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Document 32010D0038

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2008 , relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale [notificata con il numero C(2008) 6015] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 17 del 22.1.2010, p. 50–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/38(1)/oj

22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale

[notificata con il numero C(2008) 6015]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/38/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 1o febbraio 2008, registrata presso la Commissione alla stessa data, l’Italia ha notificato alla Commissione l’aiuto C 20/08 (ex N 62/08). Con lettera registrata presso la Commissione il 18 marzo 2008, l’Italia ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni.

(2)

Con lettera del 30 aprile 2008 la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all’aiuto in questione. Tale decisione è stata notificata all’Italia il 7 maggio 2008.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di aiuto di cui trattasi.

(4)

Con messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2008, registrato presso la Commissione alla stessa data (cioè entro il termine per l’invio di osservazioni da parte dell’Italia fissato nella decisione di avvio del procedimento), l’Italia ha chiesto la proroga di un mese del termine suddetto. Con lettera del 9 giugno 2008 la Commissione ha prorogato il termine al 7 luglio 2008. Infine, l’Italia ha inviato osservazioni con lettera datata 7 luglio 2008, registrata presso la Commissione alla stessa data (cioè entro il termine ultimo della proroga).

(5)

Con lettera del 12 settembre 2008, registrata presso la Commissione il 17 settembre 2008, sono pervenute osservazioni da parte del Cantiere Navale De Poli SpA (in prosieguo «De Poli»), che sosteneva di essere una parte interessata. De Poli è un cantiere navale italiano, situato a Venezia-Pellestrina. Secondo le informazioni fornite nella notifica, si tratta di uno dei due cantieri che potrebbero potenzialmente fruire di aiuti di Stato in base al regime citato in prosieguo al considerando 6, purché l’aiuto notificato sia autorizzato. Tuttavia, il periodo di tempo entro il quale le parti interessate potevano presentare osservazioni era scaduto un mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, cioè il 7 luglio 2008. Le osservazioni di De Poli sono state presentate dopo che era scaduto tale periodo. A questo riguardo, De Poli sostiene di essere venuto a conoscenza soltanto tardivamente della decisione della Commissione di avviare il procedimento e delle osservazioni formulate dall’Italia al riguardo.

(6)

Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione invita gli interessati a presentare le loro osservazioni. Tuttavia, ciò non impone alla Commissione l’obbligo di informare individualmente i singoli interessati, bensì di provvedere affinché tutte le persone potenzialmente interessate abbiano la possibilità di presentare osservazioni. La pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta ufficiale costituisce un metodo adeguato per informare tutti gli interessati dell’avvio di un procedimento (3). Di conseguenza, occorre ritenere che il Cantiere De Poli sia stato debitamente informato della decisione di avvio del procedimento e del termine stabilito per formulare osservazioni tramite la pubblicazione succitata. De Poli, tuttavia, non ha rispettato il termine stabilito per la presentazione di osservazioni previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (4) (in prosieguo «regolamento di procedura»). La Commissione osserva che De Poli non ha chiesto una proroga del termine stabilito per formulare osservazioni, né ha indicato alcuna ragione particolare per cui le sue osservazioni dovrebbero essere prese in considerazione, malgrado siano state presentate dopo la scadenza dei termini. La Commissione pertanto non terrà conto delle osservazioni tardive di De Poli.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

(7)

Con lettera C(2004)1807 fin del 19 maggio 2004 la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni in merito a un regime italiano di aiuti di Stato riguardante il meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (5) (in prosieguo «il regime»). La Commissione aveva ritenuto il regime compatibile con il mercato comune in quanto era conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (6), modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio (7) (in prosieguo «il regolamento MDT»).

(8)

Il regime suddetto, quale notificato alla Commissione e da essa approvato, aveva una dotazione di 10 milioni di EUR.

(9)

L’Italia ha notificato alla Commissione l’intenzione di stanziare altri 10 milioni di EUR per la dotazione del regime.

III.   DESCRIZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(10)

La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE poiché nutriva dubbi sulla compatibilità con il mercato comune dell’aiuto notificato, per i motivi enunciati in appresso.

(11)

La Commissione, tenuto conto del disposto dell’articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (8) (in prosieguo «il regolamento di attuazione») ha ritenuto che l’aumento notificato della dotazione costituisse una modifica del regime e quindi un nuovo aiuto da notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione ha inoltre considerato che la compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato comune dovesse essere valutata alla luce delle disposizioni attualmente in vigore. Il regolamento MDT è scaduto il 31 marzo 2005 e quindi non costituisce una base giuridica per l’approvazione dell’aiuto.

