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Document 32010R0961

Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007

OJ L 281, 27.10.2010, p. 1–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; abrogato da 32012R0267

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/961/oj

27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/1


REGOLAMENTO (UE) N. 961/2010 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2010

concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha approvato la decisione 2007/413/PESC che conferma le misure restrittive adottate dal 2007 e dispone sia misure restrittive aggiuntive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran ('Iran'), in osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sia misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010.

(2)

Tali misure restrittive comprendono, in particolare, restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, restrizioni al commercio di attrezzature chiave dei settori del petrolio e del gas naturale e agli investimenti in tali settori, restrizioni agli investimenti iraniani nell’estrazione di uranio e nell’industria nucleare, restrizioni ai trasferimenti di fondi da e verso l’Iran, restrizioni riguardanti il settore bancario iraniano, restrizioni all’accesso dell’Iran ai mercati assicurativo e obbligazionario dell’Unione e restrizioni alla prestazione di determinati servizi per navi e aeromobili cargo iraniani.

(3)

La decisione 2010/413/PESC ha inoltre disposto l’assoggettamento di categorie aggiuntive di persone al congelamento dei fondi e delle risorse economiche, così come altre modifiche tecniche delle misure esistenti.

(4)

Poiché tali misure restrittive rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede una normativa a livello dell’Unione, nella misura in cui esse riguardano l’Unione, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

Il regolamento (CE) n. 423/2007, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), ha dato attuazione alle misure restrittive adottate dall’Unione sulla base della posizione comune 2007/140/PESC (3). Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 423/2007 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

(6)

Le misure restrittive rivedute relative ai beni a duplice uso dovrebbero coprire tutti i beni e le tecnologie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4), tranne determinati prodotti della categoria 5 ivi prevista. Tali prodotti della categoria 5 collegati alla tecnologia nucleare e missilistica e attualmente soggetti ad un divieto di trasferimento da e verso l'Iran dovrebbero, tuttavia, restare soggetti a tale divieto. Dovrebbero inoltre essere assoggettati a un divieto di trasferimento da e verso l'Iran anche taluni beni e tecnologie la cui esportazione era subordinata in precedenza ad un'autorizzazione preventiva a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 423/2007.

(7)

Al fine di assicurare l'attuazione efficace del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione all'Iran di talune attrezzature o tecnologie chiave che potrebbero essere utilizzate nei settori chiave delle industrie del petrolio e del gas naturale, si dovrebbe fornire un elenco di tali attrezzature e tecnologie chiave.

(8)

Inoltre, per essere efficaci, le restrizioni agli investimenti nei settori iraniani del petrolio e del gas dovrebbero comprendere determinate attività chiave, quali i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse, e, per la stessa ragione, dovrebbero applicarsi sia alle imprese comuni sia ad altre forme di associazione e di cooperazione con l'Iran nel settore del trasporto di gas naturale.

(9)

Le misure restrittive non dovrebbero incidere sull'importazione o sull'esportazione di petrolio o gas verso e dall'Iran, compreso l'adempimento degli obblighi di pagamento correlati con tale importazione o esportazione.

(10)

Per garantire l’efficacia delle restrizioni agli investimenti iraniani nell’Unione occorre adottare misure intese a vietare che persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri consentano o autorizzino tali investimenti.

(11)

È vietato, conformemente all'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) e delle entità designate possedute o controllate dall'IRISL, caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall'IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri. Tuttavia, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'IRISL e delle entità designate, possedute o controllate dall'IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone di trattenere l'equipaggio ad esse legato da contratto.

(12)

È opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un'entità o un organismo non menzionati nell'elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento.

(13)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(14)

Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(15)

La competenza a modificare gli elenchi di cui agli allegati VII e VIII del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, tenuto conto della specifica minaccia per la pace e la sicurezza internazionali costituita dall'Iran evidenziata dalla crescente preoccupazione per il suo programma nucleare sottolineata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010 e al fine di assicurare la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati I e II della decisione 2010/413/PESC.

(16)

La procedura di modifica degli elenchi di cui agli allegati VII e VIII del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la sua decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.

(17)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6).

(18)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure da esso contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«succursale» di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;

b)

«servizi di intermediazione»:

i)

la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

ii)

la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

c)

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

d)

«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (7), comprese le sue succursali all'interno o al di fuori dell'Unione;

e)

«territorio doganale dell’Unione»: il territorio quale definito all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (8), e dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (9);

f)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

g)

«ente finanziario»:

i)

un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute («bureau de change»);

ii)

un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (10), nella misura in cui svolga attività che rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva;

iii)

un'impresa d'investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (11);

iv)

un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni;

v)

un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (12), fatta eccezione per gli intermediari di cui all'articolo 2, punto 7), di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;

h)

«congelamento di risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

i)

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

j)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i)

i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi o plusvalore generati dalle attività;

v)

i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

k)

«beni»: prodotti, materiali e attrezzature;

l)

«assicurazione»: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;

m)

«persona, entità o organismo iraniani»:

i)

lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell'Iran;

ii)

qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;

iii)

qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;

iv)

qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell'Iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti;

n)

«riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

o)

«comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1737(2006);

p)

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

q)

«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

r)

«trasferimento di fondi»: un’operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini «ordinante», «beneficiario» e «prestatore di servizi di pagamento» hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (13);

s)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:

i)

una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata;

ii)

una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati.

CAPO II

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 2

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e II, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran, oppure

b)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alle lettere a) e b).

2.   L’allegato I comprende i beni e le tecnologie, compreso il software, che sono beni e tecnologie a duplice uso definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, tranne i beni e le tecnologie della categoria 5 dell’allegato I del medesimo regolamento che non figurano negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico.

3.   L’allegato II comprende altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, comprese quelle individuate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato delle sanzioni.

4.   Gli allegati I, II e III non comprendono i beni e le tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (14) ('elenco comune delle attrezzature militari').

Articolo 3

1.   Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato IV, originari o meno dell'Unione, a qualunque persona, entità o organismo iraniani o per un uso in Iran.

2.   Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione.

3.   L’allegato IV comprende i beni e le tecnologie non contemplati dagli allegati I e II, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

4.   Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato IV qualora abbiano fondati motivi per stabilire che tali operazioni contribuirebbero a una delle seguenti attività:

a)

attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

b)

sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; oppure

c)

esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

6.   Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata.

7.   Qualora l'autorità competente di uno Stato membro rifiuti di rilasciare un’autorizzazione o in caso di annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione, a norma del paragrafo 5, gli Stati membri ne informano gli altri Stati membri e la Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (15).

8.   Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione a norma del paragrafo 5 per una transazione essenzialmente identica ad una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma dei paragrafi 6 e 7, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

Articolo 4

È vietato acquistare, importare o trasportare dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, II e III, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 5

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inclusi in detto elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I e II, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o elencati negli allegati I, II e III, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

2.   È soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato la fornitura di:

a)

assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato IV, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;

b)

finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato IV, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, non concedono autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 2 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

a)

attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

b)

sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; oppure

c)

esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Articolo 6

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) non si applica:

a)

ai trasferimenti diretti o indiretti di beni della parte B dell’allegato I, con transito nel territorio degli Stati membri, quando tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati in Iran, o per un uso in Iran, per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006;

b)

alle operazioni disposte dal programma di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA);

c)

ai beni forniti, trasferiti in Iran, o per un uso in Iran, in relazione ad obblighi di Stati parti a titolo della Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, del 13 gennaio 1993.

Articolo 7

1.   Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per le transazioni connesse con beni e tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o assistenza e servizi di intermediazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, qualora stabiliscano, salvo i casi in cui si applica la lettera c), che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, compreso quando tali beni e tecnologie, assistenza o servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, e a condizione che:

a)

il contratto per la fornitura dei beni o delle tecnologie, o per la prestazione di assistenza o servizi di intermediazione, preveda adeguate garanzie in merito ai destinatari finali;

b)

l’Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione oppure, a seconda dei casi, l'assistenza o i servizi di intermediazione pertinenti, per attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; e

c)

nei casi in cui l’operazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che l’operazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2.   Lo Stato membro che respinge una richiesta di autorizzazione ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle transazioni o ai servizi di intermediazione connessi con beni e tecnologie di cui all'allegato III.

Articolo 8

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature e tecnologie chiave elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.

2.   L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas in Iran:

a)

prospezione di greggio e gas naturale;

b)

produzione di greggio e gas naturale;

c)

raffinazione;

d)

liquefazione di gas naturale.

3.   L’allegato VI non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, II o IV.

Articolo 9

È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie chiave elencate nell'allegato VI, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie chiave di cui all'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani o per uso in Iran;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 10

I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano alle operazioni richieste da un contratto commerciale concluso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento o da un contratto o un accordo relativo a un investimento in Iran concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010, né ostano all'esecuzione di un obbligo che ne deriva, purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare l’operazione o prestare assistenza abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’operazione o l’assistenza alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, identificate sui siti web elencati nell’allegato V.

CAPO III

RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE

Articolo 11

1.   Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani di cui al paragrafo 2;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniani di cui al paragrafo 2;

c)

la creazione di imprese in partecipazione con qualsiasi persona, entità o organismo iraniani di cui al paragrafo 2;

d)

la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani che partecipano:

a)

alla produzione di beni o tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II;

b)

alla produzione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencati nell'allegato III;

c)

alla prospezione o alla produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale.

3.   Ai fini soltanto del paragrafo 2, lettera c), si applicano le seguenti definizioni:

a)

la «prospezione di greggio e gas naturale» comprende la prospezione e la gestione delle riserve di greggio e gas naturale, nonché la fornitura di servizi geologici in relazione a tali riserve;

b)

la «produzione di greggio e gas naturale» comprende i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse;

c)

per «raffinazione» si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione per la vendita finale di combustibili.

4.   È vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale ai sensi del paragrafo 3, lettera b).

5.   Ai fini del paragrafo 4, per cooperazione s'intende:

a)

la condivisione delle spese d'investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o fornitura di gas naturale direttamente da o verso il territorio dell'Iran; e

b)

la cooperazione diretta a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell’Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con tale territorio.

Articolo 12

1.   La realizzazione di un investimento attraverso operazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, in una persona, un'entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie elencati nell'allegato VI è soggetta all’autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, non concedono autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 1 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

a)

attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

b)

sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; oppure

c)

esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Articolo 13

In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione a realizzare un investimento attraverso operazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, purché:

a)

la persona, l'entità o l'organismo iraniani si siano impegnati ad applicare adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per quanto riguarda i beni o le tecnologie in questione;

b)

l’Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione per attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, e

c)

nei casi in cui l’investimento viene realizzato in una persona, un'entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che l’operazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

Articolo 14

L’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché

a)

l’operazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 26 luglio 2010, e

b)

l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.

Articolo 15

È vietato:

a)

accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari, o l'acquisizione o l'aumento della partecipazione, o la creazione di imprese in partecipazione siano realizzati da una o più persone giuridiche, entità o organismi iraniani, in un'impresa che svolge una o più delle seguenti attività:

i)

estrazione di uranio;

ii)

arricchimento e ritrattamento dell’uranio;

iii)

produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

CAPO IV

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 16

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato VII. Figurano nell’allegato VII le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni a norma del paragrafo 12 della UNSCR 1737 (2006), del paragrafo 7 della UNSCR 1803 (2008) o dei paragrafi 11, 12 o 19 della UNSCR 1929 (2010).

2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato VIII. Figurano nell’allegato VIII le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi non menzionati nell’allegato VII che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/413/PESC del Consiglio, sono stati riconosciuti come:

a)

partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran, anche mediante la partecipazione all’acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;

b)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aiutato una persona, un'entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010);

c)

membri di alto livello del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello;

d)

persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

È vietato, conformemente all'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'IRISL e delle entità designate possedute o controllate dall'IRISL, caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall'IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri. Tale divieto non impedisce l'esecuzione di un contratto concluso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

L'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'IRISL e delle entità possedute o controllate dall'IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi né impone il trattenimento dell'equipaggio ad esse legato da contratto.

3.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VII e VIII o utilizzato a loro beneficio.

4.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

5.   Gli allegati VII e VIII riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone, entità ed organismi, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato VII.

6.   Gli allegati VII e VIII riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato VII. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato VII è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 17

In deroga all’articolo 16, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato V, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 16 è stata/a designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VII o VIII;

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e

e)

se si applica l’articolo 16, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

Articolo 18

In deroga all’articolo 16, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati VII o VIII sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo era stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato V, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

a)

l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

i)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un’entità o da un organismo di cui agli allegati VII o VIII;

ii)

il contratto, l’accordo o l’obbligo non contribuiranno alla fabbricazione, alla vendita, all’acquisto, al trasferimento, all’esportazione, all’importazione, al trasporto o all’uso dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati I, II, III e VI e

iii)

il pagamento non viola l’articolo 16, paragrafo 3;

b)

se si applica l’articolo 16, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica e

c)

se si applica l’articolo 16, paragrafo 2, lo Stato membro interessato abbia informato almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione gli altri Stati membri e la Commissione della decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

Articolo 19

1.   In deroga all’articolo 16, le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che:

a)

abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

i)

necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati VII o VIII e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali oppure

iii)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e

b)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VII, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all’articolo 16, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato V, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie o per il pagamento o il trasferimento di beni, se acquistati per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006, ovvero dei beni di cui all'articolo 6, lettere b) e c), a condizione che:

a)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VII, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata e

b)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 o 2.

