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Document 32022R2095

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE

    C/2022/7611

    GU L 281 del 31.10.2022, p. 53–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj

    31.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 281/53


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2095 DELLA COMMISSIONE

    del 28 ottobre 2022

    che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 41, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione (2) stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) («organismo nocivo specificato»).

    (2)

    I recenti focolai dell’organismo nocivo specificato in alcuni Stati membri e l’esperienza acquisita con l’applicazione della decisione di esecuzione 2012/138/UE mostrano la necessità di aggiornare tali misure al fine di garantire un approccio più mirato alla sorveglianza e al controllo dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione.

    (3)

    L’articolo 1, lettera a), della decisione di esecuzione 2012/138/UE comprende un elenco di piante specificate, ospiti dell’organismo nocivo specificato, sulle quali tale organismo nocivo è stato segnalato nel territorio dell’Unione. Tali piante specificate sono soggette a prescrizioni per quanto riguarda l’introduzione, lo spostamento nel territorio dell’Unione e l’eradicazione o il contenimento dell’organismo nocivo in questione.

    (4)

    Queste piante specificate continuano a destare preoccupazioni fitosanitarie. Anche il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere tale elenco di piante specificate, soggette alle rispettive misure. In seguito ai ritrovamenti dell’organismo nocivo specificato sulle piante di Vaccinium corymbosum, Melia spp., Ostrya spp. e Photinia spp. e poiché tali piante sono piante ospiti dell’organismo nocivo specificato, esse dovrebbero essere aggiunte a tale elenco.

    (5)

    Le piante ospiti presenti nel territorio dell’Unione, ossia le piante di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum, dovrebbero essere sottoposte a sorveglianza annuale al fine di garantire che l’elenco sia aggiornato e basato sugli sviluppi tecnici e scientifici.

    (6)

    Per poter disporre di un quadro più completo della presenza dell’organismo nocivo specificato, gli Stati membri dovrebbero intensificare le indagini annuali volte a rilevarla e adottare metodi in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti.

    (7)

    Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. L’ampiezza di una zona cuscinetto dovrebbe essere di 2 km per tenere conto della capacità di diffusione dell’organismo nocivo specificato.

    (8)

    Tuttavia, in caso di occorrenze isolate dell’organismo nocivo specificato, non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata se l’organismo nocivo specificato può essere eliminato da tali piante e se vi sono prove che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nella zona, o che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento. Questo è l’approccio più proporzionato purché le indagini svolte nella zona interessata confermino l’assenza dell’organismo nocivo specificato.

    (9)

    In determinate zone del territorio dell’Unione, l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato non è più possibile. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare in tali zone misure intese al contenimento, anziché all’eradicazione, dell’organismo nocivo specificato. Tali misure dovrebbero essere meno rigorose delle misure di eradicazione, ma dovrebbero assicurare un approccio diligente nelle indagini e azioni precauzionali rafforzate, soprattutto nelle rispettive zone cuscinetto, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione.

    (10)

    Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, affinché la Commissione possa ottenere un quadro generale della diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione e possa riesaminare il presente regolamento e includere tale area in un elenco di aree delimitate per il contenimento.

    (11)

    Al fine di garantire l’immediata rimozione delle piante infestate e prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione, le indagini sulle zone cuscinetto dovrebbero essere svolte annualmente al momento più appropriato dell’anno e con un’intensità sufficiente, tenendo conto della possibilità per le autorità competenti di monitorare ulteriormente le piante ospiti nelle zone infestate ai fini del contenimento.

    (12)

    Le specie vegetali note per essere sensibili all’organismo nocivo specificato rilevato nell’area delimitata e che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in tale area delimitata, o che sono state spostate attraverso tale area, hanno maggiori probabilità di essere infestate dall’organismo nocivo specificato. È pertanto giustificato stabilire prescrizioni speciali per gli spostamenti all’interno dell’Unione delle piante specificate.

