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Document 32021R1317

    Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/5831

    GU L 286 del 10.8.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1317/oj

    10.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 286/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/1317 DELLA COMMISSIONE

    del 9 agosto 2021

    che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi di piombo (Pb) in una serie di prodotti alimentari.

    (2)

    Il 18 marzo 2010 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere sul piombo negli alimenti (3). L’Autorità ha rilevato che il piombo può causare neurotossicità nella fase di sviluppo nei bambini nonché problemi cardiovascolari e nefrotossicità negli adulti. La valutazione dei rischi per il piombo si è basata su questi effetti negativi potenzialmente critici. L’Autorità ha concluso che non vi erano elementi indicanti una soglia per una serie di endpoint critici, tra cui la neurotossicità nella fase di sviluppo e la nefrotossicità negli adulti. Non risultava pertanto opportuno desumere una dose settimanale tollerabile. L’Autorità ha espresso preoccupazione quanto alla possibilità che gli attuali livelli di esposizione alimentare al piombo possano incidere sullo sviluppo neurologico dei feti, dei lattanti e dei bambini.

    (3)

    Le conclusioni dell’Autorità sono state confermate dalle conclusioni della relazione del comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari e i contaminanti (FAO/OMS) del 2010 (4).

    (4)

    Tenuto conto dei dati di occorrenza più recenti, la commissione del Codex Alimentarius, nel corso della sua 41a sessione («CAC41»), ha abbassato il tenore massimo di cui al Codex per il piombo contenuto nel sale (escluso il sale delle paludi saline) da 2 mg/kg a 1 mg/kg.

    (5)

    Tenuto conto dei dati di occorrenza più recenti, la commissione del Codex Alimentarius, nel corso della sua 42a sessione («CAC42») ha abbassato i tenori massimi di cui al Codex per le frattaglie commestibili da 0,5 mg/kg a: 0,2 mg/kg per le frattaglie commestibili di bovini; 0,15 mg/kg per le frattaglie commestibili di suini; 0,1 mg/kg per le frattaglie commestibili di pollame. Ha altresì abbassato i tenori massimi per il «vino ottenuto da uve» da 0,2 mg/kg a 0,1 mg/kg e ha fissato a 0,15 mg/kg il tenore massimo per i «vini ottenuti da uve» fortificati/liquorosi. Entrambi i tenori massimi si applicano ai vini ottenuti da uve raccolte successivamente alla data in cui la CAC42 ha adottato tali tenori massimi.

    (6)

    Alla luce di tali sviluppi e dei più recenti dati di occorrenza, è opportuno ridurre l’esposizione alimentare al piombo negli alimenti all’interno dell’Unione abbassando gli attuali tenori massimi o fissando tenori massimi aggiuntivi per i prodotti alimentari per i quali è ragionevolmente possibile ottenere tenori di piombo inferiori, ossia le frattaglie, alcuni alimenti per lattanti e bambini, il sale e i funghi selvatici. Per gli stessi motivi è opportuno ridurre i tenori massimi di piombo nei vini e fissare un tenore massimo per i vini liquorosi, relativamente ai prodotti delle raccolte future. Infine, per gli stessi motivi ma anche per contribuire alla lotta contro pratiche fraudolente, come l’aggiunta di cromato di piombo alla curcuma, è opportuno stabilire tenori massimi per le spezie.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

    (8)

    Dato che il piombo è un cancerogeno genotossico lieve ad azione indiretta e che la sua presenza rappresenta quindi un rischio più elevato per la salute pubblica, i prodotti non conformi ai nuovi tenori massimi di piombo e commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato solo per un breve periodo di tempo.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    I prodotti alimentari elencati nell’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

    (3)  Gruppo CONTAM dell’EFSA (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2010. «Scientific Opinion on lead in food». EFSA Journal 2010;8(4):1570, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1570

    (4)  «Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants». 73a relazione del comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari. «WHO Technical Report Series» (serie di relazioni tecniche dell’OMS) n. 960.


    ALLEGATO

    Nella «Parte 3: Metalli» dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, la sottoparte 3.1. (Piombo) è sostituita dalla seguente:

    «Prodotti alimentari (1)

    Tenori massimi

    (mg/kg di peso fresco)

    3.1

    Piombo

     

    3.1.1

    Latte crudo (6), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

    0,020

    3.1.2

    Formule per lattanti, formule di proseguimento e formule per bambini (57)

     

    commercializzate in polvere (3) (29)

    0,020

    commercializzate allo stato liquido (3) (29)

    0,010

    3.1.3

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3) (29), diversi da quelli di cui al punto 3.1.5

    0,020

    3.1.4

    Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini

     

    commercializzati in polvere (3) (29)

    0,020

    commercializzati allo stato liquido (3) (29)

    0,010

    3.1.5

    Bevande destinate ai lattanti e ai bambini etichettate e vendute come tali, diverse da quelle di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.4

     

    commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, ivi compresi succhi di frutta (4)

    0,020

    da preparare mediante infusione o decozione (29)

    0,50

    3.1.6

    Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6)

    0,10

    3.1.7

    Frattaglie (6)

     

    di bovini e ovini

    0,20

    di suini

    0,15

    di pollame

    0,10

    3.1.8

    Muscolo di pesce ( 24 ) ( 25 )

    0,30

    3.1.9

    Cefalopodi (52)

    0,30

    3.1.10

    Crostacei ( 26 ) (44 )

    0,50

    3.1.11

    Molluschi bivalvi ( 26 )

    1,50

    3.1.12

    Cereali e leguminose

    0,20

    3.1.13

    Ortaggi a radice e a tubero (esclusi salsefrica, zenzero fresco e curcuma fresca), ortaggi a bulbo, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, legumi e ortaggi a stelo ( 27 ) ( 53 )

    0,10

    3.1.14

    Cavoli a foglia, salsefrica, i funghi Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni) e Lentinula edodes (shitake) e gli ortaggi a foglia (escluse le erbe fresche) ( 27 )

    0,30

    3.1.15

    Funghi selvatici, curcuma fresca e zenzero fresco

    0,80

    3.1.16

    Ortaggi a frutto

     

    granturco dolce ( 27 )

    0,10

    altri diversi dal granturco dolce ( 27 )

    0,05

    3.1.17

    Frutta, esclusi mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (27)

    0,10

    3.1.18

    Mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (27)

    0,20

    3.1.19

    Oli e grassi, compreso il grasso del latte

    0,10

    3.1.20

    Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta

     

    esclusivamente da bacche e da altri piccoli frutti (14)

    0,05

    da frutti diversi dalle bacche e da altri piccoli frutti (14)

    0,03

    3.1.21

    Vini (compreso il vino spumante, esclusi i vini liquorosi), sidro, sidro di pere e vini di frutta (11)

     

    prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015

    0,20

    prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021

    0,15

    prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

    0,10

    3.1.22

    Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (13)

     

    prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015

    0,20

    prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021

    0,15

    prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

    0,10

    3.1.23

    Vini liquorosi ottenuti da uve  (*1)

     

    prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

    0,15

    3.1.24

    Integratori alimentari (39)

    3,0

    3.1.25

    Miele

    0,10

    3.1.26

    Spezie essiccate (29)

     

    Spezie ottenute da frutti

    0,60

    Spezie ottenute da radici e da rizomi

    1,50

    Spezie ottenute da corteccia

    2,0

    Spezie ottenute da boccioli e da pistilli di fiori

    1,0

    Spezie ottenute da semi

    0,90

    3.1.27

    Sale, tranne i seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso

    1,0

    I seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso

    2,0


    (*1)  Quali definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»


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