Articolo 20

1.   L’articolo 16, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.

2.   L’articolo 16, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 16 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,

purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 o 2.

3.   Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all’articolo 21.

CAPO V

RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI

Articolo 21

1.   I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un'entità a un organismo iraniani sono trattati come segue:

a)

i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato V, se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;

b)

altri trasferimenti di importo inferiore ai 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato V, se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;

c)

altri trasferimenti di importo superiore ai 40 000 EUR o equivalente necessitano di un'autorizzazione preliminare delle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato V.

2.   Le disposizioni di cui sopra si applicano a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato in un'unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate.

3.   Le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a favore di una persona, di un'entità o di un organismo iraniani sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante di cui all'articolo 1, lettera r) alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene dato l'ordine iniziale di eseguire il trasferimento.

Le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, da un'entità o da un organismo iraniani sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di cui all'articolo 1, lettera r) alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente il beneficiario o ha sede il prestatore di servizi di pagamento.

Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte dall'ordinante o dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente l'ordinante o il beneficiario.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, autorizzano, alle condizioni che ritengono appropriate, un trasferimento di fondi per un valore pari o superiore a 40 000 EUR, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per stabilire che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l’autorizzazione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

a)

attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

b)

sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran;

c)

esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, oppure

d)

attività vietate connesse con la prospezione e produzione di greggio e di gas naturale e la raffinazione o liquefazione di gas naturale di cui agli articoli 8, 9 e 11 ad opera di una persona, un'entità o un organismo iraniani.

Un'autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione.

L'autorizzazione è considerata concessa se un'autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un’obiezione perché è in corso un’inchiesta, l’autorità competente lo dichiara e comunica la propria decisione il più presto possibile. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per svolgere l'inchiesta.

Lo Stato membro che respinge una richiesta di autorizzazione ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

5.   Il presente articolo non si applica ove un’autorizzazione di trasferimento sia stata concessa a norma degli articoli 13, 17, 18, 19 o 20.

Articolo 22

1.   Le succursali e le controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell’articolo 39, degli enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, identificata sui siti web di cui all’allegato V, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l’importo e la data dell’operazione entro cinque giorni lavorativi dall'esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura dell’operazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto dell’operazione e indicare in particolare se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, III, IV o VI del presente regolamento e, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata.

2.   Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se opportuno al fine di evitare operazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.

Articolo 23

1.   Nelle loro attività con gli enti finanziari o creditizi di cui al paragrafo 2, e per evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli enti finanziari o creditizi cui si applica l’articolo 39:

a)

esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela e conformemente ai propri obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;

b)

impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione e rifiutano l’operazione se queste informazioni non sono fornite;

c)

conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

d)

qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento di attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata sui siti web elencati nell'allegato V, fatti salvi gli articoli 5 e 16. L'UIF, o un'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

I suddetti obblighi per gli enti creditizi e finanziari sono complementari agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1781/2006 e dall’applicazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (16).

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:

a)

enti finanziari e creditizi con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell’Iran;

b)

succursali e filiali, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, di enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran;

c)

succursali e filiali, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, di enti finanziari o creditizi domiciliati in Iran;

d)

enti finanziari o creditizi non domiciliati in Iran ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran.

Articolo 24

1.   Agli enti finanziari o creditizi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell’articolo 39 è vietato:

a)

aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell’Iran, o presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 23, paragrafo 2;

b)

aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell’Iran, o presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 23, paragrafo 2;

c)

aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Iran;

d)

costituire un'impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell’Iran, o con un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

2.   È vietato:

a)

autorizzare l’apertura di un ufficio di rappresentanza o l’apertura nell’Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell’Iran, o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 23, paragrafo 2;

b)

concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell’Iran, o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 23, paragrafo 2, relativi all’apertura di un ufficio di rappresentanza, o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell’Unione;

c)

concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell’Iran, o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 26 luglio 2010;

d)

acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 da parte di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 25

È vietato:

a)

vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010, ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:

i)

all’Iran o al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii)

un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell’Iran, o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 23, paragrafo 2;

iii)

una persona fisica o una persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

iv)

persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b)

fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 a una persona, entità o organismo di cui alla lettera a);

c)

assistere una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 26

1.   È vietato:

a)

fornire assicurazioni o riassicurazioni:

i)

all’Iran o al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii)

a una persona, un'entità o un organismo iraniani diversi da una persona fisica oppure

iii)

a una persona fisica o a una persona giuridica, entità o organismo, quando agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2.   Il paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), non si applica alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o della responsabilità civile a persone, entità od organismi iraniani basati nell'Unione europea.

3.   Il paragrafo 1, lettera a), punto iii) non si applica alla fornitura di assicurazioni, ivi comprese le assicurazioni sanitarie e di viaggio, alle persone che agiscono a titolo privato, ad eccezione di quelle menzionate negli elenchi di cui agli allegati VII e VIII, nonché alla riassicurazione ad esse connessa.

Il paragrafo 1, lettera a), punto iii) non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo menzionati al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) e non elencati negli allegati VII o VIII.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto iii), non si considera che una persona, un'entità a un organismo agisca dietro istruzioni di una persona, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) e ii) qualora tali istruzioni siano impartiti ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo iraniani.

4.   Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ma, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 3, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di questa data.

CAPO VI

RESTRIZIONI AI TRASPORTI

Articolo 27

1.   Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione è vietata/o dal presente regolamento, alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato devono essere fornite, prima dell'arrivo e della partenza, informazioni relative a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio provenienti dall’Iran o dirette in Iran.

2.   Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce le informazioni, i termini da rispettare e i dati da chiedere, vengono stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3.   Inoltre, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

4.   Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti, di cui al paragrafo 3, possono essere presentati per iscritto tramite informative commerciali, portuali o di trasporto, purché esse contengano i dati necessari.

5.   A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.

Articolo 28

1.   La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza a navi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da una persona, un'entità o un organismo iraniani, è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle provenienti dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui all’articolo 27, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari.

2.   La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione degli aeromobili cargo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona, da un'entità o da un organismo iraniani, è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle provenienti dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui all’articolo 27, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che gli aeromobili cargo trasportino beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e per motivi di sicurezza.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito, a seconda dei casi.

Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato, in conformità della legislazione nazionale, a spese dell'importatore o lo si può ottenere da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 29

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone, entità o organismi designati elencati negli allegati VII e VIII;

b)

a qualsiasi altra persona, entità o organismo iraniani, governo iraniano compreso;

c)

qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alle lettere a) e b).

2.   Si considera che le misure istituite a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di un’operazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3.   In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l'onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.

Articolo 30

Ai fini degli articoli 8 e 9, 11, paragrafo 2, lettera c), e 21 e 26, qualsiasi organismo, entità o titolare di diritti derivato dalla concessione originaria, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento da parte di un governo sovrano diverso dall'Iran, di un accordo di produzione condivisa, non è considerato una persona, un'entità o un organismo iraniano. In tali casi e in relazione all'articolo 8, l'autorità competente dello Stato membro può richiedere a qualsiasi organismo o entità adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature e tecnologie chiave elencate nell'allegato VI.

Articolo 31

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 16, alle autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato V, in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione;

b)

collaborare con le autorità competenti, indicate sui siti web elencati nell’allegato V, per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 32

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   I divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

3.   La divulgazione in buona fede, quale prevista agli articoli 21, 22 e 23, delle informazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 da parte delle istituzioni o delle persone contemplate dal presente regolamento, ovvero da parte dei loro dipendenti o direttori, non fa sorgere responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro direttori o dipendenti.

Articolo 33

1.   Uno Stato membro può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici nazionali, dell'Unione o internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, ove l'applicazione del presente regolamento possa pregiudicare la cooperazione con una persona, un'entità o un organismo iraniano.

2.   Ai fini delle misure adottate a norma del paragrafo 1, non si applicano i divieti di cui agli articoli 8 e 9, 11, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, 21 e 26.

3.   Gli Stati membri s'informano in anticipo in ordine alle misure adottate a norma del 1.

Articolo 34

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 35

La Commissione:

a)

modifica l’allegato II sulla base di accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

b)

modifica l’allegato IV sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

c)

modifica l’allegato V sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 36

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato VII.

2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 16, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato VIII.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

5.   Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato VII.

6.   L’elenco di cui all’allegato VIII è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

Articolo 37

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 38

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato V. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato V.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato V.

Articolo 39

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Articolo 40

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 41

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

(3)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

(4)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(8)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(9)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(10)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(11)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(12)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

(13)  GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.

(14)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

(15)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(16)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.


ALLEGATO I

PARTE A

Beni e tecnologie di cui agli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), 2, paragrafo 2, 4 e 5, paragrafo 1, lettere b) e d)

Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, quali ivi definiti, ad eccezione dei seguenti:

Prodotto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

Descrizione

5A001

Sistemi, apparecchiature, componenti ed accessori di telecomunicazione come segue:

a.

Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

1.

appositamente progettate per resistere agli effetti transitori elettronici o agli effetti dell'impulso elettromagnetico entrambi conseguenti ad una esplosione nucleare;

2.

appositamente resistenti alle radiazioni gamma, neutroniche o ioniche o

3.

appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 218 K (- 55 °C) a 397 K (124 °C);

Nota: 5A001.a.3 si applica solo alle apparecchiature elettroniche.

Nota: 5A001.a.2 e 5A001.a.3 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature progettate o modificate per essere utilizzate a bordo di satelliti.

b.

sistemi e apparecchiature di telecomunicazione, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

1.

sistemi di comunicazione subacquei non collegati aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

frequenza portante acustica situata al di fuori della gamma compresa tra 20 kHz e 60 kHz;

b.

frequenza portante elettromagnetica inferiore a 30 kHz;

c.

impiego di tecniche elettroniche di orientamento del fascio; o

d.

impiego di «laser» o di diodi ad emissione di luce (LED) con una lunghezza d'onda di uscita superiore a 400 nm ed inferiore a 700 nm, in una «rete locale»;

2.

apparecchiature radio funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

previsione e selezione automatica delle frequenze e «velocità di trasferimento numeriche totali» per canale al fine di ottimizzare la trasmissione e

b.

incorporazione di una configurazione di un amplificatore di potenza lineare avente la capacità di trattare simultaneamente segnali multipli ad una potenza di uscita di 1 kW o più nella gamma di frequenza di 1,5 MHz o più, ma inferiore a 30 MHz o una potenza di 250 W o più nella gamma di frequenza di 30 MHz o più, ma non superiore a 87,5 MHz, su una «banda passante istantanea» di una ottava o più con un contenuto armonico di uscita e di distorsione migliore di -80 dB;

3.

apparecchiature radio basate su tecniche di «spettro esteso», comprese le tecniche di «salti di frequenza», diverse da quelle specificate in 5A001.b.4 ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

codici di estensione programmabili dall'utente o

b.

banda passante totale di trasmissione di 100 o più volte superiore alla banda passante di uno qualunque dei canali di informazione e superiore a 50 kHz;

Nota: 5A001.b.3.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature radio appositamente progettate per l'uso con sistemi di comunicazione radio cellulari civili.

Nota: 5A001.b.3 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature progettate per funzionare ad una potenza di uscita uguale o inferiore a 1 W.

4.

apparecchiature radio basate su tecniche di modulazione a banda ultra larga e provviste di codici di canalizzazione, di rimescolamento, o di identificazione di rete programmabili dall'utente aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

banda passante superiore a 500 MHz o

b.

«banda passante frazionaria» uguale o superiore al 20 %;

5.

ricevitori radio a controllo numerico aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

più di 1 000 canali;

b.

«tempo di commutazione della frequenza» inferiore a 1 ms;

c.

esplorazione o scansione automatica di una parte dello spettro elettromagnetico e

d.

identificazione dei segnali ricevuti o del tipo di trasmettitore o

Nota: 5A001.b.5 non sottopone ad autorizzazione apparecchiature radio appositamente progettate per l'uso con sistemi di comunicazione radio cellulari civili.

6.

che utilizzano funzioni di «trattamento del segnale» numerico onde assicurare la «codifica della voce» in uscita a velocità inferiori a 2 400 bit/s.

1.

Per la «codifica della voce» a velocità variabile, 5A001.b.6. si applica alla «codifica della voce» in uscita nel parlato continuo.

2.

Ai fini del 5A001.b.6, per «codifica della voce» si intende la tecnica che consiste nel raccogliere campioni di voce umana e convertirli poi in un segnale numerico, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del parlato umano.

c.

cavi di comunicazione a fibre ottiche, fibre ottiche ed accessori, come segue:

1.

fibre ottiche di lunghezza superiore a 500 m e specificate dal costruttore per sopportare un carico di rottura al «collaudo della messa in opera», uguale o superiore a 2x109 N/m2;

Nota tecnica:

«collaudo della messa in opera»: collaudo di produzione in linea o fuori linea basato sull'applicazione dinamica di una data sollecitazione a trazione su una fibra, di lunghezza da 0,5 a 3 m ad una velocità di spostamento da 2 a 5 m/s, al suo passaggio fra rulli di circa 150 mm di diametro. La temperatura ambiente nominale è di 293 K (20 °C) e l'umidità relativa del 40 %. Sono ammesse anche norme nazionali equivalenti per effettuare il collaudo della messa in opera.

