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Document 62020TJ0165
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2022 (Estratti).
JC contro EUCAP Somalia.
Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia – Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di prova – Notifica della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Invio ad un indirizzo incompleto – Dies a quo del termine di ricorso interno preliminare a un ricorso giurisdizionale – Determinazione del diritto applicabile – Disposizioni imperative del diritto nazionale del lavoro – Nullità della clausola di prova – Notifica irregolare del preavviso – Indennità compensativa di preavviso – Pagamento retroattivo della retribuzione – Domanda riconvenzionale.
Causa T-165/20.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2022 (Estratti).
JC contro EUCAP Somalia.
Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia – Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di prova – Notifica della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Invio ad un indirizzo incompleto – Dies a quo del termine di ricorso interno preliminare a un ricorso giurisdizionale – Determinazione del diritto applicabile – Disposizioni imperative del diritto nazionale del lavoro – Nullità della clausola di prova – Notifica irregolare del preavviso – Indennità compensativa di preavviso – Pagamento retroattivo della retribuzione – Domanda riconvenzionale.
Causa T-165/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:453
(Causa T‑165/20)
JC
contro
EUCAP Somalia
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2022
«Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia – Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di prova – Notifica della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Invio ad un indirizzo incompleto – Dies a quo del termine di ricorso interno preliminare a un ricorso giurisdizionale – Determinazione del diritto applicabile – Disposizioni imperative del diritto nazionale del lavoro – Nullità della clausola di prova – Notifica irregolare del preavviso – Indennità compensativa di preavviso – Pagamento retroattivo della retribuzione – Domanda riconvenzionale»
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Atti riguardanti la risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato di un agente contrattuale internazionale di una missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Determinazione della legge applicabile – Contratto di lavoro che non specifica detta legge – Possibilità di applicare clausole contrattuali contrarie alle disposizioni imperative del diritto sostanziale nazionale applicabile – Esclusione
[Artt. 272 e 340, primo comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no 593/2008, artt. 3 e 8; decisione del Consiglio 2012/389/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/663]
(v. punti 36‑40, 43‑45)
Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – Personale – Personale civile internazionale – Atti riguardanti la risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato di un agente contrattuale internazionale – Presa di conoscenza effettiva di tali atti da parte dell’interessato – Onere della prova – Provvedimento individuale recante pregiudizio a tale persona – Obbligo di esaurimento della procedura contrattuale di ricorso interno entro il termine previsto – Rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
[Art. 272 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/389/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/663]
(v. punti 59, 61‑66, 78‑80)
Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – Personale – Personale civile internazionale – Atti riguardanti la risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato di un agente contrattuale internazionale – Notifica di tali atti all’interessato – Applicazione del diritto nazionale pertinente – Conseguenze
[Art. 272 TFUE; decisione del Consiglio 2012/389/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/663]
(v. punti 103‑113, 116, dispositivi 1 e 2)
Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – Personale – Personale civile internazionale – Atti riguardanti la risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato di un agente contrattuale internazionale – Nullità di una clausola di prova a causa della sua contrarietà alle disposizioni imperative del diritto sostanziale nazionale applicabile al contratto – Applicazione del preavviso previsto dal contratto
[Art. 272 TFUE; decisione del Consiglio 2012/389/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/663]
(v. punti 125‑134)
Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – Personale – Personale civile internazionale – Atti riguardanti la risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato di un agente contrattuale internazionale – Indennizzo dell’interessato
[Artt. 272 e 340, primo comma., TFUE; decisione del Consiglio 2012/389/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/663]
(v. punto 170, dispositivo 3)
Sintesi
Il 21 agosto 2019, il ricorrente, JC, ha firmato un contratto di lavoro a tempo determinato con l’EUCAP Somalia, una missione dell’Unione europea avente lo scopo di aiutare la Somalia a rafforzare le sue capacità in materia di sicurezza marittima ( 1 ). Tale contratto prevedeva una clausola di prova di tre mesi e, in caso di risoluzione di detto contratto, una clausola di preavviso di un mese. La clausola di prova stessa non prevedeva alcun preavviso in caso di risoluzione del contratto nel corso del periodo di prova convenuto.
Tuttavia, l’EUCAP Somalia ha sospeso l’effettivo dispiegamento di JC in Somalia, previsto dal suo contratto di lavoro, a causa di preoccupazioni sul suo stato di salute. Più tardi, a seguito di scambi con JC che hanno permesso all’EUCAP Somalia di sottolineare il suo dovere di diligenza, la limitatezza delle infrastrutture mediche sul luogo di dispiegamento effettivo e le ragioni che giustificano la valutazione di inadeguatezza fisica di JC rispetto al posto di lavoro, tale missione ha deciso di risolvere, durante il periodo di prova, il contratto di lavoro di JC. Quest’ultimo è stato informato di tale decisione con lettera del 4 novembre 2019. Tuttavia, poiché questa prima lettera è stata inviata ad un indirizzo incompleto, l’EUCAP Somalia gli ha fatto pervenire, il 3 dicembre 2019, una seconda lettera di notifica. Le due lettere prevedevano un preavviso di una settimana.
