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Document 62023CJ0166
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 6 June 2024.#Naturvårdsverket v Nouryon Functional Chemicals AB.#Request for a preliminary ruling from the Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.#Reference for a preliminary ruling – Environment – Directive 2003/87/EC – Annex I, point 5 – Atmospheric pollution – Scheme for greenhouse gas emission allowance trading – Exclusion of units for the incineration of hazardous or municipal waste – Relevance of the purpose of incineration.#Case C-166/23.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 giugno 2024.
Naturvårdsverket contro Nouryon Functional Chemicals AB.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Allegato I, punto 5 – Inquinamento atmosferico – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Esclusione delle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici – Pertinenza dell’obiettivo di incinerazione.
Causa C-166/23.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 giugno 2024.
Naturvårdsverket contro Nouryon Functional Chemicals AB.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Allegato I, punto 5 – Inquinamento atmosferico – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Esclusione delle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici – Pertinenza dell’obiettivo di incinerazione.
Causa C-166/23.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:465
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
6 giugno 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Allegato I, punto 5 – Inquinamento atmosferico – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Esclusione delle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici – Pertinenza dell’obiettivo di incinerazione»
Nella causa C‑166/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, Sezione per le cause in materia immobiliare e ambientale, Svezia), con decisione del 15 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2023, nel procedimento
Naturvårdsverket
contro
Nouryon Functional Chemicals AB,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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– |
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
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– |
per la Commissione europea, da P. Carlin, B. De Meester e G. Wils, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018 (GU 2018, L 76, pag. 3) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Naturvårdsverket (Agenzia per la protezione dell’ambiente, Svezia) (in prosieguo: l’«Agenzia») e la Nouryon Functional Chemicals AB (in prosieguo: la «Nouryon»), una società svedese, relativamente a una decisione di tale agenzia che ordina alla Nouryon di integrare il suo piano di monitoraggio per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2003/87
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3 |
Il considerando 25 della direttiva 2003/87 così recita: «Le politiche e le misure dovrebbero essere attuate a livello di Comunità e di Stati membri in tutti i settori dell’economia dell’Unione europea e non soltanto nei settori dell’industria e dell’energia, così da generare sostanziali riduzioni delle emissioni. (...)». |
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4 |
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone: «La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione (in prosieguo denominato “l’ETS [dell’Unione]”), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica». |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 2, intitolato «Campo di applicazione», di detta direttiva: «1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II. 2. La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE [del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 1996, L 257, pag. 26)]. (...)». |
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6 |
L’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 definisce un «impianto» come «un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento». |
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7 |
L’articolo 4 di tale direttiva così prevede: «Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi degli articoli 5 e 6 o l’impianto non sia escluso dall’ETS [dell’Unione] ai sensi dell’articolo 27. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell’articolo 24». |
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8 |
L’articolo 6 di detta direttiva così dispone: «1. L’autorità competente rilascia un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni. Un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore. 2. L’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:
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9 |
L’articolo 14 della medesima direttiva stabilisce quanto segue: «1. La Commissione [europea] adotta atti di esecuzione concernenti le modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni (...), fondandosi sui principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell’allegato IV e sui requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. (...) (...) 3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto (...) controlli e comunichi all’autorità competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto (...) dopo la fine di tale anno, secondo quanto stabilito dagli atti di cui al paragrafo 1. (...)». |
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10 |
Il punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87 così recita: «Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra». |
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11 |
L’allegato I della direttiva 2003/87 contiene altresì una tabella che elenca le categorie di attività alle quali quest’ultima si applica. Tra queste figurano, rispettivamente, la prima e la ventitreesima attività: «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) (...) Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno». |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066
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12 |
L’articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU 2018, L 334, pag. 1), prevede quanto segue: «Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti e i flussi di fonti di emissione riconducibili alle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e ad altre attività pertinenti previste dall’articolo 24 della medesima direttiva, nonché le emissioni di tutti i gas serra specificati in relazione a tali attività, evitando tuttavia le doppie contabilizzazioni». |
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13 |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento: «Ogni gestore o operatore aereo effettua il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra sulla base di un piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente in conformità all’articolo 12, in base alla natura e al funzionamento dell’impianto o dell’attività di trasporto ai quali si applica». |
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14 |
L’articolo 14, paragrafo 2, lettera e), di detto regolamento è così formulato: «Il gestore (...) modifica il piano di monitoraggio, perlomeno nei casi qui di seguito specificati: (...)
