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Document 62020TJ0004

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 aprile 2022.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii contro Commissione europea.
Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Costi ammissibili – Domanda di rimborso – Audit finanziario – Indagine dell’OLAF – Conflitto d’interessi a causa di legami familiari o affettivi – Principio di buona fede – Principio di non discriminazione in base alla situazione matrimoniale – Legittimo affidamento – Ricorso di annullamento – Note di addebito – Atti inscindibili dal contratto – Atto non impugnabile – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Irricevibilità.
Causa T-4/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:242

Causa T‑4/20

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 aprile 2022

«Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Costi ammissibili – Domanda di rimborso – Audit finanziario – Indagine dell’OLAF – Conflitto d’interessi a causa di legami familiari o affettivi – Principio di buona fede – Principio di non discriminazione in base alla situazione matrimoniale – Legittimo affidamento – Ricorso di annullamento – Note di addebito – Atti inscindibili dal contratto – Atto non impugnabile – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Irricevibilità»

  1. Procedimento giurisdizionale – Pubblicità delle decisioni – Obbligo del giudice dell’Unione di garantire un giusto equilibrio tra la pubblicità delle decisioni e il diritto alla protezione dei dati personali – Domanda di omissione di dati che consentano l’identificazione di persone o relativi a contratti di lavoro, a una struttura organizzativa o a prassi gestionali – Rigetto – Omissione che può pregiudicare l’accesso alle sentenze e la loro comprensione

    (Art. 15 TFUE)

    (v. punti 29‑33)

  2. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – Procedura di audit e procedura di controllo – Audit svolto da una società esterna, mandataria della Commissione – Procedura di controllo avviata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dopo l’accettazione della relazione finale di audit – Recupero da parte della Commissione di somme dovute in base a irregolarità individuate in esito alla procedura di controllo – Ammissibilità – Procedura di controllo indipendente dalla procedura di audit

    [Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 119; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 183, comma 1, a), e comma 2]

    (v. punti 43‑65)

  3. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – Audit finanziario – Relazione finale di audit convalidata dall’istituzione – Natura vincolante e immutabile di tale relazione – Esclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 119)

    (v. punti 70‑74)

  4. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – Rischio di conflitto d’interessi connesso a legami familiari o affettivi – Presunzione relativa dell’esistenza di un conflitto d’interessi – Ripartizione dell’onere della prova – Portata

    (v. punti 81‑84)

  5. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – Rischio di conflitto d’interessi connesso a legami familiari o affettivi – Moglie incaricata di approvare le registrazioni dell’orario di lavoro del marito senza possibilità di modificarle – Rischio di conflitto d’interessi che può compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva del progetto – Assenza di un vincolo di subordinazione di natura amministrativa tra i coniugi nell’ambito lavorativo – Irrilevanza

    (v. punti 85‑96)

  6. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Obbligo di rispetto dei diritti fondamentali anche in un contesto contrattuale – Clausola compromissoria che attribuisce al giudice dell’Unione la competenza a conoscere delle controversie relative a un contratto – Diritto applicabile stabilito in detto contratto diverso dal diritto dell’Unione – Assenza di incidenza sulle competenze di cui trattasi – Limitazione all’esercizio dei diritti fondamentali – Presupposti

    (Art. 317 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52)

    (v. punti 98‑100)

  7. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – Rischio di conflitto d’interessi connesso a legami familiari che può compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva del progetto – Recupero da parte della Commissione di somme dovute – Obbligo di rispettare il principio della sana gestione finanziaria – Lesioni dei diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali – Insussistenza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 9)

    (v. punto 101)

  8. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Nota di addebito emessa da un’istituzione e relativa a somme dovute in forza di una convenzione di sovvenzione – Atto preparatorio – Esclusione

    (Art. 263 TFUE)

    (v. punti 147, 152, 153)

Sintesi

La ricorrente Sieć Badawcza Łukasiewicz è un istituto di ricerca che ha aderito, in qualità di beneficiario, a tre convenzioni di sovvenzione nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013).

