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Document 42010X0513(02)
Regulation No 18 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to their protection against unauthorized use
Regolamento n. 18 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di autoveicoli riguardo ai dispositivi atti a proteggerli contro l’uso non autorizzato
Regolamento n. 18 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di autoveicoli riguardo ai dispositivi atti a proteggerli contro l’uso non autorizzato
GU L 120 del 13.5.2010, pp. 29–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
13.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/29 |
Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento n. 18 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di autoveicoli riguardo ai dispositivi atti a proteggerli contro l’uso non autorizzato
Comprendente tutto il testo valido fino al:
supplemento 2 alla serie di rettifiche 03 — data di entrata in vigore: 15 ottobre 2008
INDICE
REGOLAMENTO
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1. |
Campo di applicazione |
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2. |
Definizioni |
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3. |
Domanda di omologazione |
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4. |
Omologazione |
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5. |
Caratteristiche generali |
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6. |
Caratteristiche particolari |
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7. |
Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione |
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8. |
Controlli sulla conformità della produzione |
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9. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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10. |
Cessazione definitiva della produzione |
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11. |
Dispositivi complementari |
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12. |
Disposizioni transitorie |
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13. |
Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi |
ALLEGATI
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Allegato 1 — |
Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo ai dispositivi atti a proteggerlo contro l’uso non autorizzato ai sensi del regolamento n. 18 |
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Allegato 2 — |
Esempi di marchi di omologazione. |
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Allegato 3 — |
Prova d’usura dei dispositivi di protezione che intervengono sullo sterzo |
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
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1.1. |
Il presente regolamento si applica agli autoveicoli aventi almeno 3 ruote ad eccezione di quelli appartenenti alle categoria M1 e N1 (1), riguardo ai dispositivi atti a proteggerli contro l’uso non autorizzato. |
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1.2. |
I veicoli omologati ai sensi di quanto prescritto dal regolamento n. 116, parte I, sono considerati soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. |
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento,
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2.1. |
«Omologazione di un veicolo» indica l’omologazione di un tipo di veicolo riguardo alla sua protezione contro l’uso non autorizzato; |
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2.2. |
«Tipo di veicolo» indica una categoria di autoveicoli, appartenenti alla categoria M2, M3, N2 o N3, che non differiscono tra loro in aspetti essenziali quali:
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2.3. |
«Dispositivo di protezione» indica un sistema in grado di impedire l’attivazione normale non autorizzata del motore o di un’altra fonte principale di potenza del veicolo, se combinato con almeno un altro dispositivo che:
Nel caso di un sistema di bloccaggio dei freni, la disattivazione del dispositivo non deve sbloccare automaticamente i freni contro l’intenzione del conducente. |
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2.4. |
«Sterzo» indica il meccanismo dello sterzo (colonna e suoi accessori di rivestimento, asta, scatola, ecc) e tutte le altre componenti che condizionano direttamente l’efficacia del dispositivo di protezione; |
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2.5. |
«Combinazione» indica una variante appositamente prevista e costruita di un sistema di bloccaggio che, se correttamente attivata, permette il funzionamento dei sistemi di bloccaggio; |
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2.6. |
«Chiave» indica un dispositivo progettato e costruito per far funzionare un sistema di bloccaggio a sua volta progettato e costruito per essere azionato solo da tale dispositivo. |
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
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3.1. |
La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda un dispositivo atto a impedirne l’uso non autorizzato va presentata dal costruttore o dal suo mandatario. |
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3.2. |
Essa deve essere corredata dalla seguente documentazione in triplice copia e dalle seguenti informazioni:
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3.3. |
Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione, va consegnato quanto segue:
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4. OMOLOGAZIONE
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4.1. |
Se il tipo di veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento rispetta i requisiti dei paragrafi 5 e 6, a tale tipo di veicolo va rilasciata l’omologazione. |
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4.2. |
A ogni tipo omologato si assegna un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 0 e 3, corrispondenti alla serie di rettifiche 03 entrata in vigore il 23 giugno 2005) indicano le serie di rettifiche comprendenti le più recenti e rilevanti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data in cui l’omologazione è stata rilasciata. La stessa parte contraente non può assegnare numeri identici a tipi di veicolo diversi o muniti di dispositivo di protezione di tipo diverso o montati diversamente. |