    (13)

    Al fine di agevolare gli scambi e tutelare nel contempo la sanità delle piante, è opportuno che le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali tale organismo nocivo non è presente siano accompagnate, al momento dell’introduzione nel territorio dell’Unione, da un certificato fitosanitario contenente una dichiarazione supplementare che attesti che il paese in questione è indenne dall’organismo nocivo specificato.

    (14)

    Al fine di garantire che le piante ospiti introdotte nel territorio dell’Unione a partire da zone di paesi terzi nelle quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato siano indenni da tale organismo nocivo, le prescrizioni applicabili alla loro introduzione nel territorio dell’Unione dovrebbero essere simili a quelle stabilite per gli spostamenti delle piante specificate originarie di aree delimitate.

    (15)

    Alla luce dei più recenti elementi di prova scientifici e tecnici, è opportuno che i paesi terzi intensifichino le attività di indagine svolte per confermare l’assenza dell’organismo nocivo specificato in zone del loro territorio o in siti di produzione a partire dai quali sono autorizzate le esportazioni nel territorio dell’Unione.

    (16)

    È opportuno stabilire norme relative ai controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate in uscita dalle aree delimitate verso il resto del territorio dell’Unione e sull’introduzione nel territorio Unione di piante ospiti provenienti da paesi terzi.

    (17)

    La decisione di esecuzione 2012/138/UE dovrebbe essere abrogata.

    (18)

    Per quanto riguarda le attività di indagine svolte in zone del territorio dell’Unione in cui è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato oppure in zone o siti di produzione di paesi terzi, è opportuno concedere agli Stati membri e ai paesi terzi tempo sufficiente per progettare tali attività in modo che forniscano il livello sufficiente di confidenza statistica richiesto. Le prescrizioni relative a tali attività di indagine dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025.

    (19)

    Le disposizioni relative allo svolgimento di indagini nelle aree delimitate sulla base degli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante (3) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025, al fine di concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per pianificare, preparare la progettazione e assegnare risorse sufficienti per tali indagini.

    (20)

    Le disposizioni relative ai piani di emergenza dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2023, al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per elaborare tali piani.

    (21)

    Le prescrizioni relative all’introduzione nel territorio dell’Unione di piante specificate provenienti da paesi terzi dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2024 al fine di concedere agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori professionali interessati tempo sufficiente per prepararsi all’attuazione di tali prescrizioni.

    (22)

    Il rischio fitosanitario dell’organismo nocivo specificato per il territorio dell’Unione deve essere ulteriormente valutato, in quanto l’intera gamma di piante ospiti deve ancora essere determinata sulla base della sua diffusione nel territorio dell’Unione e delle eventuali prove tecniche e scientifiche raccolte nel resto del mondo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2029 per consentire tale ulteriore valutazione e il relativo riesame.

    (23)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce misure volte a prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster), nonché la sua eradicazione o il suo contenimento se ne è stata riscontrata la presenza in tale territorio.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «organismo nocivo specificato»: Anoplophora chinensis (Forster);

    2)

    «piante specificate»: piante da impianto, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore ad 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneasterspp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum;

    3)

    «luogo di produzione»: il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 5 (4);

    4)

    «piante ospiti»: piante da impianto, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore ad 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum;

    5)

    «piante sentinella»: piante specificate appositamente piantate per favorire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo specificato e utilizzate a fini di sorveglianza.

    CAPO II

    INDAGINI ANNUALI SULLA PRESENZA DELL’ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO E PIANI DI EMERGENZA

    Articolo 3

    Indagini sulle piante ospiti negli Stati membri

    1.   Le autorità competenti svolgono indagini annuali basate sul rischio sulle piante ospiti nelle zone dei loro territori in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato per rilevarne la presenza.

    La progettazione e lo schema di campionamento di tali indagini consentono di rilevare all’interno dello Stato membro interessato, con un sufficiente livello di confidenza, un basso livello di presenza di piante infestate. Le indagini si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante.

