EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0030

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 dal 2016 al 2020

COM/2022/30 final

Bruxelles, 2.2.2022

COM(2022) 30 final

Pacchetto normazione

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 dal 2016 al 2020


1Introduzione

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 1 (di seguito "il regolamento") fornisce il quadro normativo che autorizza la Commissione a chiedere alle organizzazioni europee di normazione (OEN) 2 di elaborare norme e prodotti della normazione per i beni e i servizi a sostegno delle politiche e del diritto dell'UE, affinché l'UE contribuisca al funzionamento del sistema europeo di normazione (SEN), e stabilisce i criteri fondamentali per il funzionamento del SEN.

L'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento prevede che ogni cinque anni la Commissione trasmetta una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Una prima relazione relativa al periodo 2013-2015 è stata pubblicata nel 2016 3 . La presente relazione riguarda principalmente il periodo 2016-2020 con limitazioni derivanti dal fatto che alcuni dati erano disponibili solo fino al 2019. Tuttavia, ove possibile, essa include anche fatti e cifre aggiornati al 2021. A norma dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le OEN e le altre organizzazioni che ricevono il finanziamento dell'UE presentano relazioni annuali sulle loro attività, che sono state prese in considerazione nella preparazione della presente relazione. A sostegno della raccolta dei dati è stato commissionato uno studio indipendente 4 .

2 Attuazione del regolamento

La Commissione ha avviato una serie di iniziative e di misure per sostenere l'attuazione del regolamento. A sostegno della strategia per il mercato unico del 2015 5 e nel quadro del pacchetto sulla normazione del 2016 6 , la Commissione ha avviato un'iniziativa congiunta sulla normazione. Nell'ambito di un approccio multipartecipativo e di partenariato tale iniziativa si proponeva di modernizzare il SEN per conservarne l'attrattiva, l'efficacia e l'efficienza. L'iniziativa è stata suddivisa in 15 sottomisure differenti e i documenti sono accessibili al pubblico 7 . Nel gennaio 2018 è stato fornito un quadro della situazione 8 . Tenendo conto anche di queste iniziative e azioni, l'attuazione del regolamento può attualmente essere riassunta come segue.

2.1Trasparenza tra gli organismi di normazione (articolo 4)

L'articolo 4 del regolamento stabilisce gli obblighi relativi alla trasparenza delle norme tra le OEN e gli organismi di normazione nazionali (ONN) e tra questi organismi e la Commissione.

Gli strumenti online hanno facilitato l'accesso ai progetti di norme da parte delle altre OEN, degli ONN e della Commissione, nonché la trasparenza delle norme nei loro riguardi, conformemente all'articolo 4. Gli strumenti online attuati dalle OEN nel 2015 hanno facilitato l'accesso ai progetti di norme e la trasparenza delle norme ai sensi dell'articolo 4 del regolamento a livello europeo, grazie all'introduzione di un meccanismo che dà ai membri delle OEN/ai soggetti interessati che vi partecipano, alla Commissione e all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) accesso diretto online ai progetti di norme europee e ai prodotti della normazione. Per quanto riguarda gli ONN, nel 2019 circa il 70 % disponeva di strumenti online volti a facilitare l'accesso dei soggetti interessati ai progetti di norme nazionali. Tuttavia, sulla base delle relazioni trasmesse dalle organizzazioni della società civile e dalle piccole e medie imprese (PMI), l'accesso alle attività degli ONN continua a presentare difficoltà.

2.1.1Orientamento 

Un'ulteriore attività per promuovere la trasparenza ha riguardato nel 2015 la preparazione da parte della Commissione, in collaborazione con le OEN, di un vademecum 9 che fornisce orientamenti ai rappresentanti delle OEN, ai funzionari della Commissione, agli Stati membri dell'UE e ai soggetti interessati per quanto riguarda il ruolo delle richieste di normazione della Commissione 10 e le modalità di preparazione e adozione 11 , nonché di esecuzione 12 , di queste ultime. Nel 2016 13 la Commissione ha inoltre pubblicato una lista di controllo generale per consentire alle OEN di effettuare un'autovalutazione durante la preparazione e la definizione delle norme armonizzate a sostegno del diritto dell'UE, in modo da promuovere la qualità delle norme e dei prodotti e la loro effettiva pubblicazione nella GUUE. In alcuni casi 14 , per determinati settori politici, la lista di controllo è stata adeguata alle specificità degli atti normativi e ad altri requisiti settoriali.

