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Document 32024R2059
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2059 of 31 May 2024 amending Regulation (EU) 2018/1806 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the temporary suspension of the visa exemption for nationals of Vanuatu
Regolamento delegato (UE) 2024/2059 della Commissione, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu
Regolamento delegato (UE) 2024/2059 della Commissione, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu
C/2024/3650
GU L, 2024/2059, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2059/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/02/2025
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2059 |
2.8.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2059 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2024
che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
La Repubblica di Vanuatu figura nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu si applica dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (2) («accordo»), a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo stesso. L’accordo è entrato in vigore il 1 o aprile 2017. |
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(2) |
Dal 25 maggio 2015 Vanuatu applica programmi di cittadinanza per investitori mediante i quali cittadini di paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all’obbligo del visto hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di investimenti, assicurandosi così l’accesso all’Unione in esenzione dall’obbligo del visto. |
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(3) |
La Commissione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 8, paragrafo 3 e paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1806, ha concluso che la concessione della cittadinanza da parte di Vanuatu nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori costituisce un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l’ordine pubblico degli Stati membri e ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 (3) sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu. La sospensione si è applicata dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023. |
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(4) |
A seguito dell’entrata in applicazione del richiamato regolamento di esecuzione, la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, lettera a), terzo comma, del regolamento (UE) 2018/1806, ha avviato un dialogo rafforzato con Vanuatu al fine di porre rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto. Tuttavia, in questa fase del dialogo, Vanuatu non si è impegnata in modo significativo. Pertanto, persistendo le circostanze che hanno determinato la sospensione, la Commissione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1806, il 1 o dicembre 2022 ha adottato il regolamento delegato (UE) 2023/222 (4) che sospende temporaneamente l’applicazione dell’allegato II per un periodo di 18 mesi per tutti i cittadini di Vanuatu. La sospensione si applica dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024. |
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(5) |
In seguito all’entrata in vigore del regolamento delegato, la Commissione ha proseguito il dialogo con Vanuatu attraverso quattro riunioni, tenutesi tra febbraio 2023 e aprile 2024, e numerosi scambi di informazioni per iscritto. |
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(6) |
La maggior parte delle preoccupazioni relative ai programmi di cittadinanza per investitori applicati da Vanuatu, evidenziate dalla Commissione nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/693, persiste. Sebbene nel 2023 abbia adottato una serie di modifiche legislative per affrontare tali preoccupazioni, Vanuatu non ha fornito una prova soddisfacente del fatto che tali modifiche sono attuate e sono sufficienti ad attenuare i rischi per la sicurezza dei programmi di cittadinanza per investitori. |
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(7) |
I programmi di cittadinanza per investitori applicati da Vanuatu non prevedono alcun requisito di residenza effettiva o presenza fisica a Vanuatu per i richiedenti. La procedura di domanda continua a essere gestita da agenzie specializzate situate al di fuori di Vanuatu, grazie alle quali il richiedente non ha bisogno di alcun contatto diretto con le autorità di Vanuatu. Durante la procedura di domanda non si tengono colloqui con il richiedente. La mancanza del requisito di un colloquio in presenza riduce le possibilità per le autorità di Vanuatu di valutare adeguatamente il richiedente o di confermare le informazioni fornite nella domanda, anche in termini di veridicità e credibilità. |
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(8) |
Le domande continuano a essere trattate entro termini molto brevi. In particolare, il processo di controllo e di dovuta diligenza di una domanda richiede un massimo di 14 giorni, prorogabili fino a 30. La percentuale di domande respinte ha continuato a essere estremamente bassa, il che conferma la valutazione della Commissione sulla scarsa affidabilità del processo di controllo. Secondo le informazioni fornite da Vanuatu, nel 2022 e nel 2023 Vanuatu ha ricevuto 1988 domande di cittadinanza in cambio di investimenti, di cui solo 27 sono state respinte. |
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(9) |
Nel marzo 2023 Vanuatu ha modificato la legge sulla cittadinanza sostituendo le istituzioni e le procedure per il controllo e le verifiche di dovuta diligenza delle domande. In particolare, la precedente commissione interna di controllo nominata dal primo ministro è stata sostituita da tre istituzioni: le forze di polizia di Vanuatu, l’unità di informazione finanziaria e i servizi per l’immigrazione di Vanuatu. Tali istituzioni effettuano le verifiche, anche nelle banche dati Interpol, e riferiscono al segretario generale della commissione Cittadinanza. Questa nuova procedura sebbene, da un lato, sembri attenuare il rischio di concessione della cittadinanza alle persone che figurano nelle banche dati Interpol, dall’altro non contiene altri elementi necessari per valutare adeguatamente che i richiedenti non pongano rischi per la sicurezza. In particolare, le autorità di Vanuatu non dispongono di mezzi adeguati per verificare la veridicità dei documenti rilasciati dal paese di origine o di residenza del richiedente, compresi i documenti di identità e i documenti del casellario giudiziale, poiché tali autorità non scambiano informazioni con il paese di origine o di residenza del richiedente. |