    2.   Le indagini sono svolte:

    a)

    sulla base del livello del rispettivo rischio fitosanitario;

    b)

    all’aperto, nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e urbane e in altri luoghi pertinenti, a seconda dei casi;

    c)

    in periodi adatti dell’anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Anoplophora chinensis (5).

    3.   Le indagini consistono:

    a)

    nell’esame visivo delle piante ospiti; e

    b)

    se del caso, nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto.

    Al fine di integrare gli esami visivi possono essere utilizzati cani da fiuto appositamente addestrati, se del caso.

    Articolo 4

    Piani di emergenza

    1.   Oltre agli obblighi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro elabora un piano di emergenza che definisce le azioni da intraprendere nel suo territorio per quanto riguarda:

    a)

    l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’articolo 8;

    b)

    gli spostamenti delle piante specificate all’interno del territorio dell’Unione, come indicato all’articolo 10;

    c)

    le ispezioni ufficiali da effettuare sugli spostamenti delle piante specificate all’interno del territorio dell’Unione e delle piante ospiti verso il territorio dell’Unione, come indicato agli articoli 10 e 11;

    d)

    le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza sospetta o confermata dell’organismo nocivo specificato;

    e)

    norme che precisino le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell’ordine di rimozione e per l’accesso alle proprietà private.

    2.   Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.

    CAPO III

    AREE DELIMITATE

    Articolo 5

    Definizione di aree delimitate

    1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata costituita da:

    a)

    una zona comprendente le piante infestate e tutte le piante specificate che potrebbero diventare infestate entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate («zona infestata»);

    b)

    una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata.

    2.   La delimitazione delle aree delimitate è basata su principi scientifici, sulla biologia dell’organismo nocivo specificato, sul livello di infestazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata e sulle prove dell’insediamento dell’organismo nocivo specificato.

    3.   Ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui all’articolo 8 e nei casi in cui l’autorità competente conclude che è possibile eradicare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante ospiti, l’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 1 km.

    4.   Ai fini dell’adozione delle misure di contenimento di cui all’articolo 9, la zona cuscinetto ha un’ampiezza di almeno 4 km.

    L’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 2 km, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante ospiti.

    5.   Qualora nella zona cuscinetto di un’area delimitata per il contenimento sia stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.

    Articolo 6

    Deroghe alla definizione di aree delimitate

    1.   In deroga all’articolo 5, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    vi sono prove che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato e che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nella zona in questione, o che si tratti di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento; e

    b)

    sulla base dei risultati di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate, è stato accertato che non vi è alcun insediamento dell’organismo nocivo specificato e che la diffusione e la riproduzione dell’organismo nocivo specificato non sono possibili a motivo della sua biologia.

    2.   Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:

    a)

    adotta immediatamente misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda;

    b)

    per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, monitora un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare ed intensiva almeno durante il primo anno;

    c)

    distrugge tutto il materiale vegetale infestato;

    d)

    individua l’origine dell’infestazione e le piante ad essa associate, per quanto possibile, ed esamina tali piante, anche tramite campionamento distruttivo mirato, per rilevare qualsiasi segno di infestazione;

    e)

    sensibilizza l’opinione pubblica sulle minacce associate all’organismo nocivo specificato; e

    f)

    adotta qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (6) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (7).

    Articolo 7

    Revoca della delimitazione

    1.   La delimitazione può essere revocata se, sulla base delle indagini di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), la presenza dell’organismo nocivo specificato non è rilevata in un’area delimitata per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato più un altro anno, complessivamente per un periodo non inferiore a quattro anni consecutivi.

    Ai fini del primo comma, la durata esatta del ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato dipende dalle prove disponibili per l’area in questione o per una zona dal clima simile.

    2.   È possibile revocare la delimitazione anche nei casi in cui le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo1, sono soddisfatte.