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4.3. |
Le parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento notificheranno il rilascio o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento con una scheda conforme al modello descritto all’allegato 1 del presente regolamento corredata dei disegni del dispositivo di protezione e del sistema di montaggio, forniti dal richiedente in un formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm), o piegati fino a ottenere tale formato, e in scala adeguata. |
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4.4. |
Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento sarà apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:
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4.5. |
Se nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi del presente regolamento, il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti ma allegati all’Accordo, il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1 non va ripetuto; in tal caso indicare in colonne verticali a destra del simbolo descritto al paragrafo 4.4.1 il numero del regolamento e di omologazione nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti applicati per l’omologazione dal paese che l’ha rilasciata ai sensi del presente regolamento. |
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4.6. |
Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. |
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4.7. |
Il marchio di omologazione va posto sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore, o in prossimità della stessa. |
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4.8. |
L’allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione. |
5. CARATTERISTICHE GENERALI
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5.1. |
Il dispositivo di protezione va progettato in modo che sia necessario metterlo fuori servizio affinché:
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5.2. |
I requisiti di cui al paragrafo 5.1 vanno soddisfatti applicando una chiave una sola volta. |
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5.3. |
Eccetto il caso previsto al paragrafo 6.1.5, un sistema azionato con una chiave inserita in una serratura impedirà la rimozione della chiave prima di mettere in funzione o di attivare il dispositivo di protezione di cui al paragrafo 5.1. |
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5.4. |
Il dispositivo di protezione di cui al paragrafo 5.1, e le componenti del veicolo su cui esso interviene, va progettato in modo che sia impossibile aprirlo, distruggerlo o neutralizzarlo in tempi rapidi e senza attirare l’attenzione, usando, ad esempio, utensili, strumenti o attrezzi o semplici e facilmente reperibili per il grande pubblico. |
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5.5. |
Il dispositivo di protezione deve far parte della dotazione originale del veicolo (deve cioè essere installato dal costruttore del veicolo prima della prima vendita al dettaglio). Esso sarà fissato in modo che, anche dopo la rimozione dei suoi elementi di fissaggio, non possa, in condizione bloccata, essere smontato se non con utensili speciali. Se dovesse essere possibile neutralizzare il dispositivo di protezione rimuovendone le viti, queste, se smontabili, devono essere coperte da parti del dispositivo di protezione in posizione bloccata. |
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5.6. |
Il sistema di bloccaggio a chiave deve avere almeno 1 000 combinazioni diverse o comunque pari al numero totale di veicoli fabbricati annualmente, se inferiore a 1 000. Nei veicoli dello stesso tipo, la frequenza d’uso di ogni combinazione sarà approssimativamente di 1 per 1 000. |
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5.7. |
I codici della chiave e della serratura non devono essere visibili. |
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5.8. |
La serratura va progettata, costruita e montata in modo da rendere impossibile la rotazione del cilindro della serratura, in posizione bloccata, con una coppia inferiore a 2,45 Nm se non con la chiave corrispondente, e
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5.9. |
I dispositivi di protezione saranno tali di escludere il rischio, a veicolo in movimento, di un bloccaggio accidentale che possa in particolare comprometterne la sicurezza. |
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5.9.1. |
Deve essere impossibile attivare dispositivi contro l’uso non autorizzato senza aver prima messo i comandi del motore in posizione di arresto e senza eseguire poi un’azione che non sia la continuazione ininterrotta dell’arresto del motore, o senza aver prima messo i comandi del motore in posizione di arresto quando il veicolo è fermo con il freno di stazionamento azionato o la velocità del veicolo non supera i 4 km/h. |
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5.9.2. |
I dispositivi che intervengono sullo sterzo, la trasmissione, il cambio o i freni, che si attivano disinserendo la chiave, dovranno permettere un movimento minimo di 2 mm prima di attivarsi o incorporare un dispositivo di sicurezza che impedisca la rimozione accidentale o l’estrazione parziale della chiave. |
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5.9.3. |
I paragrafi 5.8, 5.8.1 o 5.8.2 e 5.9.2 sono applicabili solo ai dispositivi comprendenti chiavi meccaniche. |
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5.10. |
Si può ricorrere a energia ausiliaria solo per aprire e/o chiudere il dispositivo di protezione. Il dispositivo sarà mantenuto nella posizione di funzionamento solo con mezzi meccanici. |
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5.11. |
Non deve essere possibile accendere il motore del veicolo con mezzi normali finché il dispositivo di protezione non sia stato disattivato. |
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5.12. |
Dispositivi volti a impedire un uso non autorizzato basati sul bloccaggio dei freni del veicolo sono permessi solo se le parti mobili dei freni sono tenute in posizione bloccata da un dispositivo puramente meccanico. In questo caso, non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.11. |
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5.13. |