Nell'ambito degli orientamenti completi della Commissione sull'attuazione della normativa UE sui prodotti, la "Guida Blu" 15  include una sezione specifica sulle norme (sezione 4.1.2 e allegato VI).

2.2Inclusività e partecipazione dei soggetti interessati, compresi gli istituti di ricerca (articoli 5 e 9)

L'articolo 5 del regolamento prevede che le OEN incoraggino e facilitino un'adeguata rappresentanza e un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, incluse le PMI, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e le parti sociali interessate alle loro attività di normazione. Le organizzazioni dei soggetti interessati individuate che attualmente ricevono il finanziamento dell'UE (anche indicate come "organizzazioni di cui all'allegato III") sono: Small Business Standards (SBS), l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), la Environmental Coalition on Standards (ECOS) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), che rappresentano gli interessi rispettivamente delle PMI, dei consumatori, dell'ambiente e dei lavoratori.

A livello europeo (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento) le organizzazioni di cui allegato III sono ammesse a partecipare a livello programmatico agli organi di governance di tutte le OEN e a livello tecnico agli organi tecnici di CEN-Cenelec e ai comitati tecnici dell'ETSI. A partire dall'ultima relazione sono state adottate nuove iniziative per migliorarne ulteriormente l'inclusione e l'effettiva partecipazione.

Nel 2017 il CEN e il Cenelec hanno apportato una modifica per cui le organizzazioni che non appartengono all'industria di cui all'allegato III (ANEC, CES ed ECOS) possono presentare pareri formali sui progetti di norme (il cosiddetto "diritto di parere"). Nel caso sia presentato un parere non favorevole, il comitato tecnico responsabile dell'elaborazione della norma in questione tiene conto delle motivazioni ivi presentate e fornisce feedback. È possibile anche provvedere a una revisione del progetto di norma. Complessivamente il 76 % di tutti i pareri formali presentati dalle parti sociali interessate società era favorevole.

Nel 2017 l'ETSI ha lanciato il "programma 3SI" per coinvolgere le organizzazioni di cui all'allegato III. Il programma prevede tavole rotonde con i funzionari dell'ETSI e un rappresentante dei soggetti interessati (il "3SI Advocate") all'interno dell'ETSI per discutere le questioni relative all'inclusività. L'ETSI non ha introdotto alcun meccanismo simile a quello utilizzato dal CEN e dal Cenelec per dare alle organizzazioni che non appartengono all'industria di cui all'allegato III un ruolo più strutturale nel processo di elaborazione delle norme, ad esempio attraverso il conferimento di un diritto formale di parere. L'insoddisfazione dell'SBS in merito all'inclusività dell'ETSI è stata espressa nell'estate del 2021 nell'ambito della consultazione pubblica sulla tabella di marcia 16 per una futura strategia in materia di normazione della Commissione, in cui si è affermato che l'ETSI non ha finora assegnato risorse e dotazioni di bilancio sufficienti per garantire una maggiore inclusività 17 , come ribadito da un'altra associazione delle PMI 18 . Altre organizzazioni finanziate a titolo del regolamento hanno trasmesso pareri simili nelle relazioni pertinenti di cui all'articolo 24. Nella relazione dell'ANEC per il 2019 19 si afferma ad esempio che l'ETSI è restia a rafforzare le proprie disposizioni in materia di inclusività poiché ritiene di essere conforme al regolamento, anche se le organizzazioni di cui all'allegato III non la considerano tale. Analogamente l'ECOS afferma 20 che la partecipazione all'ETSI da parte delle organizzazioni di cui all'allegato III rimane più complessa rispetto alle altre due OEN. Una delle argomentazioni presentate riguarda il fatto che l'inclusività del processo non può essere scissa dai diritti di voto, in quanto nell'ETSI i diritti di voto detenuti dai soggetti interessati dell'industria sono superiori al totale combinato dei diritti di voto delle altre categorie di soggetti interessati o autorità. La quota di diritti di voto nell'ETSI detenuta dagli ONN degli Stati membri dell'UE è di circa il 2 %. I diritti di voto degli altri soggetti interessati che non appartengono all'industria (società civile, università, ricerca) sono a malapena conteggiabili in caso di voto.

