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Έγγραφο 62020TJ0727

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 25 settembre 2024.
Nigar Kirimova contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Mercato interno – Rappresentanza dinanzi all’EUIPO – Iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati – Rigetto della domanda – Richiedente non cittadino di uno Stato membro del SEE – Deroga al requisito della cittadinanza – Articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Nozione di professionista altamente qualificato – Principio della certezza del diritto – Diritto di essere ascoltato – Riforma – Incompetenza del Tribunale.
Causa T-727/20 RENV.

Συλλογή της Νομολογίας — Γενική Συλλογή — Τμήμα «Πληροφορίες για τις μη δημοσιευόμενες αποφάσεις»

Αναγνωριστικό ECLI: ECLI:EU:T:2024:646

Causa T-727/20 RENV

Nigar Kirimova

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 25 settembre 2024

«Mercato interno – Rappresentanza dinanzi all’EUIPO – Iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati – Rigetto della domanda – Richiedente non cittadino di uno Stato membro del SEE – Deroga al requisito della cittadinanza – Articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Nozione di professionista altamente qualificato – Principio della certezza del diritto – Diritto di essere ascoltato – Riforma – Incompetenza del Tribunale»

  1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Rappresentanza dinanzi all'Ufficio – Modifica dell'elenco dei mandatari abilitati – Requisiti – Cittadinanza di uno Stato membro del SEE – Deroga – Presupposto – Status di professionista altamente qualificato – Nozione –Acquisizione delle competenze in uno Stato diverso dallo Stato membro di abilitazione – Ammissibilità

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 120, § 4, lett. b)]

    (v. punti 30-38)

  2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione – Direttive dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – Applicazione delle direttive in vigore alla data dei fatti di cui trattasi – Insussistenza– Violazione del principio della certezza del diritto

    (v. punti 46, 50, 62-66)

Sintesi

In tale sentenza, il Tribunale interpreta, per la prima volta, la nozione di «professionista altamente qualificato» di cui all'articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001 ( 1 ), ai fini dell'iscrizione di una persona nell'elenco dei mandatari abilitati in diritto dei marchi.

Il 10 ottobre 2019 la sig.ra Kirimova, cittadina della Repubblica dell'Azerbaigian, ha presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati presso tale ufficio, chiedendo altresì una deroga al requisito di essere cittadina di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE), sulla base dell'articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001.

L'EUIPO ha informato la ricorrente, con lettera, che la sua domanda era irricevibile. In risposta a tale lettera, la ricorrente ha presentato osservazioni. Con decisione del 30 settembre 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il direttore esecutivo dell’EUIPO ha respinto la domanda della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale osserva che la nozione di «professionista altamente qualificato» non è definita in alcun regolamento e interpreta tale nozione tenendo conto del tenore letterale della disposizione in cui essa figura, del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Quanto al tenore letterale e al contesto della disposizione in esame, la Corte rileva, da un lato, che la nozione di «professionista altamente qualificato» ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento del 2017/1001 si riferisce ad uno specialista con qualità, competenze, capacità o conoscenze particolarmente elevate in materia di marchi e non risulta implicare alcuna restrizione quanto alle modalità della loro acquisizione. Dall’altro, emerge da tale disposizione che i tre requisiti per l'iscrizione di una persona nell'elenco dei mandatari abilitati previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, vale a dire i requisiti di cittadinanza, domicilio e abilitazione, hanno non soltanto un carattere cumulativo, ma anche un carattere autonomo. Infatti, il requisito dell’abilitazione deve essere soddisfatto sia dalle persone fisiche che soddisfano il requisito della cittadinanza sia dalle persone fisiche che chiedono una deroga a quest'ultima in ragione del loro status di «professionisti altamente qualificati». Risulta quindi che tale status è indipendente e aggiuntivo rispetto al requisito dell’abilitazione e non presenta alcun nesso con le condizioni richieste per soddisfare detto requisito. Pertanto, le qualità, le competenze, le capacità o le conoscenze che consentono di dimostrare lo status di «professionista altamente qualificato» possono essere state acquisite dal non cittadino del SEE sia in uno Stato membro del SEE sia in un paese terzo, prima o dopo il conseguimento dell'abilitazione nel SEE.

