturale e a ogni impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione e trasparente nei confronti delle stesse indipendentemente dal volume richiesto. All’impresa di gas naturale o all’impresa consumatrice di gas è impedito di partecipare in qualità di fornitore, produttore e acquirente all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune se è:

a) 

sottoposta a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

b) 

posseduta o controllata direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o

c) 

posseduta o controllata direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russe o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2.  

Sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che fondi o risorse economiche derivanti dalla partecipazione alla procedura di acquisto in comune organizzata dal prestatore del servizio siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi:

a) 

sottoposti a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

b) 

posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; o

c) 

posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russe o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

3.  
Ciascuno Stato membro o altro portatore di interessi può erogare sostegno alla liquidità, anche sotto forma di garanzie, al partecipante alla procedura di acquisto in comune organizzata dal prestatore del servizio, ove applicabile in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Il sostegno può assumere la forma di garanzie a copertura del fabbisogno di garanzie reali o a copertura del rischio di costi aggiuntivi in caso di insolvenza di altri acquirenti che partecipano allo stesso contratto di acquisto in comune.
4.  
Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell’energia possono partecipare all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune a condizione che siano in atto le misure o gli accordi necessari per consentirne la partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune a norma della presente sezione.

Articolo 9

Forniture di gas naturale escluse dall’acquisto in comune

Le forniture di gas naturale originario della Federazione russa non sono ammesse all’acquisto in comune, compresa la fornitura di gas naturale introdotta nello Stato membro o nella parte contraente della Comunità dell’energia da uno dei punti di entrata seguenti:

a) 

Greifswald

b) 

Lubmin II

c) 

Imatra

d) 

Narva

e) 

Värska

f) 

Luhamaa

g) 

Sakiai

h) 

Kotlovka

i) 

Kondratki

j) 

Wysokoje

k) 

Tieterowka

l) 

Mozyr

m) 

Kobryn

n) 

Sudzha (RU)/Ucraina

o) 

Belgorod (RU)/Ucraina

p) 

Valuyki (RU)/Ucraina

q) 

Serebryanka (RU)/Ucraina

r) 

Pisarevka (RU)/Ucraina

s) 

Sokhranovka (RU)/Ucraina

t) 

Prokhorovka (RU)/Ucraina

u) 

Platovo (RU)/Ucraina

v) 

Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR).

▼M1 —————

▼B

Articolo 11

Consorzio d’acquisto di gas

Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio possono, in modo trasparente, coordinare determinati elementi delle condizioni del contratto di acquisto o usare contratti di acquisto in comune per ottenere migliori condizioni dai fornitori, purché, secondo quanto constatato dalla Commissione in una decisione a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003, risultino conformi al diritto dell’Unione, compreso in materia di concorrenza e con particolare riferimento agli articoli 101 e 102 TFUE, e adempiano all’obbligo di trasparenza imposto dall’articolo 3 del presente regolamento.

SEZIONE 3

Potenziamento dell’uso degli impianti GNL, degli impianti di stoccaggio del gas e dei gasdotti di GNL

Articolo 12

Piattaforma di prenotazione di capacità secondaria ad uso degli utenti degli impianti GNL e di impianti di stoccaggio del gas

Gli utenti di impianti GNL e gli utenti di impianti di stoccaggio del gas che lo desiderino hanno facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario quale definito all’articolo 2, punto 6), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ). Entro il 28 febbraio 2023 i gestori di impianti GNL e i gestori di impianti di stoccaggio del gas allestiscono, singolarmente o a dimensione regionale, una piattaforma trasparente e non discriminatoria di prenotazione o fanno uso di una tale piattaforma esistente che consenta agli utenti di impianti GNL e agli utenti di impianti di stoccaggio del gas di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.