Tali preoccupazioni sono state ribadite da alcune categorie di soggetti interessati, in particolare nel caso dell'accessibilità, dove alcuni rappresentanti delle persone con disabilità hanno avuto difficoltà a considerare il processo inclusivo e hanno dovuto ricorrere alle associazioni dei consumatori. Sebbene in senso stretto ricorrere alle associazioni dei consumatori non sia contrario al regolamento, le preoccupazioni espresse dalle diverse categorie di soggetti interessati mettono in dubbio che sia stata riservata sufficiente attenzione all'inclusività.

2.2.1Istituti di ricerca

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 9, del regolamento, dalle relazioni delle OEN 21 emerge che vi erano diverse attività che hanno coinvolto gli organismi di ricerca. Tuttavia le relazioni non sono del tutto chiare sull'efficacia delle attività, ad esempio in merito ai loro effetti sull'adozione di norme specifiche o in termini di maggiore partecipazione.

In un'ulteriore iniziativa dell'ottobre 2016, rinnovata nell'ottobre 2021 22 , il CEN, il Cenelec e il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea hanno firmato un accordo di cooperazione per collegare la ricerca e l'innovazione con la normazione, contribuire ad anticipare le esigenze di normazione e conformarsi alle priorità strategiche.

Il JRC si è inoltre impegnato insieme all'associazione COST, attraverso l'iniziativa congiunta sulla normazione, a fornire informazioni e formazione sui vantaggi della normazione per le attività di ricerca e innovazione condotte nei progetti COST. Nell'ambito di questo collegamento, a partire dal 2019, diversi moduli di formazione sono stati offerti da CEN-Cenelec.

2.2.2Strumenti TIC

Le OEN trasmettono relazioni sugli investimenti e sull'utilizzo degli strumenti TIC per rendere il SEN più efficiente e per facilitare le attività di normazione (quali la cooperazione tra i membri, le riunioni, il lavoro di elaborazione, l'accesso ai documenti di lavoro e ai prodotti della normazione, la comunicazione e le approvazioni a distanza).

2.3Cooperazione tra gli ONN e le OEN 

Gli ONN e le OEN hanno messo in atto meccanismi per agevolare lo scambio delle migliori prassi, quali gruppi consultivi, comitati di monitoraggio, riunioni e orientamenti. Le tre OEN utilizzano una serie di strumenti per agevolare e migliorare lo scambio reciproco e tra le delegazioni nazionali delle migliori prassi (ad esempio attraverso le riunioni dei capidelegazione nazionali organizzate dall'ETSI). Le OEN cooperano altresì ad attività nei settori dell'educazione, della formazione, della ricerca e dello sviluppo in diverse aree relative alla normazione, come le attività di formazione congiunte sulla normazione realizzate da CEN-Cenelec.

Alla fine del 2021 alcuni ONN hanno espresso preoccupazioni riguardo al loro ruolo all'interno dell'ETSI. Sono in corso discussioni tra l'ETSI e alcuni ONN europei sul loro riconoscimento come partner strategici per la normazione.

2.4Accesso alle norme da parte delle PMI (articolo 6)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, gli ONN preparano una relazione annuale concernente le loro attività per incoraggiare e facilitare l'accesso delle PMI alle norme e ai processi di elaborazione delle stesse. Sono incluse anche le relazioni sullo scambio delle migliori prassi finalizzate a incentivare la partecipazione delle PMI (ossia l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento). Lo studio a sostegno della presente relazione contiene statistiche precise su tale argomento 23 e mostra il numero di ONN che consentono alla relativa categoria di soggetti interessati di essere rappresentata, come indicato nella tabella che segue. Ad esempio il primo valore della tabella (29/33) indica che su 33 ONG associate a tale OEN, 29 hanno consentito alle PMI di essere rappresentate nel CEN.