(12)

La Commissione ha peraltro osservato che l’aiuto non appare compatibile con il mercato comune in base a nessun’altra disposizione applicabile in materia di aiuti di Stato.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(13)

L’Italia ha contestato i dubbi della Commissione e ha formulato le seguenti osservazioni.

(14)

Innanzitutto, l’Italia contesta la posizione della Commissione secondo cui la misura notificata costituisce un nuovo aiuto. L’Italia sostiene che, secondo una corretta lettura dell’articolo 4 del regolamento di attuazione, la qualificazione di nuovo aiuto dovrebbe essere riservata agli aumenti della dotazione di regimi di aiuti autorizzati, accompagnati da una riapertura dei termini per l’accesso delle imprese ai relativi benefici, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza. L’Italia sostiene che tale circostanza manifestamente non ricorre nel caso di specie, poiché si tratta del completamento di iniziative per le quali era stata presentata formale istanza in vigenza del regolamento MDT. A tale proposito, l’Italia sostiene inoltre che l’articolo 4 del regolamento di attuazione è una disposizione procedurale che fissa le modalità di notifica di determinate alterazioni di aiuti esistenti, senza peraltro intervenire nel giudizio di compatibilità e quindi la Commissione non può invocare la norma dell’articolo 4 per esprimere un giudizio sulla compatibilità o meno dell’aiuto di Stato proposto.

(15)

L’Italia commenta poi la posizione della Commissione secondo il cui il regolamento MDT non costituisce più una base giuridica ai fini della valutazione della compatibilità dell’aiuto notificato. L’Italia innanzitutto sostiene che tale argomentazione difetta di coerenza con la posizione adottata nel regolamento MDT, il quale, pur esplicando la sua efficacia fino al 31 marzo 2004 (termine successivamente esteso al 31 marzo 2005) assumeva tuttavia come base giuridica il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che istituisce nuove norme per la costruzione navale (9) (in prosieguo «regolamento sulla costruzione navale»), la cui applicazione doveva venire a cessare già al 31 dicembre 2003.

(16)

Inoltre, all’Italia non risulta chiaro per quale ragione il regolamento MDT non possa giustificare l’aggiornamento dello stanziamento del regime di aiuti, il quale costituisce una mera operazione finanziaria tesa a mettere su un piano di piena parità di trattamento con i cantieri che hanno già beneficiato del regime i cantieri che hanno presentato istanza in vigenza dei termini del regolamento MTD e non hanno ancora beneficiato dell’aiuto per la nota carenza di stanziamenti (principio generale di parità di trattamento). L’Italia sostiene che l’attualizzazione in termini di risorse degli interventi pubblici tesi a correggere gli effetti del tempo o di previsioni di spesa rivelatesi insufficienti, pur con l’incremento dell’importo della sovvenzione iniziale non costituisce un nuovo aiuto, o risulta compatibile nell’ambito della base giuridica che giustificava l’aiuto originario. In breve, per l’Italia si tratta di regolarizzare situazioni pendenti riconducibili a richieste di aiuto riguardanti contratti conclusi prima del 31 marzo 2005, senza che ciò possa costituire un’estensione del regime, un ampliamento della sfera soggettiva o una modifica della struttura fondamentale. A sostegno della propria posizione l’Italia invoca i principi generali di parità di trattamento, la necessità di tenere in debito conto il legittimo affidamento dei beneficiari nonché la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia (le sentenze pronunciate nella causa 223/85 (10) e nella causa C-364/90 (11)).

(17)

Infine, l’Italia sostiene che l’aiuto notificato non sarebbe in conflitto con una decisione dell’OMC secondo la quale il regolamento MDT non è conforme alle norme dell’OMC.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(18)

Poiché la misura è di natura puramente finanziaria, la sua compatibilità con il mercato comune deve essere valutata in riferimento alle misure che intende finanziare, ossia aiutare nell’ambito del regime. Per le ragioni esposte nella lettera della Commissione del 19 maggio 2004, il regime costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(19)

In base all’articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura e all’articolo 4 del regolamento di attuazione, gli aumenti della dotazione per un regime di aiuto autorizzato costituiscono nuovi aiuti, se superiori al 20 % della dotazione originaria. Nella fattispecie, l’aumento notificato corrisponde al 100 % della dotazione originaria e di conseguenza deve essere valutato come un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE.

(20)

Le obiezioni formulate dall’Italia a tale riguardo non mutano la valutazione della Commissione.

