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Document 62022TJ0249
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 marzo 2025.
Alexander Ponomarenko contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o che sono oggetto di restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145 – Diritto ad un processo equo – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Parità di trattamento.
Causa T-249/22.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 marzo 2025.
Alexander Ponomarenko contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o che sono oggetto di restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145 – Diritto ad un processo equo – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Parità di trattamento.
Causa T-249/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:202
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 marzo 2025 – Ponomarenko/Consiglio
(causa T‑249/22)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o che sono oggetto di restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145 – Diritto ad un processo equo – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Parità di trattamento»
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1. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata – Osservanza di un termine ragionevole [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 45‑47) |
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2. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio / di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 48) (v. punto 50) |
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3. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Limiti – Sicurezza dell’Unione e degli Stati Membri o conduzione delle loro relazioni internazionali [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 52‑59) |
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4. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 29 TUE; artt. 215 e 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 66‑69, 71‑79) |
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5. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 86‑89, 120‑134) |
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6. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 90, 91, 157‑162) |
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7. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa del suo sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o del vantaggio tratto da questi ultimi – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 96‑102, 146‑153) |
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8. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone, delle entità o degli organismi che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Prove non contenute nel fascicolo delle prove del procedimento amministrativo prodotte dal Consiglio nell’ambito del procedimento giurisdizionale – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificate dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 106‑110) |
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9. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che forniscono un sostegno materiale e finanziario ai decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi, e persone fisiche o giuridiche, entità od organismi loro associati – Nozione di sostegno materiale o finanziario – Requisito di un sostegno di rilevanza quantitativa o qualitativa – Assenza di necessità di stabilire un legame tra tale sostegno e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione 2022/329, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, d), e 2022/330] (v. punto 118) |
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10. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Atti che possono trovare fondamento in alcuni punti della motivazione e non in altri – Validità di tali atti [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punto 135) |
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11. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Nozione di associazione – Interessi comuni – 119714 / Vincoli di capitale – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 166‑174, 177) |
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12. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Artt. 5, § 4, e 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 184‑189) |
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13. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Artt. 21, § 2, b) e c), e 29 TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, §§ 3 e 4; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 4‑6, 2022/336, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 194‑205) |
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14. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone, delle entità o degli organismi che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi, e delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di altre persone, entità o organismi che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 211‑215) |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Alexander Ponomarenko è condannato alle spese. |