Soggetti interessati/ OEN / anno

CEN

Cenelec

ETSI

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

PMI

29/33

30/34

31/34

31/34

29/33

30/34

31/34

31/34

28/39

29/39

29/39

30/39

Consumatori

25/33

24/34

25/34

25/34

20/33

20/34

22/34

22/34

26/39

27/39

27/39

27/39

Soggetti interessati alla tutela dell'ambiente

24/33

24/34

26/34

26/34

18/33

20/34

23/34

23/34

22/39

23/39

23/39

23/39

Parti sociali interessate

21/33

20/34

23/34

22/34

17/33

18/34

20/34

20/34

19/39

20/39

20/39

20/39

È opportuno osservare che in alcuni casi il numero totale degli ONN associati è molto più elevato del numero di paesi dell'UE e del SEE. Ciò è dovuto al fatto che le OEN includono gli ONN non appartenenti all'UE e al SEE nei loro processi di elaborazione.

Dallo studio emerge un dato sorprendente, ossia che gli ONN nel CEN e nel Cenelec hanno concesso sempre più tariffe speciali alle PMI per la partecipazione alle attività di normazione tra il 2015 e il 2019, mentre per gli ONN dell'ETSI si è osservata una tendenza alla diminuzione nella concessione di tali tariffe speciali. A tale riguardo nella relazione dell'ETSI del 2019 24 si legge anche che l'ETSI non opera secondo il principio della delega nazionale e che la partecipazione delle PMI all'organizzazione e al lavoro tecnico dell'ETSI è pertanto diretta attraverso la loro adesione all'ETSI; solo durante il processo di approvazione pubblica tali soggetti interessati devono presentare le proprie osservazioni attraverso gli ONN dell'ETSI.

2.5Partecipazione delle autorità pubbliche alla normazione europea (articolo 7)

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 7 del regolamento, le relazioni trasmesse alla Commissione contengono poche informazioni sistematiche e ufficiali in merito al coinvolgimento delle autorità pubbliche nelle attività di normazione. Le relazioni delle OEN 25 indicano generalmente le azioni 4 e 9 dell'iniziativa congiunta sulla normazione 26 quali esercizi adeguati. Poiché non sono disponibili dati precisi, in futuro potrà essere presa in considerazione l'adozione di uno strumento di monitoraggio.

2.6Programmi di lavoro annuali dell'Unione (articolo 8)

Conformemente all'articolo 8 la Commissione ha adottato programmi di lavoro annuali dell'Unione per la normazione europea 27 . I programmi di lavoro annuali dell'Unione consentono alla Commissione di fornire alle OEN un orientamento sulle attività relative alle norme e ai prodotti della normazione nonché sulle modalità atte a rafforzare il coinvolgimento nel processo delle piccole e medie imprese e delle parti sociali interessate. Tale documento è stato gradualmente adattato per stabilire delle priorità riguardo alle politiche dell'UE in modo da fornire un'idea dell'orientamento e delle aspettative dal punto di vista dei responsabili delle politiche, nonché per fornire orientamenti più efficaci ai soggetti interessati alla normazione in termini di presentazione delle norme. 

2.7Richieste di normazione (articolo 10)

Nel periodo 2015-2019 la Commissione ha presentato 35 richieste di normazione e altre nove nel 2020, per un totale di 44 richieste, di cui sei sono state rifiutate (13,6 %). Le OEN hanno spesso motivato il rifiuto come segue: disaccordo su determinate norme richieste; disaccordo su alcuni requisiti contenuti nella richiesta di normazione; disaccordo sul fatto che determinate specifiche tecniche richieste siano necessarie a sostegno di uno specifico requisito fondamentale; o disaccordo sulle scadenze fissate per la presentazione delle norme richieste.

Il rifiuto delle richieste di normazione può avere un impatto significativo: i) sulla realizzazione di un mercato interno equo ed efficace; ii) sulla competitività delle industrie; iii) sulla partecipazione delle parti sociali interessate; iv) sulla sovranità tecnologica dell'Unione. Esso può anche avere come conseguenza il ricorso a norme non UE nei casi in cui potrebbe non essere chiaro fino a che punto sia stato applicato un processo inclusivo.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle richieste di normazione, si sono verificati anche casi in cui è stata eseguita solo una parte di tali richieste, nonostante l'accettazione del CEN 28 .