Articolo 13

Piattaforme di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas

1.  
Entro il 28 febbraio 2023 i gestori di impianti GNL e i gestori di impianti di stoccaggio del gas pubblicano, in modo trasparente e di facile utilizzo, tutte le informazioni richieste dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 715/2009, rispettivamente su una piattaforma europea di trasparenza per il GNL e su una piattaforma europea di trasparenza per lo stoccaggio. Le autorità di regolamentazione possono chiedere a tali gestori di pubblicare qualsiasi altra informazione utile per gli utenti del sistema.
2.  
Gli impianti GNL che fruiscono di una deroga alle norme sull’accesso di terzi in conformità dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE e i gestori degli impianti di stoccaggio del gas nell’ambito del regime di accesso negoziato di terzi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, di tale direttiva rendono pubbliche le tariffe definitive per l’infrastruttura entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 14

Uso più efficace delle capacità di trasporto

1.  
In caso di sottoutilizzo a norma del paragrafo 2, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità continua contrattuale che risulta sottoutilizzata nei punti di interconnessione e nei punti di interconnessione virtuali come prodotto di capacità mensile e come prodotto di capacità giornaliera e infragiornaliera per il mese.
2.  
La capacità continua contrattuale risulta sottoutilizzata se nel mese di calendario precedente l’utente della rete ha usato o offerto meno dell’80 % in media della capacità continua prenotata in un punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale. Il gestore del sistema di trasporto sorveglia la capacità inutilizzata e comunica all’utente della rete il quantitativo di capacità destinato al ritiro nel punto di interconnessione o nel punto di interconnessione virtuale pertinente al più tardi prima di informarlo del quantitativo di capacità da offrire per la successiva asta rolling di capacità mensile a norma del regolamento (UE) 2017/459.
3.  
Il quantitativo di capacità da offrire è pari alla differenza tra l’utilizzo medio nel mese di calendario precedente e l’80 % della capacità continua sotto contratto per un periodo superiore a un mese.
4.  
All’atto dell’assegnazione di capacità, la capacità disponibile offerta all’asta a norma del regolamento (UE) 2017/459 ha la precedenza rispetto alla capacità sottoutilizzata inserita nell’asta a norma del paragrafo 2.
5.  
Se venduta, la capacità sottoutilizzata offerta dal gestore del sistema di trasporto è tolta al detentore originario della capacità contrattuale. Il detentore originario può usare su base interrompibile la capacità continua ritirata.
6.  
L’utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest’ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata da quest’ultimo.
7.  

Prima di offrire la capacità continua sottoutilizzata a norma del presente articolo, il gestore del sistema di trasporto analizza i potenziali effetti presso ogni punto di interconnessione da esso gestito e ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione competente. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, e indipendentemente dal fatto che tali punti di interconnessione siano congestionati o meno, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di introdurre uno dei seguenti meccanismi su tutti i punti di interconnessione:

a) 

un meccanismo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» conformemente al regolamento (UE) 2017/459 e tenendo conto dell’allegato I, punto 2.2.3., del regolamento (CE) n. 715/2009;

b) 

un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto conformemente all’allegato I, punto 2.2.2., del regolamento (CE) n. 715/2009 che offra almeno il 5 % di capacità supplementare in relazione alla capacità tecnica nel pertinente punto di interconnessione; o

c) 

l’offerta, come minimo, della capacità inizialmente non designata su base «day-ahead» e «within-day», da assegnare come capacità interrompibile.

I paragrafi da 1 a 6 si applicano automaticamente qualora uno dei meccanismi alternativi a norma del primo comma non sia applicato entro il 31 marzo 2023.

8.  
Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 7, l’autorità nazionale di regolamentazione consulta l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro confinante e tiene conto dei pareri della stessa. Nel caso in cui il sistema di entrate-uscite riguardi più di uno Stato membro in cui è attivo più di un gestore del sistema di trasporto, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati decidono congiuntamente in merito all’applicazione del paragrafo 7.