Nel 2013 talune convenzioni di sovvenzione concluse in tale contesto sono state sottoposte a un audit condotto da una società di revisione esterna incaricata dalla Commissione. Successivamente, nell’ambito di un’indagine, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha contestato alla ricorrente la complicità nelle false dichiarazioni effettuate nelle registrazioni dell’orario di lavoro di alcuni suoi dipendenti. In base alle conclusioni dell’OLAF, la Commissione ha emesso note di addebito che richiedevano il pagamento di importi a titolo di risarcimento danni. Infatti, essa non ha accettato i costi di personale relativi a un dipendente (in prosieguo: il «dipendente in questione»), le cui registrazioni dell’orario di lavoro erano state firmate per approvazione dalla moglie. Gli importi richiesti sono stati integralmente corrisposti dalla ricorrente, la quale ha tuttavia proposto un ricorso dinanzi al Tribunale al fine di ottenere, in particolare, l’accertamento dell’inesistenza del credito contrattuale della Commissione e il rimborso degli importi indicati nelle note di addebito.

Il Tribunale respinge tale ricorso ed esamina, da un lato, la legittimità del recupero effettuato dalla Commissione e, dall’altro, la sussistenza nel caso di specie di un conflitto d’interessi a causa di legami familiari.

Giudizio del Tribunale

Dopo aver respinto la domanda di omissione di determinati dati nei confronti del pubblico presentata dalla ricorrente, sulla base del rilievo che tali dati non compaiono nella sentenza o che la loro omissione potrebbe pregiudicare l’accesso e la comprensione della sentenza da parte del pubblico, il Tribunale esamina la legittimità degli ordini di riscossione della Commissione.

A tal riguardo, esso osserva anzitutto che le convenzioni di sovvenzione prevedono, da un lato, procedure di audit e, dall’altro, procedure di controllo. Le procedure di controllo, come previste nelle convenzioni in questione, sono misure rientranti nel quadro contrattuale vincolante per le parti che si affiancano alle procedure di audit, in modo autonomo. La procedura condotta dall’OLAF ne fa parte.

In tale contesto il Tribunale ritiene che, da un lato, all’esito della procedura di controllo la Commissione aveva diritto di chiedere il rimborso delle somme dovute, dopo aver individuato irregolarità commesse dalla ricorrente, in conformità alle convenzioni di sovvenzione in questione ( 1 ). D’altro lato, non è previsto alcun requisito procedurale particolare e specifico per quanto riguarda la modalità d’individuazione delle irregolarità nell’ambito delle procedure di controllo avviate dopo l’accettazione delle relazioni e dei conti finali ( 2 ). Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, secondo la quale la Commissione non potrebbe ignorare una relazione finale di audit in base alle convenzioni di sovvenzione in questione, la procedura seguita nel caso di specie era indipendente dalla procedura di audit a cui fa riferimento la ricorrente. In tale contesto, il Tribunale sottolinea che dalle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione in questione e dal regolamento finanziario risulta che gli audit non hanno natura vincolante ( 3 ). Pertanto, la relazione finale di audit, anche dopo la convalida da parte della Commissione, non può essere considerata, nei confronti di quest’ultima, vincolante e immutabile e la Commissione non è vincolata alle risultanze di un audit finanziario, qualora un controllo successivo a tale audit rimetta in discussione le sue risultanze.

Per quanto riguarda, poi, il rischio di conflitto d’interessi a causa dell’esistenza di legami familiari, il Tribunale constata che dalle convenzioni di sovvenzione in questione risulta una presunzione relativa dell’esistenza del rischio di conflitto d’interessi, nel caso in cui, segnatamente, persone aventi legami familiari o affettivi siano coinvolte, in un modo o nell’altro, nel medesimo progetto ( 4 ). Nel caso di specie, la relazione coniugale tra il dipendente in questione e sua moglie conduce ad applicare tale presunzione.