2.7.1Sostegno della Commissione all'esecuzione delle richieste di normazione (norme armonizzate)

Prima del 2018 era previsto un contratto di servizi ("consulenti della nuova strategia") per aiutare le OEN a verificare la conformità dei progetti di norme armonizzate alla richiesta della Commissione. Nell'ambito di tale contratto la percentuale di successo dei prodotti della normazione pubblicati nella GUUE è risultata limitata e si è accumulato un notevole arretrato di norme non pubblicate. Nel marzo 2017 la banca dati interna della Commissione registrava 596 casi di norme armonizzate non trattati presentati dalle OEN. Al fine di disporre di un servizio efficace per l'attuazione del regolamento, la Commissione ha invitato ad adottare un nuovo contratto di servizi 29 ("norme armonizzate"). Nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema la Commissione ha prestato attenzione a correggere alcuni problemi precedentemente individuati e a garantire:

·la natura volontaria del servizio per le OEN, anche in linea con il sistema precedente dei consulenti della nuova strategia;

·una chiara separazione dei ruoli – i consulenti non elaborano o negoziano il contenuto delle norme armonizzate, ma si concentrano sulla valutazione del rispetto, da parte di tali norme, delle prescrizioni del diritto dell'UE;

·la disponibilità di servizi settoriali che fungano da orientamento in caso di nuovi dubbi, domande o problemi che possono verificarsi nell'elaborazione delle norme armonizzate; nonché

·il ruolo della Commissione nella decisione finale di pubblicare le norme armonizzate nella GUUE.

La Commissione ha strutturato il lavoro dei consulenti per le norme armonizzate in modo da non ritardare la produzione di queste ultime.

Dall'attuazione del sistema di consulenti per le norme armonizzate, l'arretrato di norme armonizzate non valutate e trattate dalle OEN per la pubblicazione nella GUUE è diminuito, a dicembre 2021, a sole due norme del 2018 e a cinque norme del 2019, per le quali si attende una decisione della Commissione.

Dal 9 dicembre 2021 il contraente della Commissione che gestisce i consulenti per le norme armonizzate ha ricevuto 3 312 richieste di valutazione di progetti di norme armonizzate dalle OEN nell'ambito di 21 atti legislativi dell'UE, di cui 2 944 sono state trattate e 368 sono risultate inammissibili 30 . In tutti i settori solo il 27,58 % delle valutazioni delle norme armonizzate è risultato positivo 31 , principalmente a causa dell'inadeguatezza rispetto al diritto dell'UE, e ciò dimostra che occorre lavorare di più nell'ambito del processo di elaborazione delle norme, ad esempio all'interno dei comitati tecnici, in modo da adeguare meglio il lavoro svolto ai requisiti politici e giuridici.

2.7.2Produzione e pubblicazione delle norme armonizzate

Nel 2016 e nel 2017 i soggetti interessati avevano sollevato la questione del ritardo delle pubblicazioni di alcune norme armonizzate. Di conseguenza la Commissione ha monitorato le diverse fasi del processo a partire dal 2018 e i relativi risultati sono qui riportati anche per l'anno 2020.

Nel periodo 2018-2020 alla Commissione sono state trasmesse 1 247 norme armonizzate a sostegno della legislazione dell'UE; in 238 casi si trattava di ritrasmissioni di norme armonizzate esistenti nell'ambito dei nuovi regolamenti. Pertanto sono state presentate 1 009 nuove norme, comprese 76 rettifiche e 267 modifiche.

Nell'analisi riportata di seguito la presente relazione si concentra sulla presentazione delle nuove norme che sono state distribuite per anno e per OEN come segue:

Norme armonizzate elaborate

2018

2019

2020

Totale

CEN

231

216

129

576

Cenelec

134

161

104

399

ETSI

8

11

15

34

Totale

373

388

248

1 009

Al 9 dicembre 2021 sono state pubblicate 576 norme armonizzate nella GUUE, 17 sono in fase di pubblicazione, 371 non sono state accettate e 45 sono in attesa di decisione.

