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Document 52022PC0541

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)

COM/2022/541 final

Bruxelles, 26.10.2022

COM(2022) 541 final

2022/0345(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 541 final} - {SWD(2022) 541 final} - {SWD(2022) 544 final}


INDICE

RELAZIONE    2

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA2

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ5

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO7

4.INCIDENZA SUL BILANCIO13

5.ALTRI ELEMENTI13

RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

     Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane 1 ("la direttiva") è stata adottata nel 1991. La direttiva ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue da fonti urbane e settori specifici. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le acque reflue provenienti da tutti gli agglomerati con oltre 2 000 abitanti siano raccolte e trattate secondo le norme minime dell'UE. Devono anche designare "aree sensibili" secondo i criteri contenuti nella direttiva, soggette a norme e a scadenze più rigorose. Ogni due anni gli Stati membri riferiscono in merito all'attuazione della direttiva; le informazioni sono pubblicate dalla Commissione in relazioni biennali.

Un'approfondita valutazione REFIT 2 ("la valutazione") della direttiva, conclusa nel 2019, ha confermato che l'attuazione della direttiva ha comportato una notevole riduzione delle emissioni inquinanti. Nel territorio dell'UE, le acque reflue provenienti da circa 22 000 città corrispondenti all'inquinamento di circa 520 milioni di abitanti equivalenti (a.e.) 3 sono trattate in sistemi centralizzati. Gli effetti sulla qualità di laghi, fiumi e mari dell'UE sono visibili e tangibili.

Uno dei motivi principali dell'efficacia della direttiva risiede nella semplicità delle sue prescrizioni, che ne consente l'applicazione diretta. Oggi il 98 % delle acque reflue dell'UE è raccolto adeguatamente e il 92 % è trattato adeguatamente, anche se un numero limitato di Stati membri incontra ancora difficoltà a raggiungere la piena conformità. I fondi europei forniscono un sostegno essenziale per aiutare gli Stati membri a realizzare gli investimenti necessari. In media ogni anno 2 miliardi di EUR sono destinati a investimenti per l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari nell'UE. Secondo la valutazione, questo approccio che combina misure di applicazione e sostegno finanziario ha pagato e ha contribuito a garantire progressivamente livelli elevati di conformità alla direttiva.

Gli operatori del settore delle acque reflue sono principalmente (60 %) società di diritto pubblico di proprietà delle autorità pubbliche competenti. Può trattarsi anche di società private che operano per un'autorità pubblica competente, o di società miste. Fanno parte di un mercato "vincolato", poiché le persone e le imprese collegate alla rete pubblica non possono scegliere i propri operatori. La valutazione e il processo di consultazione hanno confermato che il settore è prevalentemente reattivo ai requisiti di legge.

La valutazione ha individuato tre serie principali di sfide rimanenti, sulle quali si è basata la definizione dei problemi per la valutazione d'impatto.

1. Inquinamento residuo da fonti urbane: la direttiva è incentrata sull'inquinamento da fonti domestiche raccolte e trattate in strutture centralizzate. Minore attenzione è prestata ad altre fonti di inquinamento urbano, che stanno diventando prevalenti (piccole città con meno di 2 000 a.e., strutture decentrate, inquinamento da acque meteoriche). I valori limite per il trattamento di alcuni inquinanti ormai sono datati rispetto ai progressi tecnici compiuti dal 1991 e sono emersi nuovi inquinanti, quali microplastiche o microinquinanti, che possono essere nocivi per l'ambiente o la salute pubblica già a livelli di concentrazione molto bassi.

2. Allineamento della direttiva al Green Deal europeo 4 : dall'adozione della direttiva sono emerse nuove sfide sociali. Il Green Deal europeo pone obiettivi politici ambiziosi per contrastare i cambiamenti climatici, rafforzare la circolarità dell'economia dell'UE e ridurre il degrado ambientale. Nel settore delle acque reflue occorrono ulteriori sforzi per: ridurre le emissioni di gas a effetto serra (34,45 milioni di tonnellate di CO2 equivalente/anno – circa lo 0,86 % delle emissioni totali dell'UE), ridurre il consumo energetico (circa lo 0,8 % dell'uso totale di energia nell'UE) e promuovere la circolarità migliorando la gestione dei fanghi (in particolare il recupero di azoto e fosforo e di sostanze organiche potenzialmente preziose) e aumentando il riutilizzo in sicurezza delle acque trattate.

3. Livello di governance insufficiente e disomogeneo: dalla valutazione e da studi dell'OCSE è emerso che il livello di prestazioni e trasparenza varia notevolmente da un operatore all'altro. Una relazione della Corte dei conti 5 inoltre ha evidenziato che il principio "chi inquina paga" non è applicato in misura sufficiente. I metodi di monitoraggio e comunicazione potrebbero essere migliorati, in particolare con l'ulteriore digitalizzazione. La recente crisi COVID-19 ha dimostrato infine che le acque reflue sono una fonte molto rapida e affidabile di informazioni utili per la salute pubblica, se le autorità competenti per la salute e la gestione delle acque reflue sono ben coordinate.

La revisione della direttiva è uno dei risultati attesi del piano d'azione "inquinamento zero" (ZPA). L'obiettivo principale è affrontare le summenzionate sfide in modo efficiente in termini di costi, mantenendo la direttiva il più semplice possibile per garantire la corretta attuazione e applicazione delle sue prescrizioni.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La revisione della direttiva dovrebbe ridurre ulteriormente gli scarichi inquinanti provenienti da fonti urbane. In tal senso è direttamente collegata alla revisione degli elenchi di inquinanti nell'ambito della direttiva Standard di qualità ambientale 6 e della direttiva Acque sotterranee 7 , due direttive "figlie" della direttiva quadro Acque 8 , che disciplinano i livelli accettabili di inquinanti nei corpi idrici superficiali e sotterranei. La revisione della direttiva avrà un impatto positivo sui futuri riesami della direttiva quadro Strategia per l'ambiente marino 9   e sul riesame della direttiva Acque di balneazione 10 . È connessa anche alla revisione della direttiva Emissioni industriali 11 e al relativo riesame del regolamento E-PRTR 12 , poiché alcune emissioni industriali sono raccolte in reti fognarie pubbliche. Azioni aggiuntive comprese nella revisione della direttiva intese a ridurre ulteriormente i microinquinanti, in particolare provenienti dall'uso di prodotti farmaceutici e per la cura personale, contribuiranno all'attuazione efficace della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili e della strategia farmaceutica 13 .

Il piano d'azione per l'economia circolare 14 indica chiaramente che occorre una migliore integrazione del settore delle acque reflue urbane nell'economia circolare. Si tratta di un aspetto di particolare rilievo per la direttiva Fanghi di depurazione 15 , che disciplina l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura e presenta implicazioni per le proposte in materia di salute del suolo annunciate nella strategia dell'UE per il suolo per il 2030.

Esistono collegamenti diretti con la strategia sulla biodiversità, poiché la riduzione dell'inquinamento idrico esercita un effetto benefico diretto sugli ecosistemi. Le azioni per l'aumento degli spazi verdi nelle città, come quelle derivanti dalla legge sul ripristino della natura 16 , oltre a creare un habitat favorevole per impollinatori, uccelli e altre specie, contribuiscono direttamente al controllo delle acque meteoriche e del relativo inquinamento, migliorando nel contempo la qualità di vita complessiva. Una migliore gestione dell'acqua nelle aree urbane, in termini qualitativi e quantitativi, contribuirà anche all'adattamento climatico.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

La nuova realtà geopolitica impone all'UE di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita per porre fine alla dipendenza da fornitori inaffidabili e combustibili fossili volatili. In linea con gli obiettivi del piano REPowerEU 17 e della proposta legislativa del 2022 COM(2022) 222 che modifica la direttiva Rinnovabili, che identifica già i siti di trattamento delle acque reflue come "zone di riferimento", la revisione della direttiva dovrebbe contribuire direttamente a tali scopi, fissando un obiettivo chiaro e misurabile per raggiungere la neutralità energetica nel settore del trattamento delle acque reflue entro il 2040. L'esperienza degli Stati membri più avanzati dimostra che tale risultato si può conseguire mediante una combinazione di azioni volte a migliorare l'efficienza energetica, in linea con il principio "efficienza energetica al primo posto", e attraverso la produzione di energie rinnovabili, in particolare di biogas dai fanghi, che può sostituire le importazioni di gas naturale.

Tale obiettivo è pienamente coerente con l'obiettivo di neutralità climatica dell'UE contenuto nella normativa europea sul clima 18  combinato con il regolamento Condivisione degli sforzi 19 , che richiede agli Stati membri di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dai settori non ETS secondo gli obiettivi nazionali. È coerente anche con la recente proposta di rifusione della direttiva Efficienza energetica 20 che prevede un obiettivo di riduzione annuale del consumo di energia per tutti gli enti pubblici dell'1,7 %, con la proposta del 2021 di una revisione della direttiva Rinnovabili 21 e con il piano REPowerEU, che prevede un obiettivo aumentato pari al 45 % di energie rinnovabili entro il 2030. L'iniziativa potrebbe anche contribuire all'obiettivo del piano REPowerEU di incrementare la produzione di biometano nell'UE a 35 miliardi di metri cubi nel 2030, e alla proposta della Commissione COM(2021) 805 del 2021 di un regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano .

La revisione della direttiva è anche pienamente allineata alle proposte finali della Conferenza sul futuro dell'Europa, in particolare quelle riguardanti la lotta all'inquinamento, nello specifico la proposta 2.7 "tutelare le risorse idriche e combattere l'inquinamento degli oceani e dei fiumi, anche attraverso la ricerca e la lotta all'inquinamento da microplastiche".

La presente proposta infine contribuirà direttamente al principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali 22 . L'UE è anche impegnata nei confronti dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), come l'OSS 6 sull'accesso a servizi igienico-sanitari adeguati ed equi per tutti.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

La direttiva attuale si basa sull'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 23 che afferma che "la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio 'chi inquina paga'". L'azione in materia di gestione delle acque reflue deve pertanto essere intrapresa secondo queste disposizioni fondamentali e alla luce delle competenze condivise con gli Stati membri. Ciò significa che l'UE può legiferare solo tenendo in debita considerazione i principi di necessità, sussidiarietà e proporzionalità.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'azione dell'UE rimane essenziale per garantire che tutti i cittadini dell'UE possano trarre vantaggio dal miglioramento della qualità idrica di fiumi, laghi, acque sotterranee e mari. Poiché il 60 % dei corpi idrici dell'UE è transfrontaliero, occorre garantire lo stesso livello di protezione ovunque e allo stesso ritmo, onde evitare il rischio che gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri siano compromessi dagli scarsi progressi di altri. La valutazione ha dimostrato che nella maggior parte degli Stati membri la direttiva è stata un fattore determinante per gli investimenti nelle infrastrutture richieste.

La valutazione ha confermato inoltre che l'azione dell'UE presenta il potenziale per garantire ulteriormente una protezione ambientale e della salute umana di pari livello in tutti gli Stati membri. Negli ultimi trent'anni di attuazione della direttiva, la qualità dei siti di balneazione (quindi turismo e attività ricreative), delle acque non trattate utilizzate per produrre acqua potabile e dei corpi idrici in generale è stata preservata o, in diversi casi, migliorata. La recente pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'interdipendenza degli Stati membri in termini di circolazione del virus. Un tracciamento efficace, rapido e armonizzato dei fattori patogeni nelle acque reflue può andare a vantaggio dell'intera UE. In assenza di un'azione armonizzata e integrata dell'UE, sarebbero solo alcuni Stati membri, probabilmente i più avanzati, a sfruttare le possibilità di tracciare nuovi tipi di virus e monitorare altri parametri rilevanti per la salute nelle acque reflue.

Un migliore accesso ai servizi igienico-sanitari dovrebbe essere garantito per tutti i cittadini dell'UE. Allo stesso modo, il pari accesso a informazioni fondamentali (sui risultati economici e ambientali degli operatori nel settore delle acque reflue) dovrebbe essere garantito per tutti. Tutti gli Stati membri stanno affrontando le conseguenze del cambiamento climatico in particolare nei rispettivi regimi idrologici. Il cambiamento dei regimi pluviometrici comporta, oltre alle alluvioni, un aumento dei rischi di inquinamento dovuto alle acque meteoriche non trattate (tracimazioni causate da piogge violente e deflusso urbano). Analogamente, in tutti gli Stati membri sono presenti sostanze inquinanti che destano nuova preoccupazione, tra cui i microinquinanti e le microplastiche. Questo vale anche per la maggior parte dei carichi residui da fonti urbane, che incidono sulla qualità dell'acqua in tutti gli Stati membri. Anche le cause dei problemi individuati sono molto simili nei vari Stati membri.

Dalla valutazione è emerso infine che le norme dell'UE sono state un fattore cruciale per lo sviluppo di un'industria idrica dell'UE competitiva a livello mondiale. Dall'adozione della direttiva sono state create importanti imprese leader a livello mondiale nel settore del trattamento delle acque reflue, che esportano i loro servizi in tutto il mondo. L'ulteriore modernizzazione delle norme dell'UE, ad esempio con nuovi requisiti in materia di microinquinanti o uso dell'energia, stimolerebbe l'innovazione e in ultima analisi le economie di scala.

   Proporzionalità

L'opzione prescelta comprende un pacchetto proporzionato di misure che presentano il miglior rapporto qualità-prezzo tra tutte le possibili alternative (cfr. la sezione 7.1 della valutazione d'impatto per maggiori dettagli). Un'attenzione particolare è stata dedicata all'individuazione di una soluzione ottimale basata su quanto segue:

·analisi dei costi e dei benefici (o analisi del rapporto costo-efficacia nel caso dei microinquinanti, in assenza di un metodo affidabile per monetizzare i benefici): i benefici monetizzati sono sistematicamente superiori ai costi per ogni singola misura dell'opzione prescelta in tutti gli Stati membri;

·riduzione dell'onere amministrativo e applicabilità: rivolgendosi solo a un numero limitato di strutture o agglomerati, è possibile ottenere risultati significativi riguardo a parametri fondamentali quali riduzione dell'inquinamento, uso dell'energia ed emissioni di gas a effetto serra, mantenendo l'onere amministrativo a un livello proporzionato e garantendo un livello elevato di applicabilità;

·introduzione di un approccio basato sul rischio per la maggior parte delle misure proposte, che contribuirà a garantire che gli investimenti siano effettuati dove sono necessari.

Laddove necessario per raggiungere soluzioni ottimali a livello locale, è prevista una certa flessibilità per le autorità nazionali o locali. Questo vale ad esempio per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità energetica o per la riduzione delle emissioni dalle acque meteoriche, grazie a piani integrati di gestione delle risorse idriche.

   Scelta dell'atto giuridico

L'obiettivo dell'iniziativa può essere perseguito al meglio mediante la rifusione della direttiva che, come evidenziato nella valutazione REFIT, è lo strumento giuridico più idoneo per disciplinare la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane.

Una direttiva impone agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi prefissati e di recepire le misure nei loro sistemi legislativi nazionali sostanziali e procedurali. Rispetto a un regolamento, questo approccio consente agli Stati membri di attuare con maggiore libertà le misure a livello dell'UE, in quanto possono scegliere il modo più adeguato per attuare le misure contenute nella direttiva.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione REFIT della direttiva è stata effettuata nel 2019. Oltre alle tre principali sfide individuate nella valutazione (cfr. sopra), dall'analisi dell'efficacia della direttiva sono emersi risultati positivi nella riduzione dei carichi degli inquinanti interessati da fonti puntuali urbane (acque reflue domestiche/urbane e analogo inquinamento industriale). I carichi di richiesta biochimica di ossigeno, azoto e fosforo nelle acque reflue trattate sono scesi rispettivamente del 61 %, del 32 % e del 44 % in tutta l'UE tra il 1990 e il 2014. La qualità dei corpi idrici nell'UE di conseguenza è chiaramente migliorata.

Dall'analisi della coerenza è risultato che nel complesso la direttiva è coerente al suo interno. La direttiva in generale opera in sinergia con altri atti legislativi dell'UE e contribuisce fortemente al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro Acque, della direttiva Acque di balneazione e della direttiva Acqua potabile 24 . Esistono alcune sovrapposizioni limitate in termini di attività disciplinate dalla direttiva rispetto alla direttiva Emissioni industriali. In generale non sussistono problemi di coerenza con politiche dell'UE più recenti; può esistere tuttavia un certo margine di miglioramento della coerenza tra la direttiva e le politiche in materia di clima ed energia.

Dall'analisi della pertinenza e dell'efficacia è emersa la necessità di un intervento costante, anche perché la presenza di acque reflue urbane trattate in modo inadeguato o non trattate è ancora uno dei principali motivi per cui le acque dell'UE non raggiungono almeno uno stato buono a norma della direttiva quadro Acque. La comunità scientifica, i politici e l'opinione pubblica inoltre considerano una questione sempre più rilevante la crescente presenza nei corpi idrici di contaminanti che destano nuova preoccupazione, compresi microinquinanti quali prodotti farmaceutici e microplastiche.

Per quanto riguarda il potenziale per l'economia circolare, la direttiva contiene disposizioni limitate sul riutilizzo di acque reflue e fanghi o sul recupero di componenti preziose. Tali disposizioni non sono mai state applicate rigorosamente, in parte a causa della mancanza di solide norme armonizzate a livello dell'UE e dei potenziali rischi per la salute umana.

La valutazione del valore aggiunto dell'UE, che ha compreso un'analisi della conformità della direttiva al principio di sussidiarietà, ha evidenziato che i portatori di interessi riconoscono ampiamente che la direttiva è ancora necessaria e che la sua revoca avrebbe un impatto negativo. La direttiva sostiene la protezione di circa il 60 % dei bacini idrici transfrontalieri dell'UE dalle ripercussioni negative degli scarichi di acque reflue. Nella valutazione infine sono state individuate varie possibilità di semplificazione e miglior utilizzo della digitalizzazione, incluse nel riesame della direttiva.

La valutazione è stata migliorata secondo i suggerimenti del comitato per il controllo normativo (parere del 17 luglio 2019) in particolare per quanto attiene ai principali motivi delle difficoltà incontrate in alcuni Stati membri in fatto di conformità, al contesto generale che influenza la qualità delle acque dell'UE e all'importanza di considerare nuovi inquinanti. Le conclusioni sono state rafforzate e sono stati forniti maggiori dettagli sulla situazione di ogni Stato membro.

   Consultazioni dei portatori di interessi

La valutazione REFIT e la successiva valutazione d'impatto sono state sottoposte a un approfondito processo di consultazione, che ha compreso varie attività come indicato nella strategia di consultazione. I metodi selezionati per la consultazione dei portatori di interessi hanno compreso colloqui semi-strutturati, seminari interattivi, un'ampia consultazione pubblica online per raggiungere un'ampia gamma di portatori di interessi su svariati argomenti e una consultazione scritta su informazioni fattuali e ipotesi per la modellizzazione. È stata organizzata una conferenza finale dei portatori di interessi per raccogliere pareri sulle diverse opzioni strategiche proposte dalla Commissione.

La consultazione pubblica online è durata 12 settimane, dal 28 aprile al 21 luglio 2021. In totale sono pervenute 285 risposte e sono stati presentati 57 documenti di sintesi. La consultazione pubblica online ha raccolto le opinioni dei rispondenti sui problemi relativi all'inquinamento delle acque reflue e sul modo migliore di affrontarli. Ai partecipanti è stato chiesto di classificare gli enunciati o le misure proposte su una scala da uno (minimo accordo/efficacia) a cinque (massimo accordo/efficacia).

Gli Stati membri sono stati consultati in diverse occasioni. All'inizio del processo un incontro specifico con esperti degli Stati membri è servito a individuare le migliori prassi e le possibili opzioni. Il processo si è concluso nel 2020 con la consultazione specifica di ogni Stato membro per costruire un solido scenario di riferimento (cfr. sotto). Nel 2021 si sono tenuti anche quattro seminari tematici online, riguardanti i) monitoraggio e comunicazione; ii) acque reflue e fanghi; iii) costi e benefici; e iv) monitoraggio integrato delle acque. Una conferenza finale virtuale dei portatori di interessi si è tenuta il 26 ottobre 2021 per presentare le principali opzioni e i primi risultati della valutazione d'impatto (312 partecipanti da 226 organizzazioni in 27 Stati membri).

Nel complesso i portatori di interessi hanno espresso ampio consenso sulla necessità di rivedere e modernizzare la direttiva e sulle principali opzioni da considerare per l'analisi nella valutazione d'impatto. Le misure comprese nell'opzione prescelta in generale sono ben sostenute dai portatori di interessi, con alcune variazioni a seconda dell'opzione e del gruppo di portatori di interessi.

Ad esempio gran parte dei portatori di interessi concorda sulla necessità di affrontare il problema dei microinquinanti nelle acque reflue. A parte alcune imprese (appartenenti al settore chimico e farmaceutico) tutti i portatori di interessi, incluse le imprese del settore idrico, sono a favore dell'obbligo di eliminare i microinquinanti. La maggior parte dei portatori di interessi inoltre ha insistito sull'importanza di misure da adottare alla fonte, ma anche sulla necessità di applicare meglio il principio "chi inquina paga", attribuendo ai produttori la responsabilità finanziaria dei costi collegati ai trattamenti supplementari richiesti per trattare i microinquinanti. L'approccio della responsabilità estesa del produttore ha ricevuto l'ampio sostegno della maggioranza dei portatori di interessi, tranne le industrie farmaceutica e chimica, che in generale non sono a favore di un simile regime, in particolare sulla base del fatto che la responsabilità finanziaria dovrebbe essere condivisa da tutti gli attori coinvolti nella filiera (dall'industria al consumatore) o assunta dalle autorità pubbliche.