2.

cavi a fibre ottiche ed accessori, progettati per impiego subacqueo;

Nota: il 5A001.c.2 non sottopone ad autorizzazione cavi ed accessori per telecomunicazioni civili standard.

N.B. 1 per i cavi ombelicali e i loro connettori, vedere 8A002.a.3.

N.B. 2 per i connettori o i penetratori di scafo a fibre ottiche, vedere 8A002.c.

d.

«antenne ad allineamento di fase a fascio orientabile elettronicamente» funzionanti al di sopra di 31,8 GHz;

Nota: 5A001.d non sottopone ad autorizzazione le «antenne ad allineamento di fase a fascio orientabile elettronicamente» per sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'ICAO relative ai sistemi di atterraggio a microonde (MLS).

e.

apparecchiature radiogoniometriche funzionanti a frequenze superiori a 30 MHz e aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.

«banda passante istantanea» uguale o superiore a 10 MHz e

2.

in grado di individuare una linea di rilevamento (LOB) per radiotrasmettitori non cooperanti con una durata di segnale inferiore a 1 ms;

f.

apparecchiature di disturbo appositamente progettate o modificate per interferire con, rifiutare, inibire, degradare o sviare i servizi di comunicazione cellulare, intenzionalmente e selettivamente, ed eseguire una delle funzioni seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.

simulare le funzioni di apparecchiature per reti di accesso radio (RAN);

2.

individuare e sfruttare caratteristiche specifiche del protocollo di comunicazione mobile impiegato (ad es., GSM) o

3.

sfruttare caratteristiche specifiche del protocollo di comunicazione mobile impiegato (ad es., GSM);

N.B.: per le apparecchiature di disturbo GNSS, vedere l'elenco dei materiali di armamento.

g.

sistemi e apparecchiature di localizzazione coerente passiva appositamente progettati per la rivelazione o l'inseguimento di oggetti in movimento misurando le riflessioni delle emissioni in radiofrequenza nell'aria ambiente prodotte da trasmettitori non radar.

I trasmettitori non radar possono includere radio, televisioni o stazioni base per telecomunicazioni cellulari commerciali.

Nota: 5A001.g. non sottopone ad autorizzazione:

a.

apparecchiature radio-astronomiche o

b.

sistemi o apparecchiature che abbiano emissioni radio dal bersaglio.

h.

Apparecchiature elettroniche progettate o modificate per attivare prematuramente o impedire l'innesco di ordigni esplosivi improvvisati comandati a distanza (RCIED).

N.B.: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

5A002

Sistemi, apparecchiature e componenti di sicurezza dell'informazione, come segue:

a.

Sistemi, apparecchiature, «assiemi elettronici» di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la «sicurezza dell'informazione», come segue, e loro altri componenti appositamente progettati:

N.B.: per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio gps o glonass), vedere 7a005.

1.

progettati o modificati per utilizzare la «crittografia» con l'impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l'autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.

2.

L'autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle parole d'ordine, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l'accesso non autorizzato.

3.

La «crittografia» non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati «fissi».

Nota: 5A002.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la «crittografia» secondo principi analogici laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.

a.

un «algoritmo simmetrico» utilizzante una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o

b.

un «algoritmo asimmetrico» in cui la sicurezza dell'algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti:

1.

fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (per es. RSA);

2.

calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (per es. Diffie-Hellman su Z/pz) o

3.

logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 5A002.a.1.b.2, superiore a 112 bit (per es., Diffie-Hellman su una curva ellittica);

2.

progettati o modificati per effettuare le funzioni crittoanalitiche;

3.

non utilizzati;

4.

appositamente progettati o modificati per ridurre le emanazioni compromettenti di segnali portatori di informazioni al di là di quanto richiesto dalle norme in materia di salute, di sicurezza o di interferenza elettromagnetica;

5.

progettati o modificati per utilizzare tecniche crittografiche per generare il codice di estensione per i sistemi con «spettro esteso» diversi da quelli specificati in 5A002.a.6., compreso il codice per il salto di frequenza per i sistemi con «salti di frequenza»;

6.

progettati o modificati per utilizzare tecniche crittografiche per generare codici di canalizzazione, di rimescolamento o di identificazione di rete per i sistemi che utilizzano tecniche di modulazione a banda ultra larga, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

banda passante superiore a 500 MHz o

b.

«banda passante frazionaria» uguale o superiore al 20 %;

7.

Sistemi e dispositivi di sicurezza per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione non crittografica (ICT) valutati ad un livello di garanzia superiore alla classe EAL-6 (livello di garanzia della valutazione) dei criteri comuni (CC) o equivalente;

8.

sistemi di cavi di telecomunicazioni progettati o modificati per rivelare intrusioni surrettizie con impiego di mezzi meccanici elettrici o elettronici;

9.

progettati o modificati per utilizzare la «crittografia quantistica».

Nota tecnica:

La «crittografia quantistica» è anche nota come distribuzione quantistica delle chiavi (QKD).

Nota: 5A002 non sottopone ad autorizzazione una delle seguenti apparecchiature:

a.

«carte personalizzate a microprocessore»:

1.

la cui capacità crittografica possa essere usata solo in apparecchiature o sistemi non sottoposti ad autorizzazione nei punti da b. a f. della presente nota o

2.

destinate ad applicazioni di uso pubblico la cui capacità crittografica non è accessibile all'utente ed è appositamente progettata e limitata per consentire la protezione dei dati personali in essa contenuti.

N.B. Se una «carta personalizzata a microprocessore» svolge funzioni molteplici, le condizioni di esportabilità di ciascuna funzione sono valutate separatamente.

b.

apparecchiature di ricezione della radiodiffusione, della televisione a pagamento o di analoga trasmissione di tipo consumistico riservata ad un numero limitato di spettatori, senza cifratura numerica eccetto quella usata esclusivamente per rinviare le fatture o le informazioni relative ai programmi ai fornitori di servizi radiotelevisivi;

c.

apparecchiature la cui capacità crittografica non è accessibile all'utente ed è appositamente progettata e limitata per consentire una delle operazioni seguenti:

1.

esecuzione di«software» protetto da copiatura;

2.

accesso ad uno degli elementi seguenti:

a.

contenuti protetti da copiatura su s supporti a solo lettura o

b.

informazioni memorizzate in modo cifrato su supporti (per es. in relazione alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale) qualora questi ultimi siano messi in vendita al pubblico in pezzi identici;

3.

controllo sulla copiatura di dati audio/video protetti dai diritti d'autore o

4.

cifratura e/o decrittazione per la protezione di biblioteche, caratteristiche di progettazione o dati associati per la progettazione di dispostivi semiconduttori o di circuiti integrati;

d.

apparecchiature crittografiche appositamente progettate e limitate per uso bancario o «transazioni monetarie»;

Nota tecnica:

le «transazioni monetarie» in 5A002, nota d. comprendono la raccolta e la liquidazione di tariffe o funzioni creditizie.

e.

radiotelefoni portatili o mobili destinati all'impiego civile (ad es. all'impiego con i sistemi di radiocomunicazioni cellulari commerciali civili), che non trasmettono dati criptati direttamente ad un altro radiotelefono o apparecchiatura (diversa dalle apparecchiature delle reti di accesso radio (RAN)), né trasmettono dati criptati mediante apparecchiature RAN (ad es. Radio Network Controller (RNC) o Base Station Controller (BSC));

f.

apparecchiature telefoniche senza filo che non eseguono funzioni di cifratura da punto a punto qualora la portata reale massima del funzionamento senza filo non amplificato (vale a dire, un salto unico non ritrasmesso tra il terminale e la stazione di base) sia inferiore a 400 m conformemente alle prescrizioni del fabbricante o

g.

radiotelefoni portatili o mobili e dispositivi senza fili del cliente destinati all'impiego civile, che applicano soltanto standard crittografici pubblicati o commerciali (eccetto per le funzioni anti-pirateria, che possono non essere pubblicate) e che sono inoltre conformi alle disposizioni di cui alle lettere da b. a d. della Nota di crittografia (Nota 3 nella Categoria 5 - Parte 2), che sono stati personalizzati per un'applicazione industriale civile specifica con caratteristiche che non incidono sulla funzionalità crittografica dei dispositivi originali non personalizzati;

h.

apparecchiature appositamente progettate per la manutenzione di radiotelefoni portatili o mobili e analoghi dispositivi senza fili del cliente conformi a tutte le disposizioni della Nota di crittografia (Nota 3 nella Categoria 5 — Parte 2), in cui le apparecchiature per la manutenzione soddisfano tutte le condizioni seguenti:

1.

la funzionalità crittografica delle apparecchiature per la manutenzione non può essere modificata facilmente dall'utilizzatore delle apparecchiature;

2.

le apparecchiature per la manutenzione sono progettate per essere installate dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e

3.

le apparecchiature per la manutenzione non possono modificare la funzionalità crittografica del dispositivo oggetto della manutenzione;

i.

apparecchiature senza fili della «rete personale» che applicano soltanto standard crittografici pubblicati o commerciali e in cui la capacità crittografica è limitata ad una portata operativa nominale non superiore a 30 metri secondo le specifiche del costruttore.

5B001

Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione nel settore delle telecomunicazioni, componenti e accessori come segue:

a.

Apparecchiature, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, che siano appositamente progettate per lo «sviluppo», la «produzione»o l'«utilizzazione» di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001;

Nota: 5B001.a non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di caratterizzazione di fibre ottiche.

b.

apparecchiature e loro componenti o accessori appositamente progettati per lo ‘sviluppo’ di una delle seguenti apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni o di commutazione:

1.

apparecchiature utilizzanti tecniche numeriche, progettate per funzionare ad una «velocità di trasferimento numerica totale» superiore a 15 Gbit/s;

La «velocità di trasferimento numerica totale» per le apparecchiature di commutazione è misurata alla porta o linea a più alta velocità.

2.

apparecchiature utilizzanti un «laser» ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 750 nm;

b.

in grado di effettuare l'«amplificazione ottica» utilizzando amplificatori a fibra fluorurata drogata al praseodimio (PDFFA);

c.

basate su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina); o

d.

basate su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 2,5 GHz;

Nota: 5B001.b.2.d non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per lo sviluppo di sistemi televisivi commerciali.

3.

apparecchiature utilizzanti la «commutazione ottica»;

4.

apparecchiature radio che utilizzano tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 256 o

5.

apparecchiature utilizzanti «segnalazione a canale comune» funzionanti in modo operativo non associato.

5B002

Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di «produzione» in materia di «sicurezza dell'informazione», come segue:

a.

apparecchiature appositamente progettate per lo «sviluppo» o la «produzione» delle apparecchiature specificate in 5A002 o 5B002.b.;

b.

apparecchiature di misura appositamente progettate per la valutazione e la validazione delle funzioni di «sicurezza dell'informazione» delle apparecchiature specificate in 5A002 o del «software» specificato in 5D002.a. o 5D002.c.

5D001

«Software», come segue:

a.

«software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001;

b.

«software» appositamente progettato o modificato a supporto della «tecnologia» specificata in 5E001;

c.

«software» specifico appositamente progettato o modificato per fornire caratteristiche, funzioni o elementi di apparecchiature specificate in 5A001 o 5B001;

d.

«software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo» di una delle seguenti apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni o di commutazione:

1.

apparecchiature utilizzanti tecniche numeriche, progettate per funzionare ad una «velocità di trasferimento numerica totale» superiore a 15 Gbit/s;

Nota tecnica:

La «velocità di trasferimento numerica totale» per le apparecchiature di commutazione è misurata alla porta o linea a più alta velocità.

2.

apparecchiature utilizzanti un «laser» ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 750 nm; o

b.

basate su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 2,5 GHz;

Nota: 5D001.d.2.b non sottopone ad autorizzazione il «software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo» di sistemi televisivi commerciali.

3.

apparecchiature utilizzanti la «commutazione ottica»; o

4.

apparecchiature radio che utilizzano tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 256.

5D002

«Software», come segue:

a.

«software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate in 5A002 o di «software» specificato in 5D002.c.;

b.

«software» appositamente progettato o modificato a supporto della «tecnologia» specificata in 5E002;

c.

«software» specifico come segue:

1.

«software» avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002;

2.

«software» destinato a certificare il «software» specificato in 5D002.c.1.

Nota: 5D002 non sottopone ad autorizzazione i seguenti «software»:

a.

il «software» necessario per l'«utilizzazione» di apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002;

b.

il «software» che fornisce una delle funzioni delle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002.

5E001

«Tecnologie», come segue:

a.

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» (escluso il funzionamento) di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001 o «software» specificato in 5 D001.a.;

b.

«tecnologia» specifica, come segue:

1.

«tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature di telecomunicazione appositamente progettate per essere utilizzate a bordo di satelliti;

2.

«tecnologia» per lo «sviluppo» o l'«utilizzazione» di tecniche di comunicazione «laser» che permettono l'acquisizione e l'inseguimento automatico di segnali ed il mantenimento di comunicazioni attraverso mezzi al di fuori dell'atmosfera o subacquei;

3.