Sulla base della banca dati interna della Commissione, che interagisce con gli strumenti informatici dell'OEN, il tempo mediano che intercorre tra l'adozione di una norma armonizzata da parte del CEN, del Cenelec o dell'ETSI e la presentazione formale alla Commissione per la pubblicazione nella GUUE è di 100 giorni. Ciò significa che le OEN possono impiegare più di tre mesi per presentare alla Commissione una norma dopo che è stata resa pubblica (ossia disponibile per l'acquisto), affinché essa possa iniziare a valutare e a trattare la norma armonizzata ai fini della pubblicazione nella GUUE 32 . Il periodo di tempo medio (tra parentesi nella tabella di seguito) è molto più lungo a causa di alcuni casi estremi 33 . 

Periodo di tempo mediano (e medio) (giorni) tra l'adozione dell'OEN e la presentazione alla Commissione

2018

2019

2020

Totale

CEN

75 (115)

105 (199)

70 (91)

83 (141)

Cenelec

218 (424)

189 (1374)

82 (481)

186 (822)

ETSI

29 (27)

49 (58)

20 (29)

28 (38)

Totale

109 (224)

117 (683)

75 (251)

100 (407)

Per quanto riguarda il trattamento delle norme armonizzate da parte della Commissione stessa, il periodo di tempo mediano (medio) che intercorre dalla presentazione alla Commissione da parte delle OEN alla pubblicazione nella GUUE 34 è diminuito costantemente, come indicato nella tabella che segue. I tempi di trattamento più lunghi richiesti dalla Commissione nel 2019 sono dovuti al cambiamento del metodo di pubblicazione (dalla serie C alla serie L della GUUE), che ha comportato un periodo transitorio di adattamento. Da allora la Commissione ha ridotto notevolmente la durata dei suoi processi. Nel 2020 e nel 2021 la Commissione ha ottenuto risultati migliori rispetto al 2018 (quando la pubblicazione delle norme armonizzate nella GUUE era ancora effettuata conformemente alle procedure per la pubblicazione nella serie C della GUUE).

2018

2019

2020

2021

Periodo di tempo mediano (e medio) (giorni) tra la presentazione alla Commissione e la pubblicazione nella GUUE

238 (298)

292 (322)

228 (231)

108 (121)

2.8Obiezioni formali (articolo 11)

Nel periodo 2015-2019 è stato presentato un totale di 20 obiezioni formali a norme armonizzate specifiche conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento. Altre tre sono state presentate nel 2020 35 . La durata media di un'obiezione formale (intesa come il periodo di tempo che intercorre tra la sua presentazione e la sua risoluzione) è di 1 084 giorni, ossia 3 anni.

2.9Comunicazione alle organizzazioni dei soggetti interessati (articolo 12)

La Commissione ha creato una pagina web dedicata 36 alle comunicazioni di cui all'articolo 12.

2.10Specifiche delle TIC (articoli 13 e 14)

Molte delle più comuni specifiche tecniche delle TIC sono state elaborate recentemente nell'ambito di consessi e consorzi privati. L'articolo 13 del regolamento consente alla Commissione di identificare le specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici. Ciò favorisce una maggiore concorrenza nel settore e riduce il rischio di dipendenza dai sistemi proprietari. Un apposito elenco è stato pubblicato sul sito web della Commissione 37 .

Inoltre la disponibilità di norme comuni nel settore delle TIC garantisce l'interoperabilità e ciò è diventato sempre più importante, dal momento che il numero di dispositivi collegati tra loro è in aumento. Con la comunicazione sulle priorità per la normazione delle TIC 38 del 2016, la Commissione ha proposto di concentrare le risorse per la definizione di norme e l'attenzione delle comunità di normazione su cinque settori prioritari. L'importanza delle norme nel settore delle TIC è stata nuovamente messa in risalto nella strategia industriale del 2020 39 .

