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Document 62021TJ0524

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 ottobre 2022 (Estratti).
Hans-Wilhelm Saure contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Corrispondenza della Commissione con l’AstraZeneca e le autorità tedesche relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Documenti che sono stati prodotti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale chiuso al momento dell’adozione della decisione che rifiuta l’accesso agli stessi – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo.
Causa T-524/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:632

Causa T‑524/21

Hans-Wilhelm Saure

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 ottobre 2022

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Corrispondenza della Commissione con l’AstraZeneca e le autorità tedesche relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Documenti che sono stati prodotti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale chiuso al momento dell’adozione della decisione che rifiuta l’accesso agli stessi – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo»

  1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Ambito di applicazione – Documenti non redatti soltanto ai fini di un procedimento giurisdizionale, ma idonei a pregiudicare la capacità di difesa dell’istituzione interessata in detto procedimento – Inclusione – Presupposti

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 3, a), 4, § 2, secondo trattino, e § 7]

    (v. punti 34, 35, 43)

  2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Portata – Rispetto del principio della parità delle armi – Principio di buona amministrazione della giustizia e integrità del procedimento giurisdizionale

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)

    (v. punti 36‑38)

  3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Ambito di applicazione – Documenti redatti o prodotti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale specifico dinanzi a un organo giurisdizionale dell’Unione, di uno Stato membro, di un’organizzazione internazionale o di uno Stato terzo – Inclusione – Presupposti – Valutazione alla luce del contenuto del documento

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino, e § 7)

    (v. punti 42‑45)

  4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali –Memorie presentate dalla Commissione – Applicabilità dell’eccezione dopo la chiusura del procedimento con decisione giurisdizionale

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

    (v. punto 49)

  5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Rapporto con la tutela dei segreti commerciali dopo la fine del procedimento giurisdizionale – Obbligo di leale cooperazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri – Presupposti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/943, considerando 11 e art. 9, § 1)

    (v. punti 55‑67)

Sintesi

Il ricorrente, sig. Hans-Wilhelm Saure, è un giornalista impiegato dal quotidiano tedesco Bild. All’inizio del 2021, egli ha presentato una domanda di accesso ( 1 ) a copie di tutta la corrispondenza scambiata a partire dal 1o aprile 2020 tra la Commissione e, da un lato, la società AstraZeneca plc o le sue società figlie, nonché, dall’altro, le autorità federali tedesche, in particolare per quanto riguarda i quantitativi e i termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 da parte di tale società.

La Commissione ha, in un primo tempo, individuato diversi documenti il cui accesso doveva essere rifiutato sulla base della tutela delle procedure giurisdizionali ( 2 ), dato che un procedimento tra l’Unione europea e l’AstraZeneca era pendente dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio). Poiché quest’ultimo procedimento si era chiuso a seguito di un accordo tra le parti, la Commissione ha, in un secondo tempo e dopo un riesame della domanda del ricorrente, adottato una seconda decisione sostitutiva della prima. In tale nuova decisione la Commissione ha indicato che l’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali si applicava integralmente o parzialmente a diversi documenti oggetto della domanda di accesso del ricorrente. Inoltre, essa ha rifiutato l’accesso a taluni documenti sulla base della tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo o della tutela degli interessi commerciali ( 3 ), o ancora della presunzione generale di riservatezza in virtù di quest’ultima eccezione.

Il Tribunale, investito di un ricorso di annullamento, in particolare avverso la seconda decisione della Commissione, si pronuncia sull’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali e, segnatamente, sull’obbligo di leale cooperazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri. Esso dichiara l’illegittimità dell’applicazione di tale eccezione nel caso di specie e, di conseguenza, dispone l’annullamento parziale della seconda decisione.

Giudizio del Tribunale

In via preliminare, il Tribunale ricorda che l’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali osta alla divulgazione dei documenti soltanto per tutto il tempo in cui, in considerazione del loro contenuto, persiste il rischio di pregiudicare un procedimento giurisdizionale. Tale tutela è motivata dalla necessità che siano garantite, da un lato, l’osservanza del principio di parità delle armi, in particolare al fine di evitare che critiche relative alla posizione di un’istituzione in una controversia, contenuta in un documento divulgato, rischino di influenzare indebitamente detta posizione e, dall’altro, la buona amministrazione della giustizia e l’integrità del procedimento giurisdizionale, allo scopo di assicurare, per tutta la durata del procedimento in parola, che il dibattito tra le parti e la pronuncia del giudice investito della causa si svolgano in tutta serenità, senza pressioni esterne sull’attività giurisdizionale.