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Direttiva 96/61
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15 |
Il considerando 8 della direttiva 96/61 è così formulato: «considerando che lo scopo di un approccio integrato della riduzione dell’inquinamento è la prevenzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, tenendo conto della gestione dei rifiuti ogniqualvolta possibile e, altrimenti, la loro riduzione al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso». |
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16 |
L’articolo 3 della medesima direttiva dispone quanto segue: «Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie perché le autorità competenti garantiscano che l’impianto sia gestito in modo: (...)
(...)». |
Diritto svedese
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17 |
L’articolo 1 del capo 3, del förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser [regolamento (2020:1180) su determinate emissioni di gas a effetto serra; in prosieguo: il «regolamento svedese»] così dispone: «In assenza di autorizzazione, è vietato emettere gas a effetto serra a partire da impianti in cui sono svolte le attività di cui all’allegato». |
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18 |
L’articolo 5 del capo 3 del regolamento svedese prevede quanto segue: «Il gestore che intenda chiedere un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra presenta la sua domanda all’[Agenzia]. La domanda deve contenere: (...) 3. un piano di monitoraggio». |
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19 |
L’istruzione n. 4 dell’allegato del regolamento svedese così recita: «Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di una delle attività di cui ai punti da 1 a 28 della sezione “descrizione delle attività”, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra». |
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20 |
All’articolo 6 della lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser [legge (2020:1173) su determinate emissioni di gas a effetto serra; in prosieguo: la «legge svedese»)], un piano di monitoraggio è definito come «una descrizione scritta di cui all’articolo 12 del regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione». Conformemente alla medesima disposizione, per «regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione» si intende il regolamento di esecuzione 2018/2066. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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21 |
La Nouryon, con sede a Stenungsund (Svezia), fabbrica prodotti chimici organici su larga scala. Il volume di produzione è superiore a 100 tonnellate al giorno. |
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22 |
Tale attività è esercitata sulla base di un’autorizzazione concessa nel 2004 ai sensi del miljöbalken (codice dell’ambiente). Il processo di produzione genera rifiuti pericolosi contenuti nelle acque reflue provenienti dal processo industriale. |
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23 |
Secondo una prescrizione provvisoria inclusa in tale autorizzazione, l’impresa deve trattare tali acque in un inceneritore o farle trattare in un altro impianto autorizzato per i rifiuti pericolosi. La Nouryon ha scelto di trattare le acque reflue in un inceneritore situato nell’impianto di Stenungsund. Quest’ultimo è concepito in modo tale che le acque inquinate siano convogliate direttamente dalla parte dell’impianto in cui avviene la fabbricazione dei prodotti chimici verso l’inceneritore. |
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24 |
L’inceneritore è utilizzato quasi esclusivamente per bruciare le acque reflue provenienti dal processo industriale, vale a dire per un totale di circa 40000 tonnellate all’anno. Poiché il contenuto energetico dell’acqua è trascurabile, l’incinerazione avviene aggiungendo gas combustibile. L’energia generata dall’incinerazione è recuperata sotto forma di vapore al fine di essere utilizzata nel processo di produzione. La maggior parte dell’energia necessaria alla produzione proviene, tuttavia, da una caldaia industriale. Nel 2017 sono state fornite all’inceneritore 4289 tonnellate di gas combustibile, vale a dire l’equivalente di 245 terajoule, mentre sono stati recuperati 182 terajoule. Nello stesso anno, la combustione di gas combustibile nella caldaia industriale corrisponde a circa 726 terajoule (circa 14069 tonnellate). L’inceneritore emette nell’atmosfera circa 11500 tonnellate di biossido di carbonio all’anno, secondo la Nouryon, e 17000 tonnellate, secondo l’Agenzia. |
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25 |
Inoltre, l’impianto è specificamente autorizzato ad emettere gas a effetto serra nell’ambito dell’ETS. |
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26 |
L’Agenzia ha constatato che l’inceneritore di rifiuti pericolosi non era menzionato nel piano di monitoraggio dell’impianto di Stenungsund e che le emissioni di gas a effetto serra provenienti da tale inceneritore non erano quindi incluse nelle emissioni complessivamente rilasciate da detto impianto. |
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27 |
L’Agenzia ha, di conseguenza, ordinato alla Nouryon di fornire un piano di monitoraggio integrativo che includesse l’inceneritore. Essa ha sostenuto che l’impianto doveva essere autorizzato per tutte le unità che ne costituivano parte integrante. |
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28 |
La Nouryon ha proposto un ricorso avverso l’ingiunzione dell’Agenzia dinanzi al Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Tribunale locale di Nacka, Sezione per le cause in materia immobiliare e ambientale, Svezia), sostenendo che, a norma del punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87, un’unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi non deve essere inclusa nell’ETS, indipendentemente dal fatto che essa costituisca o meno parte integrante di un impianto rientrante in tale sistema. Detto giudice ha accolto tale argomento e ha annullato l’ingiunzione dell’Agenzia. |