Il 2 gennaio 2020, JC ha proposto dinanzi all’EUCAP Somalia un ricorso interno avverso la decisione di quest’ultima di risolvere il suo contratto di lavoro, notificata con la seconda lettera. Con decisione del 24 gennaio 2020, tale ricorso interno è stato respinto. JC ha quindi proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto, in sostanza, da un lato, a che la decisione dell’EUCAP Somalia di risolvere il suo contratto di lavoro, contenuta nelle due lettere di notifica e, se necessario, quella di respingere il suo ricorso interno fossero dichiarate nulle. Dall’altro, egli chiedeva che l’EUCAP Somalia fosse condannata a versargli retroattivamente la sua retribuzione.
Con la sua sentenza, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso promosso da JC. Tale causa consente al Tribunale di interrogarsi sul diritto applicabile nell’ambito di una controversia di natura contrattuale fondata sull’articolo 272 TFUE e su una clausola compromissoria. A tal riguardo, il Tribunale ricorda il principio secondo cui le controversie sorte durante l’esecuzione di un contratto devono essere risolte sulla base delle clausole contrattuali, in quanto l’interpretazione del contratto alla luce delle disposizioni del diritto nazionale applicabile al contratto si giustifica solo in caso di dubbio sul contenuto del contratto o sul significato di talune sue clausole, o quando il contratto da solo non consente di risolvere tutti gli aspetti della controversia. Esso completa poi tale principio con una nuova eccezione, vertente sul fatto che l’applicazione delle clausole di un contratto non può tuttavia consentire alle parti di sottrarsi alle disposizioni imperative del diritto sostanziale nazionale applicabile, alle quali non si può derogare e in conformità con le quali gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti. Inoltre, il Tribunale valuta la ricevibilità del ricorso, di natura contrattuale, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, in particolare, del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
Giudizio del Tribunale
Da un lato, dopo aver ricordato che, quando le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione danno esecuzione a un contratto, essi restano soggetti agli obblighi ad essi incombenti in forza della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione, il Tribunale applica il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta e respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUCAP Somalia, relativa al mancato esaurimento, da parte del ricorrente, della procedura di ricorso interna. Infatti, quando un contratto recante una clausola compromissoria contiene una disposizione secondo la quale una parte, prima di adire il Tribunale, deve esaurire una via di ricorso interna, quest’ultima deve essere esperita in condizioni che non privino tale parte del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Nel caso di specie, la decisione di risolvere il contratto di lavoro, quale notificata con la seconda lettera, costituisce un provvedimento individuale che reca pregiudizio al ricorrente. Pertanto, il ricorso del 2 gennaio 2020, proposto da quest’ultimo in applicazione di una disposizione contrattuale al riguardo, deve essere qualificato come ricorso interno contro tale decisione. In applicazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, si tiene conto della data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della decisione di risolvere il suo contratto. Tale ricorso è stato proposto entro il termine all’uopo previsto, ossia entro il mese in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della decisione di risolvere il suo contratto di lavoro, mentre l’EUCAP Somalia non ha fornito la prova della sua tardività.
D’altro lato, per quanto riguarda la nuova eccezione, il Tribunale, dopo aver ritenuto che il diritto belga fosse il diritto nazionale applicabile nel caso di specie, e basandosi sulle disposizioni imperative del diritto sostanziale del lavoro belga applicabili al contratto di lavoro, dichiara nulla la clausola di prova contenuta in tale contratto, che è a tempo determinato. Esso esclude quindi la sua applicazione ai fini della soluzione della controversia e da applicazione ad una clausola di preavviso della durata di un mese prevista dallo stesso contratto.
Inoltre, sempre applicando il diritto belga, il Tribunale dichiara che la notifica del preavviso contenuta nella prima lettera è nulla in quanto l’EUCAP Somalia ha inviato tale lettera ad un indirizzo incompleto. Esso riconosce nondimeno che la notifica della seconda lettera era regolare. Pertanto, esso constata che la risoluzione del contratto di lavoro concluso tra l’EUCAP Somalia e il ricorrente, derivante da tale seconda lettera, ha preso definitivamente effetto alla scadenza di un preavviso contrattuale di un mese e condanna l’EUCAP Somalia a versare al ricorrente le indennità corrispondenti.
( 1 ) L’EUCAP Somalia è stata creata con decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU 2012, L 187, pag. 40), come modificata dalla decisione (PESC) 2020/663 del Consiglio, del 18 maggio 2020 (GU 2020, L 157, pag. 1).