CAPO III

PREVENZIONE DEI LIVELLI ECCESSIVI DI PREZZO DEL GAS E DI VOLATILITA INFRAGIORNALIERA SUI MERCATI DEI DERIVATI ENERGETICI

SEZIONE 1

Strumento temporaneo di gestione dell’eccesso di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici

Articolo 15

Meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera

1.  
Non appena possibile, e comunque entro il 31 gennaio 2023, ciascuna sede di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia predispone, per ciascuno di tali derivati, un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera basato su un limite di prezzo superiore e uno inferiore («limiti di prezzo») che racchiudono la forcella al di sopra e al di sotto della quale gli ordini non possono essere eseguiti («meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera»). La sede di negoziazione provvede a che il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera impedisca oscillazioni eccessive dei prezzi dei derivati su energia nel corso di una stessa giornata di negoziazione. Nell’istituire il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, la sede di negoziazione provvede a che l’attuazione di tali misure non impedisca la formazione di prezzi di chiusura a fine giornata affidabili.
2.  
La sede di negoziazione stabilisce, per ciascun derivato su energia ivi negoziato, il metodo di calcolo applicabile alla determinazione dei limiti di prezzo rispetto al prezzo di riferimento. Il primo prezzo di riferimento della giornata è il prezzo determinato all’apertura della pertinente sessione di negoziazione. I prezzi di riferimento successivi sono l’ultimo prezzo di mercato via via osservato a intervalli regolari. In caso di interruzione delle negoziazioni in corso di giornata, il primo prezzo di riferimento dopo l’interruzione è il prezzo di apertura alla ripresa delle negoziazioni.
3.  
I limiti di prezzo sono espressi in valore assoluto oppure in termini relativi sotto forma di variazione percentuale rispetto al prezzo di riferimento. La sede di negoziazione adegua il metodo di calcolo alle peculiarità di ciascun derivato su energia, al profilo di liquidità del mercato per il derivato e al suo profilo di volatilità. La sede di negoziazione informa senza indugio l’autorità competente del metodo applicato.
4.  
La sede di negoziazione aggiorna i limiti di prezzo a intervalli regolari durante l’orario di negoziazione, in base al prezzo di riferimento.
5.  
La sede di negoziazione rende pubbliche senza indugio le caratteristiche del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera predisposto o ogniqualvolta abbiano apportato una modifica.
6.  
Le sedi di negoziazione attuano il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera o integrandolo negli interruttori di circuito esistenti già istituiti a norma della direttiva 2014/65/UE o come meccanismo aggiuntivo.
7.  
La sede di negoziazione informa senza indugio l’autorità competente delle modifiche che intende apportare al metodo di calcolo dei limiti di prezzo applicabile a un determinato derivato su energia.
8.  
Qualora le informazioni raccolte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, mostrino che è necessaria una maggiore coerenza nell’attuazione del meccanismo al fine di assicurare una migliore gestione dei livelli eccessivi di volatilità dei prezzi in tutta l’Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano i principi uniformi di attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, in considerazione delle peculiarità di ciascun derivato su energia, del profilo di liquidità del mercato per il derivato e del suo profilo di volatilità. In particolare, ai fini della fluidità di funzionamento delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia, la Commissione può indicare gli intervalli di tempo ai quali saranno aggiornati i limiti di prezzo o le misure da adottare se la negoziazione li supera, comprese disposizioni per garantire la formazione di prezzi di chiusura affidabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29.

Articolo 16

Ruolo delle autorità competenti

1.  
L’autorità competente vigila sull’attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera. L’autorità competente provvede a che le eventuali divergenze nell’attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione stabilite nel proprio Stato membro siano debitamente giustificate dalle peculiarità della sede di negoziazione o del derivato su energia d’interesse.
2.  
Ciascuna autorità competente provvede a che le sedi di negoziazione applichino meccanismi preliminari atti ad attenuare l’eccessiva volatilità sui mercati dei derivati su energia nel periodo che intercorre fino all’istituzione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera di cui all’articolo 15, paragrafo 1.
3.  
Ciascuna autorità competente riferisce all’ESMA, entro tre settimane dalla data di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e almeno su base trimestrale, in merito all’attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione sulle quali esercita la vigilanza.