Se il sistema di protezione è munito di un meccanismo di allarme del conducente, tale meccanismo entrerà in funzione aprendo la porta sul lato del conducente, a meno che il dispositivo di protezione non sia già stato attivato e la chiave sia stata tolta dall’operatore. |
6. CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Oltre alle caratteristiche generali di cui al paragrafo 5, il dispositivo di protezione deve soddisfare le caratteristiche particolari di seguito descritte:
6.1. Dispositivi di protezione che intervengono sullo sterzo
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6.1.1. |
Un dispositivo di protezione interviene sullo sterzo bloccandolo. |
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6.1.2. |
Quando il dispositivo di protezione viene messo in funzione, deve essere impossibile impedirne il funzionamento. |
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6.1.3. |
Il dispositivo di protezione deve continuare a soddisfare quanto prescritto ai paragrafi 5.9, 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.4, dopo aver subito 2 500 cicli di bloccaggio in ciascun senso nella prova d’usura, di cui all’allegato 3. |
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6.1.4. |
Il dispositivo di protezione, attivato, sarà abbastanza robusto da resistere, senza danni che compromettano la sicurezza dello sterzo, all’applicazione di una coppia di 200 Nm sull’asta dello sterzo, nei 2 sensi e in condizioni statiche. |
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6.1.5. |
Se il dispositivo di protezione è tale che la chiave può essere tolta anche se si trova in una posizione diversa da quella in cui lo sterzo risulta bloccato, esso va progettato in modo che la manovra necessaria a raggiungere tale posizione e a togliere la chiave non possa essere effettuata involontariamente. |
6.2. Dispositivi contro l’uso non autorizzato che intervengono sulla trasmissione o sui freni
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6.2.1. |
Un dispositivo di protezione che intervenga sulla trasmissione impedisce la rotazione delle ruote motrici del veicolo. |
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6.2.2. |
Un dispositivo contro l’uso non autorizzato che intervenga sui freni, deve frenare almeno una ruota su ogni lato di almeno un assale. |
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6.2.3. |
Quando il dispositivo di protezione viene messo in funzione, deve essere impossibile impedirne il funzionamento. |
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6.2.4. |
La trasmissione o i freni non devono bloccarsi involontariamente quando la chiave è nella serratura del dispositivo contro l’uso non autorizzato, anche se il dispositivo che impedisce l’avvio del motore è in funzione o è stato attivato. Ciò non si applica se i requisiti di cui al paragrafo 6.2 del presente regolamento sono soddisfatti da dispositivi finalizzati ad altri scopi aggiuntivi e il bloccaggio alle condizioni di cui sopra è funzionale a tali scopi aggiuntivi (per esempio freno di stazionamento elettrico). |
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6.2.5. |
Il dispositivo di protezione va progettato e costruito in modo da mantenere la sua piena efficienza anche dopo l’usura dovuta a 2 500 cicli di bloccaggio in ciascun senso. Nei dispositivi di protezione che intervengono sui freni, deve essere coinvolta ogni sottoparte meccanica o elettrica del dispositivo. |
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6.2.6. |
Se il dispositivo di protezione è tale che la chiave può essere tolta anche se si trova in una posizione diversa da quella in cui la trasmissione o i freni risultino bloccati, esso va progettato in modo che la manovra necessaria a raggiungere tale posizione e a togliere la chiave non possa essere effettuata involontariamente. |
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6.2.7. |
Un dispositivo di protezione che intervenga sulla trasmissione deve essere abbastanza robusto da resistere, senza danni che ne compromettano la sicurezza, all’applicazione nei 2 sensi e in condizioni statiche di una coppia del 50 % superiore alla coppia massima che può essere normalmente applicata alla trasmissione. Per determinare il livello di tale coppia di prova si terrà conto non della coppia massima del motore, ma della coppia massima che può essere trasmessa dalla frizione o dalla trasmissione automatica. |
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6.2.8. |
Il dispositivo di protezione che agisce sui freni deve essere in grado di trattenere il veicolo carico su una pendenza verso l’alto o verso il basso del 18 %. |
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6.2.9. |
Se un veicolo è munito di un dispositivo di protezione che agisce sui freni, i requisiti del presente regolamento non devono essere intesi come una deroga rispetto ai requisiti dei regolamenti 13 o 13-H, neppure in caso di funzionamento difettoso. |
6.3. Dispositivi di protezione che intervengono sulla leva del cambio
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6.3.1. |
Un dispositivo di protezione che intervenga sulla leva del cambio deve essere in grado di impedire qualsiasi modifica alla posizione degli ingranaggi. |
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6.3.2. |
Nei cambi manuali, sarà possibile bloccare la leva del cambio solo in retromarcia; è consentito il bloccaggio in «folle». |
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6.3.3. |
Nei cambi automatici muniti di una posizione «parcheggio» sarà possibile bloccare il dispositivo solo in tale posizione; è consentito il bloccaggio in «folle» e/o in retromarcia. |
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6.3.4. |
Nei cambi automatici sprovvisti della posizione «parcheggio» sarà possibile bloccare il dispositivo solo nelle seguenti posizioni: «folle» e/o retromarcia. |
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6.3.5. |
Il dispositivo di protezione va progettato e costruito in modo da mantenere la sua piena efficienza anche dopo l’usura dovuta a 2 500 cicli di bloccaggio in ciascun senso. |
7. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE
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7.1. |
Ogni modifica del tipo di veicolo va notificata al servizio amministrativo che ha omologato tale tipo di veicolo.