Gli audit energetici hanno ricevuto ampio sostegno, mentre gli obiettivi e i traguardi dell'UE in materia di neutralità energetica sono stati meno sostenuti da Stati membri o autorità locali rispetto ad altri portatori di interessi. Da ulteriori riscontri ricevuti dai maggiori rappresentanti del settore idrico è emersa la volontà di includere i traguardi in materia di neutralità energetica e climatica con un termine più breve (2030) di quello previsto nella presente relazione. Gli Stati membri più avanzati hanno sostenuto chiaramente un traguardo a livello dell'UE simile al proprio. I portatori di interessi infine hanno chiesto maggiore chiarezza su alcuni aspetti quali i criteri per designare le aree "sensibili" soggette a eutrofizzazione.

   Assunzione e uso di perizie

Oltre alla consultazione dei portatori di interessi, ai fini della valutazione d'impatto sono state utilizzate le principali fonti di informazioni che seguono.

Modelli elaborati dal JRC: nel corso di diversi anni, il JRC ha elaborato modelli sulla qualità e quantità delle acque nell'UE. Tali modelli sono stati adattati alle questioni politiche relative alla valutazione REFIT e alla valutazione d'impatto.

Consultazione di esperti ad hoc: sotto la direzione congiunta di JRC e direzione generale dell'Ambiente (DG ENV), un mini-consorzio di esperti è stato consultato su questioni strategiche specifiche (sistemi individuali adeguati – IAS, resistenza agli antimicrobici, tracimazione di collettori fognari combinati e deflusso urbano, nutrienti, microplastiche ed emissioni di gas a effetto serra). Per ogni questione è stata preparata una relazione da utilizzare direttamente nella valutazione d'impatto o per migliorare il modello JRC. Tutte le relazioni dovrebbero essere pubblicate nei prossimi mesi.

Sostegno dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE): la DG ENV ha collaborato con l'OCSE per mettere a punto una metodologia per l'analisi dei benefici ai fini della valutazione d'impatto. L'OCSE ha prodotto anche diverse relazioni a sostegno della valutazione REFIT. L'OCSE inoltre ha fornito un'analisi dei problemi relativi a trasparenza e governance.

Consultazione approfondita degli Stati membri: nel 2020 sono state organizzate consultazioni specifiche per ogni Stato membro nell'intento di stabilire un solido scenario di riferimento e raccogliere informazioni sulle migliori prassi. Per ciascun paese è stata precompilata una scheda con le ipotesi che il JRC intendeva utilizzare nella modellizzazione. Tutti gli Stati membri hanno fornito contributi ad hoc nel corso della consultazione.

A sostegno della valutazione d'impatto, due contratti di assistenza sono stati assegnati a consulenti esterni, uno per la valutazione d'impatto generale e l'altro sulla fattibilità di un regime di responsabilità estesa del produttore per i microinquinanti.

   Valutazione d'impatto

È stata effettuata una valutazione d'impatto. La scheda di sintesi e il parere positivo del comitato per il controllo normativo del 3 giugno 2022 sono consultabili al seguente link: Registro dei documenti della Commissione (europa.eu) .

Per ciascun problema emerso dalla valutazione REFIT, sono state individuate opzioni strategiche sulla base delle migliori prassi in vigore negli Stati membri e di una consultazione approfondita dei portatori di interessi. Le opzioni non sostenute dai portatori di interessi o troppo complesse da attuare sono state scartate nella fase iniziale. Sono stati previsti livelli diversi di ambizione, da ambizione scarsa (misure applicate esclusivamente agli impianti più grandi) ad ambizione elevata (le stesse misure, ma applicate anche a impianti più piccoli) 25 , con un livello intermedio di ambizione secondo un approccio basato sul rischio (misure adottate solo in presenza di un rischio per l'ambiente o la salute pubblica).

Per alcune questioni, dalla consultazione è emerso che le opzioni sono limitate, ad esempio per gli impianti non centralizzati (ossia IAS), la trasparenza o il monitoraggio dei parametri sanitari. Per altri problemi (acque meteoriche abbondanti o uso dell'energia), in linea con il principio di sussidiarietà, è prevista una sufficiente flessibilità per consentire la progettazione a livello locale delle soluzioni più efficaci in termini di costi.

Gli impatti delle opzioni sono stati valutati utilizzando un modello elaborato dal JRC già messo a punto e utilizzato per la valutazione REFIT. Uno scenario di riferimento (che ipotizza la piena conformità alla direttiva esistente con scadenze aggiuntive per alcuni Stati membri) e uno scenario massimo fattibile sono stati elaborati come punti di confronto.

Per ciascun problema la scelta dell'opzione preferita si è basata su diversi criteri: costi-benefici, efficacia in termini di costi, livello di contributo agli obiettivi del Green Deal europeo, riduzione dell'inquinamento idrico, applicabilità e riduzione dell'onere amministrativo. L'opzione prescelta comprende un pacchetto proporzionato di misure che presentano il miglior rapporto qualità-prezzo tra tutte le possibili alternative.

Le seguenti misure principali saranno applicate progressivamente fino al 2040.

L'ambito di applicazione della direttiva sarà esteso agli agglomerati con oltre 1 000 a.e..

Saranno definite nuove norme per gli impianti decentrati (IAS) e gli Stati membri saranno tenuti a predisporre ispezioni efficaci per questi impianti.

Per ridurre l'inquinamento dovuto alle acque meteoriche, agli Stati membri sarà richiesto di elaborare e attuare piani integrati di gestione delle acque in tutti i grandi agglomerati e in quelli con oltre 10 000 a.e. dove esiste un rischio per l'ambiente. Sarà data la priorità a misure di prevenzione, tra cui le infrastrutture verdi, e all'ottimizzazione dei sistemi esistenti di raccolta, stoccaggio e trattamento, grazie a un migliore utilizzo della digitalizzazione sulla base di norme e specifiche chiaramente definite.

Le emissioni di nutrienti saranno ulteriormente ridotte con valori limite più rigorosi per il trattamento di azoto e fosforo. Queste nuove norme saranno applicate sistematicamente a tutti gli impianti più grandi sopra 100 000 a.e., ma anche a tutti gli impianti sopra 10 000 a.e. ubicati in aree dove l'eutrofizzazione resta un problema.

Nuovi valori limite saranno stabiliti per i microinquinanti che richiedono un trattamento supplementare. Questo riguarderebbe in primo luogo tutti i grandi impianti e in secondo luogo gli impianti sopra 10 000 a.e. in presenza di un rischio per l'ambiente o la salute pubblica sulla base di criteri chiari e semplici.

Un regime di responsabilità del produttore mirato ai prodotti farmaceutici e per la cura personale, ossia le due principali fonti di microinquinanti nocivi, sarà definito per coprire i costi del trattamento supplementare per i microinquinanti e incentivare l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti meno nocivi. 26  

Gli Stati membri saranno tenuti a controllare meglio e monitorare alla fonte l'inquinamento non domestico. Lo scopo è aumentare le possibilità di riutilizzare i fanghi e le acque trattate, e ridurre il rischio di scarico nell'ambiente di sostanze non trattabili e di malfunzionamenti degli impianti di trattamento.

Sarà stabilito un obiettivo di neutralità energetica entro il 2040 a livello nazionale per tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue sopra 10 000 a.e., in linea con le migliori prassi già in vigore in alcuni Stati membri; nello specifico, l'energia utilizzata dal settore dovrà essere equivalente alla sua produzione di energie rinnovabili; per contribuire a questo obiettivo saranno richiesti audit energetici 27 per tutti gli impianti sopra 10 000 a.e..

Per migliorare la governance del settore, gli operatori del settore delle acque reflue saranno tenuti a monitorare e rendere trasparenti i principali indicatori di prestazione. 

L'accesso ai servizi igienico-sanitari sarà rafforzato in modo pienamente coerente con la direttiva Acqua potabile riveduta di recente adozione, che prevede anche il miglioramento dell'accesso all'approvvigionamento idrico.

L'attività di monitoraggio e comunicazione sarà migliorata per sfruttare meglio le possibilità offerte dalla digitalizzazione.

Gli Stati membri saranno tenuti a organizzare la cooperazione tra le rispettive autorità sanitarie e quelle competenti per le acque reflue al fine di attuare una sorveglianza permanente dei principali parametri di salute pubblica, quali la presenza di alcuni virus come SARS-CoV-2.

È stato scelto l'orizzonte temporale del 2040 per concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per effettuare i necessari investimenti. Saranno previsti obiettivi intermedi per garantire l'attuazione graduale della direttiva e assicurare che l'azione sia intrapresa tempestivamente in caso di ritardi in alcuni Stati membri.

Entro il 2040, quando tutte le misure dovrebbero essere in vigore, i principali effetti dell'opzione prescelta si possono sintetizzare come segue:

·in termini di inquinamento idrico, rispetto allo scenario di riferimento, l'inquinamento totale sarebbe ridotto di 4,8 milioni di a.e. (o 105 014 tonnellate) per le sostanze organiche (BOD), 56,4 milioni di a.e. (o 229 999 tonnellate) per l'azoto (N), 49,6 milioni di a.e. (o 29 678 tonnellate) per il fosforo (P), 77,4 milioni di a.e. per il carico tossico di microinquinanti e 24,8 milioni di a.e. per l'E. Coli. Le emissioni di microplastiche sarebbero ridotte del 9 %, principalmente tramite azioni per migliorare la gestione delle acque meteoriche;

·con le misure previste per raggiungere la neutralità energetica e il trattamento supplementare dell'azoto, le emissioni di gas a effetto serra sarebbero ridotte di 4,86 milioni di tonnellate (37,32 % delle emissioni evitabili dal settore) in linea con gli obiettivi della normativa dell'UE sul clima e il pacchetto per il clima "Pronti per il 55 %";

·a partire dal 2040, il costo totale ammonterebbe a 3,848 miliardi di EUR all'anno, al di sotto dei benefici monetizzati attesi (6,643 miliardi di EUR all'anno entro il 2040). Questa conclusione è valida a livello dell'UE, ma anche di singolo Stato membro. I costi aggiuntivi dovrebbero essere coperti da una combinazione di tariffe idriche (51 %), bilanci pubblici (22 %) e nuovi regimi di responsabilità del produttore (27 %) per il trattamento di microinquinanti.

Per quanto concerne i soggetti interessati, gli operatori del settore idrico sono competenti per la raccolta, il trattamento, il monitoraggio e lo scarico corretto di diversi flussi di rifiuti. Le modifiche alla direttiva avranno ripercussioni dirette su questi soggetti. Saranno necessari investimenti aggiuntivi, in particolare per migliorare la gestione dei nutrienti ma anche per trattare i microinquinanti. Saranno necessari investimenti anche per conseguire la neutralità energetica, che tuttavia saranno redditizi a medio-lungo termine.

La popolazione è interessata, poiché paga le tariffe idriche e le tasse per sostenere il settore del trattamento delle acque reflue. Entro il 2040, l'aumento medio atteso delle tariffe idriche ammonterebbe al 2,3 % a livello dell'UE, con qualche differenza tra gli Stati membri a seconda delle rispettive strategie di finanziamento. Come precisato nella valutazione d'impatto, tale aumento atteso non influirà sull'accessibilità economica generale dei servizi idrici negli Stati membri. È essenziale garantire un accesso trasparente alle informazioni sulle attività di trattamento delle acque reflue, compreso il nesso acqua-energia-clima. Il pubblico beneficerà di acqua potabile e balneabile pulita, del miglioramento dello stato ecologico delle acque, della conservazione della biodiversità e di miglioramenti nella reattività della sanità pubblica a possibili epidemie.

Il settore idrico e della tecnologia di trattamento beneficerà direttamente delle norme più solide e delle misure per espandere l'ambito di applicazione della direttiva agli agglomerati più piccoli, ottimizzare le operazioni e ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra. Nuove opportunità d'impresa per sviluppare nuove tecniche di trattamento riducendo il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra emergeranno dall'opzione prescelta. Sarà promossa l'innovazione, mantenendo un vantaggio comparativo per il settore idrico dell'UE. Le industrie dei prodotti per la cura personale e farmaceutici dovranno istituire nuove organizzazioni per la "responsabilità del produttore" e finanziarne il funzionamento. Queste industrie potranno scegliere se trasferire questi nuovi costi sul prezzo dei loro prodotti (aumento massimo dello 0,59 %) o ridurre i propri margini di profitto (impatto massimo medio dello 0,7 %).

   Efficienza normativa e semplificazione

In linea con le conclusioni della valutazione REFIT, nella direttiva riveduta saranno introdotti alcuni chiarimenti e semplificazioni. Questo vale ad esempio per le acque meteoriche e i sistemi individuali adeguati (IAS), per i quali le nuove prescrizioni chiariranno che cosa ci si attende dagli Stati membri. Alcuni articoli obsoleti saranno eliminati dal testo, come la possibilità di designare aree "meno sensibili" o ridurre i requisiti nelle zone costiere, due possibilità utilizzate esclusivamente in una regione di uno Stato membro. Sono stati fatti sforzi anche per limitare la comunicazione a elementi essenziali che poi saranno utilizzati per valutare la conformità o tracciare i progressi nella riduzione delle emissioni. Questi sforzi, combinati con l'uso di strumenti digitali, dovrebbero limitare l'onere amministrativo migliorando la qualità e la rapidità dei dati raccolti.

   Diritti fondamentali

La proposta dovrebbe promuovere i diritti fondamentali migliorando l'accesso ai servizi igienico-sanitari, in particolare per le persone emarginate e vulnerabili, in piena coerenza con la direttiva Acque potabili recentemente riveduta (che comprende disposizioni analoghe per l'accesso all'acqua).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria relativa alle implicazioni di bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie per questa proposta sono integrate nella scheda finanziaria legislativa per il pacchetto "inquinamento zero", presentato nell'ambito della proposta di revisione degli elenchi di inquinanti che interessano le acque superficiali e sotterranee.

5.ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

I piani attuativi delle principali azioni incluse nell'opzione prescelta sono sintetizzati nella tabella 2. Entro il 2025 sono previste attività di monitoraggio aggiuntive: tali attività riguardano le emissioni non domestiche, i parametri sanitari, i principali indicatori di prestazione degli operatori, unitamente ad azioni volte a migliorare la trasparenza. Saranno disponibili banche dati nazionali e dell'UE contenenti tutti gli elementi necessari per verificare la conformità e saranno individuate le "persone vulnerabili ed emarginate", unitamente ad azioni volte a migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari.

Dalle relazioni degli Stati membri possono essere ricavati diversi indicatori per misurare il successo:

·tasso di conformità esistente e distanza dall'obiettivo per Stato membro e per livello di trattamento, che forniscono un'eccellente panoramica dell'attuazione della direttiva;

·numero di impianti in grado di applicare trattamenti supplementari per N/P e microinquinanti e conseguente riduzione delle emissioni di N/P e del carico tossico;

·consumo di energia per Stato membro e relative emissioni di gas a effetto serra;

·numero di agglomerati interessati dai piani integrati di gestione per tracimazioni causate da piogge violente e deflusso urbano e loro conformità agli obiettivi dell'UE;

·misure adottate dagli Stati membri per migliorare l'accesso ai servizi-igienico sanitari e controllare meglio i sistemi individuali adeguati (IAS) e sintesi dei principali indicatori sanitari monitorati negli Stati membri.

Altri dati saranno utilizzati per misurare nello specifico gli effetti della direttiva, tra cui in particolare i dati contemplati dalle direttive quadro Acque e Ambiente marino sulla qualità delle acque recipienti (fiumi, laghi e mari). Maggiori dettagli su possibili parametri da monitorare per valutare la conformità e misurare il successo della direttiva sono forniti nell'allegato 10 della valutazione d'impatto.

Una prima valutazione approfondita della direttiva riveduta può essere programmata entro il 2030, quando dovrebbe essere stata effettuata la maggior parte degli investimenti negli impianti più grandi. Questa prima valutazione consentirebbe di valutare il successo della direttiva riveduta e le restanti sfide connesse alla sua attuazione. Ove necessario, potrebbero essere previste misure correttive per garantire la piena attuazione della direttiva riveduta. Un'altra valutazione potrebbe essere considerata prima del 2040 per preparare un possibile riesame della direttiva.

2025

2030

2035

2040

Tracimazioni causate da piogge violente e deflusso urbano (acque meteoriche)

Monitoraggio predisposto

Piani integrati per agglomerati > 100 000 a.e. + aree a rischio individuate

Piani integrati esistenti per agglomerati a rischio tra 10 000 e 100 000 a.e.

Obiettivo indicativo dell'UE in vigore per tutti gli agglomerati > 10 000 a.e.

Sistemi individuali adeguati (IAS)

Ispezioni periodiche in tutti gli Stati membri + Relazioni per Stati membri con numerosi IAS

Norme dell'UE per IAS

 

 

Agglomerati di piccole dimensioni

Nuove soglie di 1 000 a.e.

Tutti gli agglomerati > 1 000 a.e. conformi

 

 

Azoto e fosforo

Identificazione di aree a rischio (agglomerati tra 10 000 e 100 000 a.e.)

Obiettivo intermedio per l'eliminazione di N/P in impianti > 100 000 a.e. + Nuove norme

Eliminazione di N/P in tutti gli impianti > 100 000 a.e. + Obiettivo intermedio per aree a rischio

Eliminazione di N/P in tutte le aree a rischio (tra 10 000 e 100 000 a.e.)

Microinquinanti

Istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore

Aree a rischio individuate (tra 10 000 e 100 000 a.e.) + Obiettivo intermedio per impianti > 100 000 a.e.

Tutti gli impianti > 100 000 a.e. attrezzati + Obiettivi intermedi per aree "a rischio"

Tutti gli impianti a rischio dotati di trattamenti avanzati

Energia

Audit energetici per impianti > 100 000 a.e.

Audit per tutti gli impianti > 10 000 a.e. + Obiettivo intermedio

Obiettivo intermedio per la neutralità energetica

Neutralità energetica e riduzione connessa dei gas a effetto serra

Tabella 2 – Piani attuativi delle principali misure dell'opzione prescelta

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1 – Oggetto

Gli obiettivi della direttiva sono stati ampliati per includere, oltre alla protezione dell'ambiente, la protezione della salute umana, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il miglioramento della governance e della trasparenza del settore, un migliore accesso ai servizi igienico-sanitari e, in seguito alla recente crisi della COVID-19, il regolare monitoraggio di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane.

Articolo 2 – Definizioni

In linea con le conclusioni della valutazione REFIT, le definizioni esistenti sono state leggermente chiarite. Sono state aggiunte numerose definizioni relative ai nuovi obblighi della direttiva, quali "deflusso urbano", "tracimazione causata da piogge violente", "collettore fognario combinato" e "separato", "trattamento terziario" e "quaternario", "microinquinante", "servizi igienico-sanitari", "resistenza agli antimicrobici", ecc.

Articolo 3 – Reti fognarie

L'obbligo di realizzare reti fognarie per le acque reflue urbane è esteso a tutti gli agglomerati con 1 000 a.e. o più. È introdotto un nuovo obbligo per garantire che le famiglie siano collegate alle reti fognarie laddove esistenti.

Articolo 4 – Sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS) (nuovo)

Si tratta di un nuovo articolo che sostituisce parzialmente il precedente articolo 3. Resta la possibilità di avvalersi di sistemi individuali adeguati (IAS), limitata però a casi eccezionali. A tale proposito sono stati introdotti nuovi obblighi:

i sistemi individuali adeguati devono essere correttamente progettati, approvati e controllati;

occorre fornire motivazioni dettagliate del loro utilizzo quando rappresentano oltre il 2 % del carico trattato comunicato per agglomerati con 2 000 a.e. o più.

Articolo 5 – Piani integrati di gestione delle acque reflue urbane (nuovo)

Questo nuovo articolo introduce l'obbligo di predisporre a livello locale piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per contrastare l'inquinamento da acque meteoriche (deflusso urbano e tracimazioni causate da piogge violente). Il contenuto indicativo dei piani, nonché i loro obiettivi indicativi da adeguare alle circostanze locali, si basano sulle migliori prassi in uso e sono esposti in dettaglio nell'allegato V. I piani dovranno essere redatti per tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più e per tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 se le tracimazioni causate da piogge violente o il deflusso urbano rappresentano un rischio per l'ambiente o la salute umana.

Articolo 6 – Trattamento secondario (ex articolo 4)

L'obbligo di sottoporre le acque reflue urbane a un trattamento secondario prima dello scarico nell'ambiente è esteso a tutti gli agglomerati con 1 000 a.e. o più (rispetto ai 2 000 a.e. o più della direttiva esistente).