Articolo 17

Ruolo di coordinamento dell’ESMA

1.  
L’ESMA coordina e sorveglia l’attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera basandosi sulle relazioni che le autorità competenti le trasmettono a norma dell’articolo 16, paragrafo 3.
2.  
L’ESMA documenta le eventuali divergenze tra le diverse giurisdizioni dell’Unione nell’attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera basandosi sulle relazioni delle autorità competenti. Entro il 30 giugno 2023 l’ESMA presenta alla Commissione una relazione di valutazione dell’efficienza dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera. La Commissione vaglia, in base alla relazione, l’ipotesi di presentare al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento.

SEZIONE 2

Attribuzione all’ACER del potere di raccogliere e pubblicare dati oggettivi sui prezzi

Articolo 18

Compiti e poteri dell’ACER in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento

1.  
L’ACER elabora e pubblica con urgenza una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL, iniziando al più tardi il 13 gennaio 2023. Ai fini della valutazione l’ACER raccoglie e tratta sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni. Ove opportuno, la valutazione dei prezzi tiene conto delle differenze regionali e delle condizioni di mercato.
2.  
Non oltre il 31 marzo 2023 l’ACER elabora e pubblica un parametro di riferimento quotidiano per il GNL determinato dal differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera. Ai fini del parametro di riferimento l’ACER raccoglie e tratta sistematicamente tutti i dati di mercato del GNL.
3.  
In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1227/2011, gli obblighi e i divieti vigenti per gli operatori di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 si applicano agli operatori di mercato del GNL. I poteri conferiti all’ACER a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 si applicano anche in relazione agli operatori di mercato del GNL, comprese le disposizioni in materia di riservatezza.

Articolo 19

Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento

1.  
La valutazione dei prezzi del GNL è pubblicata quotidianamente, entro le ore 18.00 CET per la valutazione dei prezzi delle operazioni definitive. Entro il 31 marzo 2023, oltre alla valutazione dei prezzi del GNL, l’ACER pubblica quotidianamente anche il parametro di riferimento per il GNL, entro le ore 19.00 CET o non appena tecnicamente possibile.
2.  
Ai fini del presente articolo l’ACER può avvalersi dei servizi di terzi.

Articolo 20

Trasmissione all’ACER dei dati di mercato del GNL

1.  
Gli operatori di mercato del GNL trasmettono quotidianamente all’ACER i dati di mercato del GNL conformemente alle specifiche di cui all’articolo 21 e in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL (ore 18.00 CET).
2.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano il termine temporale per la trasmissione dei dati di mercato del GNL prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29.
3.  

Se del caso, previa consultazione della Commissione, l’ACER emana orientamenti su quanto segue:

a) 

le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, comprese le offerte e le offerte d’acquisto; e

b) 

la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato del GNL richiesti.

4.  
Gli operatori di mercato del GNL trasmettono all’ACER i dati di mercato del GNL richiesti attraverso i canali istituiti dall’ACER e a titolo gratuito, se possibile utilizzando procedure già esistenti e disponibili.

Articolo 21

Qualità dei dati di mercato del GNL

1.  

I dati di mercato del GNL comprendono:

a) 

parti del contratto, compreso l’indicatore acquisto/vendita;

b) 

parte segnalante;

c) 

prezzo dell’operazione;

d) 

quantitativi oggetto del contratto;

e) 

valore del contratto;

f) 

finestra temporale di arrivo del carico di GNL;

g) 

condizioni di consegna;

h) 

punti di consegna;

i) 

marcatura temporale di tutti gli elementi seguenti:

i) 

data e ora di presentazione dell’offerta o dell’offerta d’acquisto;

ii) 

data e ora dell’operazione;

iii) 

data e ora di segnalazione dell’offerta, dell’offerta d’acquisto o dell’operazione;

iv) 

ricezione dei dati di mercato del GNL da parte dell’ACER.

2.  