«tecnologia» per lo «sviluppo» di apparecchiature radioriceventi cellulari numeriche della stazione base le cui capacità di ricezione, che consentono il funzionamento multibanda, multicanale, multimodale, multiprotocollo o con algoritmo a codifica multipla, possono essere modificate con cambiamenti di «software»;

4.

«tecnologia» per lo «sviluppo» di tecniche di «spettro esteso» comprese le tecniche di «salti di frequenza»;

c.

«tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di una delle seguenti:

1.

apparecchiature utilizzanti tecniche numeriche, progettate per funzionare ad una «velocità di trasferimento numerica totale» superiore a 15 Gbit/s;

Nota tecnica:

La «velocità di trasferimento numerica totale» per le apparecchiature di commutazione è misurata alla porta o linea a più alta velocità.

2.

apparecchiature utilizzanti un «laser» ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 750 nm;

b.

in grado di effettuare l'«amplificazione ottica» utilizzando amplificatori a fibra fluorurata drogata al praseodimio (PDFFA);

c.

basate su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);

d.

basate su tecniche di multiplazione mediante ripartizione in lunghezza di vettori ottici a spaziatura inferiore a 100 GHz o

e.

basate su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 2,5 GHz;

Nota 5E001.c.2.e non sottopone ad autorizzazione la «tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di sistemi televisivi commerciali.

N.B. per la «tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature non di telecomunicazione che utilizzano un laser, vedere 6E.

3.

apparecchiature utilizzanti la «commutazione ottica»;

4.

apparecchiature radio aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 256;

b.

funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a 31,8 GHz o

Nota: 5E001.c.4.b non sottopone ad autorizzazione la «tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature progettate o modificate per funzionare in qualsiasi banda di frequenza «assegnata dall'UIT» per servizi di radiocomunicazione ma non di radiolocalizzazione.

c.

funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB;

5.

apparecchiature utilizzanti «segnalazione a canale comune» funzionanti in modo operativo non associato o

6.

apparecchiature mobili aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

funzionanti ad una lunghezza d'onda ottica superiore o uguale a 200 nm e inferiore o uguale a 400 nm e

b.

funzionanti come «rete locale»;

d.

«tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione di» amplificatori di potenza a «circuiti integrati monolitici» a microonde (MMIC) appositamente progettati per le telecomunicazioni e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

previsti per funzionare a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 6 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 4W (36 dBm) e una «banda passante frazionaria» superiore al 15 %;

2.

previsti per funzionare a frequenze superiori a 6 GHz fino a 16 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 1W (30 dBm) e una «banda passante frazionaria» superiore al 10 %;

3.

previsti per funzionare a frequenze superiori a GHz fino a 31,8 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 0,8W (29 dBm) e una «banda passante frazionaria» superiore al 10 %;

4.

previsti per funzionare a frequenze superiori a 31,8 GHz fino a 37,5 GHz (inclusi);

5.

previsti per funzionare a frequenze superiori a 37,5 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 1W (24 dBm) e una «banda passante frazionaria» superiore al 10 % o

6.

previsti per funzionare a frequenze superiori a 43,5 GHz;

e.

«tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione»di dispositivi e circuiti elettronici, appositamente progettati per le telecomunicazioni e contenenti componenti, fabbricati a partire da materiali «superconduttori», appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei costituenti «superconduttori», aventi una delle funzioni seguenti:

1.

commutazione di corrente per circuiti numerici che impiegano porte «superconduttrici» con prodotto del ritardo per porta (espresso in secondi) per la potenza dissipata per porta (espressa in Watt) inferiore a 10–14 J o

2.

selezione di frequenza a tutte le frequenze con circuiti risonanti aventi fattori Q superiori a 10 000.

5E002

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate in 5A002, 5B002 o di «software» specificato in 5D002.a o 5D002.c.

PARTE B

L'articolo 6 si applica ai seguenti beni:

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

Descrizione

0A001

«Reattori nucleari» e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

a.

«reattori nucleari»;

b.

contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un «reattore nucleare»;

c.

apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in «reattori nucleari»;

d.

barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in «reattori nucleari», loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;

e.

tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un «reattore nucleare», in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa;

f.

zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi in cui il rapporto in peso afnio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un «reattore nucleare»;

g.

pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di «reattori nucleari»;

h.

«elementi interni del reattore» appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in «reattori nucleari», comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;

Nota: In 0A001.h. si intende per 'elementi interni del reattore' qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo.

i.

scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di «reattori nucleari»;

j.

strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di «reattori nucleari».

0C002

Uranio a bassa concentrazione rientrante in 0C002 se incorporato in elementi di combustibili nucleari assemblati.


ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui agli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), 2, paragrafo 3, 4 e 5, paragrafo 1, lettere b) e d)

NOTE INTRODUTTIVE

1.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3.

Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4.

Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

NOTE GENERALI

1.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B.)

1.

Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

2.

La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

3.

I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.

4.

Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A.   BENI

A0.   Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A0.001

Lampade a catodo cavo, come segue:

a.

Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo

b.

Lampade a catodo cavo all'uranio

II.A0.002

Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm

II.A0.005

Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

1.

Dispositivi di tenuta

2.

Componenti interni

3.

Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare

0A001

II.A0.006

Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

Nota: questa voce non comprende le valvole definite in 0B001.c.6 e 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a Formula a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a

Formula

a 20 °C (ad es. silicio fuso).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1., nella misura in cui i tubi hanno un diametro interno inferiore a 100 mm.

2B350

II.A0.012

Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).

0B006

II.A0.013

«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

0C001

II.A0.014

Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.


A1.   Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A1.001

Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.

II.A1.002

Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza almeno del 95 %.

II.A1.005

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

Nota: questa voce non comprende le celle elettrolitiche definite in 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalizzatori, diversi da quelli vietati da 1A225, contenenti platino, palladio o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1B231, 1A225

II.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

con una resistenza a trazione pari o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C) o

b.

con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, come segue:

a.

'materiali fibrosi o filamentosi' al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

«modulo specifico» superiore a 10 × 106 m, o

2.

«carico di rottura specifico» superiore a 17 × 104 m;

b.

«materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

«modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m, o

2.

«carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m;

c.

«filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (già materiali preimpregnati), costituiti dai 'materiali fibrosi o filamentosi' di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in II.A1.010.a. o b.

Nota: questa voce non comprende i 'materiali fibrosi o filamentosi' definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:

a.

costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in II.A1.009;

b.

«materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

c.

preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

Nota: questa voce con comprende i 'materiali fibrosi o filamentosi' definiti alla voce 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107.

1C107

II.A1.012

Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2050 MPa, a 293 K (20 °C).

Nota tecnica:

l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

1C216

II.A1.013

Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:

a.

in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e

b.

una massa maggiore di 5 kg.

Nota: questa voce non comprende il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226.

1C226

II.A1.014

Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

II.A1.015

Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

II.A1.016

Acciai Maraging, diversi da quelli vietati da 1C116, 1C216 o II.A1.012

Nota tecnica:

gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.

II.A1.017

Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

a.

tungsteno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97 % o più in peso di tungsteno;

b.

molibdeno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97 % o più in peso di molibdeno;

c.

materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226 o II.A1.013, composti dai seguenti materiali

1.

tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

2.

tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno o

3.

tungsteno infiltrato con argento, contenente in peso 80 % o più di tungsteno.

II.A1.018

Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica:

a)

contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e

b)

contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

II.A1.019

«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, non vietati dall'allegato I o dall'allegato II ((II.A1.009, II.A1.010) del presente regolamento o non specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, come segue:

a)

«materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio;

Nota: II.A1.019a. non comprende i tessuti.

b)

«filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;

c)

«filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN).


A2.   Trattamento e lavorazione dei materiali

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A2.001

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

a.

sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;

b.

controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con «larghezza di banda in tempo reale» superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

c.

dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

d.

strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

Nota tecnica:

per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

2B116

II.A2.002

Macchine utensili e componenti e dispositivi di controllo numerico per macchine utensili, come segue:

a.

Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;

Nota: questa voce non comprende le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.

b.

Componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a.

macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.

che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.

che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; e

4.

che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;

b.

teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

Nota tecnica:

le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

II.A2.004

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

capacità di penetrazione della parete di una cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o

b.

capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

2B225

II.A2.006

Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C

Nota: in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.

2B226

2B227

II.A2.007

«Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio UF6» e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di ± 1 % (fondo scala) o

2.

fondo scala di 200 kPa o superiore e «precisione» migliore di 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

1.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri;

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.

tantalio o leghe di tantalio;

6.

titanio o leghe di titanio; o

7.

zirconio o leghe di zirconio.

Nota: questa voce non comprende i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti più del 40 % in peso di nichelio.

Nota: questa voce non comprende i filtri definiti alla voce 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione da 2B009, 2B109 o 2B209, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine.

Nota tecnica:

ai fini di of II.A2.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura.


A3.   Materiali elettronici

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A3.001

Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:

a.

in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping; e

b.

stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

Nota: Questa voce non comprende gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227.

3A227

II.A3.002

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a.

spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b.

spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c.

spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d.

spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF6)»;

e.

spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C); o

2.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF6)»;

f.

spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

3A233

II.A3.003

Variatori di frequenza o generatori diversi da quelli specificati in 0B001 o 3A225, aventi tutte le caratteristiche seguenti, nonché loro componenti e software appositamente progettati:

a.

uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

b.

in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz; e

c.

controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,1 %.

Nota tecnica:

i variatori di frequenza in II.A3.003 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.


A6.   Sensori e laser

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A6.001

Barre di granato di ittrio (YAG)

II.A6.002

Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 e 6A004.b, come segue:

Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 000 nm – 17 000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi.

Nota: questa voce non comprende gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f.

6A003

II.A6.004

«Laser» ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.

Nota: questa voce non comprende i 'laser' ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

«Laser» a semiconduttore e relativi componenti, come segue:

a.

«laser» a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

b.

cortine di «laser» a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

1.

i «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi «laser».

2.

Questa voce con comprende i «laser» definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.

3.

Questa voce non comprende i diodi «laser» con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1 200 nm – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

«Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di «laser» a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

1.

i «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi «laser».

2.

Questa voce con comprende i «laser» a semiconduttore definiti alle voci 0B001.h.6 e 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

«Laser» «accordabili» allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

laser in titanio-zaffiro;

b.

laser in alessandrite.

Nota: questa voce non comprende i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

«Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm ed energia di uscita superiore a 10 J per impulso.

Nota: questa voce non comprende i 'laser' (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a.

tubi per l'immagine e dispositivi per l'immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1kHz;

b.

componenti a frequenza di ripetizione;

c.

celle di Pockels.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy(silicio) [5 × 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.

Nota tecnica:

il termine Gy (Silicio) si riferisce all'energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti.

6A203.c

II.A6.011

Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

2.

potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;

3.

cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

4.

larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

1.

questa voce non comprende gli oscillatori monomodo.

2.

Questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5 e 6A005.

6A205.c

II.A6.012

«Laser» ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

lunghezza d'onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;

2.

cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

3.

potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W; e

4.

larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

Nota: questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d., 0B001.h.6. e 6A005.d.

6A205.d


A7.   Materiale avionico e di navigazione

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A7.001

Sistemi di navigazione inerziale e loro componenti appositamente progettati, come segue:

I.

Sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su «aeromobili civili» dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.

errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore) o

2.

specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

b.

sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti;

c.

apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.

progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine; o

2.

progettati per avere un livello di shock non operativo di almeno 900 g con durata di almeno 1 millisecondo.

Nota: i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:

1.

vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.

valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz; e

b.

attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000 Hz;

2.

rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s) o o

3.

conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.

1. I.b.

si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2.

«Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

II.

Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

III.

Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.

7A003

7A103


A9.   Materiale aerospaziale e propulsione

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A9.001

Bulloni esplosivi.

II.B.   TECNOLOGIE

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.B.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (beni).

II.B.002

Tecnologie necessarie per lo sviluppo o la produzione degli articoli elencati nella parte IV A. (Beni) dell'allegato IV.

Nota tecnica:

il termine «tecnologie» comprende anche il software.


ALLEGATO III

Elenco delle attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e e), che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna

1.

Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1

armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea («elenco comune delle attrezzature militari») (1);

1.2

munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3

congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

2.

Bombe e artifizi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

3.

Veicoli:

3.1

veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2

veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3

veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4

veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5

veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6

componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4.

Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; ad eccezione di quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);

4.2

cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;

4.3

altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a.

amatolo;

b.

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

c.

nitroglicole;

d.

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e.

cloruro di picrile;

f.

2,4,6-trinitrotoluene (TNT).

5.

Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:

5.1

giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2

elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: questa voce non sottopone ad autorizzazione:

le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6.

Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso di armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

8.

Filo spinato tagliente.

9.

Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10.

Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11.

Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.


ALLEGATO IV

Beni e tecnologie di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2

NOTE INTRODUTTIVE

1.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata ₫Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3.

Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4.

Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

NOTE GENERALI

1.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione IV.B)

1.

Sono sottoposti a controllo, secondo le disposizioni della sezione IV.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

2.

La «tecnologia necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a controllo anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

3.

I controlli non si applicano alla quantità minima di »tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono soggetti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n.423/2007 o del presente regolamento.

4.

L'autorizzazione all'esportazione di «tecnologia» non è richiesta per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

IV.A.   BENI

A0.   Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IV.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1., rispetto ai tubi aventi un diametro interno più largo di 100 mm

2B350

IV.A0.011

Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

 

pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s.