Articolo 7 – Trattamento terziario (ex articolo 5)

I principali obblighi di questo articolo sono stati modificati in modo da rendere obbligatorio il trattamento terziario per tutti gli impianti più grandi che trattano un carico pari o superiore a 100 000 a.e. Il trattamento terziario dovrà essere applicato anche agli scarichi di agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 in aree individuate dagli Stati membri come sensibili all'eutrofizzazione.

Gli Stati membri dovranno individuare le aree sensibili all'eutrofizzazione nel rispettivo territorio, aggiornando l'attuale elenco di "aree sensibili" preparato a norma dell'ex articolo 5. Gli altri obblighi dell'articolo sono stati mantenuti e aggiornati.

Articolo 8 – Trattamento quaternario (nuovo)

Questo nuovo articolo introduce l'obbligo di sottoporre a trattamento supplementare le acque reflue urbane per eliminare lo spettro più ampio possibile di microinquinanti. Tale trattamento sarà applicato a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico pari o superiore a 100 000 a.e. entro e non oltre il 31 dicembre 2035. Entro il 31 dicembre 2040 sarà applicato anche a tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 nelle aree in cui la concentrazione o l'accumulo di microinquinanti rappresenta un rischio per la salute umana o l'ambiente. Gli Stati membri dovranno individuare tali aree nei rispettivi territori in base ai criteri specificati nell'articolo.

Articolo 9 – Responsabilità estesa del produttore (nuovo)

Questo nuovo articolo introduce l'obbligo per i produttori (compresi gli importatori) di contribuire ai costi del trattamento quaternario di cui all'articolo 8 della direttiva, qualora immettano sul mercato nazionale degli Stati membri prodotti che a fine vita provocano l'inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti. Tale contributo finanziario sarà stabilito sulla base del quantitativo e della tossicità dei prodotti immessi sul mercato.

Articolo 10 – Requisiti minimi per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore (nuovo)

Questo articolo stabilisce i requisiti minimi per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore previste a norma dell'articolo 9, paragrafo 5.

Articolo 11 – Neutralità energetica degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (nuovo)

Questo nuovo articolo introduce l'obbligo di conseguire la neutralità energetica a livello nazionale in tutti gli impianti di trattamento sopra 10 000 a.e. Entro il 31 dicembre 2040, gli Stati membri dovranno garantire che il totale annuo di energia rinnovabile prodotta a livello nazionale da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia equivalente al totale annuo di energia utilizzata da tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Per contribuire al conseguimento di tale obiettivo, saranno effettuati audit energetici degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a intervalli regolari, con un'attenzione particolare per l'individuazione e lo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas, riducendo le emissioni di metano.

Articolo 12 – Cooperazione transfrontaliera (ex articolo 9)

Questo articolo è stato leggermente modificato: è aggiunto un nuovo paragrafo 2 che prevede, ove necessario, che la Commissione sia invitata a partecipare alle discussioni tra Stati membri. Il paragrafo 1 è stato modificato per aggiungere l'obbligo di notifica immediata in caso di inquinamento accidentale, per tenere conto del recente "incidente del fiume Oder".

Articolo 13 – Condizioni climatiche locali (ex articolo 10)

L'articolo è stato solo aggiornato a causa della nuova numerazione degli articoli.

Articolo 14 – Scarichi di acque reflue non domestiche (ex articolo 11)

Questo articolo è stato modificato per garantire che, prima di rilasciare un'autorizzazione per lo scarico di acque reflue non domestiche in reti fognarie per le acque reflue urbane, le autorità competenti consultino l'operatore degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane interessati da tali scarichi. Occorre inoltre garantire il regolare monitoraggio dell'inquinamento non domestico all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento, affinché siano prese misure adeguate per individuare ed eliminare la o le fonti di possibile inquinamento. Tali misure comprendono, se necessario, la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 15 – Riutilizzo dell'acqua e scarichi di acque reflue urbane (ex articolo 12)

Il paragrafo 1 è stato modificato: gli Stati membri saranno tenuti a promuovere sistematicamente il riutilizzo di acque reflue trattate da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Al paragrafo 3, l'obbligo di autorizzazione per gli scarichi da impianti di trattamento delle acque reflue urbane è esteso fino a includere tutti gli agglomerati con 1 000 a.e. o più.

Articolo 16 – Scarichi non domestici biodegradabili (ex articolo 13)

Il paragrafo 1 è stato aggiornato (nuova numerazione). Il paragrafo 2 è stato modificato per garantire che i requisiti stabiliti a livello nazionale per tali scarichi siano almeno equivalenti ai requisiti indicati nella parte B dell'allegato I della direttiva.

Articolo 17 – Sorveglianza delle acque reflue urbane (nuovo)

Questo nuovo articolo istituisce un nuovo sistema nazionale di sorveglianza delle acque reflue urbane per monitorare i parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane. A tale proposito, gli Stati membri dovranno istituire, entro e non oltre il 1º gennaio 2025, una struttura di coordinamento tra le autorità competenti per la salute pubblica e il trattamento delle acque reflue urbane. Tale struttura stabilirà i parametri da monitorare e con quale frequenza e il metodo da applicare.

Inoltre finché le autorità competenti per la salute pubblica non stabiliranno che la pandemia di SARS-CoV-2 non rappresenta un rischio per la popolazione, le acque reflue urbane saranno monitorate almeno per il 70 % della popolazione nazionale.

Per tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, gli Stati membri infine saranno tenuti anche a monitorare regolarmente la resistenza agli antimicrobici allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Articolo 18 – Valutazione e gestione del rischio (nuovo)

Si tratta di un nuovo articolo. Gli Stati membri hanno l'obbligo di accertare i rischi causati dagli scarichi di acque reflue urbane per l'ambiente e la salute umana e, ove necessario, prendere ulteriori misure in aggiunta ai requisiti minimi di cui alla presente direttiva per affrontare tali rischi. Le misure dovrebbero comprendere, se del caso, la raccolta e il trattamento di acque reflue da agglomerati con meno di 1 000 a.e., l'applicazione del trattamento terziario o quaternario in agglomerati con meno di 10 000 a.e., e azioni aggiuntive per ridurre l'inquinamento delle acque meteoriche in agglomerati con meno di 10 000 a.e..

Articolo 19 – Accesso ai servizi igienico-sanitari (nuovo)

Si tratta di un nuovo articolo. Gli Stati membri saranno tenuti a migliorare e a mantenere l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, in particolare per i soggetti vulnerabili ed emarginati.

Entro il 31 dicembre 2027, gli Stati membri dovranno anche individuare le categorie di persone prive di accesso o con accesso limitato ai servizi igienico-sanitari, valutare le possibilità per migliorare l'accesso di tali categorie a questi servizi e incoraggiare la realizzazione negli spazi pubblici di strutture igienico-sanitarie accessibili gratuitamente e in sicurezza in tutti gli agglomerati con 10 000 a.e. o più.

Articolo 20 – Fanghi (ex articolo 14)

L'articolo è stato aggiornato: i fanghi dovranno essere trattati, riciclati e recuperati ove opportuno conformemente alla gerarchia dei rifiuti definita nella direttiva quadro Rifiuti 28 e ai requisiti della direttiva Fanghi 29 , e smaltiti a norma dei requisiti della direttiva quadro Rifiuti. Per garantire tassi di recupero elevati, in particolare per materiali critici quali il fosforo, la Commissione avrà mandato di fissare tassi di recupero minimi.

Articolo 21 – Monitoraggio (ex articolo 15)

Sono stati introdotti nuovi obblighi: gli Stati membri ora dovranno monitorare l'inquinamento dovuto al deflusso urbano e alle tracimazioni causate da piogge violente, le concentrazioni e i carichi degli inquinanti disciplinati dalla direttiva allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché la presenza di microplastiche (anche nei fanghi). In linea con l'articolo 13 inoltre alcuni inquinanti non domestici dovranno essere monitorati regolarmente all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Articolo 22 – Informazioni relative al controllo dell'attuazione (ex articolo 16)

Si tratta di un nuovo articolo. Le disposizioni relative all'informazione sono semplificate e sostituite da un nuovo sistema che non richiede vere e proprie relazioni, bensì l'aggiornamento periodico di una serie di dati nazionali accessibili all'Agenzia europea dell'ambiente e alla Commissione. Questo garantirà che il sistema sia reso più efficace, evitando un lungo intervallo di tempo tra il momento a cui si riferiscono i dati da comunicare e il momento in cui sono comunicati.

L'articolo dispone che gli Stati membri stabiliscano serie di dati che raccolgano dati pertinenti per le acque reflue urbane a norma della direttiva. Può trattarsi ad esempio di monitorare i risultati dei parametri elencati negli allegati della direttiva, la resistenza agli antimicrobici, i parametri sanitari rilevanti, ecc., ma anche di misure adottate per garantire l'accesso a servizi igienico-sanitari, ecc.

La creazione di queste serie di dati deve essere coerente con quelle stabilite a norma dell'articolo 18 della direttiva Acqua potabile rifusa 30 . È previsto anche il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente.

Articolo 23 – Programma nazionale di attuazione (ex articolo 17)

L'articolo è stato modificato. Resta l'obbligo di elaborare un programma nazionale di attuazione della direttiva ed è stabilito il contenuto minimo di tale programma, che deve comprendere almeno quanto segue: i) valutazione del livello di attuazione della direttiva in relazione ai vari obblighi previsti dalla stessa; ii) identificazione e pianificazione degli investimenti necessari per tale attuazione; iii) stima degli investimenti necessari per rinnovare le infrastrutture esistenti di trattamento delle acque reflue urbane; e iv) individuazione di potenziali fonti di finanziamento.

Gli Stati membri saranno tenuti ad aggiornare i rispettivi programmi nazionali di attuazione almeno ogni cinque anni e a comunicarli alla Commissione, salvo che possano dimostrare il rispetto degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della direttiva.

Articolo 24 – Informazioni al pubblico (nuovo)

Si tratta di un nuovo articolo. Gli Stati membri dovranno garantire che siano disponibili online informazioni adeguate e aggiornate in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. Informazioni fondamentali quali il livello di conformità delle infrastrutture per il trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti della direttiva, il volume di acque reflue urbane raccolte e trattate ogni anno per famiglia, ecc. devono essere accessibili almeno una volta all'anno a tutte le persone collegate a una rete fognaria, nella forma più appropriata, ad esempio sulle fatture.

Articolo 25 – Accesso alla giustizia (nuovo)

Questo nuovo articolo è in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e attua la convenzione di Aarhus per quanto riguarda l'accesso alla giustizia. Dovrebbe essere possibile per il pubblico e le ONG riesaminare legalmente le decisioni adottate dagli Stati membri a norma della direttiva.

Articolo 26 – Indennizzo (nuovo)

È introdotto un nuovo articolo sul risarcimento, inteso a garantire che, qualora si sia verificato un danno per la salute, totalmente o parzialmente dovuto a una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva, il pubblico interessato possa chiedere e ottenere il risarcimento di tale danno dalle pertinenti autorità competenti e, se identificate, dalle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione.

Articolo 27 – Esercizio della delega (nuovo)

Si tratta di un nuovo articolo standard per l'adozione degli atti delegati.

Articolo 28 – Procedura di comitato (ex articolo 18)

Si tratta di un nuovo articolo standard per l'adozione degli atti di esecuzione.

Articolo 29 – Sanzioni (nuovo)

Questo nuovo articolo specifica il contenuto minimo delle sanzioni, in modo che siano effettive, proporzionate e dissuasive, fatta salva la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente 31 .

Articolo 30 – Valutazione (nuovo)

Questo nuovo articolo definisce il quadro per la futura valutazione della direttiva (come previsto dalle linee guida "Legiferare meglio" della Commissione). La prima valutazione è prevista non prima di 10 anni dopo la fine del periodo di recepimento della direttiva.

Articolo 31 – Riesame (nuovo)

Almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva, corredata, ove opportuno, di proposte legislative pertinenti.

Articolo 32 – Abrogazione e disposizioni transitorie (nuovo)

Questo articolo è nuovo e introduce disposizioni per tenere conto della situazione specifica di Mayotte, e mantenere il livello di protezione ambientale imposto dall'ex articolo 5 fino all'applicazione dei nuovi requisiti dell'articolo 7.

Articolo 33 – Recepimento (ex articolo 19)

Questo articolo segue il modello standard.

Articolo 34 – Entrata in vigore (nuovo)

Questo articolo segue il modello standard. È previsto che la direttiva entri in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 35 – Destinatari (ex articolo 20)

L'articolo rimane invariato.

L'ex articolo 6 è stato soppresso

Questo articolo è stato soppresso a fini di semplificazione, poiché l'opzione di designare "aree meno sensibili" è raramente utilizzata nella pratica dagli Stati membri. Mantenendo tale opzione nel testo riveduto della direttiva inoltre si ridurrebbe il livello generale di protezione dell'ambiente perseguito dalla revisione della direttiva.

L'ex articolo 7 è stato soppresso

L'obbligo di sottoporre a un trattamento appropriato le acque reflue urbane prima dello scarico implica che gli Stati membri devono rispettare la legislazione vigente dell'UE, per cui la rilevanza della disposizione è (legalmente) limitata. L'obiettivo di garantire un trattamento appropriato delle acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2027 è mantenuto solo per Mayotte, a titolo di disposizione transitoria.

L'ex articolo 8 è stato soppresso

Questo articolo è stato soppresso perché ormai obsoleto; gli Stati membri ora devono rispettare i requisiti dell'articolo 4. L'articolo era collegato anche alle "aree meno sensibili", un concetto che è stato eliminato dalla direttiva.

Allegato I

Parte A – Reti fognarie

Resta invariata.

Parte B – Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti

Aggiornata con nuovi riferimenti e requisiti minimi per quanto riguarda i trattamenti secondario (tabella 1), terziario (tabella 2) e quaternario (nuova tabella 3).

Parte C – Scarichi non domestici

Modificato per stabilire le condizioni minime alle quali può essere rilasciata l'autorizzazione per gli scarichi non‑domestici di cui all'articolo 13. È presente il collegamento con la direttiva Emissioni industriali 32 .

Parte D – Metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati

I requisiti per il monitoraggio degli scarichi del trattamento delle acque reflue urbane sono stati modificati. Per agglomerati con 100 000 a.e. o più è richiesto almeno un campione al giorno.

Allegato II

La parte A corrisponde ai precedenti criteri dell'allegato II per individuare le "aree sensibili", che sono stati mantenuti e aggiornati. È stato aggiunto anche un elenco di aree che gli Stati membri devono considerare sensibili all'eutrofizzazione.

Allegato III – Elenco dei prodotti soggetti all'articolo 9 sulla responsabilità estesa del produttore (nuovo)

I prodotti soggetti all'articolo 9 sulla responsabilità estesa del produttore sono quelli rientranti nell'ambito di applicazione di uno degli atti legislativi dell'UE elencati nell'allegato (prodotti farmaceutici e cosmetici).

Allegato IV – Settori industriali

Ex allegato III; resta invariato.

Allegato V – Contenuto dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane a norma dell'articolo 5 (nuovo)

Questo allegato elenca il contenuto minimo del piano integrato di gestione delle acque reflue urbane preparato a norma dell'articolo 5. Tale piano deve comprendere un'analisi della situazione iniziale nel bacino di drenaggio dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, la definizione degli obiettivi per la riduzione dell'inquinamento provocato da tracimazioni causate da piogge violente e deflusso urbano nel bacino in questione e l'identificazione delle misure da adottare per conseguire tali obiettivi.

Gli obiettivi devono comprendere quanto segue: i) l'obiettivo indicativo che le tracimazioni causate da piogge violente non rappresentano più dell'1 % del volume annuale e del carico raccolto di acque reflue urbane, da calcolare in condizioni meteorologiche asciutte; e ii) la graduale eliminazione degli scarichi non trattati di deflusso urbano da collettori fognari separati, salvo che sia dimostrato che sono di qualità sufficiente da non incidere negativamente sulla qualità delle acque recipienti.

Allegato VI – Informazioni al pubblico (nuovo)

Questo allegato specifica le informazioni da fornire al pubblico a norma del nuovo articolo 24.

Allegato VII (nuovo)

Si tratta di un allegato standard in cui figurano la direttiva abrogata e i successivi atti di modifica, con i relativi termini di recepimento e applicazione.

Allegato VIII (nuovo)

Contiene la nuova tavola di concordanza tra la direttiva 91/271/CEE del Consiglio e la nuova proposta di rifusione.

🡻 91/271/EEC (adattato)

2022/0345 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica  sul funzionamento dell'Unione  europea, in particolare l'articolo  192, paragrafo 1  130 S,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 33 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 34 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

 nuovo

(1)La direttiva 91/271/CEE del Consiglio 35 ha subito varie e sostanziali modifiche 36 . Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

🡻 91/271/CEE considerando 1 (adattato)

considerando che nella risoluzione del Consiglio, del 28 giugno 1988, sulla protezione del Mare del Nord e di altre acque della Comunità 37 , il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte relative a misure necessarie a livello comunitario per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane;

🡻 91/271/CEE considerando 2 (adattato)

considerando che l'inquinamento dovuto ad un trattamento insufficiente delle acque reflue in uno Stato membro ha spesso ripercussioni sulle acque di altri Stati membri; che, in conformità dell'articolo 130 R, è necessaria un'azione a livello della Comunità;

🡻 91/271/CEE considerando 3

considerando che, per evitare ripercussioni negative sull'ambiente, dovute allo scarico di acque reflue urbane trattate in modo insufficiente, occorre, su un piano generale, sottoporre tali acque a trattamento secondario;

🡻 91/271/CEE considerando 4

considerando che nelle aree sensibili occorre prevedere un trattamento più spinto e che in ambienti meno sensibili si potrebbe invece ritenere sufficiente il trattamento primario;

🡻 91/271/CEE considerando 5

considerando che le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e lo smaltimento di acque reflue e fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane dovrebbero essere soggetti a norme generali o regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche;

🡻 91/271/CEE considerando 6

considerando che gli scarichi provenienti da taluni settori industriali di acque reflue industriali biodegradabili non addotte ad impianti di trattamento delle acque reflue urbane prima dello scarico nelle acque recipienti dovrebbero essere soggetti a determinati requisiti;

🡻 91/271/CEE considerando 7

considerando che si dovrebbe promuovere il riciclaggio dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue e che lo smaltimento di fanghi nelle acque superficiali dovrebbe gradualmente cessare;

🡻 91/271/CEE considerando 8

considerando che occorre effettuare controlli sugli impianti di trattamento, sulle acque recipienti e sullo smaltimento dei fanghi, al fine di garantire la protezione dell'ambiente dalle conseguenze negative dello scarico di acque reflue;

🡻 91/271/CEE considerando 9

considerando che è importante assicurare che il pubblico venga informato mediante relazioni periodiche in merito allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi;

🡻 91/271/CEE considerando 10

considerando che gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare alla Commissione programmi nazionali per l'applicazione della presente direttiva;

🡻 91/271/CEE considerando 11

considerando che dovrebbe essere istituito un comitato per assistere la Commissione per quanto concerne l'applicazione della presente direttiva e il suo adeguamento al progresso tecnico,

 nuovo

(2)La direttiva 91/271/CEE stabilisce il quadro giuridico per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane e per lo scarico delle acque reflue biodegradabili originate da taluni settori industriali. Il suo obiettivo è proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate. La presente direttiva dovrebbe continuare a perseguire lo stesso obiettivo e al contempo contribuire alla protezione della salute pubblica, ad esempio nei casi in cui le acque reflue urbane sono scaricate in acque di balneazione o corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile oppure fungono da indicatore per parametri rilevanti per la salute pubblica. Essa dovrebbe inoltre migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari e alle informazioni chiave relative alla governance delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. La presente direttiva dovrebbe infine contribuire al progressivo azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, in particolare riducendo ulteriormente le emissioni di azoto, ma anche promuovendo l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile, e concorrere in tal modo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 .

(3)Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione 39 (la "valutazione"). È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della direttiva dovevano essere aggiornate. Sono state individuate tre importanti fonti di carico inquinante residuo nelle acque reflue urbane che potrebbe essere evitato, segnatamente le tracimazioni causate da piogge violente e il deflusso urbano, i sistemi individuali potenzialmente malfunzionanti (ossia i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche che non confluiscono nelle reti fognarie) e i piccoli agglomerati che a oggi sono solo parzialmente disciplinati dalla direttiva 91/271/CEE. Queste tre fonti di inquinamento esercitano una pressione significativa sui corpi idrici superficiali nell'Unione. La relazione di valutazione ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e la governance delle attività legate alle acque reflue urbane, sfruttare il potenziale del settore del trattamento di tali acque in termini di sviluppo delle energie rinnovabili, compiendo progressi concreti verso la neutralità energetica per contribuire a quella climatica, e armonizzare la sorveglianza dei parametri sanitari nelle acque reflue, quali il virus della COVID-19 e le sue varianti, per sostenere l'azione nel campo della salute pubblica.

(4)I piccoli agglomerati esercitano una pressione significativa sull'11 % dei corpi idrici superficiali nell'Unione 40 . Per contrastare meglio l'inquinamento che ne deriva ed evitare gli scarichi nell'ambiente di acque reflue urbane non trattate, è opportuno che la presente direttiva si applichi a tutti gli agglomerati con 1 000 abitanti equivalenti (a.e.) o più.