L’operatore di mercato del GNL fornisce all’ACER i dati di mercato del GNL nelle unità e nelle valute precisate di seguito:

a) 

il prezzo unitario delle operazioni, delle offerte e delle offerte d’acquisto è nella valuta specificata nel contratto e in EUR/MWh e comprende i tassi di conversione e di cambio applicati, se del caso;

b) 

i quantitativi oggetto del contratto sono nelle unità specificate nel contratto e in MWh;

c) 

la finestra temporale di arrivo è indicata come date di consegna in formato UTC;

d) 

il punto di consegna contiene un identificativo valido riconosciuto dall’ACER figurante nell’elenco degli impianti GNL soggetti all’obbligo di comunicazione conformemente al regolamento (UE) n. 1227/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014; le informazioni relative alla marcatura temporale sono in formato UTC;

e) 

se del caso, la formula di prezzo nel contratto a lungo termine da cui deriva il prezzo è indicata nella sua interezza.

3.  
L’ACER emana orientamenti relativi ai criteri in base ai quali considera che una parte significativa dei dati di mercato del GNL trasmessi in un determinato periodo sia riconducibile a un singolo operatore di mercato e a come ne tiene conto nella valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e nel parametro di riferimento per il GNL.

Articolo 22

Continuità operativa

L’ACER riesamina, aggiorna e pubblica periodicamente la propria metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e determinazione del parametro di riferimento per il GNL, nonché i metodi usati per comunicare i dati di mercato del GNL e per pubblicare le valutazioni dei prezzi e i parametri di riferimento per il GNL, tenendo conto del parere di chi fornisce i dati di mercato del GNL.

CAPO IV

MISURE IN CASO DI EMERGENZA NELL’APPROVVIGIONAMENTO DI GAS

SEZIONE 1

Solidarietà in relazione al gas per l’approvvigionamento di energia elettrica, le industrie essenziali e i clienti protetti

Articolo 23

Estensione della protezione nel quadro della solidarietà ai volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica

1.  

In deroga all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, una misura di solidarietà di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento si applica solo qualora lo Stato membro che richiede solidarietà non sia stato in grado di coprire:

a) 

la carenza nell’approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti in conformità dell’articolo 24 del presente regolamento, i volumi essenziali di consumo di gas per i suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà;

b) 

il volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, nonostante l’applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938. Si applicano le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del suddetto regolamento.

2.  

Lo Stato membro tenuto a prestare solidarietà a norma del paragrafo 1 ha il diritto di dedurre dall’offerta di solidarietà:

a) 

le forniture ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà, nella misura in cui sono interessati volumi essenziali o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti in conformità dell’articolo 24, le forniture dei volumi essenziali di consumo di gas dei suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà;

b) 

le forniture dei volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica;

c) 

le forniture di volumi di gas per l’energia elettrica necessaria per la produzione e il trasporto di gas; e

d) 

i volumi di gas necessari per il funzionamento delle infrastrutture critiche per la sicurezza dell’approvvigionamento di cui all’allegato II nonché di altri impianti essenziali per il funzionamento dei servizi militari, di sicurezza nazionale e di aiuto umanitario.

3.  
I volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettere b) e d), non superano i volumi indicati nell’allegato I. Se uno Stato membro è in grado dimostrare che per evitare una crisi dell’energia elettrica nel suo territorio è necessario un volume di gas maggiore, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata, consentire la detrazione di volumi più elevati.
4.  
Qualora siano tenuti a prestare solidarietà, gli Stati membri il cui sistema dell’energia elettrica sia sincronizzato unicamente con il sistema dell’energia elettrica di un paese terzo possono eccezionalmente detrarre volumi più elevati di gas nel caso in cui il sistema dell’energia elettrica sia desincronizzato dal sistema di tale paese terzo fintantoché sono necessari servizi di sistema energetico isolato o altri servizi per il gestore del sistema di trasmissione al fine di garantire il funzionamento sicuro e affidabile del sistema energetico.

