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Dokument 62022TJ0193
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 15 novembre 2023.
OT contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Proporzionalità – Sviamento di potere.
Causa T-193/22.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 15 novembre 2023.
OT contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Proporzionalità – Sviamento di potere.
Causa T-193/22.
Oznaka ECLI: ECLI:EU:T:2023:716
(Causa T‑193/22)
OT
contro
Consiglio dell’Unione europea
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 15 novembre 2023
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Proporzionalità – Sviamento di potere»
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo
[Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; decisione del Consiglio (PESC) 2022/429; regolamenti del Consiglio 2022/427 e 2022/1529]
(v. punto 34)
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive
(Regolamento del Consiglio n. 269/2014, artt. 2 e 3, § 1)
(v. punto 35)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di imprenditori che non hanno la cittadinanza russa – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 38‑40)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Apporto di un sostegno materiale o finanziario attivo ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina orientale – Vantaggio tratto da detti decisori – Nozione – Necessità di stabilire un collegamento tra i vantaggi ottenuti e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina orientale – Insussistenza – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, d), 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 42‑44)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Misure sufficientemente chiare e precise – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
[Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 45‑51, 56, 58)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 63‑68, 75)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Limitazioni – Presupposti
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 79‑82)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Ammissibilità – Presupposti – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 14, § 2, 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 87‑92)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529]
(v. punto 93)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Diritto a un’audizione formale preliminare – Insussistenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 97‑99)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Obbligo per il Consiglio di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/1529]
(v. punti 101, 102)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Assenza di nuovi elementi a carico – Comunicazione degli elementi a carico – Assenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/1529]
(v. punti 103‑106)
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Ricevibilità
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 115‑120)
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 122‑124, 147, 149‑151, 155, 157, 160)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Necessità di stabilire un collegamento tra i vantaggi ottenuti e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina orientale – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 138‑145)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure di congelamento dei capitali nei confronti di altre persone che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529]
(v. punto 148)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 153, 154)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529]
(v. punto 156)
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/1529]
(v. punti 168, 169, 171, 173‑177, 183‑185)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 191, 192, 195‑200, 202‑205)
Sintesi
A seguito dell’aggressione militare perpetrata, il 24 febbraio 2022, dalla Federazione russa (in prosieguo: la «Russia») contro l’Ucraina, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 15 marzo 2022, la decisione (PESC) 2022/429 ( 1 ) e il regolamento 2022/427 ( 2 ) con cui il nome del ricorrente è stato aggiunto negli elenchi delle persone, entità e organismi adottati dal Consiglio dal 2014 ( 3 ) in ragione del sostegno accordato ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Il ricorrente, un imprenditore con cittadinanza russa, si è visto imporre dal Consiglio il congelamento dei suoi capitali e delle sue attività bancarie conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e g), della decisione 2014/145, per il motivo che, quale grande azionista di un importante conglomerato russo inserito tra i principali contribuenti di tale paese, egli è considerato come una delle persone più influenti della Russia avente legami con il presidente russo, il quale non avrebbe mancato di ricompensare il suddetto conglomerato per la sua lealtà verso le autorità russe. Tali misure sono state prorogate nei confronti del ricorrente con la decisione (PESC) 2022/1530 ( 4 ) e il regolamento 2022/1529 ( 5 ) del 14 settembre 2022 per i medesimi motivi.
Il ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea un ricorso di annullamento degli atti del Consiglio.
Il Tribunale, che respinge integralmente il ricorso di annullamento del ricorrente, si pronuncia in particolare, nell’ambito dell’esame di un’eccezione di illegittimità, sulla legittimità dei criteri di inserimento adottati dal Consiglio, fondati, segnatamente, sul sostegno materiale e finanziario accordato dal ricorrente al governo della Russia e sul vantaggio che egli ne trae in cambio, nonché sulla sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia.