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(10) |
I paesi di origine dei richiedenti che hanno ottenuto la cittadinanza nel 2022 e nel 2023 comprendono per lo più paesi i cui cittadini necessitano di un visto per soggiorni di breve durata nell’Unione. Nel 2023 la maggior parte delle domande proveniva da cittadini cinesi (519) e russi (237). Contrariamente ad altri paesi terzi che applicano programmi di cittadinanza per investitori, Vanuatu ha continuato ad accettare e trattare le domande presentate da cittadini russi dopo l’inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. |
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(11) |
Prima del 2021 le persone che avevano acquisito la cittadinanza di Vanuatu attraverso un programma di cittadinanza per investitori potevano anche chiedere di cambiare nome a Vanuatu. Nel corso del dialogo Vanuatu ha informato la Commissione che nel 2021 la legislazione pertinente è stata modificata prevedendo che i titolari di doppia cittadinanza non possano registrare un cambio di nome a Vanuatu. Tuttavia Vanuatu ha anche riferito alla Commissione di non essere in possesso di alcun registro dei cambi di nome dal 2019, per cui non ha potuto fornire alcuna informazione sul numero di persone che hanno acquisito la cittadinanza attraverso l’investimento e successivamente cambiato nome, né su eventuali verifiche di follow-up su tali persone. |
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(12) |
Sebbene abbia fatto sapere alla Commissione che, sulla base della sua giurisprudenza, è possibile revocare la cittadinanza qualora questa sia stata ottenuta mediante frode o in modo contrario alla legge, Vanuatu non ha fornito informazioni sui casi effettivi di revoca della cittadinanza acquisita attraverso i programmi per gli investitori. Inoltre Vanuatu non ha attuato alcun meccanismo strutturale di monitoraggio ex post per colmare le potenziali lacune in materia di sicurezza degli oltre 10 000 passaporti rilasciati prima della modifica della legislazione e del processo di controllo asseritamente più solido. Nel febbraio 2023 Vanuatu ha istituito una commissione di indagine incaricata di indagare su presunte irregolarità commesse durante l’applicazione dei programmi sin dalla loro istituzione. Nell’aprile 2024 Vanuatu ha comunicato che le indagini della commissione erano ancora in corso e che non era in grado di indicare una data certa per la presentazione delle relative conclusioni. |
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(13) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1806, prima dello scadere del periodo di validità del regolamento delegato (UE) 2023/222 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione (5) che descrive in dettaglio il dialogo con Vanuatu e conclude che Vanuatu non ha posto rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione. Tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa (6) di modifica del regolamento (UE) 2018/1806 intesa a spostare il riferimento a Vanuatu dall’allegato II all’allegato I di detto regolamento e pertanto a reintrodurre in modo permanente l’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu. |
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(14) |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1806, se la Commissione ha presentato detta proposta legislativa, il periodo di sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per Vanuatu deve essere prorogato di sei mesi e la nota in calce deve essere modificata di conseguenza. |
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(15) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8). |
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(16) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10). |
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(17) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12). |
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(18) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (13); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(19) |
Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto
Nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, al punto 1, il riferimento a «Vanuatu» è sostituito dal seguente:
«Vanuatu (*1)
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 4 agosto 2024 al 3 febbraio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj.
(2) GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2015/1035/oj.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18). http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/693/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) 2023/222 della Commissione, del 1 o dicembre 2022, sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/222/oj).
(5) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sospensione dell’esenzione dal visto per i cittadini di Vanuatu [COM (2024) 366 final del 31 maggio 2024].
(6) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda Vanuatu [COM (2024) 365 final del 31 maggio 2024].
(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
(8) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).
(9) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.
(10) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).
(11) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj.
(12) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).
(13) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2059/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)