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalle norme in materia di rappresentanza dinanzi all'EUIPO, vale a dire garantire un funzionamento efficace, efficiente e agevole del sistema del marchio dell'Unione europea ( 2 ), il Tribunale osserva che il perseguimento di tali obiettivi non presuppone che lo status di «professionista altamente qualificato» sia subordinato a una certa esperienza professionale in un determinato Stato membro. Appare invece indifferente che le qualità, le competenze, le capacità o le conoscenze particolarmente elevate dello specialista che richiede la deroga siano state acquisite in un determinato Stato membro piuttosto che in un altro, se non addirittura in un paese terzo, dal momento che anche un richiedente non avente la cittadinanza di uno Stato membro del SEE deve soddisfare i requisiti di domicilio e di abilitazione che richiedono un legame con uno Stato membro del SEE.

Pertanto, il requisito relativo alla necessità di un'esperienza professionale nello Stato membro di abilitazione applicata dal direttore esecutivo nella decisione impugnata deriva da un'interpretazione eccessivamente restrittiva e scorretta della nozione di «professionista altamente qualificato». Infatti, nessuno dei criteri interpretativi consente di dedurre che tale status richieda come condizione necessaria un'esperienza professionale nello Stato membro di abilitazione.

In secondo luogo, il Tribunale esamina il rispetto, da parte del direttore esecutivo, del principio della certezza del diritto in sede di valutazione della domanda della ricorrente. Anzitutto, esso sottolinea che quest'ultimo deve conformarsi alle norme di condotta contenute nelle direttive dell'EUIPO per l'applicazione dell'articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001, e rispettare i principi che disciplinano l'applicazione di tali norme nel tempo, conformemente al principio della certezza del diritto. Ciò premesso, non si può tuttavia escludere che il direttore esecutivo possa discostarsi da tali norme, fornendo una motivazione che tenga conto del principio della parità di trattamento, e che un richiedente dimostri lo status di «professionista altamente qualificato» sulla base di elementi diversi da quelli presentati nelle direttive dell'EUIPO.

Il Tribunale rileva poi che le direttive dell'EUIPO del 2020 enunciano elementi di valutazione delle domande di deroga al requisito della cittadinanza che non figuravano nelle direttive dell'EUIPO del 2017 e presentano quindi una prassi nuova, e più restrittiva, del direttore esecutivo al riguardo. Tali differenze possono avere un impatto considerevole sia sulla valutazione da parte del direttore esecutivo di una domanda di deroga sia sul contenuto di una siffatta domanda, dato che le indicazioni contenute nelle direttive dell'EUIPO consentono ai richiedenti di prevedere sulla base di quali elementi una domanda di deroga potrà essere valutata. Pertanto, la dimostrazione che una persona possiede lo status di «professionista altamente qualificato» alla luce di «circostanze eccezionali» che implicano il soddisfacimento dei requisiti contenuti nelle direttive dell'EUIPO del 2020 ha una portata manifestamente diversa dalla dimostrazione di questo stesso status alla luce di «talune circostanze» pertinenti ai sensi delle direttive dell'EUIPO del 2017.

Infine, il Tribunale osserva che, nella decisione impugnata, sebbene non abbia formalmente esplicitato le direttive dell'EUIPO applicate, il direttore esecutivo ha esaminato la domanda della ricorrente alla luce dei requisiti e delle circostanze indicati nelle direttive dell'EUIPO del 2020. Orbene, in forza della giurisprudenza relativa al principio della certezza del diritto, sono le norme di condotta in vigore alla data dei fatti di cui trattasi, vale a dire alla data di presentazione della domanda di deroga, che devono essere applicate al momento della valutazione di quest'ultima, e non le norme in vigore alla data di adozione della decisione impugnata. Nel caso di specie, alla data della domanda, le direttive dell'EUIPO del 2020 non erano ancora state adottate, in quanto le direttive in vigore in tale momento erano quelle del 2017.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che il direttore esecutivo ha violato il principio della certezza del diritto valutando la domanda di deroga della ricorrente alla luce delle norme di condotta contenute nelle direttive dell'EUIPO del 2020, che non erano in vigore alla data di presentazione della domanda.


( 1 ) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

( 2 ) Come emerge dal considerando 43 del regolamento 2017/1001 e dal considerando 18 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Union europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).

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