(21)

La Commissione osserva che, in relazione alla nozione di nuovo aiuto, coperto dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la Commissione applica le definizioni contenute all’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999. L’articolo 1, lettera c), di detto regolamento definisce come nuovi aiuti, tra l’altro, «le modifiche degli aiuti esistenti».

(22)

L’articolo 4 del regolamento di attuazione chiarisce ulteriormente che «si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune», compresi gli aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato. A tale proposito, la Commissione osserva che l’articolo 4 del regolamento di attuazione non costituisce la base giuridica per la valutazione della compatibilità del nuovo aiuto, né la Commissione, contrariamente a quanto suggerito dall’Italia (cfr. il considerando 13), si è basata su tale articolo per quella finalità; tale articolo chiarisce invece come la Commissione applichi l’articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura concernente la nozione di «nuovo aiuto». La Commissione osserva inoltre che la tesi dell’Italia, secondo cui la misura costituisce una semplice attualizzazione dei costi che sarebbero risultati inadeguati senza sufficienti modifiche della struttura fondamentale del regime, nulla toglie al fatto che il presente aumento della dotazione si qualifica come una modifica dell’aiuto esistente ed è quindi un nuovo aiuto, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura e dell’articolo 4 del regolamento di attuazione.

(23)

Analogamente, la Commissione non può neppure accettare la tesi dell’Italia secondo cui, in base ad una corretta lettura dell’articolo 4 del regolamento di attuazione, la qualificazione di nuovo aiuto dovrebbe essere riservata agli aumenti del volume dello stanziamento di regimi di aiuti autorizzati, se accompagnati da una riapertura dei termini per l’accesso delle imprese ai relativi benefici, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza. La Commissione osserva che aumenti della dotazione di un regime autorizzato (diversi da aumenti marginali inferiori al 20 %) hanno inevitabilmente un impatto sulla concorrenza, poiché permettono allo Stato membro di concedere un aiuto superiore a quanto originariamente approvato. Tale cambiamento degli effetti del regime sulla concorrenza induce la Commissione ad effettuare una nuova valutazione della sua compatibilità con il mercato comune. Ne consegue che un aumento della dotazione della dimensione notificata dall’Italia non può essere considerato come di natura meramente formale o amministrativa o tale da non incidere sulla valutazione di compatibilità dell’aiuto con il mercato comune.

(24)

Di conseguenza, sulla base di quanto sopra, la Commissione conferma che la misura notificata deve essere valutata come un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(25)

Quanto alla prima osservazione formulata dall’Italia a questo riguardo, la Commissione innanzitutto sottolinea che la base giuridica per l’adozione del regolamento MDT non era il regolamento sulla costruzione navale bensì il trattato CE, in particolare l’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), l’articolo 93 e l’articolo 133. Inoltre, la Commissione non ravvisa alcuna incoerenza tra la sua posizione nel caso di specie e il fatto che il regolamento MDT si riferisse, per una parte delle sue disposizioni, al regolamento sulla costruzione navale. Si è trattato di una mera questione di tecnica legislativa per cui, per evitare ripetizioni, il regolamento MDT non reiterava talune definizioni o norme già enunciate nel regolamento sulla costruzione navale, ma ne incorporava semplicemente la sostanza mediante rinvio. Di conseguenza, l’applicazione del regolamento MDT su tali punti non dipendeva dall’ininterrotta validità del regolamento sulla costruzione navale, ma creava invece nuove disposizioni autonome nel regolamento MDT, sostanzialmente analoghe alle disposizioni contenute nel regolamento sulla costruzione navale cui facevano riferimento. Ciò non contraddice affatto la posizione della Commissione nella fattispecie secondo cui un atto delle istituzioni comunitarie deve fondarsi su una base giuridica valida al momento in cui viene adottato.

(26)

Come indicato nella decisione della Commissione del 30 aprile 2008 sull’avvio del procedimento di indagine formale, il regolamento MDT non è più in vigore e non può quindi fungere da base giuridica per la valutazione del nuovo aiuto. Per le ragioni indicate nella decisione di avvio del procedimento (considerando 9 e 10), l’aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune in base alla disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (12), né pare compatibile con il mercato comune sulla base di qualsiasi altra disposizione applicabile in materia di aiuti di Stato. La Commissione osserva altresì che l’Italia non ha proposto alcuna base giuridica alternativa per la valutazione della compatibilità dell’aiuto, bensì ha sostenuto che non si tratta di un «nuovo aiuto», tesi che, come spiegato ai considerando 18-22, la Commissione non può accettare.

(27)

Analogamente, non possono essere accolti dalla Commissione gli argomenti addotti dall’Italia sui principi giuridici generali del legittimo affidamento e della parità di trattamento.