È stata istituita una piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC 40 per assistere la Commissione su questioni riguardanti l'attuazione della politica di normazione nel campo delle TIC, comprese la definizione degli obiettivi e l'identificazione delle specifiche. Sono state individuate e raggruppate oltre 150 azioni in settori tematici.

3Finanziamento delle OEN (articoli 15, 16 e 17)

Il finanziamento dell'UE alle OEN e alle organizzazioni di cui all'allegato III per le attività è definito negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento.

Per il periodo 2015-2019 le sovvenzioni concesse dall'UE per le attività di normazione sono state pari a circa 105,3 milioni di EUR (85 milioni di EUR sono stati stanziati per le OEN e 20 milioni di EUR per le organizzazioni di cui all'allegato III). L'UE e l'EFTA cofinanziano parte dei costi e delle attività delle organizzazioni. Le sovvenzioni sono stanziate sotto forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni per azioni. Le sovvenzioni di funzionamento contribuiscono al bilancio di funzionamento per lo svolgimento dei programmi di lavoro annuali, nei quali sono specificate le attività programmate per ogni anno in linea con gli obiettivi di normazione della Commissione. Le sovvenzioni di funzionamento stanziate per il periodo 2015-2019 hanno riguardato un'ampia gamma di attività quotidiane. Le sovvenzioni per azioni hanno finanziato attività specifiche a sostegno della legislazione e delle politiche dell'UE. Nel 2019 le sovvenzioni per azioni hanno costituito il 66 % del finanziamento dell'UE alle OEN e alle organizzazioni di cui all'allegato III. La Commissione segue l'esecuzione delle attività a cui sono destinati i finanziamenti attraverso le relazioni trasmesse dalle OEN.

Tra le OEN, il principale beneficiario è stato il CEN, che ha ricevuto circa il 71 % del finanziamento complessivo concesso alle OEN nel periodo 2015-2019, seguito dall'ETSI (con il 22 % del finanziamento) e dal Cenelec (con il 7 % del finanziamento). Le ripartizioni complessive del finanziamento totale erogato dall'UE alle OEN per le sovvenzioni di funzionamento e per le sovvenzioni per azioni sono rimaste in linea di massima stabili nel corso degli anni di riferimento.

Il sostegno finanziario destinato alle organizzazioni di cui all'allegato III, volto a migliorare l'inclusività dei loro rispettivi gruppi di interesse nel processo di elaborazione delle norme, è complessivamente aumentato negli ultimi cinque anni. L'SBS e l'ANEC hanno beneficiato delle percentuali più elevate (rispettivamente il 42,5 % e il 34,5 %) del finanziamento totale dell'UE erogato alle organizzazioni di cui all'allegato III tra il 2015 e il 2019. L'ECOS ha ricevuto il 15,7 % e la CES il 7,3 % del finanziamento complessivo.

Per quanto riguarda la semplificazione del finanziamento delle OEN e la riduzione degli oneri amministrativi, nel 2015 la Commissione ha introdotto un meccanismo che prevede importi forfettari per il finanziamento di determinate spese sostenute nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione, quali le spese per persone/giorni necessari e le spese di viaggio. Il meccanismo ha contribuito a ridurre gli oneri amministrativi per quanto riguarda l'obbligo di giustificare e documentare ogni spesa sostenuta in ciascun caso singolo. Tuttavia uno studio ha dimostrato che i beneficiari continuano a nutrire dubbi sulla documentazione richiesta in caso di eventuali audit.

Per quanto concerne gli obblighi di relazione, i soggetti interessati percepiscono alcune di queste attività di relazione come onerose. L'attività che richiede più tempo è l'elaborazione dei piani d'azione e delle relazioni per le sovvenzioni di funzionamento, che ha registrato un lieve incremento in termini di persone/giorni necessari a partire dal 2015. Tuttavia, se i dati trasmessi dalle OEN mostrano un incremento in termini di tempo medio impiegato per elaborare le proposte di sovvenzioni d'azione, essi indicano altresì una diminuzione del tempo medio necessario per le relazioni sulle sovvenzioni d'azione.