Giudizio del Tribunale
Per quanto attiene, anzitutto, all’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente con riferimento all’articolo 1, lettere d) e g), del regolamento 2022/330 ( 6 ) [in prosieguo: il «criterio d)» e il «criterio g)»], che, secondo quest’ultimo, comporterebbe, segnatamente, una violazione del principio della certezza del diritto e ricorrerebbe a criteri inadeguati rispetto agli obiettivi delle suddette misure, il Tribunale osserva che dalla sua formulazione emerge senza ambiguità che il suddetto criterio d) si riferisce in modo mirato e selettivo alle persone che, sebbene non abbiano, in quanto tali, alcun collegamento con la destabilizzazione dell’Ucraina, forniscono un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili di essa o traggono vantaggio dagli stessi. Inoltre, tale criterio non richiede che le persone o entità interessate traggano personalmente vantaggio dall’annessione della Crimea o dalla destabilizzazione dell’Ucraina.
Per quanto attiene al criterio g), il Tribunale osserva che la sua formulazione si riferisce in maniera sufficientemente chiara e precisa agli imprenditori di spicco che operano in settori che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo. Esso ne desume che le persone di cui trattasi possono essere considerate come di spicco in ragione della loro importanza nel loro settore di attività e dell’importanza che riveste detto settore per l’economia russa. Sussiste, pertanto, un collegamento logico tra il fatto di prendere di mira questi ultimi e l’obiettivo delle misure restrittive di cui trattasi che consiste nell’aumentare la pressione sulla Russia nonché il costo delle azioni da essa intraprese per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Tribunale sottolinea altresì che detti criteri, come interpretati alla luce del contesto legislativo e storico in cui sono stati adottati, non sono manifestamente inadeguati alla luce dell’obiettivo delle misure restrittive e dell’importanza essenziale del mantenimento della pace. Esso respinge, quindi, il motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e quello con cui viene contestata la necessità e l’adeguatezza di detti criteri e, di conseguenza, la suddetta eccezione di illegittimità.
Per quanto attiene poi al manifesto errore di valutazione invocato dal ricorrente e vertente, in primo luogo, sull’asserita mancanza di valore probatorio delle prove prodotte a supporto del criterio g), il Tribunale ricorda che l’attività del giudice dell’Unione è disciplinata dal principio della libera valutazione delle prove. Queste ultime devono essere valutate in funzione della loro credibilità verificando la verosimiglianza dell’informazione alla luce, segnatamente, della provenienza del documento, delle circostanze in cui esso è stato elaborato e del suo destinatario, chiedendosi se tale documento, in base al suo contenuto, possa essere considerato ragionevole e affidabile. In assenza di poteri di indagine in paesi terzi, la valutazione delle autorità dell’Unione può, peraltro, basarsi su fonti di informazione accessibili al pubblico. A tale riguardo, il Tribunale osserva che la situazione di conflitto in cui sono coinvolte la Russia e l’Ucraina può rendere particolarmente difficile l’accesso alla fonte primaria di talune informazioni, nonché la raccolta di testimonianze da parte di persone che accettino di essere identificate e ricorda che le difficoltà di indagine che ne conseguono possono ostacolare la produzione di prove precise e di elementi di informazione oggettivi. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude, nel caso di specie, che il valore probatorio dei documenti di cui al fascicolo di prove fornito dal Consiglio non può essere negato.
In secondo luogo, quanto alla seconda parte del motivo, il Tribunale precisa, da un lato, che detto motivo dev’essere considerato come vertente su un errore di valutazione dei fatti alla luce del criterio g) e non su una valutazione «manifestamente» erronea di essi, posto che i giudici dell’Unione devono assicurare un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione. Esso osserva, dall’altro lato, che il controllo giurisdizionale ( 7 ) deve essere effettivo e si fonda, segnatamente, su una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa alla decisione di cui trattasi. D’altro canto, la valutazione della fondatezza dei motivi accolti nei confronti dell’interessato deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova e di informazione nel contesto nel quale essi si inseriscono. Il Consiglio soddisfa, quindi, l’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona considerata e il regime o le situazioni combattute.