(28)

L’Italia sostiene che i costruttori navali che hanno presentato domanda di aiuto in base al regime quando era ancora in vigore il regolamento MDT e che hanno rispettato i termini per beneficiare di siffatto aiuto, ma non sono riusciti ad ottenerlo per mancanza di fondi in bilancio hanno un legittimo affidamento a ricevere l’aiuto e inoltre sostiene che in base al principio generale di protezione del legittimo affidamento (nonché per ragioni di parità di trattamento con quei costruttori navali che effettivamente hanno ricevuto l’aiuto da fondi disponibili), hanno diritto di ricevere l’aiuto, a prescindere dal fatto che sia o meno ancora in vigore il regolamento MDT.

(29)

Secondo la giurisprudenza consolidata, il diritto di invocare il principio di protezione del legittimo affidamento si estende a qualsiasi individuo che si trovi in una situazione per cui è chiaro che le autorità comunitarie, nel fornirgli precise assicurazioni, lo hanno indotto a nutrire un legittimo affidamento. Tuttavia, una persona non può invocare la violazione di siffatto principio a meno che non le siano state date precise assicurazioni da parte delle autorità (13).

(30)

Nella fattispecie, la Commissione ritiene che i potenziali beneficiari del regime possano invocare un legittimo affidamento sulla legittimità di qualsiasi aiuto concesso in base al regime quale approvato dalla Commissione, inclusa la restrizione della dotazione a 10 milioni di EUR. Tuttavia, ciò che l’Italia sostiene equivale ad un’aspettativa di poter beneficiare di un aiuto dopo la scadenza dei termini del regime, e in particolare, di poter beneficiare di sovvenzioni eccedenti la dotazione approvata, ossia un’aspettativa di ricevere un nuovo aiuto di Stato. Un’impresa non può in linea di principio invocare un legittimo affidamento a ricevere un aiuto che non è stato approvato dalla Commissione conformemente alla procedura prevista dal trattato CE (14). Per la stessa ragione non può invocare un principio generale di parità di trattamento al fine di essere trattato a parità dei beneficiari di un aiuto approvato.

(31)

L’Italia inoltre cita una giurisprudenza consolidata che a suo avviso rispecchia l’applicazione del regime «accessorium sequitur principale» e permette di inferire che l’attualizzazione in termini di risorse degli interventi pubblici tesi a correggere gli effetti del tempo ovvero di previsioni di spesa rivelatesi insufficienti, anche se comportano l’incremento dell’importo della sovvenzione iniziale, non costituisce un nuovo aiuto oppure risulta compatibile nell’ambito della base giuridica che giustificava l’aiuto originario.

(32)

Tuttavia, la giurisprudenza citata non corrobora la tesi dell’Italia.

(33)

Nella sentenza pronunciata nella causa C 223/85 la Corte ha constatato che il mancato intervento della Commissione entro un termine ragionevole, unitamente al fatto che l’aiuto era destinato a coprire costi addizionali di un’operazione che aveva beneficiato di un aiuto autorizzato, avevano fatto nascere nel beneficiario il legittimo affidamento sull’assenza di obiezioni all’aiuto. Tuttavia, la Commissione non vede come questo precedente corrobori la tesi dell’Italia, secondo cui l’aggiornamento della dotazione del regime non costituirebbe un nuovo aiuto o, alternativamente, sarebbe compatibile secondo la base giuridica che aveva giustificato l’aiuto originario, ossia il regolamento MDT. Al contrario, la Commissione osserva che nella succitata sentenza la Corte non ha affatto contestato che «l’aiuto destinato a far fronte alle maggiori spese per un’operazione che aveva […] fruito di una sovvenzione autorizzata» richiedesse l’approvazione della Commissione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 (all’epoca 93), del trattato CE.

(34)

Inoltre, l’Italia non ha dimostrato che nel caso di specie la Commissione non sarebbe intervenuta entro un termine ragionevole. Al contrario, è piuttosto l’Italia che non ha notificato l’aumento del regime mentre era ancora in vigore il regolamento MDT.