(5)Onde garantire un trattamento efficace prima dello scarico nell'ambiente, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 1 000 a.e. o più siano raccolte in reti fognarie centralizzate. Laddove esistano già reti fognarie di questo tipo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le fonti di acque reflue urbane vi siano collegate.

(6)In via eccezionale, se è possibile dimostrare che la realizzazione di una rete fognaria centralizzata per le acque reflue urbane non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o comporterebbe costi eccessivi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a usare sistemi individuali per trattare tali acque, purché assicurino un livello di trattamento pari al trattamento secondario e terziario. A tal fine gli Stati membri dovrebbero istituire registri nazionali che identifichino i sistemi individuali in uso sul loro territorio e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'adeguata progettazione, la corretta manutenzione e il controllo periodico della conformità. In particolare gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i sistemi individuali usati per raccogliere e stoccare le acque reflue urbane siano impermeabili e stagni e affinché siano sottoposti a monitoraggio e ispezione a intervalli fissi e regolari.

(7)Le tracimazioni causate da piogge violente e il deflusso urbano durante le precipitazioni rappresentano una considerevole fonte residua di inquinamento scaricato nell'ambiente. Si prevede che tali emissioni aumenteranno per via degli effetti combinati dell'urbanizzazione e della progressiva evoluzione del regime di precipitazioni connessa ai cambiamenti climatici. È opportuno che le soluzioni per ridurre questa fonte di inquinamento siano definite a livello locale, tenendo conto delle specifiche condizioni locali, e si fondino su una gestione idrica quantitativa e qualitativa integrata nelle zone urbane. Gli Stati membri dovrebbero dunque provvedere affinché siano elaborati a livello locale piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, in quanto detti agglomerati sono responsabili di una quota significativa dell'inquinamento emesso. È inoltre opportuno predisporre piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 nei quali le tracimazioni causate da piogge violente o il deflusso urbano mettono a repentaglio l'ambiente o la salute pubblica.

(8)Affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano efficaci sotto il profilo dei costi, è importante che siano basati sulle migliori pratiche in uso nelle aree urbane avanzate. Pertanto le misure da prendere in considerazione dovrebbero scaturire da un'analisi approfondita delle condizioni locali e privilegiare un approccio preventivo volto a limitare la raccolta di acque piovane non inquinate e ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti. Data la preferenza per gli sviluppi "verdi", è opportuno prevedere nuove infrastrutture "grigie" solo se assolutamente necessarie. Al fine di proteggere l'ambiente, in particolare quello costiero e marino, e la salute pubblica dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 1 000 a.e. o più siano sottoposte a trattamento secondario.

(9)La valutazione ha constatato che grazie all'attuazione della direttiva 91/271/CEE sono state realizzate notevoli riduzioni delle emissioni di azoto e fosforo. Tuttavia, sempre stando alla valutazione, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane continuano a costituire un importante canale attraverso cui questi inquinanti arrivano nell'ambiente, dove sono causa diretta di eutrofizzazione dei corpi idrici e dei mari nell'Unione. Parte di tale inquinamento è evitabile, in quanto il progresso tecnologico e le migliori pratiche dimostrano che i valori limite di emissione stabiliti dalla direttiva 91/271/CEE per azoto e fosforo sono obsoleti e dovrebbero essere resi più stringenti. È opportuno imporre sistematicamente il trattamento terziario a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più, in quanto detti impianti rappresentano un'importante fonte residua di scarichi di azoto e fosforo.

(10)Il trattamento terziario dovrebbe essere obbligatorio anche per gli agglomerati con 10 000 a.e. o più che scaricano in aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio. Per garantire che gli sforzi tesi a limitare l'eutrofizzazione siano coordinati a livello dei bacini interessati nell'intero bacino idrografico, è opportuno che la presente direttiva elenchi le aree in cui l'eutrofizzazione è considerata un problema in base ai dati attualmente disponibili. Inoltre, a fini di coerenza della normativa pertinente dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri individuino le aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio nel loro territorio, in particolare sulla base dei dati raccolti a norma delle direttive 2000/60/CE 41 e 2008/56/CE 42 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 91/676/CEE del Consiglio 43 . Valori limite più stringenti, un'individuazione più coerente e inclusiva delle aree sensibili all'eutrofizzazione e l'obbligo di garantire il trattamento terziario per tutti i grandi impianti contribuiranno congiuntamente a limitare l'eutrofizzazione. Poiché ciò richiederà investimenti supplementari a livello nazionale, è opportuno dare agli Stati membri tempo sufficiente per realizzare le infrastrutture necessarie.

(11)Le recenti conoscenze scientifiche alla base di varie strategie della Commissione 44 sottolineano la necessità di agire per affrontare il problema dei microinquinanti, ormai rilevati in tutte le acque dell'Unione. Alcuni di essi sono pericolosi per la salute pubblica e l'ambiente anche in piccole quantità. È pertanto opportuno introdurre un ulteriore trattamento, il trattamento quaternario, per assicurare la rimozione dalle acque reflue urbane di un'ampia gamma di microinquinanti. Il trattamento quaternario dovrebbe concentrarsi innanzitutto sui microinquinanti organici, che rappresentano una parte significativa dell'inquinamento e per i quali esistono già tecnologie di rimozione. Dovrebbe essere imposto seguendo l'approccio precauzionale combinato a un approccio basato sul rischio. Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più dovrebbero pertanto prevedere il trattamento quaternario, dal momento che sono all'origine di una parte significativa degli scarichi di microinquinanti nell'ambiente e che la rimozione dei microinquinanti a opera di impianti su tale scala è efficace in termini di costi. Nel caso degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad applicare il trattamento quaternario nelle aree identificate come sensibili all'inquinamento da microinquinanti secondo criteri chiari, che è opportuno precisare. Tali aree dovrebbero includere i luoghi in cui lo scarico di acque reflue urbane trattate nei corpi idrici determina bassi tassi di diluizione o in cui i corpi idrici recipienti sono usati per la produzione di acqua potabile o come acque di balneazione. Gli Stati membri che desiderano derogare all'obbligo di trattamento quaternario per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 dovrebbero essere tenuti a dimostrare l'assenza di rischi per l'ambiente e la salute pubblica in esito a una valutazione del rischio standardizzata. Al fine di dare agli Stati membri abbastanza tempo per pianificare e realizzare le infrastrutture necessarie, l'obbligo di trattamento quaternario dovrebbe applicarsi in modo progressivo fino al 2040, con obiettivi intermedi chiari.

(12)Per garantire la conformità continuativa degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue ai requisiti di trattamento secondario, terziario e quaternario, è opportuno prelevare campioni conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, i quali dovrebbero rispettare i valori parametrici ivi stabiliti. Al fine di tenere conto delle possibili variazioni tecniche dei risultati del campionamento, è opportuno fissare un numero massimo di campioni non conformi a detti valori.

(13)Il trattamento quaternario necessario per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue urbane comporterà costi aggiuntivi, connessi ad esempio al monitoraggio e alle nuove attrezzature da installare in taluni impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Per coprire i costi aggiuntivi, conformemente al principio "chi inquina paga" sancito all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione prodotti contenenti sostanze che, a fine vita, sono rinvenute sotto forma di microinquinanti nelle acque reflue urbane ("sostanze microinquinanti") si assumano la responsabilità del trattamento supplementare necessario per rimuovere tali sostanze generate nel contesto della propria attività professionale. Il mezzo più idoneo per conseguire tale obiettivo è un regime di responsabilità estesa del produttore, che limiterebbe le ricadute finanziarie sui contribuenti e sulle tariffe idriche e incentiverebbe lo sviluppo di prodotti più ecologici. I residui di prodotti farmaceutici e cosmetici rappresentano attualmente la fonte principale dei microinquinanti presenti nelle acque reflue urbane che richiedono un trattamento supplementare (trattamento quaternario). La responsabilità estesa del produttore dovrebbe pertanto applicarsi a questi due gruppi di prodotti.

(14)Dovrebbe essere possibile derogare agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore se un prodotto è immesso sul mercato in piccole quantità, ossia in quantità inferiori a 2 tonnellate, poiché in tal caso l'onere amministrativo supplementare in capo al produttore sarebbe sproporzionato rispetto ai vantaggi per l'ambiente. Dovrebbe altresì essere possibile derogare se il produttore è in grado di dimostrare che alla fine della vita del prodotto non sono generati microinquinanti, ad esempio se questi può provare che i residui del prodotto sono rapidamente biodegradabili nelle acque reflue e nell'ambiente o che non raggiungono gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire criteri dettagliati di identificazione dei prodotti immessi sul mercato che a fine vita non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue. Nell'elaborare tali criteri la Commissione dovrebbe tenere conto dei dati scientifici o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le norme internazionali pertinenti.

(15)Onde evitare possibili distorsioni del mercato interno, è opportuno che la presente direttiva stabilisca i requisiti minimi di attuazione della responsabilità estesa del produttore e che l'organizzazione pratica del regime sia decisa a livello nazionale. Il contributo del produttore dovrebbe essere proporzionato alla quantità di prodotto immessa sul mercato e alla pericolosità dei relativi residui. Tale contributo dovrebbe coprire, ma non superare, i costi delle attività di monitoraggio dei microinquinanti, i costi di compilazione, comunicazione e verifica imparziale delle statistiche sulle quantità e sulla pericolosità dei prodotti immessi sul mercato e i costi di applicazione del trattamento quaternario alle acque reflue urbane in modo efficiente e conforme alla presente direttiva. Dal momento che le acque reflue urbane sono trattate collettivamente, è appropriato imporre ai produttori di aderire a un'organizzazione centralizzata che possa attuare per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

(16)La valutazione ravvisa la possibilità di ridurre notevolmente il consumo energetico del settore del trattamento delle acque reflue e generare energia rinnovabile, ad esempio sfruttando meglio le superfici disponibili negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per la generazione di energia solare o producendo biogas a partire dai fanghi. La valutazione puntualizza però che, senza obblighi giuridici chiari, il settore non può che compiere progressi parziali. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a provvedere affinché l'energia totale annua consumata da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati nel loro territorio nazionale che trattato un carico di 10 000 a.e. o più non superi la quantità di energia da fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 , generata da tali impianti. Il suddetto obiettivo dovrebbe essere conseguito progressivamente, con traguardi intermedi, entro il 31 dicembre 2040. Il raggiungimento della neutralità energetica contribuirà a ridurre le emissioni evitabili di gas a effetto serra del settore del 46 %, sostenendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e degli obiettivi nazionali e dell'Unione ad essi connessi, [come quelli fissati nel regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 . Incoraggiare la produzione di biogas o energia solare nell'Unione e potenziare le misure di efficienza energetica in linea con il principio "l'efficienza energetica al primo posto" 47 , che prevede di tenere nella massima considerazione le misure di questo tipo efficienti in termini di costi al momento di definire la politica energetica e prendere le decisioni d'investimento del caso, aiuterà anche a ridurre la dipendenza energetica dell'Unione, uno degli obiettivi del piano REPowerEU della Commissione 48 . È altresì in linea con la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 e con la direttiva (UE) 2018/2001, nella quale i siti di trattamento delle acque reflue urbane sono definiti "zone di riferimento per le energie rinnovabili", ovverosia luoghi designati come particolarmente adatti per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Per raggiungere l'obiettivo della neutralità energetica attraverso misure ottimali per ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane e per ciascuna rete fognaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ogni quattro anni siano effettuati audit energetici conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 50 . Gli audit dovrebbero tra le altre cose individuare le possibilità di uso o produzione di energia rinnovabile con efficacia di costo secondo i criteri di cui all'allegato VI della direttiva 2012/27/UE.

(17)Poiché la natura transfrontaliera dell'inquinamento idrico rende necessaria la cooperazione tra Stati membri o paesi terzi limitrofi nell'intento di contrastarlo e individuare misure mirate alle fonti stesse dell'inquinamento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informarsi vicendevolmente o a informare i paesi terzi qualora l'inquinamento idrico significativo causato dagli scarichi di acque reflue urbane in uno Stato membro o in un paese terzo incida o possa verosimilmente incidere sulla qualità delle acque di un altro Stato membro o paese terzo. L'informazione dovrebbe essere trasmessa immediatamente in caso di inquinamento accidentale che incida in modo significativo sui corpi idrici a valle. La Commissione dovrebbe essere informata e, se necessario, partecipare alle riunioni su richiesta degli Stati membri. È importante anche affrontare il problema dell'inquinamento transfrontaliero da paesi terzi che condividono corpi idrici con gli Stati membri. Allo scopo di gestire l'inquinamento proveniente da paesi terzi o in arrivo in tali paesi, è possibile cooperare e coordinarsi con questi ultimi nel quadro della convenzione sull'acqua della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) 51 o di altre convenzioni regionali pertinenti, quali le convenzioni regionali sui mari o sui fiumi.

(18)Al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti della presente direttiva siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali.

(19)Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ricevono anche acque reflue non domestiche, comprese quelle industriali, che possono contenere una serie di inquinanti non espressamente disciplinati dalla direttiva 91/271/CEE, quali metalli pesanti, microplastiche, microinquinanti e altre sostanze chimiche. Nella maggior parte dei casi la comprensione di questo tipo di inquinamento e le conoscenze al riguardo sono carenti, lacuna che può non solo compromettere il funzionamento del processo di trattamento e contribuire all'inquinamento delle acque recipienti, ma anche impedire il recupero dei fanghi e il riutilizzo delle acque reflue trattate. È pertanto opportuno che gli Stati membri monitorino e riferiscano periodicamente sull'inquinamento non domestico addotto agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e scaricato nei corpi idrici. Per prevenire alla fonte l'inquinamento causato dagli scarichi di acque reflue non domestiche, gli scarichi provenienti da industrie o imprese collegate alla rete fognaria dovrebbero essere subordinati ad autorizzazione preventiva. Per garantire che le reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano tecnicamente idonei a ricevere e trattare l'inquinamento in entrata, è opportuno che i gestori degli impianti che ricevono acque reflue non domestiche siano consultati prima del rilascio delle autorizzazioni e possano consultare le autorizzazioni rilasciate per adeguare i propri processi di trattamento. Se nelle acque in entrata è rilevato inquinamento non domestico, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per ridurlo alla fonte, potenziando il monitoraggio degli inquinanti nelle reti fognarie così che possano essere individuate le fonti di inquinamento e, se necessario, riesaminando le autorizzazioni rilasciate ai pertinenti impianti di trattamento delle acque reflue urbane collegati alle reti fognarie. Le risorse idriche dell'Unione sono sempre più sotto pressione, con conseguenti carenze idriche temporanee o permanenti in alcune zone dell'Unione. La capacità dell'Unione di rispondere alle crescenti pressioni sulle risorse idriche potrebbe essere migliorata attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, che limiti l'estrazione di acque dolci dai corpi idrici superficiali e sotterranei. È pertanto opportuno incoraggiare e praticare ove possibile il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, sempre tenendo conto della necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi recipienti, come definiti nella direttiva 2000/60/CE. Il rafforzamento delle prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue urbane e le azioni volte a monitorare, tracciare e ridurre più efficacemente l'inquinamento alla fonte miglioreranno la qualità delle acque reflue urbane trattate, favorendone così il riutilizzo. Se le acque riutilizzate sono destinate all'irrigazione agricola, il riutilizzo dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 .

(20)Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare il rispetto dei valori limite di emissione, è importante monitorare gli scarichi nell'ambiente di acque reflue urbane trattate. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato istituendo a livello nazionale un sistema obbligatorio di autorizzazione preventiva per lo scarico nell'ambiente di acque reflue urbane trattate. Inoltre, onde prevenire gli scarichi involontari nell'ambiente di supporti in plastica per biomasse dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che impiegano questa tecnica, è essenziale includere nelle autorizzazioni allo scarico obblighi specifici di monitoraggio e prevenzione permanenti di tali scarichi.

(21)A fini di protezione dell'ambiente, è opportuno che gli scarichi diretti nell'ambiente di acque reflue non domestiche biodegradabili originate da taluni settori industriali siano soggetti ad autorizzazione preventiva a livello nazionale e ad obblighi adeguati. Tali obblighi dovrebbero assicurare che gli scarichi diretti da determinati settori industriali siano sottoposti a trattamento secondario, terziario e quaternario, a seconda delle esigenze di protezione della salute umana e dell'ambiente.

(22)A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, l'azione dell'Unione completa le politiche nazionali e si indirizza al miglioramento della sanità pubblica e alla prevenzione delle malattie. Per garantire l'uso ottimale dei dati rilevanti per la salute pubblica ottenuti dalle acque reflue urbane, è opportuno predisporre e attuare una sorveglianza di tali acque a scopo preventivo o di allerta precoce, ad esempio il rilevamento di virus specifici come segnale dell'insorgere di un'epidemia o pandemia. È opportuno che gli Stati membri instaurino un dialogo e un coordinamento permanenti tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane. Nel quadro di tale coordinamento è opportuno stilare un elenco di parametri rilevanti per la salute pubblica da monitorare nelle acque reflue urbane, nonché la frequenza e il luogo di campionamento. Un simile approccio farà leva, integrandole, su altre iniziative dell'Unione nel settore della protezione della salute pubblica, quale il monitoraggio ambientale che comprende la sorveglianza delle acque reflue 53 . Considerate le informazioni raccolte durante la pandemia di COVID-19 e l'esperienza maturata attuando la raccomandazione della Commissione relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del -CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE 54 ("la raccomandazione"), è opportuno che gli Stati membri siano tenuti monitorare periodicamente i parametri sanitari connessi al SARSCoV-2 e alle sue varianti. Per garantire l'uso di metodi armonizzati, è opportuno che per il monitoraggio del SARS-CoV-2 e delle sue varianti gli Stati membri applichino per quanto possibile i metodi di campionamento e di analisi stabiliti nella raccomandazione.  

(23)L'Unione riconosce l'importanza di affrontare il problema della resistenza agli antimicrobici e a tale riguardo ha adottato nel 2017 il piano d'azione europeo "One Health" 55 . Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è assodato e documentato che le acque reflue sono una delle principali fonti di agenti antimicrobici e dei relativi metaboliti, nonché di batteri resistenti agli antimicrobici e dei loro geni. Per accrescere le conoscenze circa le cause principali di resistenza agli antimicrobici, occorre introdurre un obbligo di monitoraggio della resistenza agli antimicrobici nelle acque reflue urbane al fine di approfondire ulteriormente le nozioni scientifiche e potenzialmente attuare interventi adeguati in futuro.

(24)Allo scopo di proteggere l'ambiente e la salute umana è opportuno che gli Stati membri identifichino i rischi posti dalla gestione delle acque reflue urbane. Sulla base di tale identificazione essi dovrebbero, ove necessario per ottemperare alle prescrizioni della normativa dell'Unione in materia di acque, adottare misure di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane più rigorose di quelle necessarie per conformarsi ai requisiti minimi della presente direttiva. A seconda della situazione le misure più rigorose possono comprendere, tra le altre cose, la realizzazione di reti fognarie, l'elaborazione di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane o l'applicazione del trattamento secondario, terziario o quaternario alle acque reflue urbane anche per gli agglomerati o gli impianti di trattamento che non raggiungono le soglie di a.e. al di sopra delle quali scattano gli obblighi standard. Le misure possono altresì comprendere un trattamento più avanzato di quello necessario per conformarsi ai requisiti minimi o della disinfezione delle acque reflue urbane necessaria per ottemperare alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 56 .

(25)L'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 e il traguardo ad esso associato fanno obbligo agli Stati membri di "ottenere l'accesso a servizi igienico-sanitari adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e ragazze e delle persone in situazioni di vulnerabilità" entro il 2030 57 . Inoltre il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali 58 sancisce che ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua e i servizi igienico-sanitari. In tale contesto, conformemente alle raccomandazioni contenute negli orientamenti dell'OMS sui servizi igienico-sanitari e sulla salute 59 e alle disposizioni del protocollo su acqua e salute 60 , è opportuno che gli Stati membri si occupino della questione dell'accesso ai servizi igienico-sanitari a livello nazionale. Dovrebbero farlo mediante azioni volte a migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, ad esempio realizzando strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici, incoraggiando a mettere a disposizione gratuitamente strutture igienico-sanitarie adeguate nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici e/o rendendole economicamente accessibili a tutti e tutte. Le strutture igienico-sanitarie dovrebbero consentire la gestione e lo smaltimento sicuri di urine e feci umane, nonché del sangue mestruale. Dovrebbero essere gestite in modo sicuro, il che significa che dovrebbero essere universalmente accessibili in ogni momento, anche a chi ha esigenze particolari come i bambini, gli anziani, le persone con disabilità e i senzatetto, ubicate in modo da ridurre al minimo i rischi per la sicurezza degli utenti e sicure da usare sotto il profilo igienico e tecnico. Il loro numero dovrebbe inoltre essere sufficiente a garantire che siano soddisfatte le esigenze delle persone e che i tempi di attesa non siano irragionevoli.