 

Pompe a vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h.

Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

0B002.f.2, 2B231


A1.   Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IV.A1.003

Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

a.

copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b.

poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

c.

elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d.

policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

e.

fluoroelastomeri (es. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoroetilene (PTFE).

 

IV.A1.004

Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.

Nota: questa voce non comprende i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c

1A004.c


A2.   Trattamento e lavorazione dei materiali

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IV.A2.005

Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue:

2B226

Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C

2B227

IV.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:

1.

leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;

2.

fluoropolimeri;

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

grafite o 'carbonio grafite';

5.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio;

6.

tantalio o leghe di tantalio;

7.

titanio o leghe di titanio;

8.

zirconio o leghe di zirconio; o

9.

acciaio inossidabile.

Nota tecnica:

il «carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

2B350.e

IV.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:

Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici in diretto contatto con il fluido/i fluidi costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri;

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

grafite o «carbonio grafite»;

5.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.

tantalio o leghe di tantalio;

7.

titanio o leghe di titanio;

8.

zirconio o leghe di zirconio;

9.

carburo di silicio;

10.

carburo di titanio; o

11.

acciaio inossidabile.

Nota: questa voce non comprende i radiatori per veicoli.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d

IV.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

1.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

materiali ceramici;

3.

ferrosilicio;

4.

fluoropolimeri;

5.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

6.

grafite o «carbonio grafite»;

7.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

8.

tantalio o leghe di tantalio;

9.

titanio o leghe di titanio;

10.

zirconio o leghe di zirconio;

11.

niobio (columbio) o leghe di niobio;

12.

acciai inossidabili; o

13.

leghe di alluminio.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d


A3.   Materiali elettronici

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IV.A3.004

Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

 

IV.B.   TECHNOLOGY

n.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IV.B.001

Tecnologie necessarie per l'utilizzo degli articoli elencati nella parte IV A. (beni).

Nota tecnica:

il termine «tecnologie» comprende anche il software.

 


ALLEGATO V

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafi 5 e 6, 5, paragrafo 3, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, paragrafi 1 e 2, 21, 22, 23, 27, 30, paragrafo 1, e 35 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi — Coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Unità A.2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73


ALLEGATO VI

Elenco delle attrezzature e delle tecnologie chiave di cui all'articolo 8

NOTE GENERALI

1.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

3.

Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4.

Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

1.

La «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

2.

I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.

3.

Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

PROSPEZIONE E PRODUZIONE DI GREGGIO E DI GAS NATURALE

1.A   Apparecchiature

1.

Attrezzature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.

Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.

3.

Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.

4.

Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

5.

Teste di pozzo di perforazione, «blowout preventer» e «alberi di Natale o croci di produzione» e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle 'specifiche API e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

Note tecniche:

a.

Il «blowout preventer» è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.

b.

L'«albero di Natale, o croce di produzione» è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.

c.

Ai fini della presente voce, le 'specifiche API e ISO' si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

6.

Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.

7.

Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.

8.

Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi.

9.

Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 bzw. ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm3/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.

10.

Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle 'specifiche API e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.

Nota tecnica:

Ai fini di questa voce le «specifiche API e ISO» si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.

11.

Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m3/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

1.B   Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1.

Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.

2.

Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.

3.

Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

1.C   Materiali

1.

Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.

2.

Cementi e altri materiali rispondenti alle «specifiche API e ISO» per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.

Nota tecnica:

Le «specifiche API e ISO» si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

3.

Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

1.D.   Software

1.

«Software» appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale.

2.

«Software» appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durate la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.

3.

«Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

1.E.   Tecnologia

1.

«Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» e l'«utilizzazione» delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11.

RAFFINAZIONE DI GREGGIO E LIQUEFAZIONE DI GAS NATURALE

2.A   Attrezzature

1.

Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:

a)

Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a 500 m2/m3, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;

b)

Scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffredddamento del gas naturale.

2.

Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore ai – 120 °C e con una capacità di trasporto di più di 500 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

3.

«Coldbox» ed attrezzature della 'coldbox' non specificate al punto 2.A.1

Nota tecnica:

Il termine «attrezzature» della «coldbox» indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La «coldbox» comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della 'coldbox' è inferiore a – 120 °C (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della 'coldbox' è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta.

4.

Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore ai – 120 °C e componenti appositamente progettati a tal fine.

5.

Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore ai – 120 °C.

6.

Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.

7.

Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.

8.

Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.

9.

Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.

10.

Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.

11.

Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburici.

12.

Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

13.

Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:

a)

Acciai inossidabili con il 23 % o più di cromo in peso;

b)

Acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice «PRE (Pitting Resistance Equivalent Number)» superiore a 33.

Nota tecnica:

Il «Pitting Resistance Equivalent Number» (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è: PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N

14.

«Pigs» (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati

Nota tecnica:

Il «pig» è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una conduttura dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure), ed è spinto dalla pressione del prodotto nella conduttura.

15.

«Pig launcher» (cassette di lancio) e «pig catcher» (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei pig.

16.

Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1 000 m3 (1 000 000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:

a)

serbatoi a tetto fisso;

b)

serbatoi a tetto galleggiante.

17.

Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.

18.

Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.

19.

Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.B   Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1.

Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.

2.

Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

2.C   Materiali

1.

Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6)

2.

N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0).

3.

Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.

4.

Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:

a)

Metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;

b)

Specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;

c)

Catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;

d)

Catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico.

5.

Additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano.

Nota:

Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Software

1.

«Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità.

2.

«Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

2.E   Tecnologia

1.

«Tecnologia» di condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).

2.

«Tecnologia» di liquefazione del gas naturale, compresa la «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di impianti di GNL.

3.

«Tecnologia» di trasporto del gas naturale liquefatto.

4.

«Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.

5.

«Tecnologia» di stoccaggio del greggio e dei combustibili.

6.

«Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di una raffineria, ad esempio:

6.1.

«Tecnologia» per la conversione delle olefine leggere in benzina;

6.2.

Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;

6.3.

Tecnologia di cracking catalitico e termico.


ALLEGATO VII

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 16, paragrafo 1

A.   Persone giuridiche, entità e organismi

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data dell'inserimento nell'elenco

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.)

 

Partecipa alla produzione di componenti di centrifughe.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

2.

(alias a) Amin IndustrialCompound, b) Amin Industrial Company)

Indirizzo:

a)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

b)

Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran;

c)

Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

a)

Il complesso industriale Amin ha cercato di procurarsi termoregolatori che possono essere utilizzati per la ricerca nucleare e negli impianti operativi/di produzione;

b)

il complesso industriale Amin è posseduto o controllato dalla, o agisce per conto della, Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

3.

Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias a) AMIG, b) Ammunition Industries Group)

 

a)

AMIG controlla la 7th of Tir;

b)

AMIG è posseduta e controllata dall'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO).

Data di designazione da parte dell'ONU:

4.3.2007

4.

Armament Industries Group

Indirizzo:

a)

Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran;

b)

Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

a)

il Gruppo delle industrie dell'armamento (Armament Industries Group - AIG) si occupa della fabbricazione e della manutenzione di una gamma di armi leggere e di piccolo calibro, tra cui fucili di grosso e medio calibro e relative tecnologie;

b)

AIG svolge la maggior parte delle sue attività di approvvigionamento tramite Hadid Industries Complex.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(ONU: 9.6.2010)

5.

Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI).

 

partecipa al programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

6.

Bank Sepah e Bank Sepah International

 

Bank Sepah fornisce sostegno all'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e a gruppi sotto il suo controllo, ivi compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e lo Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

7.

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies

 

a)

Controllata di Saccal System companies;

b)

quest'impresa ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di un'entità figurante nella risoluzione 1737(2006).

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

8.

Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group)

 

 

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

9.

Organizzazione delle industrie della difesa (DIO)

 

a)

Entità globale sotto il controllo del MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico;

b)

partecipa al programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

10.

Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa

Indirizzo:

Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Il Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa (DTSRC) è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Ministero iraniano della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), che sovraintende alle attività di R&S, produzione, manutenzione, esportazione e approvvigionamento nel settore della difesa in Iran.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(ONU: 9.6.2010)

11.

Doostan International Company

 

Doostan International Company (DICO) fornisce elementi al programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

12.

Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.).

 

Società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

13.

Centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan (NFRPC) e centro di tecnologia nucleare di Isfahan (ENTC)

 

Fanno parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI).

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

14.

Ettehad Technical Group

 

Società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

15.

Fajr Industrial Group

 

a)

Ex Instrumentation Factory Plant;

b)

Dipende dall'AIO;

c)

partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

16.

Farasakht Industries

Indirizzo:

P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Farasakht Industries è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, Iran Aircraft Manufacturing Company, che a sua volta è posseduta o controllata dal MODAFL.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

17.

Farayand Technique

 

a)

Partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe);

b)

entità citata nelle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

18.

Fater (o Faater) Institute

 

a)

Controllata di Khatam al-Anbiya (KAA);

b)

ha lavorato con fornitori stranieri, probabilmente per conto di altre imprese del gruppo KAA, su progetti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) in Iran;

c)

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

19.

First East Export Bank, P.L.C.

Indirizzo:

Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia.

a)

First East Export Bank, PLC è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Bank Mellat;

b)

negli ultimi sette anni, Bank Mellat ha aiutato i soggetti iraniani che operano nei settori nucleare, missilistico e della difesa a effettuare transazioni per centinaia di milioni di dollari;

c)

Numero di iscrizione al registro delle società LL06889 (Malaysia).

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

20.

Gharagahe Sazandegi Ghaem

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Gharagahe Sazandegi Ghaem è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

21.

Ghorb Karbala

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Ghorb Karbala è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

22.

Ghorb Nooh

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Ghorb Nooh è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

23.

Hara Company

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

24.

Imensazan Consultant Engineers Institute

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. È posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA (vedi sotto).

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

25.

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant)

 

Ha utilizzato l'AIO per alcuni tentativi di acquisizione.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

26.

Irano Hind Shipping Company

Indirizzo:

a)

Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran;

b)

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran.

È posseduta o controllata dalle, o agisce per conto delle, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

27.

IRISL Benelux NV

Indirizzo:

Noorderlaan 139, B-2030, Anversa, Belgio; partita IVA BE480224531 (Belgio).

È posseduta o controllata dalle, o agisce per conto delle, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

28.

Jabber Ibn Hayan

 

Laboratorio dell'AEOI coinvolto nelle attività connesse con il ciclo del combustibile.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

29.

Joza Industrial Co.

 

Società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

30.

Kala-Electric (alias Kalaye Electric).

 

a)

Fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) — Natanz;

b)

partecipa al programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

31.

Centro di ricerca nucleare di Karaj

 

Fa parte dei centri di ricerca dell'AEOI.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

32.

Kaveh Cutting Tools Company

Indirizzo:

a)

3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran;

b)

Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran;

c)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran;

(d)

Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran;

e)

Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran.

La Kaveh Cutting Tools Company è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

33.

Kavoshyar Company

 

Controllata dell'AEOI.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

34.

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

 

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) è un'impresa detenuta dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) che partecipa a grossi progetti di costruzione civile e militare e ad altre attività ingegneristiche. Si occupa in larga misura di progetti per l'Organizzazione della difesa passiva. In particolare, le controllate di KAA hanno partecipato in larga misura alla costruzione del sito di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.6.2008

(ONU: 9.6.2010)

35.

Khorasan Metallurgy Industries

 

a)

Controllata dell'Ammunition Industries Group (AMIG) che dipende dalla DIO;

b)

partecipa alla produzione di componenti di centrifughe.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

36.

M. Babaie Industries

Indirizzo:

P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran.

a)

Babaie Industries dipende dallo Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) iraniana;

b)

l'AIO controlla i gruppi missilistici Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), entrambi designati nella risoluzione 1737.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010.

37.

Makin

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Makin è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA ed è una controllata di KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010.

38.

Università Malek Ashtar

Indirizzo:

Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran.

a)

Dipende dal DTRSC del MODAFL;

b)

comprende gruppi di ricerca che prima dipendevano dal Physics Research Center (PHRC);

c)

gli ispettori dell'AIEA non sono stati autorizzati né a interrogare il personale né a visionare i documenti sotto il controllo di questa organizzazione per risolvere la questione della possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.6.2008

(ONU: 9.6.2010)

39.

Mesbah Energy Company

 

a)

Fornitore per il reattore di ricerca A40 — Arak;

b)

partecipa al programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

40.

Ministero dell'esportazione della logistica della difesa.

Indirizzo:

a)

PO Box 16315-189, Teheran, Iran;

b)

located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Il Ministero dell'esportazione della logistica della difesa (MODLEX) vende armi di produzione iraniana a clienti di tutto il mondo in violazione della risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che vieta all'Iran di vendere armi e materiale connesso.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.6.2008

(ONU: 9.6.2010)

41.

Mizan Machinery Manufacturing (alias 3MG).

Indirizzo:

O. Box 16595-365, Teheran, Iran.

Mizan Machinery Manufacturing (3M) è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SHIG.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.6.2008

(UN: 9.6.2010)

42.

Modern Industries Technique Company (alias a) Rahkar Company,b) Rahkar Industries, c) Rahkar Sanaye Company, d) Rahkar Sanaye Novin).

Indirizzo:

Arak, Iran.

a)

Modern Industries Technique Company (MITEC) si occupa della progettazione e della costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40 a Arak;

b)

MITEC ha diretto la procedura di approvvigionamento per la costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

43.