Articolo 24

Misure di riduzione della domanda riguardanti i clienti protetti

1.  
In via eccezionale gli Stati membri possono adottare misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare quando è stato dichiarato uno dei livelli di crisi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e all’articolo 12 del medesimo regolamento o lo stato di allarme dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2022/1369. Le misure sono limitate agli usi non essenziali del gas e tengono conto degli elementi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1369. Tali misure eccezionali possono essere adottate solo dopo una valutazione effettuata dalle autorità competenti, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938, per quanto riguarda le condizioni per determinare tali volumi non essenziali di gas.
2.  
A seguito delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in nessun caso è ridotto il consumo dei clienti vulnerabili quali definiti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, e gli Stati membri non interrompono le forniture a tali clienti in conseguenza dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 25

Misure di salvaguardia dei flussi transfrontalieri

Se, a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, la Commissione chiede di porre fine a restrizioni indebite dei flussi transfrontalieri di gas o dell’accesso alle infrastrutture del gas, o a misure che mettono a rischio l’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938 o lo Stato membro di cui all’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, di tale regolamento, anziché seguire la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, modifica la propria azione o interviene per assicurare il rispetto dell’articolo 12, paragrafo 5, di tale regolamento.

SEZIONE 2

Norme relative alle misure di solidarietà

Articolo 26

Estensione temporanea degli obblighi di solidarietà agli Stati membri dotati di impianti GNL

1.  
L’obbligo di prestare solidarietà a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938 si applica non solo agli Stati membri direttamente connessi allo Stato membro che richiede solidarietà ma anche agli Stati membri dotati di impianti GNL, a condizione che sia disponibile la capacità necessaria nella pertinente infrastruttura, comprese le navi per il trasporto di GNL e le metaniere.
2.  
L’articolo 13, paragrafi da 2 a 9, del regolamento (UE) 2017/1938 si applica agli Stati membri dotati di impianti GNL, salvo disposizione contraria del presente regolamento.
3.  
Lo Stato membro dotato di impianti GNL che non sia direttamente connesso allo Stato membro che richiede solidarietà può concordare bilateralmente con qualsiasi altro Stato membro le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per la prestazione di solidarietà.
4.  
Se al momento del ricevimento della richiesta di solidarietà non è stato concluso alcun accordo bilaterale, anche allo Stato membro non connesso si applicano le norme standard per le misure di solidarietà di cui all’articolo 27.

Articolo 27

Norme standard per le misure di solidarietà

1.  
Se due Stati membri non hanno concordato le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/1938 («accordo di solidarietà»), la fornitura di gas in caso di emergenza in forza dell’obbligo sancito all’articolo 13, paragrafo 1, dello stesso regolamento è soggetta alle condizioni di cui al presente articolo.
2.  

La compensazione per la misura di solidarietà non eccede costi ragionevoli e, in deroga all’articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, comprende in ogni caso:

a) 

il prezzo per il gas nello Stato membro che presta solidarietà;

b) 

le spese di stoccaggio e trasporto, compresi gli eventuali costi derivanti dallo spostamento dei carichi di GNL fino al punto di interconnessione richiesto;

c) 

le spese di contenzioso per i relativi procedimenti giudiziari o arbitrali che coinvolgono lo Stato membro che presta solidarietà;

d) 

altri costi indiretti non coperti dal prezzo del gas, quali il rimborso di danni finanziari o di altro tipo derivanti dalla riduzione obbligatoria del carico fisso dei clienti in relazione alla prestazione di solidarietà, a condizione che tali costi indiretti non superino il 100 % del prezzo del gas.