Nel caso di specie, in primo luogo, il Tribunale constata che, alla data di adozione della seconda decisione, il procedimento giurisdizionale che poteva giustificare l’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali era chiuso. Orbene, esso ricorda che, indubbiamente, un documento che non sia stato elaborato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale specifico può essere tutelato se, alla data in cui viene data risposta alla domanda di accesso, esso è stato prodotto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. Tuttavia, il legislatore non ha escluso l’attività contenziosa delle istituzioni dal diritto d’accesso dei cittadini e un siffatto documento può essere tutelato unicamente alla luce del suo contenuto.

In secondo luogo, al fine di valutare se l’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali non potesse più giustificare il diniego di accesso controverso dopo la chiusura del procedimento giurisdizionale dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese), il Tribunale esamina se, alla luce del contenuto dei documenti in questione, la Commissione abbia dimostrato che la loro divulgazione arrechi ancora pregiudizio a tale procedimento. Orbene, esso constata che la Commissione non ha spiegato in che modo tale accesso possa continuare ad arrecare concretamente ed effettivamente un pregiudizio al procedimento in parola.

Analogamente, per quanto riguarda la necessità di garantire il rispetto dell’integrità del procedimento giurisdizionale, esso accerta che il dibattito tra le parti e la deliberazione hanno potuto svolgersi in completa serenità, senza pressioni esterne sull’attività giurisdizionale. Inoltre, il Tribunale non rileva l’esistenza di nessun altro procedimento giurisdizionale pendente, e neppure imminente, al momento dell’adozione della seconda decisione impugnata, nel quale taluni argomenti elaborati nell’ambito del procedimento chiuso avrebbero potuto essere utilizzati a sostegno della posizione giuridica dell’istituzione.

In terzo luogo, il Tribunale respinge l’argomento della Commissione secondo cui, in base al principio di leale cooperazione con l’organo giurisdizionale nazionale che era stato adito, essa era tenuta a rifiutare l’accesso ai documenti controversi per conformarsi ai requisiti derivanti dal Code judiciaire belga (codice di procedura civile belga) ( 4 ). In forza di detti requisiti, la parte di un procedimento giurisdizionale non è autorizzata a divulgare un segreto commerciale o un asserito segreto commerciale di cui abbia avuto conoscenza a causa della sua partecipazione nel procedimento, nemmeno dopo la conclusione di quest’ultimo, qualora il giudice abbia deciso che un tale segreto doveva rimanere riservato.

Infatti, esso constata anzitutto che tali requisiti derivano da disposizioni che hanno trasposto la direttiva sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti ( 5 ). Orbene, risulta da tale direttiva che la Commissione non può avvalersi di una disposizione di diritto nazionale che la traspone per sottrarsi ai suoi obblighi in materia di accesso ai documenti.

Inoltre, da un lato, esso accerta che i documenti controversi erano in possesso della Commissione prima dell’inizio di tale procedimento. Dall’altro, il giudice nazionale adito non aveva adottato alcuna decisione in applicazione delle summenzionate disposizioni del codice di procedura civile belga. Infatti, sono le parti stesse ad aver concluso un accordo in base al quale taluni documenti prodotti nel corso di tale procedimento sarebbero rimasti riservati. In siffatte circostanze, la Commissione non può, per il tramite di un semplice accordo concluso con una società terza, limitare il diritto di un cittadino dell’Unione di accedere ai documenti da essa detenuti e, in tal modo, eludere l’obbligo su di essa incombente, salvo eccezioni, di concedere il relativo accesso. In tale contesto, essa non può neppure invocare il suo obbligo di leale cooperazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri per giustificare il rifiuto di accesso ai documenti in parola.

Infine, il Tribunale rileva che la finalità delle disposizioni del codice di procedura civile belga in questione, nella misura in cui esse mirano a tutelare i segreti commerciali, differisce da quella perseguita da disposizioni che intendono garantire l’osservanza del principio di parità delle armi, nonché dei principi di buona amministrazione e di integrità del procedimento giurisdizionale. Pertanto, il solo fatto che i documenti controversi contengano segreti commerciali non consente di spiegare in che modo l’accesso a tali documenti possa concretamente ed effettivamente continuare ad arrecare pregiudizio al procedimento giurisdizionale che era chiuso al momento dell’adozione della seconda decisione impugnata.


( 1 ) In forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

( 2 ) Eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2021.

( 3 ) Eccezioni previste, rispettivamente, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

( 4 ) Articolo 871 bis del codice di procedura civile belga.

( 5 ) Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).

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