Niru Battery Manufacturing Company

 

a)

Controllata della DIO;

b)

fabbrica macchinari per l'esercito iraniano, compresi sistemi missilistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

44.

Novin Energy Company (alias Pars Novin)

 

Opera all'interno dell'AEOI.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

45.

Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (alias a) Centro per la ricerca agricola e la medicina nucleare, b) Centro Karaji per la ricerca agricola e medica).

Indirizzo:

P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.

a)

Il Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (NFRPC) è un importante organismo di ricerca dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI), che è stato designato nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

b)

il NFRPC è il centro dell'AEOI per lo sviluppo del combustibile nucleare e partecipa alle attività legate all'arricchimento.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

46.

Omran Sahel

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

47.

Oriental Oil Kish

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Oriental Oil Kish è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

48.

Parchin Chemical Industries

 

Succursale della DIO.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

49.

Pars Aviation Services Company

 

Si occupa della manutenzione di aeromobili.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

50.

Pars Trash Company

 

a)

Partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe);

b)

entità citata nelle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

51.

Pejman Industrial Services Corporation

Indirizzo:

P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran

Pejman Industrial Services Corporation è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

52.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries

 

Ha partecipato alla costruzione dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

53.

Qods Aeronautics Industries

 

Produce veicoli aerei senza equipaggio (UAV), paracaduti, parapendio, paramotori, ecc.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

54.

Rah Sahel

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Rah Sahel è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

55.

Rahab Engineering Institute

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Rahab è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA ed è una controllata di KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

56.

Sabalan Company

Indirizzo:

Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.

Sabalan è una società di copertura per il gruppo SHIG.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

57.

Sanam Industrial Group

 

Dipende dall'AIO.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

58.

Safety Equipment Procurement (SEP)

 

Società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

59.

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)

Indirizzo:

Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.

SAPICO è una società di copertura per il gruppo SHIG.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

60.

Sahel Consultant Engineers

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

61.

Sepanir

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Sepanir è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

62.

Sepasad Engineering Company

 

È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Sepasad Engineering Company è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

63.

7th of Tir.

 

a)

Dipende dalla DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell'Iran;

b)

partecipa al programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006.

64.

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)

 

a)

Dipende dall'AIO;

b)

partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006.

65.

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)

 

a)

Dipende dall'AIO;

b)

partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006.

66.

Shahid Karrazi Industries.

Indirizzo:

Teheran, Iran.

Shahid Karrazi Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

67.

Shahid Satarri Industries (alias Shahid Sattari Group Equipment Industries)

Indirizzo:

Southeast Teheran, Iran.

Shahid Sattari Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

68.

Shahid Sayyade Shirazi Industries

Indirizzo

a)

Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran;

b)

Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran,

(c)

Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran.

Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

69.

Sho'a' Aviation

 

Produce ultraleggeri.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

70.

South Shipping Line Iran (SSL)

Indirizzo:

a)

Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran;

b)

Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran.

È posseduta o controllata dalle, o agisce per conto delle, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

71.

Special Industries Group

Indirizzo:

Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Lo Special Industries Group (SIG) dipende dalla DIO.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(UN: 9.6.2010)

72.

TAMAS Company

 

a)

È coinvolta in attività legate all'arricchimento;

b)

TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro controllate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

73.

Tiz Pars

Indirizzo:

Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.

a)

Tiz Pars è una società di copertura per il gruppo SHIG;

b)

tra aprile e luglio 2007, Tiz Pars ha cercato di acquistare una saldatrice-tagliatrice laser a cinque assi, che potrebbe dare un contributo considerevole al programma missilistico dell'Iran, per conto del gruppo SHIG.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010

74.

Ya Mahdi Industries Group

 

Dipende dall'AIO.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

75.

Yazd Metallurgy Industries (alias a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.)

Indirizzo:

a)

Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran;

b)

Postal Box 89195/878, Yazd, Iran,

(c)

P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran,

(d)

Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Metallurgy Industries (YMI) dipende dalla DIO.

Data di designazione da parte dell'ONU:

9.6.2010


B.   Persone fisiche

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data dell'inserimento nell'elenco

1.

Fereidoun ABBASI-DAVANI

 

Scienziato senior presso il Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL) con legami con l'Istituto di fisica applicata. Lavora in stretta collaborazione con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

2.

Dawood AGHA-JANI

 

Funzione: Capo del PFEP — Natanz.

Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

3.

Ali Akbar AHMADIAN

 

Titolo: Contrammiraglio.

Funzione: Capo dello Stato maggiore congiunto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC).

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

4.

Amir Moayyed ALAI

 

Coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(UN: 3.3.2008)

5.

Behman ASGARPOUR

 

Funzione: direttore operativo (Arak).

Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

6.

Mohammad Fedai ASHIANI

 

Coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(UN: 3.3.2008)

7.

Abbas Rezaee ASHTIANI

 

Alto funzionario presso l'ufficio dell'AEOI preposto all'esplorazione e all'estrazione.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

8.

Bahmanyar Morteza BAHMANYAR

 

Funzione: direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

9.

Haleh BAKHTIAR

 

Coinvolto nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

UN: 3.3.2008)

10.

Morteza BEHZAD

 

Coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

11.

Ahmad Vahid DASTJERDI

 

Funzione: capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO).

Persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

12.

Ahmad DERAKHSHANDEH

 

Funzione: presidente e amministratore delegato di Bank Sepah.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

13.

Mohammad ESLAMI

Titolo: Dr.

Capo dell'Istituto di formazione e ricerca delle industrie della difesa.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

14.

Reza-Gholi ESMAELI

 

Funzione: direttore del dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO).

Persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

15.

Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI

 

Scienziato senior del MODAFL ed ex direttore del Centro di ricerca in fisica (PHRC).

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

16.

Mohammad HEJAZI

 

Titolo: brigadiere generale. Funzione: comandante della forza di resistenza Bassij.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

17.

Mohsen HOJATI

 

Funzione: capo del Fajr Industrial Group.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

18.

Seyyed Hussein HOSSEINI

 

Funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante ad Arak.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(UN: 3.3.2008)

19.

M. Javad KARIMI SABET

 

Presidente della Novin Energy Company, citata nella risoluzione 1747 (2007).

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

20.

Mehrdada Akhlaghi KETABACHI

 

Funzione: capo dello Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

21.

Ali Hajinia LEILABADI

 

Funzione: direttore generale della Mesbah Energy Company.

Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

22.

Naser MALEKI

 

Funzione: capo dello Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

Naser Maleki è anche ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma riguardante i missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

23.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

24.

Jafar MOHAMMADI

 

Funzione: consulente tecnico dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI) (gestisce la produzione di valvole per le centrifughe).

Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

25.

Ehsan MONAJEMI

 

Funzione: direttore dei progetti di costruzione, Natanz. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

26.

Mohammad Reza NAQDI

Titolo: brigadiere generale.

Ex vicecapo del personale generale delle Forze armate per la logistica e la ricerca industriale/Capo del comando dello stato per la lotta al contrabbando, impegnato negli sforzi per eludere le sanzioni imposte mediante le risoluzioni 1737(2006) e 1747(2007).

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

27.

Houshang NOBARI

 

Coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

28.

Mohammad Mehdi Nejad NOURI

Titolo: ten. gen.

Funzione: rettore dell'università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. La facoltà di chimica dell'università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF) e ha condotto esperimenti sul berillio. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

29.

Mohammad QANNADI

 

Funzione: vicepresidente dell'AEOI per la ricerca e lo sviluppo. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

30.

Amir RAHIMI

 

Funzione: capo del centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan. Il centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan fa parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'AEOI, coinvolta in attività connesse all'arricchimento.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

31.

Javad RAHIQI

 

Data di nascita:

24.4.1954.

 

Luogo di nascita:

Marshad.

Funzione: capo del Centro di tecnologia nucleare di Esfahan dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI).

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(ONU: 9.6.2010)

32.

Abbas RASHIDI

 

Coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz.

Data di designazione da parte dell'UE:

24.4.2007

(ONU: 3.3.2008)

33

Morteza REZAIE

Titolo: brigadiere generale. Funzione: vice comandante dell'IRGC.

 

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

34.

Morteza SAFARI

Titolo: contrammiraglio.

Funzione: comandante delle forze navali dell'IRGC.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

35.

Yahya Rahim SAFAVI

Titolo: magg. gen.

Funzione: comandante, IRGC (Pasdaran). Persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

36.

Seyed Jaber SAFDARI

 

Direttore degli impianti di arricchimento di Natanz.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

37.

Hosein SALIMI

Titolo: generale.

Funzione: comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU:

23.12.2006

38.

Qasem SOLEIMANI

Titolo: brigadiere generale.

Funzione: comandante della forza Qods.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

39.

Ghasem SOLEYMANI

 

Direttore delle operazioni di estrazione dell'uranio nella miniera di Saghand.

Data di designazione da parte dell'ONU:

3.3.2008

40.

Mohammad Reza ZAHEDI

Titolo: brigadiere generale.

Funzione: comandante delle forze di terra dell'IRGC.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007

41.

General ZOLQADR

 

Funzione: vice ministro dell'interno preposto alla sicurezza, ufficiale dell'IRGC.

Data di designazione da parte dell'ONU:

24.3.2007


ALLEGATO VIII

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 16, paragrafo 2

A.   Persone fisiche

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data dell’inserimento nell’elenco

1.

Reza AGHAZADEH

Data di nascita 15/3/1949

N. passaporto: S4409483 Validità 26.4.2000 – 27.4.2010 Rilasciato: Teheran, numero di passaporto diplomatico: D9001950, rilasciato il 22/1/2008, valido fino al 21/1/2013

Luogo di nascita: Khoy

Ex capo dell’Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

23.4.2007

2.

Javad DARVISH-VAND

 

Brigadier Generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

Delegato alle ispezioni del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL

23.6.2008

3.

Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)

 

Capo di Bank Mellat (vedi parte B, n. 4)

26.7.2010

4.

Contrammiraglio Ali FADAVI

 

Comandante delle forze navali dell'IRGC

26.7.2010

5.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Indirizzo dell’NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran

Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC, vedi parte B, n. 30), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006). L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere.

23.4.2007

6.

Seyyed Mahdi FARAHI

 

Brigadiere generale dell’IRGC. Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO), indicata nell'UNSCR 1737(2006)

23.6.2008

7.

Parviz FATAH

Data di nascita: 1961

Vice comandante di Khatam al Anbiya

26.7.2010

8.

Ingegner Mojtaba HAERI

 

Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'AIO e la DIO

23.6.2008

9.

Ali HOSEYNITASH

 

Brigadiere generale dell’IRGC. Capo del Servizio generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica nel settore nucleare

23.6.2008

10.

Mohammad Ali JAFARI

 

Comandante dell'IRGC

23.6.2008

11.

Mahmood JANNATIAN

Data di nascita: 21/4/1946

N. passaporto: T12838903

Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana

23.6.2008

12.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias: LANGROUDI)

Data di nascita: 24/11/1945

Luogo di nascita: Langroud

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

13.

Ali Reza KHANCHI

Indirizzo dell’NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran / Iran; Fax: (+9821) 8021412

Capo del centro di ricerca nucleare di (Tehran Nuclear Research Centre – TNRC) dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

14.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Data di nascita: 7.11.1943 in Iran. N. passaporto: 05HK31387 rilasciato il 1o.1.2002 in Iran, valido fino al 7.8.2010. Ha ottenuto la cittadinanza francese il 7.5.2008.

Direttore di Fulmen (vedi parte B, n. 13)

26.7.2010

15.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Amministratore delegato delle Iran Electronic Industries (vedi parte B, n. 20)

23.6.2008

16.

Brigadiere generale Beik MOHAMMADLU

 

Delegato all'approvvigionamento e alla logistica del MODAFL (vedi parte B, n. 29)

23.6.2008

17.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, N. 39 Ghandi street Teheran

Iran 1517883115

Presidente della fondazione Setad Ejraie, fondo d’investimento collegato alla Guida suprema Ali Khamenei. Membro del consiglio d'amministrazione della banca Sina.

26.7.2010

18.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Capo del Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), noto anche come Cruise Missile Industry Group, organizzazione indicata nell'UNSCR 1747 ed elencata nell'allegato I della posizione comune 2007/140/PESC.

26.7.2010

19.

Anis NACCACHE

 

Amministratore delle imprese Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; la sua società ha cercato di acquistare beni sensibili a beneficio di entità indicate nella risoluzione 1737 (2006).

23.6.2008

20.

Brigadiere generale Mohammad NADERI

 

Capo dell' Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) (vedi parte B, n. 1). L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani.

23.6.2008

21.

Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Brigadiere generale dell’IRGC. Ministro degli interni ed ex ministro del MODAFL, responsabile dell'insieme dei programmi militari, inclusi programmi riguardanti i missili balistici

23.6.2008

22.

Mohammad Reza NAQDI

Data di nascita: 1953

Luogo di nascita: Nadjaf (Iraq)

Brigadiere generale. Comandante della forza di resistenza Bassij

26.7.2010

23.

Mohammad PAKPUR

 

Brigadiere generale. Comandante delle forze di terra dell'IRGC

26.7.2010

24.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Data di nascita: 1961

Comandante di Khatam al-Anbiya

26.7.2010

25.

Hossein SALAMI

 

Brigadiere generale. Vice comandante dell'IRGC

26.7.2010

26.