Tale servizio può:
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7.2. |
La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, vanno notificati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al paragrafo 4.3. |
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7.3. |
L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata ai fini di tale estensione. |
8. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Le modalità di controllo della conformità della produzione sono definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e devono rispettare le seguenti disposizioni:
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8.1. |
I veicoli omologati ai sensi del presente regolamento riguardo ai dispositivi atti a proteggerli contro un uso non autorizzato devono essere fabbricati in modo conforme al tipo omologato nel rispetto dei requisiti elencati ai paragrafi 5 e 6. |
9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
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9.1. |
L’omologazione concessa per un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettati i requisiti definiti al paragrafo 8. |
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9.2. |
Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento. |
10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare dell’omologazione cessa completamente la produzione del tipo di veicolo omologato ai sensi del presente Regolamento, ne dovrà informare l’autorità che ha concesso l’omologazione. Non appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
11. DISPOSITIVI COMPLEMENTARI
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11.1. |
Si può rilasciare l’omologazione ai sensi del presente regolamento a un dispositivo di protezione completato da un dispositivo di avvertimento acustico o visivo oppure a dispositivi supplementari facoltativi atti a impedire l’uso non autorizzato del veicolo, purché tali dispositivi supplementari siano attivati da comandi separati; Quanto previsto all’articolo 3 dell’accordo cui il regolamento è allegato non impedisce alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento di proibire tali dispositivi supplementari sui veicoli che esse immatricolano. |
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11.2. |
Se il dispositivo di protezione è munito di un dispositivo supplementare esterno di avvertimento acustico o visivo, i segnali da quest’ultimo emessi saranno brevi e termineranno automaticamente entro 30 secondi; essi ricominceranno solo se il dispositivo viene nuovamente attivato. Inoltre,
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12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Una parte contraente che applica il presente regolamento non può rifiutare un tipo di veicolo, appartenente a una categoria diversa da M1 ed N1, omologato ai sensi delle serie di rettifiche 01 e 02 apportate al presente regolamento.
13. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione nonché i nomi e gli indirizzi dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e cui devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni concesse in altri paesi.
(1) Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).
(2) 1: Germania, 2: Francia, 3: Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5: Svezia, 6: Belgio, 7: Ungheria, 8: Repubblica ceca, 9: Spagna, 10: Serbia, 11: Regno Unito, 12: Austria, 13: Lussemburgo, 14: Svizzera, 15 (non attribuito), 16: Norvegia, 17: Finlandia, 18: Danimarca, 19: Romania, 20: Polonia, 21: Portogallo, 22: Federazione russa, 23: Grecia, 24: Irlanda, 25: Croazia, 26: Slovenia, 27: Slovacchia, 28: Bielorussia, 29: Estonia, 30 (non attribuito), 31: Bosnia-Erzegovina, 32: Lettonia, 33 (non attribuito), 34: Bulgaria, 35 (non attribuito), 36: Lituania, 37: Turchia, 38 (non attribuito), 39: Azerbaigian, 40: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non attribuito), 42: Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri usando i propri marchi ECE), 43: Giappone, 44 (non attribuito), 45: Australia, 46: Ucraina, 47: Sud Africa, 48: Nuova Zelanda, 49: Cipro, 50: Malta, 51: Repubblica di Corea. I numeri saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretariato generale delle Nazioni Unite.
ALLEGATO 2
ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
MODELLO A
MODELLO B
(1) Il secondo numero è indicato solo a titolo di esempio.
ALLEGATO 3
PROVA D’USURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CHE INTERVENGONO SULLO STERZO
1. APPARECCHIATURA DI PROVA
L’apparecchiatura di prova comprende:
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1.1. |
Un supporto adeguato che sostenga il campione dello sterzo completo del relativo dispositivo di protezione, quale definito al paragrafo 2.3 del presente regolamento; |
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1.2. |
Un sistema di attivazione e di disattivazione del dispositivo di protezione, comprendente l’uso della chiave; |
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1.3. |
Un sistema per far ruotare l’asta dello sterzo rispetto al dispositivo di protezione. |
2. METODO DI PROVA
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2.1. |
Un campione dello sterzo completo del dispositivo di protezione viene applicato all’apparecchiatura di cui al paragrafo 1.1. |
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2.2. |
Un ciclo della procedura di prova consisterà nelle seguenti operazioni:
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2.3. |
Ripetere il ciclo di usura per il numero di volte specificato al paragrafo 6.1.3 del presente regolamento. |
(1) Se il dispositivo di protezione permette il bloccaggio dello sterzo in qualsiasi posizione, si omettono le procedure descritte nei paragrafi 2.2.3 e 2.2.5.