(26)La comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom ha preso atto della situazione specifica delle culture minoritarie quali Rom e Travellers, stanziali o meno, in particolare della mancanza di accesso ai servizi igienico-sanitari, esortando ad aumentare la parità di accesso effettiva ai servizi essenziali. In generale è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a migliorarne l'accesso ai servizi igienico-sanitari. È importante che l'identificazione di tali gruppi sia coerente con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio 61 . Le misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi vulnerabili ed emarginati ai servizi igienico-sanitari possono consistere tra le altre cose nel mettere a disposizione, a titolo gratuito o a prezzi modici, strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici, migliorare o mantenere i collegamenti a sistemi adeguati di raccolta delle acque reflue urbane e informare sulle strutture igienico-sanitarie più vicine.

(27)Secondo gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari 62 , è opportuno prestare particolare attenzione alle esigenze di donne e ragazze, che quando accedono a strutture igienico-sanitarie fuori casa sono particolarmente esposte e a rischio di attacchi, violenza sessuale e di genere, molestie e altre minacce alla loro sicurezza. Ciò è in linea con le conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell'acqua 63 , che ribadiscono l'importanza di integrare la prospettiva di genere nella diplomazia dell'acqua. È pertanto opportuno che gli Stati membri riservino un'attenzione particolare alle donne e alle ragazze in quanto gruppo vulnerabile e adottino le misure necessarie per migliorare o mantenere il loro accesso sicuro ai servizi igienico-sanitari.

(28)La valutazione ha concluso che la gestione dei fanghi potrebbe essere migliorata per allinearla maggiormente ai principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti, come definita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Le azioni finalizzate a monitorare meglio e ridurre alla fonte l'inquinamento da scarichi non domestici aiuteranno a migliorare la qualità dei fanghi prodotti e garantirne l'uso sicuro in agricoltura. È opportuno definire tassi minimi di recupero a livello dell'Unione per assicurare che i nutrienti, tra cui il fosforo in quanto sostanza critica, siano recuperati dai fanghi in modo corretto e sicuro.

(29)Servono controlli supplementari per verificare la conformità alle nuove prescrizioni riguardanti i microinquinanti, l'inquinamento non domestico, la neutralità energetica, le emissioni di gas a effetto serra, le tracimazioni causate da piogge violente e il deflusso urbano. Per verificare le prestazioni del trattamento quaternario in termini di riduzione dei microinquinanti negli scarichi di acque reflue urbane è sufficiente monitorare una serie limitata di microinquinanti rappresentativi. La frequenza di monitoraggio dovrebbe essere in linea con le migliori pratiche odierne attualmente in uso in Svizzera. Nell'interesse dell'efficacia di costo, gli obblighi dovrebbero essere adattati in funzione delle dimensioni dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e dell'agglomerato. I controlli forniranno inoltre dati per il quadro generale di monitoraggio ambientale istituito nell'ambito dell'8º programma di azione per l'ambiente 64 , contribuendo nello specifico al quadro di monitoraggio dell'inquinamento zero alla sua base 65 .

(30)Nell'ottica di ridurre gli oneri amministrativi e sfruttare meglio le possibilità offerte dalla digitalizzazione, è opportuno migliorare e semplificare la comunicazione riguardo all'attuazione della presente direttiva eliminando l'obbligo in capo agli Stati membri di riferire alla Commissione ogni due anni e quello in capo alla Commissione di pubblicare relazioni biennali. Tali obblighi dovrebbero essere sostituiti dall'obbligo per gli Stati membri di migliorare, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), le serie nazionali esistenti di dati standardizzati istituite a norma della direttiva 91/271/CEE e di aggiornarle periodicamente. La Commissione e l'AEA dovrebbero avere accesso permanente alle banche dati nazionali. Per garantire la completezza delle informazioni riguardo all'applicazione della presente direttiva, le serie di dati dovrebbero includere informazioni sulla conformità degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti di trattamento (conformità/non conformità, carichi e concentrazioni degli inquinanti scaricati), sul livello di conseguimento degli obiettivi di neutralità energetica, sulle emissioni di gas a effetto serra degli impianti di trattamento che trattano un carico di oltre 10 000 a.e. e sulle misure adottate dagli Stati membri in relazione alle tracimazioni causate da piogge violente/al deflusso urbano, all'accesso ai servizi igienico-sanitari e al trattamento nei sistemi individuali. Dovrebbe inoltre essere garantita piena coerenza con il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 66 al fine di ottimizzare l'uso dei dati e favorire la trasparenza assoluta.

(31)Per garantire un'attuazione tempestiva e corretta della presente direttiva, è essenziale che gli Stati membri istituiscano un programma nazionale di attuazione che comprenda una programmazione a lungo termine degli investimenti necessari e una strategia di finanziamento. I programmi nazionali dovrebbero essere comunicati alla Commissione. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, è opportuno che l'obbligo non si applichi agli Stati membri il cui livello di conformità agli obblighi principali di raccolta e trattamento delle acque reflue è superiore al 95 %.

(32)Quello della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane è un settore specifico che opera come mercato vincolato, nel quale i cittadini e le piccole imprese sono collegati alla rete fognaria senza poter scegliere il proprio gestore. È dunque importante assicurare l'accesso del pubblico agli indicatori fondamentali di prestazione dei gestori, quali il livello di trattamento conseguito, i costi del trattamento, l'energia consumata e generata, le relative emissioni di gas a effetto serra e l'impronta di carbonio. Per sensibilizzare il pubblico circa le implicazioni del trattamento delle acque reflue urbane, è opportuno fornire in modo facilmente accessibile, ad esempio in fattura, le informazioni chiave sui costi annuali di raccolta e trattamento per famiglia; altre informazioni dettagliate dovrebbero essere accessibili online, sul sito web del gestore o dell'autorità competente.

(33)La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 67 garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("la convenzione di Aarhus"). La convenzione di Aarhus prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e agli accordi di condivisione dei dati integrino la direttiva 2003/4/CE stabilendo l'obbligo di rendere pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile, informazioni sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane, senza creare un regime giuridico distinto.

(34)Onde assicurare l'efficacia della presente direttiva e il conseguimento del suo obiettivo di proteggere la salute pubblica nell'ambito della politica ambientale dell'Unione, occorre fare in modo che le persone fisiche o giuridiche o, se del caso, le relative organizzazioni debitamente costituite possano avvalersi della presente direttiva in sede di procedimenti giudiziari e che gli organi giurisdizionali nazionali possano considerarla un elemento del diritto dell'Unione al fine, tra l'altro, di riesaminare le decisioni di un'autorità nazionale, ove opportuno. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. L'articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede altresì che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Inoltre, in conformità alla convenzione di Aarhus, è opportuno che il pubblico interessato abbia accesso alla giustizia per poter contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone.

(35)Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare determinate parti degli allegati in relazione ai requisiti di trattamento secondario, terziario e quaternario e ai requisiti per le autorizzazioni specifiche allo scarico di acque reflue non domestiche nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché per integrare la presente direttiva stabilendo tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio del fosforo e dell'azoto presenti nei fanghi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(36)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme sulla progettazione dei sistemi individuali e metodi di monitoraggio e valutazione degli indicatori per il trattamento quaternario, la definizione di condizioni e criteri comuni di applicazione delle deroghe alla responsabilità estesa del produttore per taluni prodotti e l'elaborazione di metodologie finalizzate a sostenere lo sviluppo di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane e a misurare la resistenza agli antimicrobici e le microplastiche nelle acque reflue urbane, come pure per l'adozione del formato e delle modalità di presentazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall'AEA sull'attuazione della presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 68 .

(37)È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto delle specificità delle piccole e medie imprese.

(38)La Commissione è tenuta a effettuare, a norma dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 69 , una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su eventuali raccomandazioni dell'OMS, nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici. La valutazione dovrebbe prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore alla luce dell'evoluzione della gamma di prodotti immessi sul mercato, dell'avanzamento delle conoscenze sulla presenza di microinquinanti nelle acque reflue e sui relativi effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente e dei dati ottenuti grazie ai nuovi obblighi di monitoraggio dei microinquinanti all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

(39)La direttiva 91/271/CEE prevede scadenze specifiche per Mayotte in virtù della sua inclusione nel 2014 come regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE. In relazione a Mayotte è pertanto opportuno differire l'applicazione degli obblighi di realizzare reti fognarie e applicare il trattamento secondario alle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 2 000 a.e. o più.

(40)Per garantire la continuità della protezione dell'ambiente, è importante che gli Stati membri mantengano almeno il livello attuale di trattamento terziario fino a quando diventeranno applicabili i nuovi obblighi di riduzione del fosforo e dell'azoto. Fino ad allora è pertanto opportuno che continui ad applicarsi l'articolo 5 della direttiva 91/271/CE del Consiglio.

(41)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la protezione dell'ambiente e della salute pubblica, il progresso verso la neutralità climatica delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, il miglioramento dell'accesso ai servizi igienico-sanitari e la sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

(43)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato [VII], parte B,

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

 Oggetto 

La presente direttiva concerne  stabilisce norme  sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane , nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha allo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue  e la salute umana, eliminando progressivamente le emissioni di gas a effetto serra e migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque. Essa stabilisce inoltre norme sull'accesso ai servizi igienico-sanitari, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane e sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane .

Articolo 2

 Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si intende per  si applicano le definizioni seguenti :

1)"Aacque reflue urbane": acque reflue domestiche  , miscuglio di acque reflue domestiche e non domestiche  o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento  e deflusso urbano .;

2) "Aacque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.;

3)"Aacque reflue industriali  non domestiche ": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate  nelle reti fognarie  da edifici in cui si svolgono  adibiti a uno degli usi seguenti: 

 a)  attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.;

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b) attività svolte da un'istituzione;

🡻 91/271/CEE (adattato)

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 c) attività industriali; 

4) "Aagglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono  il carico inquinante delle acque reflue urbane è  sufficientemente concentrato  (10 a.e. per ettaro o più)  così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.;

 nuovo

5) "deflusso urbano": acqua piovana proveniente da agglomerati, raccolta in collettori fognari combinati o separati;

6) "tracimazione causata da piogge violente": scarico in acque recipienti di acque reflue urbane non trattate da collettori fognari combinati a causa di precipitazioni piovose;

🡻 91/271/CEE

7)5) "Rrete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.;

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8) "collettore fognario combinato": condotta che raccoglie e convoglia le acque reflue urbane;

9) "collettore fognario separato": condotta che raccoglie e convoglia separatamente:

a) acque reflue domestiche;

b) acque reflue non domestiche;

c) un miscuglio di acque reflue domestiche e non domestiche; o

d) acqua piovana proveniente dagli agglomerati;

🡻 91/271/CEE (adattato)

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6) 10) "1 a.e. (abitante equivalente)"  "abitante equivalente" o "a.e." :  unità che esprime il carico inquinante potenziale medio delle acque causato da una persona in un giorno, posto che 1 a.e. rappresenta  il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.;

7)"Trattamento primario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD 5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 %.

8) 11) "Ttrattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.;

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

 nuovo

12) "trattamento terziario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che rimuove l'azoto e il fosforo ivi presenti;

13) "trattamento quaternario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che rimuove un ampio spettro di microinquinanti ivi presenti;

🡻 91/271/CEE

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10) 14) "Ffanghi":  qualsiasi rifiuto solido, semisolido o liquido derivante dal trattamento delle acque reflue urbane;  i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

11) 15) "Eeutrofizzazione": l'arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate.;

12) "Estuario": l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume. Gli Stati membri definiscono i limiti esterni (verso il mare) degli estuari ai fini della presente direttiva come parte del programma di applicazione di questa conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

13)"Acque costiere": le acque al di fuori della linea di bassa marea o del limite esterno di un estuario.

 nuovo

70 16) "microinquinante": sostanza, compresi i relativi prodotti di decomposizione, solitamente presente nell'ambiente e nelle acque reflue urbane in concentrazioni di ordine inferiore ai milligrammi per litro, che può essere considerata pericolosa per la salute umana o l'ambiente in base a uno dei criteri di cui all'allegato I, parti 3 e 4, del regolamento (CE);

17) "rapporto di diluizione": rapporto tra la portata annua delle acque recipienti presso il punto di scarico e il volume annuo delle acque reflue urbane scaricate dall'impianto di trattamento;

18) "produttore": fabbricante, importatore o distributore che immette prodotti sul mercato di uno Stato membro a titolo professionale, anche per mezzo di contratti a distanza come definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;

19) "organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore": organizzazione istituita collettivamente dai produttori allo scopo di adempiere agli obblighi loro imposti all'articolo 9;

20) "servizi igienico-sanitari": strutture e servizi per lo smaltimento sicuro di urine e feci umane e del sangue mestruale umano;

21) "resistenza agli antimicrobici": capacità dei microrganismi di sopravvivere o crescere in presenza di una concentrazione di agente antimicrobico generalmente sufficiente a inibire o uccidere microrganismi della stessa specie;

22) "pubblico interessato": pubblico che subisce o può verosimilmente subire gli effetti delle procedure decisionali per l'attuazione degli obblighi stabiliti nella presente direttiva, o che ha un interesse rispetto a tali procedure, ivi comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente;

23) "supporto in plastica per biomasse": supporto in plastica usato per lo sviluppo dei batteri necessari per il trattamento delle acque reflue urbane;

24) "immissione sul mercato": prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro.

🡻 91/271/CEE (adattato)

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Articolo 3

 Reti fognarie 

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati  con 2 000 a.e. o più rispettino le prescrizioni seguenti: 

 a)  sianosono provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,;

 b) tutte le loro fonti di acque reflue domestiche sono collegate alla rete fognaria. 

entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15000 e

entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2000 e 15000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

🡻 2013/64/UE, art. 1, primo comma (adattato)

1 bis.    In deroga a quanto disposto dal primo e dal secondo comma del paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte"), la Francia garantisce che tutti gli agglomerati siano dotati delle reti fognarie per le acque reflue urbane:

entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati con oltre 10000 a.e., che generano almeno il 70 % del carico di Mayotte;

entro il 31 dicembre 2027 per gli agglomerati con oltre 2 000 a.e.

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2. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 1 000 e 2 000 rispettino le prescrizioni seguenti:

a) sono provvisti di reti fognarie;

b) tutte le loro fonti di acque reflue domestiche sono collegate alla rete fognaria.

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2 (adattato)

3. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare  soddisfano  i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione parte A. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

🡻 91/271/CEE (adattato)

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Articolo 4

 Sistemi individuali 

 1. In deroga all'articolo 3,  Lladdove  eccezionalmente  la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi,  gli Stati membri provvedono affinché siano usati  occorrerà avvalersi di sistemi individuali  per il trattamento delle acque reflue urbane ("sistemi individuali")  o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

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2. Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali siano tali da garantire un livello di trattamento almeno pari al trattamento secondario e terziario di cui agli articoli 6 e 7.

Gli Stati membri provvedono affinché gli agglomerati in cui sono in uso sistemi individuali siano registrati in un registro pubblico e le autorità competenti effettuino ispezioni periodiche di detti sistemi.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per integrare la presente direttiva definendo requisiti minimi di progettazione, gestione e manutenzione dei sistemi individuali e precisando i requisiti per le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 2, secondo comma.

4. Gli Stati membri che usano sistemi individuali per trattare oltre il 2 % del carico di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 2 000 a.e. o più forniscono alla Commissione una motivazione dettagliata dell'uso di tali sistemi in ciascun agglomerato. La motivazione:

a) dimostra che sussistono le condizioni per l'uso dei sistemi individuali stabilite al paragrafo 1;

b) descrive le misure adottate conformemente al paragrafo 2;

c) dimostra il rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 3 se la Commissione ha esercitato la delega di poteri a norma del medesimo paragrafo.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 5

Piani integrati di gestione delle acque reflue urbane

1. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.

2. Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri redigono un elenco degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 ai quali, considerati i dati storici e le proiezioni climatiche allo stato dell'arte, si applica una delle condizioni seguenti:

a) le tracimazioni causate da piogge violente o il deflusso urbano rappresentano un rischio per l'ambiente o la salute umana;

b) le tracimazioni causate da piogge violente rappresentano oltre l'1 % del carico annuo di acque reflue urbane raccolte, calcolato in condizioni meteorologiche asciutte;

c) le tracimazioni causate da piogge violente o il deflusso urbano impediscono di ottemperare a una delle categorie di prescrizioni seguenti:

i) requisiti fissati a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2020/2184;

ii) requisiti stabiliti all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 71 ;

iii) requisiti stabiliti all'articolo 3 della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 72 ;

iv) obiettivi ambientali sanciti all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

Gli Stati membri riesaminano l'elenco di cui al primo comma ogni cinque anni dopo la sua redazione e all'occorrenza lo aggiornano.

3. Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri provvedono affinché per gli agglomerati di cui al paragrafo 2 sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.

4. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.

5. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane includono almeno gli elementi di cui all'allegato V.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di:

a) fornire metodologie per l'individuazione delle misure di cui all'allegato V, punto 3;

b) fornire metodologie per la determinazione di indicatori alternativi per verificare il conseguimento dell'obiettivo indicativo di riduzione dell'inquinamento di cui all'allegato V, punto 2, lettera a);

c) determinare il formato dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane da mettere a disposizione della Commissione su richiesta, conformemente al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. 7. Gli Stati membri provvedono affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano riesaminati ogni cinque anni dopo la loro elaborazione e all'occorrenza aggiornati.

🡻 91/271/CEE (adattato)

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Articolo 64

 Trattamento secondario 

1.  Per gli agglomerati con 2 000 a.e. o più  gGli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario  in conformità al paragrafo 3  o a un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:  prima dello scarico.  

al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.;

entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;

entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.

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Per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000 che scaricano in aree costiere, l'obbligo di cui al primo paragrafo non si applica fino al 31 dicembre 2027.

🡻 2013/64/UE, art. 1, punto 2) (adattato)

1 bis.    In deroga al paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente:

entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati con oltre 15 000 a.e., che, insieme agli agglomerati di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis, generano almeno il 70 % del carico di Mayotte;

entro il 31 dicembre 2027 per gli agglomerati con oltre 2 000 a.e.

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2. Per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 1 000 e 2 000 gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte al trattamento secondario in conformità al paragrafo 3 o a un trattamento equivalente prima dello scarico.

3. I campioni prelevati a norma dell'articolo 21 e dell'allegato I, parte D, sono conformi ai valori parametrici indicati nell'allegato I, parte B, tabella 1. Il numero massimo consentito di campioni non conformi a detti valori figura nell'allegato I, parte D, tabella 4.

🡻 91/271/CEE

2.    Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d'alta montagna (al di sopra dei 1500 m sul livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2

3.    Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

🡻 91/271/CEE (adattato)

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4. Il carico espresso in a.e. va  è  calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento  delle acque reflue urbane  nel corso dell'anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

Articolo 75

 Trattamento terziario 

 nuovo

1. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi del 50 % degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e al [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento terziario siano sottoposti a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4.

Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più siano sottoposti a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4.

🡻 91/271/CEE (adattato)

1.    Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

 nuovo

2. Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri redigono un elenco delle aree del loro territorio sensibili all'eutrofizzazione e lo aggiornano ogni cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2030.

L'elenco di cui al primo comma include le aree identificate nell'allegato II.

L'obbligo sancito al primo comma non si applica agli Stati membri che attuano sull'intero territorio il trattamento terziario in conformità al paragrafo 4.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

32.  Entro il 31 dicembre 2035  Ggli Stati membri provvedono affinché  , per il 50 % degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 che scaricano in aree incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 e al [OP: inserire la data corrispondente all'entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento secondario,  le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte  a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4 , prima dello scarico in  tali  aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e..

 nuovo

Entro il 31 dicembre 2040 gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4 prima dello scarico in aree incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2.

🡻 2013/64/UE, art. 1, punto 3) (adattato)

2 bis.    In deroga al paragrafo 2, per quanto riguarda Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, a un trattamento più rigoroso di quello descritto all'articolo 4entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati con oltre 10 000 a.e., che, insieme agli agglomerati di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano almeno il 70 % del carico di Mayotte.

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2

3.    Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

 nuovo

4. I campioni prelevati a norma dell'articolo 21 e dell'allegato I, parte D, sono conformi ai valori parametrici indicati nell'allegato I, parte B, tabella 2. Il numero massimo consentito di campioni non conformi a detti valori figura nell'allegato I, parte D, tabella 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare l'allegato I, parti B e D, al fine di adeguare al progresso tecnologico e scientifico i requisiti e i metodi di cui al secondo comma.

🡻 91/271/CEE

 nuovo

54. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui  In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che un singolo impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 non è soggetto alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 4 se  può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale a:.

 nuovo

a) 82,5 % per il fosforo totale e 80 % per l'azoto totale entro il 31 dicembre 2035;

b) 90 % per il fosforo totale e 85 % per l'azoto totale entro il 31 dicembre 2040.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

65. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei  che trattano un carico di 10 000 a.e. o più, immessi nel  bacino idrograficoi drenanti in  di un'  areae sensibilei  all'eutrofizzazione   inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2,  e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti  anche  ai paragrafi 32, 3  4  e 54.

Qualora i suddetti bacini drenanti siano situati, totalmente o parzialmente, in un altro Stato membro si applica l'articolo 9.

6.    Gli Stati membri provvedono affinché si proceda alla reidentificazione delle aree sensibili ad intervalli non superiori ai quattro anni.