Ali Akbar SALEHI

 

Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

17.11.2009

27.

Contrammiraglio Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Ex delegato al coordinamento del MODAFL (vedi parte B, n. 29).

23.6.2008

28.

Ali SHAMSHIRI

 

Brigadiere generale dell’IRGC. Delegato al controspionaggio del MODAFL, responsabile della sicurezza del personale e delle installazioni del MODAFL

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006 Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto.

23.4.2007

30.

Ahmad VAHIDI

 

Brigadiere generale dell’IRGC. Ministro del MODAFL ed ex vicecapo del MODAFL

23.6.2008


B.   Persone giuridiche, entità e organismi

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data dell’inseri-mento nell’elenco

1.

Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran

Langare Street,

Nobonyad Square, Teheran, Iran

L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti indicati nell'UNSCR 1737 (2006). Anche il capo e altri due alti funzionari dell'AIO sono indicati nell'UNSCR 1737 (2006)

23.4.2007

2.

Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation)

 

È stato accertato che fornisce dati geospaziali per il programma di missili balistici

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

Azienda del settore energetico che fornisce supporto produttivo al programma nucleare, comprese attività sensibili di proliferazione soggette a indicazione. È coinvolta nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (comprese tutte le succursali) e controllate:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran

La Banca Mellat agisce in modo da sostenere e favorire i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha prestato servizi bancari ad entità riportate negli elenchi dell'ONU e dell'UE o ad entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione ovvero ad entità da esse possedute o controllate. È la banca di controllo della First East Export Bank, che è indicata nell'UNSCR 1929.

26.7.2010

a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Repubblica di Armenia

Posseduta al 100 % dalla Banca Mellat

26.7.2010

b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Regno Unito

Posseduta al 60% dalla Banca Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli Iran (comprese tutte le succursali) e controllate:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La Banca Melli funge da facilitatore per le attività sensibili dell'Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari a nome di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compresi l'apertura di lettere di credito e la tenuta dei conti. Molte delle società sopramenzionate sono indicate nelle UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007).

La Banca Melli continua a svolgere questo ruolo assumendo un comportamento volto a sostenere e facilitare le attività sensibili dell'Iran. Servendosi delle sue relazioni bancarie continua a fornire sostegno e servizi finanziari a entità inserite negli elenchi dell'ONU e dell'UE in relazione a tali attività. Opera anche a nome e sotto la guida di dette entità, compresa la Banca Sepah che spesso opera tramite le sue banche affiliate e associate.

23.6.2008

a)

Arian Bank (alias Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

L'Arian Bank è una joint venture fra la Banca Melli e la Banca Saderat.

26.7.2010

b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (o 500) Fifth Avenue, New York, USA;

N. codice fiscale 1368932 (Stati Uniti)

L'Assa Corporation è una società di copertura creata e controllata dalla Banca Melli, che l'ha costituita per convogliare capitali dagli USA all'Iran.

26.7.2010

c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Isole del Canale

L'Assa Corporation Ltd è l'organizzazione madre dell'Assa Corporation. Posseduta o controllata da Bank Melli

26.7.2010

d)

Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa’i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

La Banca Kargoshaee è posseduta dalla Banca Melli.

26.7.2010

e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

N. 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran Iran;

in alternativa: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

in alternativa: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;

in alternativa: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran Numero di registrazione dell'impresa: 89584.

Affiliata ad entità sottoposte fin dal 2000 a sanzioni degli USA, dell'Unione europea o dell'ONU. Indicata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli.

26.7.2010

f)

Bank Melli Iran

N. 9/1, Ulitsa Mashkova, Mosca, 130064, Russia

indirizzo alternativo:

Via Mashkova 9/1 Mosca 105062 Russia

 

23.6.2008

g)

Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;

in alternativa: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;

Numero di registrazione dell'impresa: 382231

Indicata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli

26.7.2010

h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Teheran, Iran, 1967757451

241, Mirdamad Street, Teheran, Iran

Posseduta al 100 % dalla Banca Melli Investment Co. Holding creata per gestire tutti i cementifici di proprietà della BMIIC.

26.7.2010

i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Isole Cayman;

in alternativa Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104 Isole Cayman;

in alternativa: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Fondo con sede alle Cayman abilitato dal governo iraniano a trattare gli investimenti esteri sulla Borsa di Teheran.

26.7.2010

j)

Mazandaran Cement Company

51, sattari st. Afric Ave. Teheran Iran

in alternativa: Africa Street, Sattari Street n. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;

in alternativa: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran

Controllata dalla Banca Melli

26.7.2010

k)

Mehr Cayman Ltd.

Isole Cayman; Numero d'iscrizione al registro commerciale 188926 (Isole Cayman)

Posseduta o controllata dalla Banca Melli

26.7.2010

l)

Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor n. 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran

in alternativa: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley n. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dalla Banca Melli

26.7.2010

m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regno Unito

 

23.6.2008

n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emirati arabi uniti;

Numero del certificato di registrazione (Dubai) 0107 rilasciato 30 nov 2005.

Posseduta o controllata dalla Banca Melli

26.7.2010

o)

Shemal Cement Company (alias: Siman Shomal alias: Shomal Cement Company)

N. 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran

in alternativa: Dr. Beheshti Ave n. 289, Teheran, Iran 151446;

in alternativa: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran

Controllata dalla Banca Melli Iran

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave. Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran

La Banca Refah è subentrata alla Banca Melli nelle transazioni pendenti dopo che questa è stata colpita dalle sanzioni dell'Unione europea

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (comprese tutte le succursali ) e controllate:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.

Iraniana (posseduta in parte dal governo), la Banca Saderat ha prestato servizi finanziari ad entità attive nel quadro del programma nucleare e nel programma balistico dell'Iran, fra cui entità indicate nell' UNSCR 1737. Ancora nel marzo 2009 la Banca Saderat ha gestito pagamenti e lettere di credito della DIO (sottoposta a sanzioni con l'UNSCR 1737) e delle Iran Electronics Industries. Nel 2003 la Banca Saderat ha operato su lettere di credito per conto della Mesbah Energy Company, collegata al programma nucleare iraniano (sottoposta poi a sanzioni con l'UNSCR 1737).

26.7.2010

a)

Bank Saderat PLC (Londra)

5 Lothbury, Londra, EC2R 7HD, Regno Unito

Controllata al 100 % della Banca Saderat.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Banca legata da vicino agli interessi del «Daftar» (ufficio della Guida suprema, con un'amministrazione che conta circa 500 collaboratori). Contribuisce al finanziamento degli interessi strategici del regime.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran

Approvvigiona in merci industriali, in particolare per le attività del programma nucleare svolte da AEOI, Novin Energy e Kalaye Electric Company (tutte indicate nell'UNSCR 1737). Il direttore dell'ESNICO è Haleh Bakhtiar (indicato nell'UNSCR 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Vicina a Naftar e Bonyad-e Mostazafan, l'Etemad Amin Invest Co Mobin contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime e dello stato parallelo iraniano.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (comprese tutte le succursali) e controllate:

Export Development Building,

21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;

Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;

n. 129, 21 's Khaled Eslamboli, N. 1 Building, Teheran, Iran;

N. iscrizione al registro commerciale 86936

(Iran)

Implicata nella prestazioni di servizi finanziari a società connesse ai programmi iraniani di proliferazione; ha aiutato entità indicate dall'ONU ad aggirare e violare le sanzioni. Presta servizi finanziari ad entità che fanno capo al MODAFL e alle loro società di copertura che sostengono i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Anche dopo l'indicazione da parte dell'ONU ha continuato a trattare pagamenti per la Banca Sepah, compresi pagamenti collegati ai programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha gestito operazioni connesse ad entità iraniane attive nel settore della difesa e missilistico, fra cui molte entità sottoposte alle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ha svolto un ruolo guida d'intermediazione per il finanziamento della Banca Sepah (dal 2007 sottoposta alle sanzioni del Consiglio di sicurezza), anche per pagamenti legati alle armi di distruzione di massa. Presta servizi finanziari a diverse entità del MODAFL ed ha favorito attività di approvvigionamento di società di copertura associate alle entità del MODAFL.

26.7.2010

a)

EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)

N. 20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

in alternativa: Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

Con sede a Teheran, l'EDBI Exchange Company è per il 70% di proprietà dell'Export Development Bank of Iran (EDBI). Gli USA l'hanno indicata nell'ottobre 2008 in quanto posseduta o controllata dall'EDBI.

26.7.2010

b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

Con sede a, Teheran l'EDBI Stock Brokerage Company è una controllata al 100 % dell'Export Development Bank of Iran (EDBI). Gli USA l'hanno indicata nell'ottobre 2008 in quanto posseduta o controllata dall'EDBI.

26.7.2010

c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Il Banco Internacional De Desarrollo CA è di proprietà dell'Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

Controllata dell’IAIO nel quadro del MODAFL (vedi n. 29), produce principalmente materiali compositi per l'industria aeronautica, ma è collegata anche allo sviluppo di capacità di produrre fibre di carbonio per applicazioni nucleari e missilistiche. Collegata all'Ufficio per la cooperazione tecnologica L'Iran ha recentemente annunciato di prospettare la produzione di massa di centrifughe di nuova generazione, il che implica che la FACI dovrà essere in grado di produrre fibre di carbonio.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

Fulmen è intervenuta nell'installazione di apparecchiature elettriche nel sito di Qom/Fordo che fosse rivelata l'esistenza di questo sito.

26.7.2010

a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik è una società di copertura utilizzata da Fulmen per alcune sue operazioni.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein. PO Box 785; Documento di registrazione dell'impresa: 54514-1 (Bahrein) scade il 9 giugno 2009; Licenza n. 13388 (Bahrein)

Con sede nel Bahrein, la Future Bank è per due terzi di proprietà di banche iraniane. La Banca Melli e la Banca Saderat, indicate entrambe dall'UE, detengono ciascuna un terzo del capitale; la quota restante è della Ahli United Bank (AUB) del Bahrein. Secondo quanto dichiarato nella relazione annuale 2007, la AUB, sebbene detenga ancora questa quota del capitale della Future Bank, non esercita più alcuna influenza rilevante nella banca che, di fatto, è controllata dalle banche madri iraniane, entrambe segnalate dall'UNSCR 1803 come banche iraniane che richiedono una «vigilanza» particolare. Ulteriore prova degli stretti legami fra la Future Bank e l'Iran è il fatto che il presidente della Banca Melli abbia contemporaneamente rivestito la carica di presidente della Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Ente statale competente dell'accelerazione dell'industrializzazione iraniana. Controlla diverse società che collaborano ai lavori legati ai programmi nucleare e missilistico e che li sostengono mediante l'implicazione nell'approvvigionamento all'estero di tecnologie di produzione avanzate.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Controllata dell'IAIO nel quadro del MODAFL (vedi n. 29), produce, ripara e revisiona aeromobili e motori aerei e procura pezzi per aerei, spesso di origine statunitense, solitamente tramite intermediari stranieri. Si sono trovati riscontri anche del fatto che la IACI e le sue controllate si servono di una rete mondiale d'intermediari per procurarsi prodotti per il trasporto aereo.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

È posseduta o controllata dal MODAFL o agisce per suo conto (vedi n. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA)

 

La TESA, che ha rilevato le attività della Farayand Technique (indicata nell'UNSCR 1737), produce componenti per centrifughe di arricchimento dell'uranio e sostiene direttamente un'attività sensibile che le UNSCR hanno chiesto all'Iran di sospendere. Effettua lavori per la Kalaye Electric Company (indicata nell'UNSCR 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

Indirizzo alternativo: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

Indirizzo alternativo: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Controllata della Iran Electronics Industries (cfr. punto 20), l'Iran Communications Industries è attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroottici, microelettronica, informatica, misurazione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elettronica, produzione e rinnovamento di tubi radar, lanciamissili. Gli articoli da essa prodotti possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries (comprese tutte le succursali e controllate):

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Controllata al 100 % del MODAFL (quindi organizzazione «sorella» dell'AIO, dell'AvIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani

23.6.2008

a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

È posseduta o controllata da Iran Electronics Industries o agisce per suo conto

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Ha assicurato l'acquisto di diversi prodotti che possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737, fra cui pezzi di ricambio per elicotteri, elettronica e computer con applicazioni di navigazione aerea e missilistica.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

Organizzazione del MODAFL (cfr. n. 29) competente della pianificazione e della gestione dell'industria aeronautica militare iraniana.

26.7.2010

23.

Forza aerea dell'IRGC (IRGC Air Force)

 

Gestisce l'insieme dei missili balistici a breve e medio raggio dell'Iran. Il capo della forza aerea dell'IRGC è indicato nell'UNSCR 1737 (2006)

23.6.2008

24.

Comando missilistico dell'aeronautica dell'IRGC Al-Ghadir

 

Elemento specifico dell'aeronautica dell'IRGC che ha collaborato con l'SBIG (indicata nell'UNSCR 1737) sia per il FATEH 110 (missile balistico a corto raggio) sia per il missile balistico a medio raggio Ashura. Risulta essere l'entità che esercita il controllo effettivo sui missili.

26.7.2010

25.