4Conclusioni

Dalla presente seconda relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 emerge che il sistema europeo di normazione è migliorato sotto alcuni aspetti, ad esempio per quanto riguarda i nuovi strumenti informatici; vi è tuttavia ancora margine di miglioramento in diversi settori. Ciò vale in particolare per gli aspetti dell'inclusività, il ruolo degli ONN nelle OEN e il tempo necessario per la presentazione delle norme armonizzate alla Commissione, come illustrato sopra.

Per quanto riguarda i tempi di trattamento delle norme e dei prodotti della normazione, sia le OEN sia la Commissione devono continuare a intensificare i loro sforzi per aumentare l'efficacia, nonostante i recenti sforzi compiuti dalla Commissione per ridurre sostanzialmente i suoi tempi di adozione per la pubblicazione delle norme armonizzate.

(1)

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(2)

Ai sensi del regolamento, le tre organizzazioni europee di normazione sono il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

(3)

COM(2016) 212 final.

(4)

 Studio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 (articolo 24) https://doi.org/10.2873/504681 e https://doi.org/10.2873/593923 . 

(5)

COM(2015) 550 final.

(6)

COM(2016) 358 final.

(7)

  https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system_en#jis . 

(8)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018SC0015 . 

(9)

SWD(2015) 205 final del 27.10.2015.

(10)

  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/13507/attachments/1/translations?locale=it . 

(11)

  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/13508/attachments/1/translations?locale=it . 

(12)

  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/13509/attachments/1/translations?locale=it . 

(13)

Ares(2016)6548298 del 22.11.2016.

(14)

Ad es. direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE.

(15)

  https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks_en#blue-guide . 

(16)

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13099-Standardisation-strategy_it .

(17)

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13099-Standardisation-strategy/F2665680_it .

(18)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13099-Standardisation-Strategy/F2665677_it.

(19)

  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44748?locale=it .

(20)

  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44749?locale=it .

(21)

  https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system_en#article24 .

(22)

  https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2021/pressrelease/2021-10-21-jrc-cen-cenelec-renewed-cooperation/ . 

(23)

  https://doi.org/10.2873/504681 . 

(24)

  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44751?locale=it . 

(25)

  https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system_en#annual  

(26)

Azione 4: miglioramento della sensibilizzazione riguardo alla normazione presso le autorità pubbliche nazionali; azione 9: inclusività, trasparenza ed effettiva partecipazione di tutte le parti interessate al sistema europeo di normazione.

(27)

  https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system_en#annual  

(28)

Nel caso della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, nonostante l'accettazione della richiesta di normazione M/557 da parte del CEN, il comitato tecnico responsabile non ha progredito nella sua attuazione con riguardo ai tubi flessibili.

(29)

  https://ec.europa.eu/growth/content/technical-assistance-area-harmonised-standards_en . 

(30)

Ad esempio poiché non si riferivano a norme armonizzate o a causa di richieste ridondanti.

(31)

Nota: una singola norma è valutata da 2 a 4 volte e ogni volta è contata separatamente in questa statistica. Il numero riportato non è quindi indicativo delle valutazioni negative che appaiono in fase avanzata.

(32)

La Commissione non può iniziare a trattare internamente le norme armonizzate fino a quando non sono state presentate formalmente alla Commissione da parte delle OEN.

(33)

La notevole differenza registrata per il Cenelec è dovuta alla presentazione in blocco di alcune vecchie norme e delle relative modifiche più recenti. Poiché alcune di queste vecchie norme risalgono agli anni novanta, la media tiene conto dei ritardi nella presentazione e quindi i risultati sono distorti. In particolare la maggior parte delle norme che comportano tali significativi ritardi può essere circoscritta ai prodotti nell'ambito delle richieste di normazione della Commissione relative alla normativa in materia di progettazione ecocompatibile.

(34)

Si riferisce a tutto il tempo necessario alla Commissione per valutare prima le norme armonizzate ricevute dalle OEN e attuare successivamente la procedura interna che dà luogo alla loro pubblicazione nella GU.

(35)

  https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system_en#objections .

(36)

  https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system_en .

(37)

  https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/ict-standardisation/ict-technical-specifications_en .

(38)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0176 .

(39)

  https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en-industrial-strategy-2020 .

(40)

  https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2758&lang=it . 

Top