7. Gli Stati membri provvedono affinché  gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 dopo l'aggiornamento periodico a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 4 entro sette anni dall'inclusione nell'elenco  le aree individuate come sensibili in seguito alla reidentificazione di cui al paragrafo 6 soddisfino, entro sette anni, ai requisiti di cui sopra.

8.    Uno Stato membri non è tenuto ad individuare aree sensibili ai sensi della presente direttiva qualora applichi il trattamento prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo territorio.

 nuovo

Articolo 8

Trattamento quaternario

1. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché il 50 % degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più siano sottoposti a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5.

Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più siano sottoposti a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5.

2. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri stilano un elenco delle aree del loro territorio nazionale nelle quali la concentrazione o l'accumulo di microinquinanti rappresenta un rischio per la salute umana o l'ambiente. Successivamente gli Stati membri riesaminano tale elenco ogni cinque anni e all'occorrenza lo aggiornano.

L'elenco di cui al primo comma include le aree seguenti, a meno che in esito a una valutazione del rischio possa essere dimostrata l'assenza di rischi per la salute umana e l'ambiente:

a) corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, come definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184;

b) acque di balneazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/7/CE;

c) laghi, come definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2000/60/CE;

d) fiumi, come definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2000/60/CE, o altri corsi d'acqua con rapporto di diluizione inferiore a 10;

e) aree in cui si svolgono attività di acquacoltura, come definita all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 73 ;

f) aree in cui occorre un trattamento supplementare per ottemperare alle prescrizioni delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE.

La valutazione del rischio di cui al secondo comma è trasmessa alla Commissione su richiesta.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, secondo comma, e il metodo da utilizzare per effettuarla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4. Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri provvedono affinché, per il 50 % degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5 prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Entro il 31 dicembre 2040 gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5 prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2.

5. I campioni prelevati a norma dell'articolo 21 e dell'allegato I, parte D, sono conformi ai valori parametrici indicati nell'allegato I, parte B, tabella 3. Il numero massimo consentito di campioni non conformi a detti valori figura nell'allegato I, parte D, tabella 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare l'allegato I, parti B e D, al fine di adeguare al progresso tecnologico e scientifico i requisiti e i metodi di cui al secondo comma.

6. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i metodi di monitoraggio e campionamento che gli Stati membri devono usare per determinare la presenza nelle acque reflue urbane degli indicatori di cui all'allegato I, parte B, tabella 3, e le relative quantità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

🡻 91/271/CEE

Articolo 6

1.    Per il conseguimento degli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono individuare, entro il 31 dicembre 1993, aree meno sensibili, secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2.    Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 150 000 se immessi in acque costiere e tra 2 000 e 10 000 se immessi in estuari, situati nelle aree di cui al paragrafo 1, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto all'articolo 4, purché:

tali scarichi subiscano almeno il trattamento primario così come definito all'articolo 2, punto 7), conformemente alle procedure di controllo stabilite nell'allegato I D;

studi esaurienti comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni relative agli studi summenzionati.

3.    La Commissione, se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 2 non siano soddisfatte, presenta al Consiglio una proposta adeguata.

4.    Gli Stati membri provvedono affinché si proceda ad una reidentificazione delle aree meno sensibili, ad intervalli non superiori ai quattro anni.

5.    Gli Stati membri provvedono affinché le aree non più individuate come meno sensibili soddisfino, entro sette anni, ai requisiti fissati agli articoli 4 e 5, in quanto applicabili.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2005, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato, così come definito all'articolo 2, punto 9) nei seguenti casi:

per scarichi in acque dolci e in estuari provenienti da agglomerati con meno di 2 000 a.e.;

per scarichi in acque costiere provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e.;

🡻 2013/64/UE, art. 1, punto 4)

In deroga al primo comma, per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui allo stesso è il 31 dicembre 2027.

🡻 91/271/CEE

Articolo 8

1.    In casi eccezionali dovuti a problemi tecnici e per gruppi di popolazione definiti geograficamente, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta speciale intesa ad ottenere un periodo più lungo per adempiere le disposizioni dell'articolo 4.

2.    Tale richiesta, che deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficoltà tecniche riscontrate e proporre un programma d'azione con un calendario appropriato, da adottare al fine di conseguire l'obiettivo della presente direttiva. Tale calendario è incluso nel programma per l'attuazione, in conformità dell'articolo 17.

3.    Possono essere accettati solo motivi tecnici e il periodo più lungo di cui al paragrafo 1 non può andare oltre il 31 dicembre 2005.

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2

4.    La Commissione esamina la richiesta e adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

🡻 91/271/CEE

5.    In circostanze eccezionali, quando sia possibile dimostrare che un trattamento più completo non produce effetti positivi sull'ambiente, gli scarichi in aree meno sensibili di acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. superiore a 150 000 possono essere sottoposti al trattamento previsto all'articolo 6 per le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000e 150 000.

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2

In tali circostanze, gli Stati membri presentano anticipatamente la documentazione pertinente alla Commissione. La Commissione esamina il caso e adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

 nuovo

Articolo 9

Responsabilità estesa del produttore

1. Gli Stati membri adottano misure tese a garantire che i produttori che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato III si assumano la responsabilità estesa del produttore.

Tali misure assicurano che i produttori in questione si facciano carico di quanto segue:

(a)costi totali di conformità agli obblighi imposti dall'articolo 8, compresi i costi del trattamento quaternario delle acque reflue urbane per rimuovere i microinquinanti derivanti dai prodotti che essi immettono sul mercato e dai relativi residui e i costi del monitoraggio dei microinquinanti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a); e

(b)costi di compilazione e verifica dei dati sui prodotti immessi sul mercato; e

(c)altri costi necessari per esercitare la responsabilità estesa del produttore.

2. Gli Stati membri dispensano dalla responsabilità estesa del produttore a norma del paragrafo 1 i produttori in grado di dimostrare che:

a) la quantità di prodotto che immettono sul mercato è inferiore a 2 tonnellate l'anno; o

b) i prodotti che immettono sul mercato non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue a fine vita.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a specifiche categorie di prodotti della condizione stabilita al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di cui al paragrafo 1 esercitino collettivamente la responsabilità estesa del produttore aderendo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) i produttori di cui al paragrafo 1 siano tenuti a trasmettere una volta l'anno alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore quanto segue:

i) quantità annue dei prodotti elencati nell'allegato III immessi sul mercato nel contesto della propria attività professionale;

ii) informazioni sulla pericolosità dei prodotti di cui al punto i) nelle acque reflue a fine vita;

iii) se del caso, elenco dei prodotti dispensati conformemente al paragrafo 2;

b) i produttori di cui al paragrafo 1 siano tenuti a versare un contributo finanziario alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore per coprire i costi derivanti dalla propria responsabilità estesa del produttore;

c) il contributo di cui alla lettera b) sia determinato per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue dei prodotti immessi sul mercato;

d) le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano sottoposte annualmente ad audit indipendenti della gestione finanziaria, anche per quanto riguarda la loro capacità di sostenere i costi di cui al paragrafo 4, la qualità e l'adeguatezza delle informazioni raccolte a norma della lettera a) e l'adeguatezza dei contributi riscossi a norma della lettera b).

5. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) siano chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, tra cui i produttori di cui al paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, i gestori pubblici o privati di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le autorità locali competenti;

b) siano stabiliti obiettivi di gestione delle acque reflue urbane per rispettare gli obblighi e i termini fissati all'articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, e qualsiasi altro obiettivo quantitativo o qualitativo ritenuto rilevante per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore;

c) sia predisposto un sistema di comunicazione per raccogliere dati sui prodotti di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato di un dato Stato membro dai produttori e sul trattamento quaternario delle acque reflue, nonché altri dati pertinenti ai fini della lettera b).

Articolo 10

Requisiti minimi per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 4:

a) abbia una copertura geografica chiaramente definita e coerente con le prescrizioni dell'articolo 8;

b) disponga dei mezzi finanziari e organizzativi necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa dei produttori che vi aderiscono;

c) metta a disposizione del pubblico le informazioni seguenti:

i) proprietà e membri;

ii) contributi finanziari versati dai produttori;

iii) attività svolte ogni anno, comprese informazioni chiare su come sono impiegati i suoi mezzi finanziari.

2. Gli Stati membri definiscono un quadro adeguato di controllo e garanzia dell'attuazione onde assicurare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore ottemperino ai loro obblighi, che i loro mezzi finanziari siano impiegati correttamente e che tutti i soggetti investiti di responsabilità estesa del produttore trasmettano dati attendibili alle autorità competenti e, su richiesta, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.

3. Se sul territorio di uno Stato membro coesistono più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, lo Stato membro nomina almeno un organismo indipendente da interessi privati o incarica un'autorità pubblica di sorvegliare l'attuazione.

4. Ogni Stato membro provvede affinché i produttori con sede nel territorio di un altro Stato membro che immettono prodotti sul suo mercato:

a) designino una persona fisica o giuridica stabilita nel suo territorio quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa nel suo territorio; o

b) adottino misure equivalenti alla lettera a).

5. Gli Stati membri assicurano un dialogo regolare tra i portatori di interessi coinvolti nell'attuazione della responsabilità estesa del produttore, ivi compresi produttori e distributori, organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, gestori pubblici o privati di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorità locali e organizzazioni della società civile.

Articolo 11

Neutralità energetica degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni quattro anni siano svolti audit energetici degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie. Gli audit sono effettuati conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE e tra le altre cose individuano le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo, con particolare attenzione all'individuazione e allo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di metano. I primi audit sono effettuati:

a)    entro il 31 dicembre 2025 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e le reti fognarie ad essi collegate;

b)    entro il 31 dicembre 2030 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico compreso tra 10 000 e 100 000 a.e. e le reti fognarie ad essi collegate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'energia totale annua da fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, generata a livello nazionale dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più sia equivalente almeno a:

a)    il 50 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2030;

b)    il 75 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2035;

c)    il 100 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2040.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

Articolo 129

 Cooperazione transfrontaliera 

1. Lo Stato membro nella cui giurisdizione rientrino acque soggette alle conseguenze negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane provenienti da un altro Stato membro  o da un paese terzo  può notificare  notifica  le circostanze del caso allo Stato membro  o al paese terzo  responsabile e alla Commissione.

 nuovo

La notifica è immediata in caso di inquinamento accidentale che potrebbe incidere in modo significativo sui corpi idrici a valle.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

Gli Stati membri interessati organizzano, se del caso con la Commissione, la concertazione necessaria  cooperano  per individuare gli scarichi in questione e le misure da adottare all'origine  alla fonte  per proteggere le acque recipienti al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva.

 nuovo

2. Gli Stati membri interessati informano la Commissione dell'eventuale cooperazione di cui al paragrafo 1. La Commissione vi prende parte su richiesta degli Stati membri interessati.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

Articolo 1310

 Condizioni climatiche locali 

Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 6, 7 eda 4 a 7  8  siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico.

Articolo 1411

 Scarichi di acque reflue non domestiche 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 1993, lo scarico  gli scarichi  di acque reflue industriali  non domestiche  in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia  siano  preventivamente subordinatio a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente o dell'organismo abilitato.

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2

2.    Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, sezione C. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

 nuovo

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente:

a) consulti i gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali sono scaricate le acque reflue non domestiche prima di rilasciare autorizzazioni specifiche;

b) permetta ai gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che ricevono scarichi di acque reflue non domestiche di consultare su richiesta le autorizzazioni specifiche rilasciate per i loro bacini idrografici.

2. Gli Stati membri adottano le misure opportune, compreso il riesame delle autorizzazioni specifiche, per individuare, prevenire e ridurre nella misura del possibile le fonti di inquinamento nelle acque reflue non domestiche di cui al paragrafo 1 qualora si verifichi una delle situazioni seguenti:

a) nel contesto del monitoraggio di cui all'articolo 21, paragrafo 3, sono stati individuati inquinanti all'entrata e allo sbocco dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;

b) i fanghi risultanti dal trattamento delle acque reflue urbane sono destinati a essere utilizzati conformemente alla direttiva 86/278/CEE del Consiglio 74 ;

c) le acque reflue urbane trattate sono destinate a essere riutilizzate conformemente al regolamento (UE) 2020/741;

d) le acque recipienti sono utilizzate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, come definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184;

e) l'inquinamento delle acque reflue non domestiche scaricate nella rete fognaria o nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane mette a repentaglio il funzionamento della rete o dell'impianto.

3. Le autorizzazioni specifiche di cui al paragrafo 1 rispettano i requisiti stabiliti di cui all'allegato I, parte C. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare l'allegato I, parte C, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico nel campo della protezione dell'ambiente.

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2 (adattato)

 nuovo

43. Le regolamentazioni e Le autorizzazioni specifiche  di cui al paragrafo 1  debbono essere  sono  riesaminate e se necessario adeguate  almeno ogni sei anni  ad intervalli regolari.

Articolo 1512

 Riutilizzo dell'acqua e scarichi di acque reflue urbane 

1.    Le acque reflue che siano state sottoposte a trattamento devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato. Le modalità di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.

 nuovo

1. Gli Stati membri promuovono sistematicamente il riutilizzo delle acque reflue trattate da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Le acque reflue trattate riutilizzate per l'irrigazione agricola sono conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/741.

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2 (adattato)

 nuovo

2. Le autorità competenti o gli organismi abilitati  Gli Stati membri  provvedono affinché lo smaltimento di acque reflue  gli scarichi  provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia  siano  preventivamente subordinatio a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche.   L'autorizzazione garantisce il rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, parte B. 

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2

3.    Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche preventive relative agli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane, emanate conformemente al paragrafo 2 relativamente ad agglomerati di 2 000-10 000 a.e. nel caso di scarichi in acque dolci e in estuari, e relativamente ad agglomerati di 10 000 o più a.e. per tutti gli scarichi, precisano le condizioni atte a soddisfare i requisiti previsti nell’allegato I, sezione B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

34. Le regolamentazioni e/o Le autorizzazioni  specifiche di cui al paragrafo 2  debbono essere  sono  riesaminate  almeno ogni sei anni  e se del caso  necessario  adeguate ad intervalli regolari.

Articolo 1613

 Acque reflue non domestiche biodegradabili 

1.    Gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2000 le acque reflue industriali biodegradabili provenienti da impianti appartenenti ai settori industriali di cui all'allegato III, che prima dello scarico in acque recipienti non vengono addotte ad impianti di trattamento delle acque reflue urbane, rispettino prima dello scarico, le condizioni preventivamente stabilite nelle regolamentazioni e/o nelle autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente o dell'organismo abilitato, per tutti gli scarichi provenienti da impianti corrispondenti a 4 000 o più a.e.

2.    Entro il 31 dicembre 1993 le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri stabiliscono per lo scarico di tali acque reflue appropriati requisiti in funzione della tipologia industriale interessata.

3.    La Commissione procede ad una comparazione dei requisiti fissati dagli Stati membri entro il 31 dicembre 1994. Essa rende noti i risultati in una relazione e presenta, se del caso, una proposta adeguata.

 nuovo

Per lo scarico di acque reflue non domestiche biodegradabili gli Stati membri fissano prescrizioni che si confacciano al tipo di industria interessata e che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente dei requisiti di cui all'allegato I, parte B.

Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 si applicano in presenza delle seguenti condizioni:

(a)le acque reflue provengono da impianti che trattano un carico di 4 000 a.e. o più, appartengono ai settori industriali di cui all'allegato IV e non svolgono alcuna attività figurante nell'allegato I della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 75 ;

(b)le acque reflue non sono addotte a un impianto di trattamento delle acque reflue urbane prima di essere scaricate nelle acque recipienti ("scarico diretto").

Articolo 17

Sorveglianza delle acque reflue urbane

1. Gli Stati membri monitorano la presenza nelle acque reflue urbane dei seguenti parametri rilevanti per la salute pubblica:

a)    virus SARS-CoV-2 e sue varianti;

b)    poliovirus;

c)    virus dell'influenza;

d)    agenti patogeni emergenti;

e)    contaminanti che destano nuove preoccupazioni;

f)    qualsiasi altro parametro rilevante per la salute pubblica ritenuto d'interesse ai fini del monitoraggio dalle autorità competenti dello Stato membro.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento permanenti tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di:  

a)individuare altri parametri rilevanti per la salute pubblica, diversi da quelli elencati al paragrafo 1, da monitorare nelle acque reflue urbane;

b)determinare il luogo e la frequenza di campionamento e analisi delle acque reflue urbane per ciascun parametro rilevante per la salute pubblica individuato conformemente al paragrafo 1, tenendo conto dei dati sanitari disponibili, delle esigenze in termini di dati sulla salute pubblica e, se del caso, della situazione epidemiologica locale; e

c)organizzare modalità di comunicazione adeguata e tempestiva dei risultati del monitoraggio alle autorità competenti per la salute pubblica e alle piattaforme dell'Unione, ove disponibili.

3. Se l'autorità competente per la salute pubblica in uno Stato membro dichiara un'emergenza di sanità pubblica dovuta al SARS-CoV-2, è monitorata la presenza del virus e delle sue varianti nelle acque reflue urbane originate da almeno il 70 % della popolazione nazionale e, per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, è prelevato almeno un campione a settimana. Il monitoraggio prosegue fino a che l'autorità competente dichiara la fine dell'emergenza di sanità pubblica dovuta al SARS-CoV-2.

Per determinare se esiste un'emergenza di sanità pubblica, l'autorità competente tiene conto delle valutazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, delle decisioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) adottate conformemente al regolamento sanitario internazionale e delle decisioni della Commissione adottate conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 76 +.

4. Per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, gli Stati membri provvedono entro il 1º gennaio 2025 affinché la resistenza agli antimicrobici sia oggetto di monitoraggio almeno due volte l'anno all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, se del caso, nelle reti fognarie.

La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 28 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva istituendo una metodologia armonizzata per misurare la resistenza agli antimicrobici nelle acque reflue urbane.

5. I risultati del monitoraggio di cui al presente articolo sono comunicati conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera g).

Articolo 18

Valutazione e gestione del rischio

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri identificano i rischi per l'ambiente e per la salute umana posti dagli scarichi di acque reflue urbane e almeno i rischi connessi a quanto segue:

a) qualità dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, come definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184;

b) qualità delle acque di balneazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/7/CE;

c) buono stato ecologico dei corpi idrici, come definito all'articolo 2, punto 22), della direttiva 2000/60/CE;

d) qualità dei corpi idrici in cui si svolgono attività di acquacoltura, come definita all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2. Laddove siano stati identificati dei rischi conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le opportune misure per farvi fronte, comprese se del caso le misure seguenti:

a) realizzazione di reti fognarie conformemente all'articolo 3 per gli agglomerati con meno di 1 000 a.e.;

b) applicazione del trattamento secondario conformemente all'articolo 6 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 1 000 a.e.;

c) applicazione del trattamento terziario conformemente all'articolo 7 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e.;

d) applicazione del trattamento quaternario conformemente all'articolo 8 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e.;

e) elaborazione di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane conformemente all'articolo 5 per gli agglomerati con meno di 10 000 a.e. e adozione delle misure di cui all'allegato V;

f) applicazione al trattamento delle acque reflue urbane raccolte di requisiti più rigorosi di quelli indicati nell'allegato 1, parte B.

3. I rischi identificati conformemente al paragrafo 1 sono riesaminati ogni cinque anni. Una sintesi dei rischi identificati, accompagnata da una descrizione delle misure adottate conformemente al paragrafo 2, è inclusa nei programmi nazionali di attuazione di cui all'articolo 23 e comunicata alla Commissione su richiesta.

Articolo 19

Accesso ai servizi igienico-sanitari

Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria a migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati.

A tale scopo, entro il 31 dicembre 2027 gli Stati membri:

a)    individuano le categorie di persone prive di accesso o con un accesso limitato alle strutture igienico-sanitarie, compresi i gruppi vulnerabili ed emarginati, e indicano i motivi di tale mancanza di accesso;

b)    valutano le possibilità di migliorare l'accesso di tutte le categorie di persone di cui alla lettera a) alle strutture igienico-sanitarie;

c)    per gli agglomerati con 10 000 a.e. o più, incoraggiano la realizzazione negli spazi pubblici di un numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie accessibili gratuitamente e in sicurezza, soprattutto per le donne.

🡻 91/271/CEE (adattato)

Articolo 2014

 Fanghi 

1.    I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere riutilizzati, ogniqualvolta ciò risulti appropriato. Le modalità di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.

2.    Le autorità competenti o gli organismi abilitati provvedono affinché entro il 31 dicembre 1998 lo smaltimento di fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia subordinato a norme generali o a registrazione o autorizzazione.

3.    Gli Stati membri provvedono, entro il 31 dicembre 1998, affinché lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali mediante immersione da navi, scarico attraverso condotte, ovvero mediante altri mezzi sia gradualmente eliminato.

