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Document 32022R1330
Council Implementing Regulation (EU) 2022/1330 of 28 July 2022 implementing Article 11(1) of Regulation (EU) No 377/2012 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies threatening the peace, security or stability of the Republic of Guinea-Bissau
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1330 del Consiglio del 28 luglio 2022 che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1330 del Consiglio del 28 luglio 2022 che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
ST/11043/2022/INIT
GU L 201 del 1.8.2022, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1330 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2022
che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012. |
(2) |
Il Consiglio ritiene che nove persone debbano essere cancellate dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità oggetto di misure restrittive riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 377/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 sono soppresse le voci relative alle persone elencate di seguito:
«6. |
Generale Augusto MÁRIO CÓ |
7. |
Generale Saya Braia Na NHAPKA |
8. |
Colonnello Tomás DJASSI |
9. |
Cranha DANFÁ |
10. |
Colonnello Celestino de CARVALHO |
14. |
Tcham NA MAN (alias Namam) |
15. |
Maggiore Samuel FERNANDES |
18. |
Comandante Agostinho Sousa CORDEIRO (Marina) |
20. |
Tenente Lassana CAMARÁ». |