Forza Qods dell'IRGC

Teheran, Iran

Responsabile delle operazioni oltre i confini dell'Iran, la Forza Qods è il principale strumento di politica estera dell'Iran per le operazioni speciali e il sostegno ai terroristi e militanti islamici all'estero. Nel conflitto con Israele del 2006 gli Hezbollah hanno utilizzato razzi, missili cruise antinave (ASCM), sistemi di difesa aerea trasportabili a spalla (MANPADS) e velivoli senza pilota (UAV) forniti dalla Forza Qods, la quale - stando alle notizie di stampa - ha altresì provveduto al relativo addestramento. Varie fonti indicano che la Forza Qods continua a rifornire gli Hezbollah di armi avanzate, missili antiaerei e razzi a lungo raggio e ad addestrarli al loro uso. La Forza Qods continua a fornire, in misura limitata, sostegno con effetti letali, addestramento e finanziamenti ai combattenti talebani nell'Afghanistan meridionale e occidentale, fra l'altro sotto forma di armi di piccolo calibro, munizioni, mortai e razzi da combattimento a corto raggio. Il comandante è sottoposto a sanzioni in virtù dell'UNSCR.

26.7.2010

26.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (comprese tutte le succursali) e controllate:

37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran;

No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

L’IRISL è stata coinvolta nella spedizione via mare di carichi militari, compresi carichi proibiti, a partire dall'Iran. Tre episodi di questo tipo hanno implicato chiaramente violazioni segnalate al Comitato delle sanzioni all'Iran del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dati i collegamenti dell’IRISL con la proliferazione, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Stati di effettuare ispezioni sulle navi dell’IRISL qualora vi siano fondati motivi per ritenere che esse stiano trasportando merci proibite dalle UNSCR 1803 e 1929.

26.7.2010

a)

Bushehr Shipping Company Limited ()

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dall’IRISL

26.7.2010

b)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)

N. 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran P.O. Box: 1944833546

in alternativa: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

Indirizzo alternativo: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Agisce per conto dell'IRISL operando su container tramite navi di proprietà dell'IRISL.

26.7.2010

c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Schottweg 7, 22087 Amburgo, Germania;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

controllata dall’IRISL e/o agisce per conto dell’IRISL.

26.7.2010

d)

Irano Misr Shipping Company

N. 37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teheran - Iran P.O. Box: 19395- 1311

in alternativa: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Agisce per conto dell'IRISL lungo il Canale di Suez, ad Alessandria d'Egitto e a Porto Said. Posseduta al 51% dall’IRISL.

26.7.2010

e)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, Londra SW1H 9EU, Regno Unito;

Documento di registrazione dell'impresa n. 4110179 (Regno Unito)

Di proprietà dell'IRISL, cui presta servizi finanziari, legali ed assicurativi e servizi di commercializzazione, noleggio e gestione dell'equipaggio.

26.7.2010

f)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Agisce per conto dell’IRISL a Malta. Joint venture con capitali tedeschi e maltesi. L'IRISL utilizza la rotta maltese dal 2004 e usa Freeport come centro di trasbordo fra il Golfo Persico e l'Europa.

26.7.2010

g)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

Di proprietà dell'IRISL,

26.7.2010

h)

IRISL Europe GmbH (Amburgo)

Schottweg 5, 22087 Amburgo, Germania

Partita IVA DE217283818 (Germania)

Agente dell’IRISL in Germania.

26.7.2010

i)

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran

Di proprietà dell'IRISL, alle cui navi fornisce carburante, olio combustibile, acqua, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Inoltre, supervisiona la manutenzione delle navi e fornisce logistica e servizi per i membri dell'equipaggio. Per facilitare il trasferimento ordinario di fondi, le controllate dell'IRISL ricorrono a conti bancari in dollari statunitensi aperti con nomi di copertura in Europa e in Medio Oriente. L'IRISL ha favorito violazioni reiterate delle disposizioni dell'UNSCR 1747.

26.7.2010

j)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St. Teheran, Iran

Di proprietà dell'IRISL, si occupa del trasporto merci per via ferroviaria. Controllata al 100 % dall'IRISL.

26.7.2010

k)

IRITAL Shipping SRL

Numero del registro commerciale: GE 426505 (Italia);

Codice fiscale: 03329300101 (Italia);

Partita IVA: 12869140157 (Italia)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italia

Punto di contatto per i servizi ECL e PCL. Utilizzata dalla controllata della DIO Marine Industries Group (MIG, attualmente nota come Marine Industries Organization, MIO) che si occupa della progettazione e costruzione di diverse strutture marine e di navi sia militari sia mercantili. La DIO è indicata nell'UNSCR 1737.

26.7.2010

l)

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valletta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dall’IRISL

26.7.2010

m)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

Controllata al 100 % dell'IRISL, con una flotta di sei unità Opera nel Mar Caspio. Ha agevolato spedizioni in cui erano implicate entità indicate dall'ONU e dagli USA, quali la Banca Melli, trasportando carichi collegati alla proliferazione da paesi come la Russia e il Kazakhstan verso l'Iran.

26.7.2010

n)

Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd, alias IRISL Asia Pte Ltd, alias Leadmaritime)

200 Middle Road n. 14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

Leadmarine agisce per conto di HDSL a Singapore. precedentemente nota come Asia Marine Network Pte Ltd e IRISL Asia Pte Ltd, agiva per conto dell'IRISL a Singapore.

26.7.2010

o)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Posseduta o controllata dall’IRISL.

26.7.2010

p)

Oasis Freight Agency

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emirati arabi uniti;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emirati arabi uniti,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emirati arabi uniti

Agisce per conto dell'IRISL negli Emirati arabi uniti fornendo carburante e magazzini, attrezzature, pezzi di ricambio e riparazioni navali. Agisce anche per conto dell'HDSL.

26.7.2010

q)

Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)

N. 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;

Indirizzo alternativo: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;

Indirizzo alternativo: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Agisce per conto dell'IRISL prestando servizi «bulk».

26.7.2010

r)

Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Cina

Indirizzo alternativo: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Cina

Santexlines agisce per conto di HDSL. Precedentemente nota come IRISL China Shipping Company, agiva per conto dell'IRISL in Cina.

26.7.2010

s)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.

Posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, IRISL

26.7.2010

t)

SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)

Ha uffici a Seoul e a Busan, Corea del Sud.

Agisce per conto dell'IRISL nella Corea del Sud.

26.7.2010

u)

Soroush Saramin Asatir (SSA)

N. 5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teheran- Iran, P.O. Box 19635- 114

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran

Agisce per conto dell’IRISL. Società di esercizio navale con base a , agisce come esercente tecnico di molte navi della SAPID.

26.7.2010

v)

South Way Shipping Agency Co Ltd

101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Controllata dall'IRISL, agisce per conto di questa nei porti iraniani supervisionando operazioni come il carico e lo scarico.

26.7.2010

w)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (a.k.a. Valfajr)

N. 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teheran - Iran P.O. Box 15875/4155

in alternativa: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Teheran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155,Teheran, Iran

Controllata al 100 % dell'IRISL, effettua trasporti fra l'Iran e Stati del Golfo come Kuwait, Qatar, Bahrein, Emirati arabi uniti e Arabia saudita. Controllata dell'IRISL con base a Dubai, presta servizi di traghettamento e raccordo - e talvolta di trasporto merci e passeggeri- nel Golfo Persico. A Dubai la Valfajr ha provveduto alla prenotazione di equipaggi navali e di servizi di approvvigionamento navale e ha predisposto le navi per l'arrivo e la partenza e per il carico e scarico in porto. Fa scalo in porti nel Golfo Persico e in India. Nel giugno 2009 condivideva i locali con l'IRISL a Port Rashid (Dubai, Emirati arabi uniti) così come condivideva i locali con l'IRISL a Teheran, in Iran.

26.7.2010

27.

Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

Teheran, Iran

Responsabile del programma nucleare dell’Iran. Responsabile del programma nucleare iraniano e del controllo operativo sul programma balistico iraniano. Ha tentato di approvvigionarsi per sostenere i programmi nucleare e balistico iraniani.

26.7.2010

28.

Javedan Mehr Toos

 

Azienda ingegneristica che approvvigiona l’Organizzazione dell’energia atomica iraniana, indicata nell'UNSCR 1737.

26.7.2010

29.

Kala Naft

Kala Naft Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londra Sw1H1

Commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero che possono essere utilizzate nel programma nucleare iraniano. Ha tentato di procurarsi materiali (saracinesche in lega estremamente resistente) il cui impiego è limitato esclusivamente al settore nucleare. È collegata ad imprese che collaborano al programma nucleare iraniano.

26.7.2010

30.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Impresa del settore energetico, affiliata all'IDRO, che fornisce sostegno produttivo al programma nucleare, anche per attività sensibili di proliferazione soggette a indicazione. È coinvolta nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak. Nel luglio 2009 il Regno Unito ha emesso nei confronti della Machine Sazi Arak un provvedimento di rifiuto d'esportazione per un «tubo spina di grafite di allumina». Nel maggio 2009 la Svezia ha vietato l'esportazione alla Machine Sazi Arak di «rivestimenti per fondi imbutiti di contenitori in pressione».

26.7.2010

31.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Controllata della DIO

23.4.2007

32.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Società di gestione per la costruzione di centrali nucleari

 

Fa capo all'AEOI e alla Novin Energy (indicate entrambe nell'UNSCR 1737). Collabora allo sviluppo di reattori nucleari.

26.7.2010

33.

Mechanic Industries Group

 

Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico.

23.6.2008

34.

Ministero della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistico nucleare.

23.6.2008

35.

Naserin Vahid

 

La Naserin Vahid, che produce pezzi di armamenti per conto dell'IRGC, è una società di copertura dell' IRGC.

26.7.2010

36.

Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran

Divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese la prospezione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento.

23.4.2007

37.

Parchin Chemical Industries

 

Ha lavorato alle tecniche di propulsione per il programma balistico iraniano.

23.6.2008

38.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.

Produttore di convertitori di frequenza, in grado di elaborare/modificare convertitori di frequenza stranieri importati in modo da poterli utilizzare nell'arricchimento con centrifuga a gas. Si ritiene partecipi ad attività di proliferazione nucleare.

26.7.2010

39.

Organizzazione della difesa passiva

 

Si occupa della selezione e della costruzione d'impianti strategici, fra cui - stante alle dichiarazioni dell'Iran - il sito di arricchimento dell'uranio di Fordo (Qom), costruito senza dichiararlo all'AIEA in violazione degli obblighi che incombono all'Iran (previsti in una risoluzione del consiglio dei governatori dell'AIEA). Il presidente della PDO è il brigadier generale Gholam-Reza Jalali, ex IRGC.

26.7.2010

40.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

La Post Bank si è trasformata da banca interna in banca di facilitazione del commercio internazionale dell'Iran. Agisce per conto della Banca Sepah (indicata nell'UNSCR 1747) effettuando operazioni per suo conto al fine di occultarne il coinvolgimento ed aggirare così le sanzioni. Nel 2009 ha agevolato transazioni fra industrie iraniane della difesa e beneficiari stranieri per conto della Banca Sepah. Ha agevolato transazioni con una società di copertura della Tranchon Commercial Bank della RPDC, di cui è nota l'attività di agevolazione di transazioni connesse alla proliferazione fra l'Iran e la RPDC.

26.7.2010

41.

Raka

 

Divisione della Kalaye Electric Company (indicata nell'UNSCR 1737) costituita a fine 2006, è responsabile della costruzione dell'impianto di arricchimento dell'uranio a Fordo (Qom).

26.7.2010

42.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)

 

Fa capo all'AEOI nel cui ambito ha rilevato le attività dell'ex Divisione ricerca. Il direttore esecutivo è il vicepresidente dell'AEOI Mohammad Ghannadi (indicato nell'UNSCR 1737).

26.7.2010

43.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Agisce per conto della DIO.

26.7.2010

44.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)

 

Controllata della Khatam al-Anbya Construction Headquarters, indicata nell'UNSCR 1929. Partecipa alle fasi 15 e 16 del progetto di sviluppo del giacimento di gas offshore di South Pars.

26.7.2010

45.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

La SAKIG sviluppa e produce sistemi missilistici terra-aria per le forze armate iraniane. progetti militari, missilistici e di difesa aerea ed effettua approvvigionamenti in Russia, Bielorussia e Corea del Nord.

26.7.2010

46.

Shakhese Behbud Sanat

 

Implicata nella produzione di attrezzature e componenti per il ciclo del combustibile nucleare.

26.7.2010

47.

Organizzazione per le acquisizioni dello Stato (State Purchasing Organisation – SPO)

 

L'SPO sembra facilitare l'importazione di armi complete. Sarebbe una controllata del MODAFL

23.6.2008

48.

Ufficio per la cooperazione tecnologica (Technology Cooperation Office - TCO) del Gabinetto presidenziale iraniano

Teheran, Iran

Responsabile dell'evoluzione tecnologica in Iran mediante opportuni collegamenti esteri di approvvigionamento e formazione. Sostiene i programmi nucleare e missilistico.

26.7.2010

49.

Yasa Part (comprese tutte le succursali) e controllate:

 

Società che si occupa di approvvigionamento in connessione con l'acquisto dei materiali e tecnologie necessari ai programmi nucleare e balistico.

26.7.2010

a)

Arfa Paint Company

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

b)

Arfeh Company

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

c)

Farasepehr Engineering Company

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

e)

Iran Saffron Company o Iransaffron Co.

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

f)

Shetab G.

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

g)

Shetab Gaman

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

h)

Shetab Trading

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010


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