(35)

Neppure la causa C-364/90 corrobora la tesi sostenuta dall’Italia. Nella parte della sentenza cui l’Italia fa riferimento, la Corte constata semplicemente che la Commissione non è riuscita a motivare adeguatamente una decisione di aiuto di Stato negativa, precisando poi che taluni documenti presentati nella fase precontenziosa erano sufficientemente chiari ai fini della ricevibilità degli stessi argomenti nel procedimento dinanzi la Corte. La Commissione non comprende come questi punti meramente procedurali corroborino la tesi dell’Italia secondo cui l’aumento della dotazione del regime dovrebbe, in quanto questione di diritto sostanziale, essere approvato sulla base del regolamento MDT. Infine, per quanto concerne l’osservazione dell’Italia secondo cui l’aiuto notificato non sarebbe in conflitto con una decisione dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio) che ha dichiarato le disposizioni del regolamento MDT non conformi alle norme dell’OMC, la Commissione ha già osservato in precedenti decisioni che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme comunitarie devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, inclusi gli obblighi OMC della CE (15). Di conseguenza, l’interpretazione del regolamento MDT deve essere anche vista alla luce degli obblighi internazionali della Comunità (16).

(36)

In tale contesto, la Commissione fa presente che la Corea ha contestato la compatibilità del regolamento MDT con le regole OMC. Il 22 aprile 2005 un gruppo di esperti ha pubblicato una relazione in cui conclude che il regolamento MDT e vari regimi nazionali MDT — esistenti all’epoca in cui la Corea ha avviato il contenzioso OMC — violavano l’articolo 23, paragrafo 1, dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (17). Il 20 giugno 2005 l’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) ha adottato la relazione del gruppo di esperti, che raccomandava alla Comunità di conformare il regolamento MDT e i regimi nazionali MDT agli obblighi ad essa incombenti in base agli accordi OMC (18). Il 20 luglio 2005 la Comunità ha informato l’organo di conciliazione che le sue norme erano ormai conformi alla decisione e alle raccomandazioni dell’organo di conciliazione, poiché il regolamento MDT era scaduto il 31 marzo 2005 e gli Stati membri non potevano più concedere aiuti al funzionamento in base a detto regolamento.

(37)

La relazione del gruppo di esperti e la decisione dell’organo di conciliazione che ha adottato detta relazione hanno condannato il regolamento MDT in sé perché contrario alle norme OMC, imponendo alla Comunità di non applicarlo più. L’obbligo della Comunità di dare attuazione alla decisione dell’organo di conciliazione si applica anche a future decisioni di concedere nuovi aiuti in virtù del regolamento MDT (19). La Comunità, nell’informare l’organo di conciliazione che le sue norme erano ormai conformi alla decisione e alla raccomandazione dell’organo di conciliazione, poiché il regolamento MDT era scaduto il 31 marzo 2005 e gli Stati membri quindi non potevano più concedere aiuti al funzionamento su tale base, si è impegnata a non applicare più il regolamento suddetto per concedere nuovi aiuti. Di conseguenza, l’approvazione del presente aiuto costituirebbe una violazione di impegni internazionali da parte della Comunità.

VI.   CONCLUSIONE

(38)

Per le ragioni testé indicate, la Commissione constata che l’aiuto di Stato notificato è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato, cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 concernente un meccanismo temporaneo di difesa a favore della costruzione navale che comporta un aumento di 10 milioni di EUR della dotazione del regime, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia informa la Commissione dei provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 140 del 6.6.2008, pag. 20.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Sentenza della Corte del 14 novembre 1984, SA Intermills/Commissione, punto 17, Racc. 1984, pag. 3809.

(4)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(5)  Aiuto di Stato N 59/04 (GU C 100 del 26.4.2005, pag. 27). La decisione è disponibile nella lingua facente fede all’indirizzo Internet http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2004_0030.html#59

(6)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

(7)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6.

(8)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(10)  Sentenza del 24 novembre 1987 nella causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. 1987, pag. 4617.

(11)  Sentenza del 28 aprile 1993 nella causa C-364/90, Italia/Commissione, Racc. 1993, pag. I-2097.

(12)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(13)  Cfr. tra l’altro la sentenza della Corte di primo grado del 24 settembre 2008 nella causa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan, punto 146, non ancora pubblicata.

(14)  Cfr. ad esempio la sentenza della Corte nella causa C-5/89, Commissione/Germania, punto 14, Racc. 1990, pag. I-3437.

(15)  Causa C-53/96, Hermes, punto 28, Racc. 1998, pag. I-3603; causa C-76/00 P, Petrotub, punto 57, Racc. 2003, pag. I-79.

(16)  Casi C 26/06(ex N 110/06) (U L 219 del 24.8.2007, pag. 25) e C 32/2007 (ex N 389/06) (GU L 108 del 18.4.2008, pag. 23).

(17)  Cfr. EC — Measures affecting trade in commercial vessels, WT/DS301/R, punti 7184-7 222 & 8.1(d).

(18)  Cfr. documento OMC WT/DS301/6.

(19)  Cfr. EC — Measures affecting trade in commercial vessels, WT/DS301/R, punto 7.21.


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