3.  
Qualora uno Stato membro chieda una compensazione per i costi indiretti a norma del paragrafo 2, lettera d), superiori al 100 % del prezzo del gas, la Commissione, previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, decide se sia opportuna una compensazione più elevata, tenuto conto delle circostanze contrattuali e nazionali specifiche del caso e del principio di solidarietà energetica.
4.  
A meno che lo Stato membro che richiede solidarietà e lo Stato membro che presta solidarietà non concordino altrimenti, il prezzo del gas fornito allo Stato membro che richiede solidarietà corrisponde al prezzo di mercato del giorno prima nello Stato membro che presta solidarietà nel giorno precedente la richiesta di solidarietà, o al corrispondente prezzo di mercato del giorno prima presso la borsa accessibile più vicina, il punto di scambio virtuale accessibile più vicino o presso un hub concordato nel giorno precedente la richiesta di solidarietà.
5.  
La compensazione per i volumi di gas forniti nel contesto di una richiesta di solidarietà a norma dell’articolo 28 è versata direttamente dallo Stato membro che richiede solidarietà allo Stato membro che presta solidarietà o al soggetto indicato da entrambi gli Stati membri nella risposta alla richiesta di solidarietà e nella conferma di ricezione della risposta e del volume accettato.
6.  

Lo Stato membro cui è rivolta la richiesta di solidarietà dà attuazione alla misura di solidarietà quanto prima e comunque entro tre giorni dalla richiesta. Lo Stato membro può rifiutarsi di prestare solidarietà allo Stato membro che richiede solidarietà soltanto se dimostra che:

a) 

non dispone di gas sufficiente per i volumi di cui all’articolo 23, paragrafo 2; o

b) 

non ha a disposizione una capacità di interconnessione sufficiente, come previsto all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1938, e non ha la possibilità di fornire volumi sufficienti di GNL.

7.  
Oltre alle norme standard di cui al presente articolo, gli Stati membri possono concordare le modalità tecniche e il coordinamento della prestazione di solidarietà.
8.  
Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni vigenti per il funzionamento sicuro e affidabile del sistema del gas.

Articolo 28

Procedura per le misure di solidarietà in assenza di un accordo di solidarietà

1.  

Lo Stato membro che chiede l’applicazione delle misure di solidarietà presenta una richiesta di solidarietà a un altro Stato membro in cui indica almeno quanto segue:

a) 

dati di contatto dell’autorità competente dello Stato membro;

b) 

dati di contatto dei pertinenti gestori del sistema di trasporto dello Stato membro (se del caso);

c) 

dati di contatto di terzi che agiscono per conto dello Stato membro (se del caso);

d) 

periodo di consegna, comprese le tempistiche della prima consegna possibile e la durata prevista delle consegne;

e) 

punti di consegna e di interconnessione;

f) 

volume di gas in kWh per ciascun punto di interconnessione;

g) 

qualità del gas.

2.  
La richiesta di solidarietà è inviata contestualmente agli Stati membri potenzialmente in grado di prestare solidarietà, alla Commissione e ai responsabili per la gestione della crisi designati a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1938.
3.  
Lo Stato membro che riceve la richiesta di solidarietà invia una risposta in cui precisa i dati di contatto di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il volume e la qualità che è in grado di fornire ai punti di interconnessione con le tempistiche richieste di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g). La risposta indica il volume risultante da eventuali riduzioni o, laddove strettamente indispensabile, dallo svincolo di scorte strategiche qualora quello che può essere fornito attraverso misure volontarie non sia sufficiente.
4.  
La richiesta di solidarietà è presentata almeno 72 ore prima del termine di consegna indicato. La risposta alla richiesta di solidarietà è fornita entro 24 ore. La ricezione della risposta e il volume accettato dallo Stato membro che richiede solidarietà sono confermati al più tardi 24 ore prima del termine di consegna.
5.  
La richiesta può essere presentata per uno o più giorni e la risposta si attiene alla medesima durata.
6.  
Se più Stati membri prestano solidarietà e con uno o più di essi sono in vigore accordi bilaterali di solidarietà, per gli Stati membri che li hanno conclusi valgono tali accordi. Le norme standard di cui al presente articolo sono applicabili solo in relazione agli altri Stati membri che prestano solidarietà.
7.  
La Commissione può agevolare l’attuazione degli accordi di solidarietà, in particolare mediante un modello accessibile su una piattaforma online sicura che consenta la trasmissione in tempo reale di richieste e offerte.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Riesame

Entro il 1o ottobre 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce della situazione generale dell’approvvigionamento di gas all’Unione e presenta al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame. Sulla base di tale relazione la Commissione può proporre di prorogare la validità del presente regolamento.