Per quanto attiene, innanzitutto, all’inserimento iniziale del ricorrente negli elenchi sulla base del criterio g), il Tribunale osserva che detto criterio ricorre alla nozione di «imprenditori di spicco» in correlazione con l’esercizio di un’«[attività] in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo [russo]», senza ulteriori condizioni riguardanti un collegamento, diretto o indiretto, con detto governo. A questo proposito, esiste un collegamento logico tra il fatto di prendere di mira detta categoria di persone e l’obiettivo delle misure restrittive di cui trattasi, che consiste nell’aumentare la pressione sulla Russia nonché il costo delle azioni da essa intraprese contro l’Ucraina. Il Tribunale sottolinea che un’interpretazione in senso contrario contrasterebbe sia con la formulazione del criterio g), che con l’obiettivo perseguito. Alla luce della formulazione, le persone di cui trattasi devono essere considerate di spicco in ragione della loro importanza nel loro settore di attività e dell’importanza di detto settore per l’economia russa. Quanto all’obiettivo delle misure restrittive in esame, il Tribunale ricorda che non è quello di sanzionare determinate persone o entità in ragione dei loro collegamenti con la situazione in Ucraina o con il governo russo, bensì di imporre sanzioni economiche alla Russia, al fine di aumentare la pressione su di essa nonché il costo delle azioni da essa intraprese contro l’Ucraina. Esso ne conclude che il criterio g) non implica la dimostrazione da parte del Consiglio dell’esistenza di legami stretti o di un vincolo di interdipendenza con il governo della Russia, né tantomeno dipende dall’imputabilità in capo al ricorrente delle decisioni relative alla continuazione del conflitto in Ucraina o da un collegamento, diretto o indiretto, con la destabilizzazione di detto paese.
A questo proposito, il Tribunale constata che il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente fosse un imprenditore di spicco e nel qualificarlo, segnatamente, come «importante azionista del conglomerato Alfa Group», benché egli avesse ceduto le sue partecipazioni in detta società. Infatti, alla luce del criterio g), la nozione di «imprenditore di spicco» si riferisce ad elementi di fatto che si collocano sia nel passato sia nel lungo periodo, cosicché i motivi dell’inserimento del ricorrente possono riferirsi a una situazione di fatto esistente prima dell’adozione degli atti iniziali e che sarebbe stata modificata senza, tuttavia, implicare necessariamente l’obsolescenza delle misure restrittive adottate nei suoi confronti su tale base.
Per quanto attiene, poi, al mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi sulla base del medesimo criterio, il Tribunale precisa che spetta al Consiglio, nell’ambito del riesame periodico delle misure restrittive, compiere, con riferimento alle persone interessate, una valutazione aggiornata della situazione e stabilire un bilancio dell’impatto delle misure precedentemente adottate alla luce del loro obiettivo. Per giustificare tale mantenimento, il Consiglio può fondarsi sui medesimi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, nella misura in cui i motivi dell’inserimento sono rimasti invariati e il contesto non ha subito modifiche tali da rendere obsoleti detti elementi di prova. Nella specie, il Tribunale osserva che l’asserita cessione da parte del ricorrente delle partecipazioni all’interno dell’ABH Holdings non è stata dimostrata con elementi sufficientemente convincenti. Pertanto, il Consiglio ha potuto, a giusto titolo, ritenere che la situazione individuale del ricorrente non fosse realmente mutata dall’iniziale inserimento di quest’ultimo negli elenchi controversi. Il Consiglio non ha, quindi, commesso alcun errore di valutazione nel mantenere le misure restrittive di cui trattasi.
Infine, per quanto attiene alle violazioni del principio di proporzionalità, del diritto di proprietà, della libertà di impresa e del diritto di esercitare una professione, dedotte dal ricorrente, il Tribunale constata che gli inconvenienti causati al ricorrente a tale riguardo non sono sproporzionati rispetto all’importanza dell’obiettivo perseguito dagli atti impugnati.
Il Tribunale respinge pertanto integralmente il ricorso.
( 1 ) Decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 44).
( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 1).
( 3 ) Decisione 2014/145/PESC, del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).
( 4 ) Decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pagg. da 149 a 296).
( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1). Ai sensi del suo articolo 1:
«(...) 1. L’allegato I comprende: (…)
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d) |
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina ovvero che traggono vantaggio dagli stessi; |
(…)
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g) |
gli imprenditori di spicco o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, e le persone fisiche o giuridiche, di entità o di organismi ad essi associati». |
( 7 ) Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.