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Documento 62022TJ0304

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2024.
Mikhail Fridman contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “sostegno ad azioni o politiche” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Nozione di “sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi” e di “vantaggio” tratto da tali dirigenti – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 269/2014 – Errore di valutazione.
Causa T-304/22.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2024:215

 Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2024 –
Fridman/Consiglio

(causa T‑304/22) ( 1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “sostegno ad azioni o politiche” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Nozione di “sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi” e di “vantaggio” tratto da tali dirigenti – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 269/2014 – Errore di valutazione»

1. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Esclusione di una sostituzione della motivazione su cui si fondano gli atti soggetti a sindacato

[Art. 263 TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529]

(v. punto 24)

2. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Ufficio di giudice dell’Unione

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529]

(v. punti 30‑35)

3. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o ne traggono vantaggio e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati – Nozione di vantaggio tratto dai decisori russi – Necessità di stabilire un collegamento tra i vantaggi ottenuti e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina orientale – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/330, art. 3, § 1, d)]

(v. punto 42)

4. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità o l’indipendenza dell’Ucraina, e persone, enti o organismi ad esse associati – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o ne traggono vantaggio e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati – Errore di valutazione

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529]

(v. punti 44‑45, 52‑57, 65‑69)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o ne traggono vantaggio e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati – Nozione di vantaggio tratto dai decisori russi – Vantaggio ottenuto dai decisori russi che non hanno iniziato i preparativi per l’annessione della Crimea e la destabilizzazione dell’Ucraina orientale – Esclusione

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329 e (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/330, 2022/336 e 2022/1529, art. 3, § 1, d)]

(v. punti 48- 50)

6. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità o l’indipendenza dell’Ucraina, e persone, enti o organismi ad esse associati – Nozione di sostegno – Atti di sostegno che hanno luogo al momento dell’adozione degli atti impugnati o che hanno una vicinanza temporale immediata con questi ultimi – Inclusione – Atti passati che hanno esaurito i loro effetti al momento della loro esecuzione – Esclusione

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329 e (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/330, 2022/336 e 2022/1529, art. 3, § 1, d)]

(v. punti 62, 63)

Dispositivo

1) 

La decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. Mikhail Fridman è stato inserito o mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2) 

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Fridman.

3) 

La Repubblica di Lettonia si fa carico delle proprie spese.


( 1 ) GU C 257 del 4.7.2022.

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