    CAPO IV

    MISURE DI ERADICAZIONE E DI CONTENIMENTO

    Articolo 8

    Misure di eradicazione

    1.   Nelle aree delimitate ai fini dell’eradicazione le autorità competenti adottano tutte le misure seguenti:

    a)

    abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che si sospetta siano infestate e rimozione completa delle radici;

    b)

    abbattimento immediato di tutte le piante specificate e rimozione delle radici nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate, nonché esame delle piante specificate in questione per verificare se presentano o meno segni di infestazione, tranne nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato, nel qual caso l’abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell’inizio del successivo periodo di volo;

    c)

    rimozione, esame ed eliminazione sicura delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), nonché delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento;

    d)

    divieto di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori dell’area delimitata;

    e)

    ricerca dell’origine dell’infestazione tramite l’individuazione delle piante, per quanto possibile, e l’esame di tali piante, anche tramite campionamento distruttivo mirato, per rilevare qualsiasi segno di infestazione;

    f)

    sostituzione delle piante specificate con altre specie vegetali non sensibili, se del caso;

    g)

    divieto di piantare all’aperto nuove piante specificate in una zona di cui alla lettera b), fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

    h)

    svolgimento di indagini, conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, sulle piante ospiti nell’area delimitata, con particolare attenzione alla zona cuscinetto, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, compreso, se del caso, un campionamento distruttivo mirato effettuato dall’autorità competente e con l’indicazione del numero di campioni nella relazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1;

    i)

    nel caso di piante sentinella, tali piante sono sottoposte a ispezioni almeno una volta al mese e sono distrutte ed esaminate al più tardi dopo due anni;

    j)

    attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle minacce rappresentate dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dall’area delimitata;

    k)

    se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne sia responsabile;

    l)

    qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 (8), e all’applicazione di un approccio sistematico secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (9).

    Nel caso del primo comma, lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi inseriti in profondità e radici superficiali, essi devono essere collocati nel terreno a non meno di 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti.

    Le indagini di cui al paragrafo 1, lettera h), sono più intensive rispetto alle indagini di cui all’articolo 3.

    Le indagini nella zona cuscinetto si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati nella zona cuscinetto permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.

    2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), se un’autorità competente conclude che non è opportuno procedere all’abbattimento di un numero limitato di singole piante, per motivi connessi al loro particolare valore sociale, culturale o ambientale, tali singole piante sono sottoposte a un esame individuale mensile per verificare se presentino o meno segni di infestazione e sono adottate misure alternative all’abbattimento che garantiscano un elevato livello di protezione per prevenire qualunque possibile diffusione dell’organismo nocivo specificato a partire da queste piante.

    I motivi di tale conclusione e le misure adottate a seguito di tale conclusione sono comunicati alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 13.

    Articolo 9

    Misure di contenimento

    1.   Se i risultati delle indagini di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), hanno confermato la presenza dell’organismo nocivo specificato in un’area per più di quattro anni consecutivi e vi sono prove che l’organismo nocivo specificato non possa più essere eradicato, le autorità competenti possono limitare le misure al contenimento dell’organismo nocivo specificato.

    Nelle aree delimitate per il contenimento, le autorità competenti adottano le misure seguenti:

    a)

    inizio immediato dell’abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall’organismo nocivo specificato, nonché rimozione completa delle radici e completamento di tutte le attività prima dell’inizio del successivo periodo di volo;

    b)

    rimozione, esame ed eliminazione delle piante abbattute e delle loro radici, prendendo le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato dopo l’abbattimento;

    c)

    divieto di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori dell’area delimitata;

    d)

    ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante non sensibili;

    e)

    divieto di piantare all’aperto nella zona infestata nuove piante specificate, fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

    f)

    svolgimento di indagini, conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, sulle piante ospiti nella zona cuscinetto per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, in periodi adatti, compreso, se del caso, un campionamento distruttivo mirato;

    g)

    nei casi in cui siano usate piante sentinella, tali piante sono sottoposte a ispezioni almeno una volta al mese e sono distrutte ed esaminate al più tardi dopo due anni;

    h)

    attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle minacce rappresentate dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate al di fuori dell’area delimitata definita a norma dell’articolo 5;

    i)

    se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all’accessibilità e all’abbattimento adeguato e alla distruzione di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, da chi ne detenga la proprietà o da chi ne sia responsabile;

    j)

    qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell’organismo nocivo specificato.