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29 |
Quest’ultima ha interposto appello avverso la sentenza di detto giudice dinanzi allo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, Sezione per le cause in materia immobiliare e ambientale, Svezia). Quest’ultimo giudice si chiede se l’inceneritore di cui trattasi rientri nella deroga di cui al punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87. |
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30 |
In tale contesto, lo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, Sezione per le cause in materia immobiliare e ambientale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
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31 |
Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che tutte le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici sono escluse dal campo di applicazione di tale direttiva, comprese quelle integrate in un impianto rientrante in tale campo e che non hanno come unica finalità l’incinerazione di tali rifiuti. |
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32 |
In via preliminare, si deve rammentare che la direttiva 2003/87 ha l’obiettivo di istituire un sistema per lo scambio di quote di emissioni diretto alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi interferenza antropica pericolosa per il clima e il cui fine ultimo è la tutela dell’ambiente [sentenza del 16 dicembre 2021, Apollo Tyres (Ungheria),C‑575/20, EU:C:2021:1024, punto 24 e giurisprudenza ivi citata]. |
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33 |
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 prevede che il suo campo di applicazione si estende alle emissioni risultanti dalle attività indicate nel suo allegato I e ai gas a effetto serra elencati nel suo allegato II, che comprendono, tra l’altro, il biossido di carbonio [sentenza del 16 dicembre 2021, Apollo Tyres (Ungheria),C‑575/20, EU:C:2021:1024, punto 25 e giurisprudenza ivi citata]. |
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34 |
Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2003/87, «[g]li Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi degli articoli 5 e 6 o l’impianto non sia escluso dall’ETS [dell’Unione] ai sensi dell’articolo 27. (...)». |
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35 |
L’articolo 3, lettera e), di tale direttiva definisce un «impianto» come «un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento». |
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36 |
Tra le attività di cui a tale allegato I figura la «[p]roduzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno». |
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37 |
L’impianto della Nouryon, che fabbrica prodotti chimici organici su larga scala, è soggetto all’ottenimento di un’autorizzazione a tal fine. |
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38 |
Detto impianto comprende un inceneritore destinato a bruciare le acque reflue provenienti dal processo industriale. L’apparecchiatura emette di conseguenza biossido di carbonio. L’energia generata dall’incinerazione è recuperata sotto forma di vapore per il processo di produzione. |
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39 |
Dal momento che tale inceneritore ha un collegamento tecnico con le attività svolte nel sito di Stenungsund e potrebbe incidere sulle emissioni, esso costituisce una parte dell’impianto, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. |
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40 |
La controversia principale verte sulla questione se tale inceneritore debba essere autorizzato come il resto dell’impianto ai sensi della direttiva 2003/87 o se non sia tenuto ad esserlo a norma della deroga menzionata al punto 5 dell’allegato I di detta direttiva. Per questa ragione il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia di cui trattasi dipenda dall’interpretazione di tale disposizione. |
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41 |
Ai sensi del punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87, «[q]uando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra». |
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42 |
Secondo l’interpretazione accolta dalla Commissione nei suoi «Orientamenti relativi all’interpretazione dell’allegato I della direttiva sull’ETS dell’Unione», adottati il 18 marzo 2010, non è sufficiente che l’unità incenerisca rifiuti pericolosi o domestici affinché essa sia esclusa dal campo di applicazione della direttiva 2003/87. La Commissione ritiene che occorra, inoltre, da un lato, che l’unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici non faccia parte di un impianto la cui attività è menzionata nell’allegato I di tale direttiva e, dall’altro, che l’incinerazione di tali rifiuti costituisca la sua finalità principale. |
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43 |
Per tale ragione, secondo la Commissione, un’unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi il cui calore prodotto è recuperato e serve al funzionamento di un impianto rientrante nel campo di applicazione del punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87 non è esclusa da detto campo di applicazione. |
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44 |
Tuttavia, una tale interpretazione non è corroborata dai metodi di interpretazione letterale, sistematica e teleologica ai quali la Corte ricorre abitualmente. |
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45 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione letterale del punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87, va rilevato che esso contempla espressamente l’ipotesi in cui un impianto tenuto a dimostrare di detenere un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra comprenda più unità in cui sono utilizzati combustibili e dispone che, in un caso del genere, tali unità devono essere incluse in detta autorizzazione, ad eccezione delle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici. |