4.    Fino alla cessazione dello smaltimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le quantità totali di materie tossiche, persistenti o bioaccumulabili, presenti nei fanghi immessi nelle acque superficiali siano assoggettate ad una licenza per lo smaltimento e progressivamente ridotte.

 nuovo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i percorsi di gestione dei fanghi rispettino la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Tali percorsi massimizzano la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio delle risorse e riducono al minimo l'impatto negativo sull'ambiente.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per integrare la presente direttiva stabilendo tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio del fosforo e dell'azoto presenti nei fanghi in modo tale da tenere conto delle tecnologie disponibili per il loro recupero.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

 new

Articolo 2115

 Monitoraggio 

1.  Gli Stati membri provvedono affinché  Lle autorità competenti o gli organismi abilitati monitorinoesercitano controlli:

a)sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I, parte B, secondo le procedure di controllo  i metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati  stabiliti nell'allegato I, parte D;  il monitoraggio riguarda anche i carichi e le concentrazioni dei parametri che figurano nell'allegato I, parte B; 

b)sulla qualità, e la composizione  e la destinazione  dei fanghi immessi nelle acque superficiali;.

 nuovo

c)la destinazione delle acque reflue urbane trattate, compresa la quota di acque riutilizzate;

d)i gas a effetto serra prodotti e l'energia consumata e generata dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di oltre 10 000 a.e..

🡻 91/271/CEE

2.    Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli sulle acque recipienti interessate dagli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e dagli scarichi diretti ai sensi dell'articolo 13 quando esiste la probabilità che l'ambiente ricettore sia influenzato in modo significativo.

3.    Nel caso di uno scarico soggetto alle disposizioni dell'articolo 6 e di smaltimento di fanghi nelle acque superficiali, gli Stati membri effettuano controlli e conducono gli studi del caso, allo scopo di verificare che lo scarico o lo smaltimento non esercita un impatto negativo sull'ambiente.

4.    Le informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta.

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2

5.    La Commissione può formulare orientamenti per l’effettuazione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

 nuovo

2. Per tutti gli agglomerati con 10 000 a.e. o più gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti monitorino la concentrazione e il carico degli inquinanti derivanti dalle tracimazioni causate da piogge violente e dal deflusso urbano scaricato nei corpi idrici.

3. Per tutti gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. gli Stati membri monitorano, all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la concentrazione e il carico in tali acque dei seguenti elementi:

a) inquinanti elencati:

i) negli allegati VIII e X della direttiva 2000/60/CE, nell'allegato della direttiva 2008/105/CE, nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2006/118/CE;

ii) nell'allegato della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 77 ;

iii) nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 78 ;

iv) negli allegati I e II della direttiva 86/278/CEE;

b) parametri che figurano nell'allegato III, parte B, della direttiva (UE) 2020/2184, se le acque reflue urbane sono scaricate in un bacino idrografico di cui all'articolo 8 di detta direttiva;

c) presenza di microplastiche.

Per tutti gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. gli Stati membri monitorano la presenza di microplastiche nei fanghi.

Il monitoraggio di cui al primo e al secondo comma è eseguito con le frequenze indicate di seguito:

a) almeno due campioni l'anno, prelevati al massimo a sei mesi di distanza, per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più;

b) almeno un campione ogni due anni per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 28 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva istituendo una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque reflue urbane e nei fanghi.

🡻 91/271/CEE

Articolo 16

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente 79 , gli Stati membri provvedono affinché ogni due anni le autorità o gli organismi competenti pubblichino un rapporto sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi nell'area di loro competenza. I rapporti sono trasmessi alla Commissione dagli Stati membri non appena pubblicati.

 nuovo

Articolo 22

Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1. Gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA):

a) istituiscono entro il 31 dicembre 2025, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente le informazioni raccolte a norma dell'articolo 21, comprese le informazioni relative ai parametri di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e i risultati delle prove per il criterio di conformità/non conformità di cui all'allegato I, parte D;

b) istituiscono entro il 31 dicembre 2025, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati indicante la percentuale di acque reflue urbane raccolte e trattate a norma dell'articolo 3;

c) istituiscono entro il 31 dicembre 2025, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate per dare attuazione all'articolo 4, paragrafo 4, e sulla percentuale del carico di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 2 000 a.e. trattate in sistemi individuali;

d) istituiscono entro il 31 dicembre 2025 una serie di dati contenente informazioni sul numero di campioni raccolti e sul numero di campioni prelevati a norma dell'allegato I, parte D, che non sono risultati conformi;

e) istituiscono entro il 31 dicembre 2025, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra, ripartite tra i diversi gas, sull'energia totale consumata e sull'energia rinnovabile generata da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane che tratta un carico di 10 000 a.e. o più, nonché il calcolo della percentuale di conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

f) istituiscono entro il 31 dicembre 2025, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate a norma dell'allegato V, punto 3;

g) istituiscono entro il 31 dicembre 2025, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 4;

h) istituiscono entro il 31 dicembre 2025, e aggiornano successivamente ogni cinque anni, una serie di dati contenente l'elenco delle aree identificate come sensibili all'eutrofizzazione norma dell'articolo 7, paragrafo 2;

e) istituiscono entro il 31 dicembre 2030, e aggiornano successivamente ogni cinque anni, una serie di dati contenente l'elenco delle aree identificate come aree nelle quali la concentrazione o l'accumulo di microinquinanti rappresenta un rischio per la salute umana o l'ambiente a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

j) istituiscono entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate per migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari a norma dell'articolo 19, comprese informazioni sulla quota della loro popolazione che ha accesso ai servizi igienico-sanitari.

2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione e l'AEA abbiano accesso permanente alle serie di dati di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini della comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo, sono prese in considerazione le informazioni comunicate dagli Stati membri conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006.

Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, l'AEA consente l'accesso del pubblico ai dati pertinenti attraverso il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 2006/166.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che precisino il formato delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

Articolo 2317

 Programma nazionale di attuazione 

1.  Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del ventitreesimo mese dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]  gli Stati membri elaborano, entro il 31 dicembre 1993, un programma  nazionale di attuazione  per l'applicazione della presente direttiva.

 nuovo

Il programma include:

a) una valutazione del livello di attuazione degli articoli da 3 a 8;

b) l'individuazione e la pianificazione degli investimenti necessari per attuare la presente direttiva per ciascun agglomerato, compresa una stima finanziaria indicativa e la definizione della priorità di tali investimenti in relazione alle dimensioni dell'agglomerato e all'impatto ambientale delle acque reflue urbane non trattate;

c) una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue urbane, comprese le reti fognarie, in funzione della loro età e dei tassi di ammortamento;

d) l'individuazione o almeno l'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.

🡻 2013/64/UE art. 1, punto 5, lettera a) (adattato)

In deroga al primo comma, per quanto riguarda Mayotte, entro il 30 giugno 2014 la Francia istituisce un programma per l'attuazione della presente direttiva.

🡻 91/271/CEE (adattato)

2.    Entro il 30 giugno 1994, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative ai loro programmi.

🡻 2013/64/UE art. 1, punto 5, lettera b) (adattato)

In deroga al primo comma, per quanto riguarda Mayotte, entro il 31 dicembre 2014 la Francia fornisce alla Commissione le informazioni sul programma.

 nuovo

2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del trentacinquesimo mese dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi programmi nazionali di attuazione, a meno che dimostrino, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 21, di essere conformi agli articoli da 3 a 8.

🡻 91/271/CEE

3.    Ogni due anni gli Stati membri forniscono, se del caso, alla Commissione, entro il 30 giugno, un aggiornamento delle informazioni di cui al paragrafo 2.

 nuovo

3. Gli Stati membri aggiornano i rispettivi programmi nazionali di attuazione almeno ogni cinque anni. Essi li presentano alla Commissione entro il 31 dicembre, a meno che possano dimostrare di essere conformi agli articoli da 3 a 8.

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2

4.    La Commissione definisce i metodi e le specifiche redazionali da adottare per riferire sui programmi nazionali secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Eventuali modifiche di detti metodi e specifiche sono adottate secondo tale procedura.

 nuovo

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i metodi e i formati di presentazione dei programmi nazionali di attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

🡻 91/271/CEE

5.    La Commissione esamina e valuta ogni due anni le informazioni fornitele ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e pubblica una relazione in merito.

 nuovo

Articolo 24

Informazioni al pubblico

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile e personalizzato, informazioni adeguate e aggiornate sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane in ogni agglomerato. Le informazioni comprendono almeno i dati elencati nell'allegato VI.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite anche con altri mezza su richiesta motivata.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone collegate a reti fognarie ricevano periodicamente, con cadenza almeno annuale, e nella forma più appropriata, ad esempio in fattura o attraverso applicazioni intelligenti, le informazioni seguenti, senza doverle richiedere:

a) informazioni sulla conformità della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, compreso un raffronto tra i rilasci effettivi di inquinanti nelle acque recipienti e i valori limite di cui all'allegato I, tabelle 1, 2 e 3;

b) il volume o la stima del volume in metri cubi delle acque reflue urbane raccolte e trattate, per anno o per periodo di fatturazione, per la famiglia o l'entità collegata, unitamente alle tendenze e ai prezzi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per la famiglia (costo per litro e per metro cubo);

c) il raffronto tra il volume annuo del carico di acque reflue urbane raccolte e trattate per la famiglia per anno e il volume medio per famiglia nell'agglomerato interessato;

d) il link ai contenuti online di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare il paragrafo 2 e l'allegato VI aggiornando le informazioni che devono essere fornite al pubblico online e alle persone collegate alle reti fognarie al fine di adeguare gli obblighi al progresso tecnico e alla disponibilità di dati in questo settore.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino il formato e i metodi di presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 25

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti all'articolo 6, 7 o 8 quando è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

a) essi vantano un interesse sufficiente;

b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di riparazione adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

Indennizzo

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche e, se del caso, dalle autorità competenti responsabili della violazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.

4. In caso di richiesta di indennizzo ai sensi del paragrafo 1, suffragata da prove dalle quali si può presumere un nesso di causalità tra il danno e la violazione, gli Stati membri provvedono affinché spetti alla persona responsabile della violazione dimostrare di non aver causato il danno o di non avervi contribuito.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 non siano inferiori a cinque anni. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 27

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 24, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

🡻 1882/2003, art. 3 e allegato III, punto 21 (adattato)

Articolo 2818

 Comitato 

1. La Commissione è assistita da un  dal  Ccomitato  per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane .

🡻 1137/2008, art. 1 e allegato, punto 4.2

2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 nuovo

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 29

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse contemplano, se del caso, sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al salario della persona fisica che ha commesso la violazione, tenuto conto delle specificità delle piccole e medie imprese.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

   a) la natura, la gravità e la portata della violazione;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, le norme e misure di cui al paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive.

Articolo 30

Valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2030 ed entro il 31 dicembre 2040 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva basata in particolare sugli elementi seguenti:

a) l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva;

b) le serie di dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

c) i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici, compresi i risultati di progetti di ricerca finanziati dall'Unione;

d) le raccomandazioni dell'OMS, ove disponibili;

e) un'analisi dell'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore alla luce dell'evoluzione della gamma di prodotti immessi sul mercato, dell'avanzamento delle conoscenze sulla presenza di microinquinanti nelle acque reflue e sui relativi effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente e dei dati ottenuti grazie ai nuovi obblighi di monitoraggio dei microinquinanti all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 31

Riesame

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, corredata, se lo ritiene opportuno, di adeguate proposte legislative.

🡹

Articolo 32

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 91/271/CE, come modificata dagli atti di cui all'allegato VII, parte A, della presente direttiva, è abrogata a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del ventiquattresimo mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato VII, parte B, della presente direttiva.

 nuovo

2. L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2027 in relazione a Mayotte.

3. Per gli scarichi di acque reflue urbane trattati da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e che non sono tenuti a ottemperare entro il 31 dicembre 2030 alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 5 della direttiva 91/271/CE del Consiglio continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2035.

Per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 che non sono tenuti a ottemperare entro il 31 dicembre 2035 alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 5 della direttiva 91/271/CE del Consiglio continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2040.

🡹

4. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato [VIII].

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

Articolo 3319

 Recepimento 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi  agli articoli […] e agli allegati […] [indicare gli articoli e gli allegati oggetto di modifiche sostanziali rispetto alla direttiva abrogata] entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del ventitreesimo mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]  alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la  comunicano immediatamente alla  Commissione  il testo di tali disposizioni .

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste  Le disposizioni adottate dagli Stati membri  contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto  di tale  riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.  Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima.  Le modalità di tale  del  riferimento  e la formulazione dell'indicazione  sono decise  stabilite  dagli Stati membri.

23. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali  principali  di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

🡹

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli [...] e gli allegati [...] [indicare gli articoli e gli allegati che sono invariati rispetto alla direttiva abrogata] si applicano a decorrere dal [...] [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del ventiquattresimo mese dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

🡻 91/271/CEE (adattato)

Articolo 3520

 Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU L 135 del 30.5.1991.
(2)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2019) 700, Valutazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
(3)    L'unità di misura standard per l'inquinamento è l'"abitante equivalente" (a.e.). Essa descrive l'inquinamento medio prodotto da una persona/giorno. Oltre agli scarichi dei cittadini dell'UE, gli impianti di trattamento centralizzati trattano anche le acque reflue provenienti dalle PMI collegate alle reti fognarie pubbliche.
(4)    COM(2019) 640 final.
(5)    Relazione speciale n. 12/2021. Il principio "chi inquina paga" non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell’UE.
(6)    GU L 348 del 24.12.2008.
(7)    GU L 372 del 27.12.2006.
(8)    GU L 327 del 22.12.2000.
(9)    GU L 164 del 25.6.2008.
(10)    GU L 64 del 4.3.2006.
(11)    GU L 334 del 17.12.2010.
(12)    GU L 33 del 4.2.2006.
(13)    COM(2020) 761 final.
(14)    COM(2020) 98 final.
(15)    GU L 181 del 4.7.1986.
(16)    COM(2022) 304 final.
(17)    COM(2022) 108 final.
(18)    GU L 243 del 9.7.2021.
(19)    GU L 156 del 19.6.2018.
(20)    GU L 315 del 14.11.2012.
(21)    COM(2021) 557 final.
(22)    COM(2021) 102 final.
(23)    GU C 326 del 26.10.2012.
(24)    GU L 435 del 23.12.2020.
(25)    La soglia per gli impianti "più grandi" è stata fissata a 100 000 a.e. tenendo conto del fatto che il 46 % del carico generato è trattato in un numero relativamente basso di impianti "più grandi" (974). È stata fissata un'altra soglia di 10 000 a.e. in quanto l'81 % del carico è trattato in 7 527 impianti sopra 10 000 a.e.
(26)    Il regime previsto sarebbe simile ai regimi in vigore per la gestione dei rifiuti solidi: importatori e produttori si assumerebbero la responsabilità finanziaria per il trattamento dell'inquinamento generato dai loro prodotti. In questo caso, i prodotti farmaceutici e per la cura personale rappresentano le principali fonti di micro‑inquinanti.
(27)    Gli audit comprenderanno un'individuazione sistematica delle possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo in linea con i criteri di cui all'allegato VI della proposta della Commissione di rifusione della direttiva Efficienza energetica (COM(2021) 558 final).
(28)    GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(29)    GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.
(30)    GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1.
(31)    GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
(32)    GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(33)    GU C […] del […], pag. […].
(34)    GU C […] del […], pag. […].
(35)    Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(36)    Cfr. allegato VII, parte A.
(37)    GU n. C 209 del 9.8.1988, pag. 3.
(38)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(39)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Sintesi della valutazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (SWD(2019) 701 final).
(40)    Relazione dell'AEA, Acque europee: valutazione 2018 dello stato e delle pressioni, n. 7/2018.
(41)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(42)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(43)    Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(44)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 028 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM(2019) 128 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche (COM(2020) 667 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).
(45)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(46)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 20212030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(47)    Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre.
(48)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final).
(49)    Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).
(50)    Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(51)    Convenzione UNECE sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e successive modifiche, in combinato disposto con la decisione VI/3 che chiarisce la procedura di adesione.
(52)    Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).
(53)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Presentazione dell'HERA, l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, il prossimo passo verso il completamento dell'Unione europea della salute (COM(2021)576 final).
(54)    Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione, del 17 marzo 2021, relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE (GU L 98 del 19.3.2021, pag. 3).
(55)    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica (COM(2017) 339 final).
(56)    Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).
(57)    Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 ( A/70/L.1 ).
(58)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2017) 250 final).
(59)    Orientamenti dell'OMS sui servizi igienico-sanitari e sulla salute, 2018.
(60)    Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 17 giugno 1999.
(61)    Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(62)    Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari (10145/19).
(63)    Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell'acqua (13991/18).
(64)    Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
(65)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).
(66)    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(67)    Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(68)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(69)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(70)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(71)    Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).
(72)    Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(73)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(74)    Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
(75)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(76)    + OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento PE-CONS 40/22 (2020/0322(COD)) e inserire nella nota a piè di pagina il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento.
(77)    Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(78)    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(79)    GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 56.
Top

Bruxelles, 26.10.2022

COM(2022) 541 final

ALLEGATI

della

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO



concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)

{SEC(2022) 541 final} - {SWD(2022) 541 final} - {SWD(2022) 544 final}


🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

ALLEGATO 1

REQUISITI RELATIVI ALLE ACQUE REFLUE URBANE

A.Reti fognarie 1

Per le reti fognarie vanno  sono  prese in considerazione le prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue.

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie vanno  sono  effettuate adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane,;

della prevenzione di eventuali fuoriuscite,;

della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.

B.Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti 2

1.    La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va  è  effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati prima del loro scarico nelle acque recipienti.

2.    Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 6,4 e 75  e 8  devono soddisfare ai  soddisfano i  requisiti figuranti nella tabella 1.

3.    Gli scarichi degli  provenienti dagli  impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 8, in conformità a tali articoli,  in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione quali individuate nell'allegato II, punto A. a), devono inoltre soddisfare i requisiti  soddisfano, oltre ai requisiti di cui al punto 2, quelli  figuranti nella tabella 2 del presente allegato.

 nuovo

4.    Gli scarichi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e inclusi nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 2, soddisfano, oltre ai requisiti di cui ai punti 2 e 3, quelli figuranti nella tabella 3.

5.    Le autorizzazioni per gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che utilizzano supporti in plastica per biomasse prevedono l'obbligo di monitorare e prevenire su base permanente tutti i rilasci accidentali di tali supporti nell'ambiente.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

64.    Requisiti più severi di quelli figuranti nelle tabelle 1, e/o 2  e 3  vanno  sono  applicati, ove necessario, per garantire che le acque recipienti risultino conformi a quanto stabilito  dalle direttive 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2008/105/CE e 2006/7/CE  dalle altre direttive pertinenti.

75.    I punti di scarico delle acque reflue urbane sono scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recipienti.

C. Autorizzazione specifica allo scarico di acque reflue non domestiche  Acque reflue industriali

Le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere sottoposte al pretrattamento richiesto, al fine di:

proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento,

garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati,

garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati,

garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle altre direttive comunitarie,

garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

 nuovo

1.    L'autorizzazione specifica di cui all'articolo 14 garantisce quanto segue:

(a)le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche non ostacolano il funzionamento dell'impianto di gestione delle acque reflue, non danneggiano le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le apparecchiature associate né impediscono il riutilizzo delle acque trattate e il recupero dei fanghi;

(b)le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche non nuocciono alla salute del personale impiegato nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

(c)l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane è in grado di ridurre le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche;

(d)se l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane tratta gli scarichi di un'installazione che detiene un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2010/75/UE, il carico inquinante degli scarichi di tale impianto non supera il carico inquinante che questi avrebbero se fossero rilasciati direttamente dall'installazione e rispettassero i valori limite di emissione fissati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della suddetta direttiva ed eventuali misure supplementari adottate a norma dell'articolo 18 della medesima;

(e)il carico inquinante presente negli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane non altera il buono stato o potenziale ecologico o il buono stato chimico del corpo idrico recipiente né impedisce il raggiungimento di tale stato, nel rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

2.    L'autorizzazione specifica contiene un allegato che documenta il rispetto di tutte le condizioni elencate al punto 1. Onde garantire che tali condizioni continuino a essere rispettate, le disposizioni dell'autorizzazione specifica sono aggiornate in caso di cambiamenti significativi delle caratteristiche delle acque reflue non domestiche, dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane o del corpo idrico recipiente.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

D.Metodi di riferimento per il controllo  monitoraggio  e la valutazione dei risultati

1.    Gli Stati membri assicurano l'applicazione di un metodo di controllo  monitoraggio  che  soddisfi i requisiti stabiliti ai punti da 2 a 5  corrisponda almeno al livello dei requisiti sotto descritti.

Possono essere impiegati metodi alternativi a quelli indicati nei paragrafi ai punti 2, 3 e 4 purché si possa dimostrare che producono risultati equivalenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative al metodo  di monitoraggio  applicato. Se la Commissione ritiene che le condizioni specificate nei paragrafi 2, 3 e 4 non siano soddisfatte, presenta al Consiglio una proposta adeguata.

2.    I campioni su 24ventiquattro ore o proporzionali alla portata sono raccolti nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all'entrata dell'impianto di trattamento  delle acque reflue urbane  per controllare la loro conformità con i requisiti alle acque reflue scaricate specificati nella presente direttiva.  Tuttavia, se per il monitoraggio dei microinquinanti si utilizza la campionatura temporale, i campioni sono su 48 ore. 

Si applicano le buone prassi internazionali di laboratorio al fine di ridurre al minimo il deterioramento dei campioni nel lasso di tempo che intercorre tra la raccolta e l'analisi.