    Nel caso del secondo comma, lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi e radici superficiali inseriti in profondità, essi devono essere collocati nel terreno a non meno di 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti.

    Le indagini di cui al secondo comma, lettera f), sono più intensive rispetto alle indagini di cui all’articolo 3.

    Tali indagini si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare.

    CAPO V

    SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’UNIONE

    Articolo 10

    Spostamenti all’interno del territorio dell’Unione

    1.   Le piante specificate originarie di aree delimitate stabilite a norma dell’articolo 5 possono essere spostate fuori dalle aree delimitate e dalle zone infestate verso le zone cuscinetto solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031 e se sono state coltivate per almeno due anni prima dello spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, se sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale, in un luogo di produzione che soddisfa tutte le seguenti prescrizioni:

    a)

    è registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;

    b)

    è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell’organismo nocivo specificato, effettuate in periodi adatti, durante le quali non è stata constatata alcuna traccia;

    c)

    è ubicato in un’area delimitata in cui sono state effettuate in periodi adatti indagini ufficiali annuali per rilevare la presenza o tracce dell’organismo nocivo specificato entro un raggio di almeno 1 km intorno al sito durante le quali l’organismo nocivo specificato non è stato riscontrato né ne è stata constatata alcuna traccia e in cui le piante sono state coltivate in un sito:

    i)

    dotato di protezione fisica per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo specificato;

    o

    ii)

    in cui sono stati applicati opportuni trattamenti preventivi; o

    iii)

    in cui è effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto di piante specificate prima dello spostamento.

    Le ispezioni di cui al primo comma, lettera b), comprendono un campionamento distruttivo mirato delle radici e dei fusti delle piante. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un livello di confidenza del 99 %.

    Il campionamento distruttivo mirato di cui al primo comma, lettera c), è effettuato al livello definito nella tabella di cui all’allegato II.

    Le indagini di cui al primo comma, lettera c), si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.

    I portainnesti coltivati in un luogo di produzione che soddisfa tutte le prescrizioni del primo comma possono essere innestati con marze non coltivate nelle condizioni di cui al primo comma, purché il loro diametro non superi 1 cm nel punto più spesso.

    2.   Le piante specificate non originarie delle aree delimitate, ma introdotte in un luogo di produzione ubicato in una di queste aree, possono essere spostate all’interno del territorio dell’Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), e solo se le piante sono accompagnate da un passaporto delle piante di cui al paragrafo 1.

    3.   Le piante specificate importate da paesi terzi in cui l’organismo nocivo specificato è notoriamente presente, conformemente al capo VI, possono essere spostate all’interno del territorio dell’Unione solo se accompagnate dal passaporto delle piante di cui al paragrafo 1.

    CAPO VI

    INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI PIANTE SPECIFICATE ORIGINARIE DI UN PAESE TERZO

    Articolo 11

    Piante originarie di un paese terzo in cui è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato

    Le piante specificate originarie di un paese terzo in cui è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nel territorio dell’Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l’organismo nocivo specificato non è presente nel paese; e

    b)

    le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che l’organismo nocivo specificato non è presente nel rispettivo paese terzo.