Articolo 31

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M1

Esso si applica fino al 31 dicembre 2024.

▼B

L’articolo 14 si applica a decorrere dal 31 marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




ALLEGATO I

a) 

Volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui all’articolo 23 per il periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023 (valori in milioni di metri cubi) ( 5 )



Stato membro

Dicembre 2022

Gennaio 2023

Febbraio 2023

Marzo 2023

AT

74,24

196,83

152,20

139,35

BE

399,05

458,77

382,76

398,99

BG

61,49

71,26

61,55

63,29

CY

-

-

-

-

CZ

17,26

49,64

34,80

28,28

DE

2 090,53

2 419,56

2 090,59

1 863,77

DK

249,48

295,56

254,87

268,09

EE

5,89

5,78

5,00

1,05

EL

209,95

326,68

317,18

232,80

ES

1 378,23

1 985,66

1 597,27

1 189,29

IE

372,76

375,29

364,26

375,74

FI

28,42

39,55

44,66

12,97

FR

876,37

875,58

802,53

771,15

HR

10,95

66,01

59,99

48,85

HU

82,13

133,97

126,44

93,72

IT

2 166,46

3 304,99

3 110,79

2 774,67

LV

89,26

83,56

84,96

66,19

LT

16,13

20,22

18,81

4,21

LU

-

-

-

-

MT

32,88

34,84

31,43

33,02

NL

684,26

762,31

556,26

480,31

PL

158,14

158,64

136,97

148,64

PT

409,97

415,22

368,54

401,32

RO

130,35

179,35

162,41

159,71

SI

12,98

15,15

13,35

12,80

SK

33,99

47,26

34,80

34,76

SE

18,05

18,61

17,71

15,76

b) 

►M1  Volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui all’articolo 23 per il periodo compreso tra aprile 2023 e dicembre 2024 (valori in milioni di metri cubi): ◄



Stato membro

Valore mensile

AT

140,66

BE

409,89

BG

64,40

CY

-

CZ

32,50

DE

2 116,11

DK

267,00

EE

4,43

EL

271,65

ES

1 537,61

IE

372,01

FI

31,40

FR

831,41

HR

46,45

HU

109,06

IT

2 839,23

LV

80,99

LT

14,84

LU

-

MT

33,03

NL

620,79

PL

150,60

PT

398,76

RO

157,96

SI

13,57

SK

37,70

SE

17,53




ALLEGATO II

Infrastrutture critiche per la sicurezza dell’approvvigionamento a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d)



Settore

Sottosettore

I Energia

1.  Energia elettrica

Infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica

2.  Petrolio

Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti

3.  Gas

Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti

Terminali GNL

II Trasporti

4.  Trasporto stradale

5.  Trasporto ferroviario

6.  Trasporto aereo



( 1 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

( 2 ) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

( 3 ) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)

( 4 ) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

( 5 ►M1  Le cifre nell’allegato I, parti a) e b), si basano sui dati della valutazione di adeguatezza invernale condotta dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E) a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941, tranne per Malta, la cui generazione di energia elettrica dipende esclusivamente da forniture di GNL senza capacità di stoccaggio significative. Data la specificità del gas a basso potere calorifico, i valori per i Paesi Bassi nella presente tabella dovrebbero essere moltiplicati per un fattore di conversione di 37,89 diviso per 35,17. L’allegato I, parte a), presenta i volumi mensili individuali calcolati dall’ENTSO-E per i mesi da dicembre 2022 a marzo 2023, mentre le cifre le cifre nell’allegato I, parte b), per i mesi da aprile 2023 a dicembre 2024 sono la media dei valori del periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023. ◄

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