Il Tribunale ritiene che la circostanza che la moglie del dipendente in questione fosse incaricata dell’approvazione delle registrazioni dell’orario di lavoro del marito, senza avere la possibilità di modificarle, sebbene risulti essere un «supervisore» di tali registrazioni, è sufficiente per ritenere che il sistema di controllo istituito dalla ricorrente non soddisfi l’obbligo, che grava sulla stessa, di adottare tutte le misure precauzionali necessarie per evitare qualsiasi rischio di conflitto d’interessi, sotto il profilo dei legami familiari o affettivi, che possa compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva del progetto di cui trattasi, in conformità alle convenzioni di sovvenzione in questione. Secondo il Tribunale, l’influenza della situazione familiare non può essere esclusa in ragione della sola assenza di un vincolo di subordinazione di natura amministrativa nell’ambito lavorativo. Pertanto, la corretta esecuzione del progetto di cui trattasi può essere stata compromessa.

Peraltro, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale la posizione della Commissione costituirebbe una discriminazione fondata sulla situazione matrimoniale, contraria agli articoli 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 5 ), il Tribunale ritiene che l’esigenza di evitare ogni conflitto d’interessi derivante da legami familiari o affettivi miri a prevenire una violazione grave e manifesta del precetto di imparzialità e di obiettività, che si applica al responsabile incaricato di certificare le registrazioni dell’orario di lavoro dei ricercatori che lavorano nell’ambito di un progetto sovvenzionato dall’Unione. Pertanto, anche a voler ammettere che una norma volta a garantire l’assenza di un conflitto d’interessi possa incidere sui diritti tutelati dagli articoli 7 e 9 della Carta, essi non sarebbero pregiudicati nel loro contenuto ma, tutt’al più, sarebbero oggetto di una limitazione per quanto riguarda il loro esercizio.

A tal riguardo, il Tribunale dichiara che, nel caso di specie, una siffatta limitazione mirerebbe a garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria ( 6 ) e sarebbe necessaria, poiché la Commissione non dispone di altri mezzi per controllare l’esattezza dei costi di personale dichiarati dal beneficiario di una sovvenzione, se non quello di avvalersi delle risultanze, in particolare, della produzione di registrazioni dell’orario di lavoro attendibili. Tale limitazione non sarebbe sproporzionata, in quanto, da un lato, i diritti tutelati dagli articoli 7 e 9 della Carta non sarebbero lesi nel loro stesso contenuto e, dall’altro, l’esigenza di evitare ogni conflitto d’interessi derivante da legami familiari o affettivi potrebbe essere soddisfatta attraverso minimi adattamenti organizzativi.

Infine, il Tribunale respinge in quanto irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente in base all’articolo 263 TFUE, diretto all’annullamento della lettera della Commissione del 12 novembre 2019, con la quale quest’ultima l’aveva informata dell’emissione di note di addebito. Esso constata, in tale contesto, che il diritto della ricorrente di disporre di un ricorso effettivo non è stato violato, in quanto essa ha proposto un ricorso su base contrattuale ai sensi dell’articolo 272 TFUE e i motivi dedotti a sostegno di tale ricorso sono stati esaminati dal giudice competente.


( 1 ) Articoli II.22, paragrafo 6, e II.21, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione.

( 2 ) Articolo 119 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»).

( 3 ) In particolare, l’articolo II.22, paragrafo 1, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione prevede la possibilità di effettuare nuovi audit nei cinque anni successivi al completamento del progetto di cui trattasi. Inoltre, il primo paragrafo dell’articolo 119 del regolamento finanziario prevede che l’accettazione da parte dell’istituzione delle relazioni e dei conti finali non pregiudica «ulteriori controlli da parte dell’istituzione».

( 4 ) Articolo II.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione.

( 5 ) Gli articoli 7 e 9 della Carta sono relativi al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia.

( 6 ) Tale principio è sancito all’articolo 317 TFUE.

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