    Articolo 12

    Piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato

    1.   Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», uno dei seguenti elementi:

    a)

    le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine e ubicato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detta organizzazione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e sulla base delle indagini ufficiali;

    b)

    le piante sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione:

    i)

    indenne dall’organismo nocivo specificato ai sensi delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

    ii)

    registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;

    iii)

    sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell’organismo nocivo specificato, effettuate in periodi adatti, durante le quali non è stata constatata alcuna traccia; e

    iv)

    dove le piante sono state coltivate in un sito:

    dotato di protezione fisica per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo specificato, o

    in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 1 km sottoposta annualmente a indagini ufficiali per rilevare la presenza o tracce dell’organismo nocivo specificato, effettuate in periodi adatti; e

    v)

    in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le partite di piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto, anche tramite un campionamento distruttivo mirato; o

    c)

    le piante sono state coltivate a partire da portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano le prescrizioni seguenti:

    i)

    al momento dell’esportazione il diametro delle marze innestate non misurava più di 1 cm nel punto più spesso: e

    ii)

    le piante innestate sono state sottoposte a ispezione conformemente alla lettera b), punto iii).

    Il nome della zona indenne da organismi nocivi di cui al primo comma, lettera a), è indicato alla rubrica «Luogo d’origine».

    Le indagini di cui al primo comma, lettera a), si sono basate sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati hanno permesso di rilevare un basso tasso di presenza di piante infestate con un sufficiente livello di confidenza.

    Le indagini di cui al primo comma, lettera b), punto iv), secondo trattino, si sono basate sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati hanno permesso di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %. Nel caso in cui siano state riscontrate tracce dell’organismo nocivo specificato, sono state immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire l’indennità dall’organismo nocivo nella zona cuscinetto.

    Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione di cui al primo comma, lettera b), punto v), sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un livello di confidenza del 99 %.

    2.   Le piante specificate introdotte nel territorio dell’Unione conformemente al paragrafo 1 sono ispezionate al punto d’entrata o ai punti di controllo autorizzati.

    I metodi di ispezione applicati mirano al rilevamento di eventuali tracce dell’organismo nocivo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto, e comprendono un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un livello di confidenza del 99 %, tenendo conto della norma ISPM n. 31 (10).

    3.   Il campionamento distruttivo mirato di cui al presente articolo è effettuato al livello definito nella tabella di cui all’allegato II.

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 13

    Relazioni sulle misure

    Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate nell’anno precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 9.

    I risultati delle indagini svolte a norma degli articoli 8 e 9 sono presentati alla Commissione utilizzando uno dei modelli riportati nell’allegato I.

    Articolo 14

    Conformità

    Se necessario al fine di conformarsi al presente regolamento, gli Stati membri revocano o modificano le misure adottate per proteggere i loro territori dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato. Essi informano immediatamente la Commissione della revoca o della modifica di tali misure.

    Articolo 15

    Abrogazione

    La decisione di esecuzione 2012/138/UE è abrogata, ad eccezione degli articoli 2 e 3 e dell’allegato I, che sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2024.

    Articolo 16

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Gli articoli 11 e 12, ad eccezione dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024.

    L’articolo 4 si applica a decorrere dal 1o agosto 2023.

    Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1 ogennaio 2025:

    a)

    articolo 3, paragrafo 1, secondo comma;

    b)

    articolo 8, paragrafo 1, quarto comma;

    c)

    articolo 9, paragrafo 1, quinto comma;

    d)

    articolo 10, paragrafo 1, quarto comma;

    e)

    articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma.

    Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2029.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 38).

    (3)  EFSA, Orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, 8 settembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.

    (4)  Norme adottate (ISPM) - Convenzione internazionale per la protezione delle piante (ippc.int)

    (5)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. Mappa storica per l’indagine su Anoplophora chinensis (solo in EN). Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2020:EN-1825. Disponibile online all’indirizzo: https://arcg.is/19HTyn (ultimo aggiornamento: 24 marzo 2020).

    (6)  Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi – Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma.

    (7)  Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma.

    (8)  Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi – Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. pubblicata il 15 dicembre 2011.

    (9)  Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. pubblicata l’8 gennaio 2014.

    (10)  Metodologie per il campionamento delle partite – Norma di riferimento ISPM n. 31 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma.