3.    Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell'anno:

2 000  1 000 -9 999 a.e.:

12 campioni nel primo anno.

4 campioni negli anni successivi, se si può dimostrare che nel primo anno l'acqua è conforme alle disposizioni della direttiva; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni.  1 campione al mese 

— 10 000-49 999 a.e.:

 2 campioni al mese

1 campione al mese per i microinquinanti  12 campioni.

— 50 000 -99 999  a.e. e oltre:

 1 campione a settimana

2 campioni a settimana per i microinquinanti  24 campioni.

 — 100 000 a.e. e oltre: 

 1 campione al giorno

2 campioni a settimana per i microinquinanti 

4.    Le acque reflue trattate si presumono conformi ai relativi parametri se, per ogni relativo parametro singolarmente considerato, i campioni dell'acqua mostrano che essa soddisfa il rispettivo valore parametrico nel seguente modo:

a)per i parametri specificati nella tabella 1 e nell'articolo 2, punto 7), si precisa nella tabella 43 il numero massimo di campioni per i quali si ammette la non conformità ai requisiti espressi in concentrazioni e/o percentuali di riduzione della tabella 1 e dell'articolo 2, punto 7);

b)per i parametri della tabella 1 espressi in concentrazioni, i campioni non conformi prelevati in condizioni normali di funzionamento non devono discostarsi di più del 100 % dai valori parametrici,.  a eccezione del parametro "totale dei solidi in sospensione", per il quale  Per i valori parametrici relativi alla concentrazione concernenti il totale dei solidi sospesi si possono accettare scarti  dai valori parametrici  fino al 150 %;

c)per i parametri specificati nella tabella 2, la media annuale dei campioni per ciascun parametro deve essere  è  conforme ai rispettivi valori parametrici  indicati nella medesima tabella .  Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale minima di riduzione; 

 nuovo

d)per i parametri specificati nella tabella 3, ciascun campione prelevato è conforme ai valori parametrici indicati nella medesima tabella.

🡻 91/271/CEE

 nuovo

5.     I campioni sono prelevati in modo da essere rappresentativi dell'inquinamento in condizioni meteorologiche asciutte.  Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

 nuovo

6.    Le analisi relative agli scarichi provenienti da lagunaggio sono effettuate su campioni filtrati; tuttavia la concentrazione del quantitativo totale dei solidi in sospensione nei campioni di acque non filtrate ottenuti da tali scarichi non supera 150 mg/l.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

Tabella 1 – Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui agli articoliall'articolo 64 e 5 della direttiva. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Parametri

Concentrazione

Percentuale minima di riduzione 3

Metodo di riferimento per la misurazione

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione 4   (cfr. nota 1) 

25 mg/l O2

70-90

40 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurità. Aggiunta di un inibitore di nitrificazione

Richiesta chimica di ossigeno (COD)  (cfr. nota 2) 

125 mg/l O2

75

Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Potassio bicromato

 Carbonio organico totale (cfr. nota 2) 

 37 mg/l 

 75 

 EN 1484 

Totale dei solidi sospesi  in sospensione 

35 mg/l 5   (cfr. nota 3) 

35 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (oltre 10 000 a.e.)

60 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (2 000-10 000 a.e.)

90 6   (cfr. nota 3) 

90 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (oltre 10 000 a.e.)

70 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (2 000-10 000 a.e.)

Filtraggio di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante di 0,45 μm. Essiccazione a 105 °C e calcolo del peso

Centrifugazione di un campione rappresentativo (per almeno 5 minuti, con accelerazione media di 2 800-3 200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso

 nuovo

Nota 1: Questo parametro può essere sostituito da un altro (carbonio organico totale/TOC o richiesta totale di ossigeno/TOD) se è possibile stabilire una relazione tra il BOD5 e il parametro sostitutivo.

Nota 2: Lo Stato membro misura la richiesta chimica di ossigeno (COD) o il carbonio organico totale.

Nota 3: Requisito facoltativo.

🡻 91/271/CEE

Le analisi relative agli scarichi provenienti da lagunaggio devono essere effettuate su campioni filtrati; tuttavia, la concentrazione del quantitativo totale di solidi sospesi nei campioni di acque non deve superare 150 mg/l.

🡻 98/15/CE, art. 1 e allegato (adattato)

 nuovo

Tabella 2 –

Requisiti per  il trattamento terziario degli  scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane  di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3  in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, punto A, lettera a). Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Parametri

Concentrazione

Percentuale minima di riduzione 7

 (cfr. nota 1) 

Metodo di riferimento per la misurazione

Fosforo totale

2 mg/l (10 000-100 000 a.e.)

1 mg/l (oltre 100 000 a.e.)  0,5 mg/l  

80  90  

Spettrofotometria di assorbimento molecolare

Azoto totale 8

15 mg/l (10 000-100 000 a.e.) 9

10 mg/l (oltre 100 000 a.e.) 10   6 mg/l 

70-80  85  

Spettrofotometria di assorbimento molecolare

 nuovo

Nota 1: La ritenzione naturale dell'azoto non è presa in considerazione nel calcolo della percentuale minima di riduzione.



Tabella 3 – Requisiti per il trattamento quaternario degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3.

Indicatori

Percentuale minima di rimozione

Sostanze che possono inquinare l'acqua anche a basse concentrazioni (cfr. nota 1)

80 % (cfr. nota 2)

Nota 1: È misurata la concentrazione delle sostanze organiche di cui alle lettere a) e b).

a)    Categoria 1 (sostanze che possono essere trattate con grande facilità):

i) amisulpride (n. CAS 71675-85-9);

ii) carbamazepina (n. CAS 298-46-4);

iii) citalopram (n. CAS 59729-33-8);

iv) claritromicina (n. CAS 81103-11-9);

v) diclofenac (n. CAS 15307-86-5);

vi) idroclorotiazide (n. CAS 58-93-5);

vii) metoprololo (n. CAS 37350-58-6);

viii) venlafaxina (n. CAS 93413-69-5).

b)    Categoria 2 (sostanze che possono essere eliminate con facilità):

i) benzotriazolo (n. CAS 95-14-7);

ii) candesartano (n. CAS 139481-59-7);

iii) irbesartano (n. CAS 138402-11-6);

iv) miscele di 4-metilbenzotriazolo (n. CAS 29878-31-7) e 6-metilbenzotriazolo (n. CAS 93413-69-5).

Nota 2: La percentuale di rimozione è calcolata per almeno sei sostanze. Il numero di sostanze di categoria 1 è il doppio del numero di sostanze di categoria 2. Se non è possibile misurare almeno sei sostanze in concentrazione sufficiente, l'autorità competente ne designa altre per calcolare la percentuale minima di riduzione all'occorrenza. Per valutare se è raggiunta la percentuale minima di rimozione richiesta dell'80 % si considera la media delle percentuali di rimozione di tutte le sostanze che intervengono nel calcolo.

🡻 91/271/CEE

Tabella 43

Serie di campioni prelevati all'anno

Numero massimo consentito di campioni non conformi

4-7

1

8-16

2

17-28

3

29-40

4

41-53

5

54-67

6

68-81

7

82-95

8

96-110

9

111-125

10

126-140

11

141-155

12

156-171

13

172-187

14

188-203

15

204-219

16

220-235

17

236-251

18

252-268

19

269-284

20

285-300

21

301-317

22

318-334

23

335-350

24

351-365

25

🡻 91/271/CEE (adattato)

ALLEGATO 2

 AREE SENSIBILI ALL'EUTROFIZZAZIONE 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E MENO SENSIBILI

A.Aree sensibili

 nuovo

1.    Aree situate nei bacini idrografici del Mar Baltico, del Mar Nero, di parti del Mare del Nord identificate come sensibili all'eutrofizzazione ai sensi della direttiva 2008/56/CE e di parti del Mare Adriatico identificate come sensibili all'eutrofizzazione ai sensi della direttiva 2008/56/CE.

🡻 91/271/CEE (adattato)

 nuovo

Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:

2.a)lLaghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.

Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno  sono  tenuti in considerazione i seguenti elementi:

ai)nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si può prevedere di eliminare anche l'azoto;

bii)negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall'altro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell'azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione.;

3.b)aAcque dolci superficiali destinate alla produzione  all'estrazione  < di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi  di protezione , una concentrazione di nitrato superiore a quella stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2020/2184. 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri; 11

4.c)aAree che necessitano di un trattamento complementare a quello previsto dall'articolo 4  7  al fine di conformarsi alle prescrizioni  di altri atti dell'Unione in materia di ambiente, segnatamente i corpi idrici disciplinati dalla direttiva 2000/60/CE che sono a rischio di non mantenere o non raggiungere il buono stato ecologico o il buon potenziale ecologico  delle direttive del Consiglio.

 nuovo

5.Eventuali altre aree identificate come sensibili all'eutrofizzazione dagli Stati membri.

🡻 91/271/CEE

B.Aree meno sensibili

Si considera area meno sensibile un sistema o un ambiente idrico marino in cui lo scarico di acque reflue non ha conseguenze negative sull'ambiente, per le particolari condizioni morfologiche, idrologiche o più specificamente idrauliche dell'area in questione.

Nell'individuare le aree meno sensibili, gli Stati membri devono tener conto del rischio di un'eventuale diffusione degli scarichi in aree adiacenti in cui simile apporto può avere effetti nocivi dal punto di vista ambientale. Gli Stati membri devono, in tal caso, individuare la presenza di aree sensibili anche al di fuori della loro giurisdizione.

Ai fini dell'individuazione delle aree meno sensibili, vanno tenute in considerazione:

le baie aperte, gli estuari e le altre acque del litorale con un buon ricambio idrico, non soggette ad eutrofizzazione o ad una riduzione d'ossigeno, ovvero difficilmente esposte ai suddetti fenomeni in conseguenza dello scarico di acque reflue urbane.

 

 nuovo

ALLEGATO 3

ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

1.    Medicinali per uso umano che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 .

2.    Prodotti cosmetici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 .

🡻 91/271/CEE

ALLEGATO 4

SETTORI INDUSTRIALI

1.    Trasformazione del latte

2.    Lavorazione degli ortofrutticoli

3.    Lavorazione ed imbottigliamento di bevande analcoliche

4.    Trasformazione delle patate

5.    Industria della carne

6.    Industria della birra

7.    Produzione di alcole e di bevande alcoliche

8.    Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali

9.    Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli e ossa

10.    Fabbriche di malto

11.    Industria di trasformazione del pesce

 nuovo

ALLEGATO 5

CONTENUTO DEI PIANI INTEGRATI DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

1. Analisi della situazione iniziale del bacino di drenaggio dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane dell'agglomerato interessato, compresi almeno gli elementi seguenti:

a) descrizione dettagliata del sistema di reti fognarie, delle relative capacità di stoccaggio delle acque reflue urbane e del deflusso urbano nonché delle capacità esistenti di trattamento delle acque reflue urbane in caso di precipitazioni;

b) analisi dinamica dei flussi di deflusso urbano e acque reflue urbane in caso di precipitazioni, basata su modelli idrologici, idraulici e di qualità delle acque che tengano in considerazione le proiezioni climatiche allo stato dell'arte, con indicazione della stima dei carichi inquinanti rilasciati nelle acque recipienti in caso di precipitazioni.

2. Obiettivi di riduzione dell'inquinamento dovuto a tracimazioni causate da piogge violente e deflusso urbano, compresi gli obiettivi seguenti:

a) per le tracimazioni causate da piogge violente, obiettivo indicativo dell'1 % al massimo del carico annuo di acque reflue urbane raccolte calcolato in condizioni meteorologiche asciutte.

L'obiettivo indicativo è raggiunto:

i) entro il 31 dicembre 2035 da tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più;

ii) entro il 31 dicembre 2040 dagli agglomerati con 10 000 a.e. o più individuati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

b) eliminazione progressiva degli scarichi non trattati di deflusso urbano da collettori fognari separati, a meno che non si dimostri che tali scarichi non incidono negativamente sulla qualità delle acque recipienti.

3. Misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2, con indicazione chiara dei soggetti coinvolti e delle loro responsabilità nell'ambito del piano integrato.

4. Nel valutare le misure da adottare conformemente al punto 3, lo Stato membro provvede affinché le sue autorità competenti prendano in considerazione almeno gli elementi seguenti:

a) in primo luogo, misure preventive tese a evitare l'ingresso di acque piovane non inquinate nelle reti fognarie, comprese misure di promozione della ritenzione naturale dell'acqua o del recupero delle acque piovane, nonché misure che aumentino gli spazi verdi o limitino le superfici impermeabili negli agglomerati;

b) in secondo luogo, misure tese a migliorare la gestione e ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti, tra cui reti fognarie, volumi di stoccaggio e impianti di trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di garantire che le acque piovane inquinate siano raccolte e trattate e che il rilascio di acque reflue urbane non trattate nelle acque recipienti sia ridotto al minimo;

c) infine, se necessario per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2, misure di mitigazione supplementari, compreso l'adeguamento delle infrastrutture di raccolta, stoccaggio e trattamento delle acque reflue urbane o la realizzazione di nuove infrastrutture, dando la priorità a quelle verdi come i fossati con copertura vegetale, le zone umide di trattamento e gli stagni di stoccaggio concepiti per sostenere la biodiversità. Se del caso, nel contesto dell'elaborazione dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 5 è contemplato il riutilizzo dell'acqua.



ALLEGATO 6

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

1) Autorità competente e gestore/i responsabili dei servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, comprese informazioni sull'assetto proprietario dei gestori e i relativi recapiti.

2) Carico totale di acque reflue urbane generato nell'agglomerato, espresso in abitanti equivalenti (a.e.), con indicazione della quota di tale carico (in percentuale) che:

a) è raccolta e trattata in impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

b) è trattata da sistemi individuali registrati;

c) non è raccolta o trattata.

3) Se del caso, motivazione della mancata raccolta o del mancato trattamento di un determinato carico di acque reflue urbane.

4) Informazioni sulla qualità delle acque reflue urbane scaricate dall'agglomerato in ogni corpo idrico recipiente, compresi gli elementi seguenti:

a) concentrazioni medie annue e carico di inquinanti contemplati all'articolo 21 rilasciati da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane;

b) stima del carico degli scarichi da sistemi individuali per i parametri di cui all'allegato I, tabelle 1 e 2;

c) stima del carico degli scarichi da collettori fognari combinati e separati per il deflusso urbano e le tracimazioni causate da piogge violente per i parametri di cui all'allegato I, tabelle 1 e 2.

5) Costi totali annui d'investimento e costi totali annui operativi, con indicazione distinta dei costi di raccolta e trattamento, dei costi totali annui legati al personale, all'energia, ai materiali di consumo, dei costi amministrativi e degli altri costi, nonché costi medi annui d'investimento e operativi per famiglia e per metro cubo di acque reflue urbane raccolte e trattate.

6) Informazioni sulle modalità di copertura dei costi di cui al punto 5 e, se questi sono recuperati mediante un sistema tariffario, informazioni sulla struttura delle tariffe per metro cubo di acque reflue urbane raccolte e trattate o per metro cubo di acqua fornita, con indicazione dei costi fissi e variabili e ripartizione tra costi di raccolta, di trattamento, amministrativi e altri costi.

7) Piani d'investimento per le infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane a livello di agglomerato, con indicazione degli impatti previsti sulle tariffe dei servizi per le acque reflue urbane e dei benefici finanziari e sociali perseguiti.

8) Per ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane nell'agglomerato:

a) carico totale trattato (in a.e.) ed energia necessaria per trattare le acque reflue urbane (in kWh totali e per metro cubo);

b) energia rinnovabile totale generata ogni anno (in GWh/anno), con ripartizione per fonte di energia;

c) tonnellate di CO2 equivalente prodotte o evitate ogni anno come conseguenza del funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

9) Emissioni totali di gas a effetto serra (in tonnellate di CO2 equivalente) prodotte o evitate ogni anno come conseguenza del funzionamento delle infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in ciascun agglomerato e, se disponibili, emissioni totali di gas a effetto serra (in tonnellate di CO2 equivalente) prodotte durante la costruzione di tali infrastrutture.

10) Resoconto della natura dei reclami e relative statistiche e delle risposte fornite dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

🡹

ALLEGATO 7

Parte A

Direttiva abrogata
ed elenco delle modifiche successive

(di cui all
'articolo [19])

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio
(
GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40)

Direttiva 98/15/CE della Commissione
(
GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

limitatamente all'allegato III, punto 21

Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)

limitatamente all'allegato, punto 4.2

Direttiva 2013/64/UE del Consiglio
(
GU L 353 del 28.12.2013, pag. 8)

limitatamente all'articolo 1

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno

Direttiva

Termine di recepimento

91/271/CEE

30 giugno 1993

98/15/CE

30 settembre 1998

2013/64/UE

31 dicembre 2018 per l'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3
30 giugno 2014 per l'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) 
31 dicembre 2014 per l'articolo 1, paragrafo 5, lettera b)

____________

ALLEGATO 8

Tavola di concordanza

Direttiva 91/271/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punti da 1) a 4)

Articolo 2, punti da 1) a 4)

-

Articolo 2, punti 5) e 6)

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, punto 7)

-

Articolo 2, punti 8) e 9)

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, punto 10)

Articolo 2, punto 8)

-

Articolo 2, punto 10)

Articolo 2, punto 11)

-

Articolo 3, paragrafo 1

-

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

-

-

-

-

-

Articolo 4, paragrafo 1

-

-

Articolo 4, paragrafo 4

-

-

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 7

-

-

-

-

Articolo 9

-

Articolo 10

Articolo 11, paragrafo 1

-

-

Articolo 11, paragrafo 3

-

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

-

-

-

-

-

Articolo 15, paragrafo 1

-

-

-

Articolo 17, paragrafo 1

-

-

-

-

-

-

-

Articolo 18

-

-

-

-

Articolo 19

-

Articolo 20

Articolo 2, punto 11)

Articolo 2, punti 12) e 13)

Articolo 2, punto 14)

Articolo 2, punto 15)

Articolo 2, punti da 16) a 23)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 22

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Allegato I

Allegato I, lettera B

Allegato I, lettera C

Allegato I, lettera D

Allegato I, lettera A

Allegato I, lettera B

Allegato I, lettera C

Allegato I, lettera D

Allegato II

Allegato II

-

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

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Allegato V

-

Allegato VI

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Allegato VII

-

Allegato VIII

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(1)    Poiché non è possibile costruire reti fognarie e impianti di trattamento in modo che tutte le acque reflue possano venire trattate in situazioni come quelle determinate da piogge singolarmente abbondanti, gli Stati membri decidono le misure per contenere l'inquinamento da tracimazioni dovute a piogge violente. Tali provvedimenti possono essere basati sui tassi di diluizione o sulla capacità rispetto alla portata di tempo asciutto o possono specificare un numero accettabile di tracimazioni all'anno.
(2)

   Poiché non è possibile costruire reti fognarie e impianti di trattamento in modo che tutte le acque reflue possano venire trattate in situazioni come quelle determinate da piogge singolarmente abbondanti, gli Stati membri decidono le misure per contenere l'inquinamento da tracimazioni dovute a piogge violente. Tali provvedimenti possono essere basati sui tassi di diluizione o sulla capacità rispetto alla portata di tempo asciutto o possono specificare un numero accettabile di tracimazioni all'anno.

(3)    Riduzione in rapporto al carico dell'affluente.
(4)    Questo parametro può essere sostituito dai seguenti: carbonio organico totale (TOC), o richiesta totale di ossigeno (TOD), nel caso in cui si possa stabilire una relazione tra il BOD5 e il parametro sostitutivo.
(5)    Questo requisito è facoltativo.
(6)    Questo requisito è facoltativo.
(7)    Riduzione in rapporto al carico dell'affluente.
(8)    Per azoto totale s'intende la somma dell'azoto calcolato secondo il metodo Kjeldahl (azoto organico e ammoniacale), dell'azoto contenuto nei nitrati e dell'azoto contenuto nei nitriti.
(9)    Queste concentrazioni sono medie annue, ai sensi dell'allegato I, punto D, paragrafo 4, lettera c). Tuttavia i requisiti relativi all'azoto possono essere verificati utilizzando medie giornaliere qualora, ai sensi dell'allegato I, punto D, paragrafo 1, sia dimostrato che si ottiene lo stesso livello di protezione. In tal caso, la media giornaliera non può superare i 20 mg/l di azoto totale per tutti i campioni, con una temperatura dell'effluente nel reagente biologico pari o superiore a 12 °C. In sostituzione della condizione concernente la temperatura è possibile applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche regionali.
(10)    Queste concentrazioni sono medie annue, ai sensi dell'allegato I, punto D, paragrafo 4, lettera c). Tuttavia i requisiti relativi all'azoto possono essere verificati utilizzando medie giornaliere qualora, ai sensi dell'allegato I, punto D, paragrafo 1, sia dimostrato che si ottiene lo stesso livello di protezione. In tal caso, la media giornaliera non può superare i 20 mg/l di azoto totale per tutti i campioni, con una temperatura dell'effluente nel reagente biologico pari o superiore a 12 °C. In sostituzione della condizione concernente la temperatura è possibile applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche regionali.
(11)    GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 26, direttiva modificata dalla direttiva 79/869/CEE (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44).
(12)    Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(13)    Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
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