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Document 02014L0042-20140519
Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union
Consolidated text: Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea
02014L0042 — IT — 19.05.2014 — 000.002
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DIRETTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39) |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 3 aprile 2014
relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;
«bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene;
«beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
«confisca»: la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato;
«congelamento»: il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, disposizione o movimento di un bene, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;
«reato»: un illecito contemplato da uno qualsiasi degli strumenti elencati all’articolo 3.
Articolo 3
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai reati contemplati:
dalla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea ( 1 ) («Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari»);
dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro ( 2 );
dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ( 3 );
dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ( 4 );
dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( 5 );
dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato ( 6 );
dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ( 7 );
dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ( 8 );
dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ( 9 );
dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio ( 10 );
dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio ( 11 );
nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati.
Articolo 4
Confisca
Articolo 5
Poteri di confisca
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il concetto di «reato» comprende almeno le seguenti fattispecie:
corruzione attiva e passiva nel settore privato, ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2003/568/GAI, nonché corruzione attiva e passiva nella quale sono coinvolti funzionari delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari;
reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI, almeno nei casi in cui il reato ha prodotto vantaggi economici;
indurre un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero reclutarlo o trarne profitto o altrimenti sfruttarlo a tali fini, se il minore ha raggiunto l’età del consenso sessuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE; la distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva; l’offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva; la produzione di materiale pedopornografico, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, di tale direttiva;
interferenza illecita relativamente ai sistemi e interferenza illecita relativamente ai dati, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4 e 5 della direttiva 2013/40/UE, se un numero significativo di sistemi di informazione è stato colpito avvalendosi di uno strumento, di cui all’articolo 7 di tale direttiva, destinato o modificato principalmente a tal fine; la fabbricazione, la vendita, l’approvvigionamento per l’uso, l’importazione, la distribuzione o la messa a disposizione in altro modo intenzionali degli strumenti utilizzati al fine di commettere un reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità, ai sensi dell’articolo 7 della suddetta direttiva;
un reato punibile, ai sensi del pertinente strumento di cui all’articolo 3 o, se lo strumento in questione non precisa una soglia di punibilità, ai sensi del diritto nazionale in materia, con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni.
Articolo 6
Confisca nei confronti di terzi
Articolo 7
Congelamento
Articolo 8
Garanzie
Articolo 9
Confisca ed esecuzione efficaci
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire di individuare e rintracciare i beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva o in seguito a un procedimento in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e per assicurare l’esecuzione efficace di un provvedimento di confisca, se quest’ultimo è già stato emesso.
Articolo 10
Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca
Articolo 11
Statistiche
Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono:
il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti;
il numero di provvedimenti di confisca eseguiti;
il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento, almeno dei beni sottoposti a congelamento in vista di un’eventuale conseguente confisca al momento del congelamento;
il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca.
Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:
il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro;
il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro;
il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro.
Articolo 12
Recepimento
Articolo 13
Relazioni
Entro il 4 ottobre 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta gli effetti delle norme nazionali vigenti in materia di confisca e recupero dei beni, corredata, ove necessario, da opportune proposte.
In tale relazione la Commissione valuta anche la necessità di una revisione dell’elenco di reati di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 14
Sostituzione dell’azione comune 98/699/GAI e di alcune disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
( 1 ) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.
( 2 ) GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.
( 3 ) GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1.
( 4 ) GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.
( 5 ) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
( 6 ) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.
( 7 ) GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8.
( 8 ) GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42.
( 9 ) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
( 10 ) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
( 11 ) GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8.