    ALLEGATO I

    Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali effettuate nelle aree delimitate a norma degli articoli 8 e 9

    PARTE A

    1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali

    Image 1

    2.   Istruzioni per compilare il modello

    Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.

    Per la colonna 1

    :

    indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione.

    Per la colonna 2

    :

    indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

    Per la colonna 3

    :

    indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

    Per la colonna 4

    :

    indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

    Per la colonna 5

    :

    indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZC in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZI, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

    Per la colonna 6

    :

    indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una (o più) delle seguenti voci per la descrizione:

    1.

    All’aperto (zona di produzione):

    1.1.

    campo (a seminativo, a pascolo);

    1.2.

    frutteto/vigneto;

    1.3.

    vivaio;

    1.4.

    foresta.

    2.

    All’aperto (altro):

    2.1.

    giardino privato;

    2.2.

    siti pubblici;

    2.3.

    zona di conservazione;

    2.4

    piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione;

    2.5.

    altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

    3.

    Ambiente chiuso:

    3.1.

    serra;

    3.2.

    sito privato, diverso da una serra;

    3.3.

    sito pubblico, diverso da una serra;

    3.4.

    altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

    Per la colonna 7

    :

    indicare quali sono le zone a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e delle località a rischio.

    Per la colonna 8

    :

    indicare le zone a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7.

    Per la colonna 9

    :

    indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie).

    Per la colonna 10

    :

    indicare l’elenco delle specie vegetali/dei generi sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie vegetale/genere.

    Per la colonna 11

    :

    indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine.

    Per la colonna 12

    :

    indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili.

    Per le colonne 13 e 14

    :

    indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio).

    Per la colonna 15

    :

    indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

    PARTE B

    1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica

    Image 2

    2.   Istruzioni per compilare il modello

    Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte A del presente allegato.

    Spiegare le ipotesi alla base del piano dell’indagine per organismo nocivo. Riassumere e giustificare:

    la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione;

    il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo;

    il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.

    Per la colonna 1

    :

    indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione.

    Per la colonna 2

    :

    indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

    Per la colonna 3

    :

    indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

    Per la colonna 4

    :

    indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

    Per la colonna 5

    :

    indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZC in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZI, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

    Per la colonna 6

    :

    indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una (o più) delle seguenti voci per la descrizione:

    1.

    All’aperto (zona di produzione):

    1.1.

    campo (a seminativo, a pascolo);

    1.2.

    frutteto/vigneto;

    1.3.

    vivaio;

    1.4.

    foresta.

    2.

    All’aperto (altro):

    2.1.

    giardino privato;

    2.2.

    siti pubblici;

    2.3.

    zona di conservazione;

    2.4.

    piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione;

    2.5.

    altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

    3.

    Ambiente chiuso:

    3.1.

    serra;

    3.2.

    sito privato, diverso da una serra;

    3.3.

    sito pubblico, diverso da una serra;

    3.4.

    altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

    Per la colonna 7

    :

    indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.

    Per la colonna 8

    :

    indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.

    Per la colonna 9

    :

    indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS, aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base.

    Per la colonna 10

    :

    indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.

    Per la colonna 11

    :

    fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine.

    Per la colonna 12

    :

    per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).

    Per la colonna 13

    :

    indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.

    Per la colonna B

    :

    indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione».

    Per la colonna 18

    :

    indicare il numero di siti di cattura se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi).

    Per la colonna 21

    :

    indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).

    Per la colonna 22

    :

    indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

    Per la colonna 23

    :

    indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma ISPM n. 31. Questo valore del livello di confidenza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.

    Per la colonna 24

    :

    indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %.


    ALLEGATO II

    Livelli di campionamento distruttivo

    Numero di piante nel lotto

    Livello di campionamento distruttivo (numero di piante da tagliare)

    1 – 4 500

    10 % delle dimensioni del lotto

    > 4 500

    450


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