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46 |
Di conseguenza, la formulazione di tale punto 5 sembra escludere che l’unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi debba essere inclusa nel piano di monitoraggio dell’impianto per il motivo che essa costituisce parte integrante di tale impianto. |
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47 |
Inoltre, poiché occorre interpretare restrittivamente le deroghe, quella di cui a detto punto 5 deve essere limitata alle unità effettivamente dedicate all’incinerazione dei rifiuti pericolosi o domestici, unità che, di conseguenza, inceneriscono altri rifiuti solo in modo marginale. |
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48 |
Per contro, non risulta dalla lettera del punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87 che l’esclusione delle unità per l’incinerazione dei rifiuti pericolosi o domestici dall’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra dipenda dalla finalità per la quale tali rifiuti sono inceneriti. |
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49 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, le interpretazioni sistematica e teleologica del punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87, occorre, nel caso di specie, esaminarle congiuntamente. |
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50 |
Come risulta, in particolare, tanto dal considerando 25 quanto dall’articolo 1 della direttiva 2003/87, l’obiettivo generale di quest’ultima è quello di conseguire, mediante l’istituzione del sistema di assegnazione di quote di gas a effetto serra, una riduzione delle emissioni di tali gas. |
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51 |
Tuttavia, la deroga prevista al punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87 per le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi e domestici non persegue in via prioritaria tale obiettivo. Essa risponde, invece, a un obiettivo secondario di tale direttiva, in quanto il legislatore dell’Unione ha ritenuto che l’attuazione del sistema di assegnazione di quote di emissioni non dovesse ostacolare l’eliminazione dei rifiuti pericolosi e domestici mediante incinerazione. |
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52 |
A tale riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2003/87, come risulta dal suo titolo, modifica la direttiva 96/61. L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 precisa che «la presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva [96/61]». Orbene, la direttiva 96/61, il cui oggetto è più ampio di quello della direttiva 2003/87 e riguarda la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, prevede espressamente, al suo articolo 3, lettera c), il recupero o l’eliminazione dei rifiuti. |
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53 |
Il considerando 8 della direttiva 96/61 afferma anch’esso che «lo scopo di un approccio integrato della riduzione dell’inquinamento è la prevenzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, tenendo conto della gestione dei rifiuti ogniqualvolta possibile e, altrimenti, la loro riduzione al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso». |
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54 |
Dagli elementi che precedono risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso favorire l’incinerazione dei rifiuti pericolosi e domestici sottraendoli all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’ETS. Orbene, la limitazione della portata di tale eccezione mediante la nozione di «finalità principale» non sarebbe coerente con tale obiettivo. |
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55 |
Inoltre, la portata della deroga deve essere interpretata anche alla luce dell’obiettivo principale della direttiva 2003/87. Ebbene, l’interpretazione sostenuta dalla Commissione, secondo la quale un’unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici che contribuisce, fornendogli calore, al funzionamento di un impianto rientrante nell’ETS, dovrebbe a sua volta rientrare nel campo di applicazione dell’ETS, sarebbe in contrasto con detto obiettivo. |
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56 |
Una tale interpretazione condurrebbe infatti a riservare il beneficio della deroga alle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi e domestici il cui calore prodotto non sarebbe recuperato da un impianto rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2003/87, il che favorirebbe uno spreco di energia e un aumento delle emissioni. |
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57 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87 deve essere interpretato nel senso che tutte le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici sono escluse dal campo di applicazione di tale direttiva, comprese quelle integrate in un impianto rientrante in tale campo e che non hanno come unica finalità l’incinerazione di tali rifiuti, purché esse servano all’incinerazione di altri rifiuti solo in modo marginale. |
Sulle spese
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58 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: |
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Il punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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tutte le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici sono escluse dal campo di applicazione di tale direttiva, come modificata, comprese quelle integrate in un impianto rientrante in tale campo e che non hanno come unica finalità l’incinerazione di tali rifiuti, purché esse servano all’incinerazione di altri rifiuti solo in modo marginale. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.