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Document 62019TJ0017
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 3 febbraio 2021.
Giulia Moi contro Parlamento europeo.
Diritto istituzionale – Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni del presidente del Parlamento che concludono per l’esistenza di una situazione di molestie subite da due assistenti parlamentari accreditati e che comminano nei confronti di un deputato la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per dodici giorni – Articoli 11 e 166 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso interno – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che conferma la sanzione – Articolo 167 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Diritti della difesa – Responsabilità extracontrattuale.
Causa T-17/19.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 3 febbraio 2021.
Giulia Moi contro Parlamento europeo.
Diritto istituzionale – Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni del presidente del Parlamento che concludono per l’esistenza di una situazione di molestie subite da due assistenti parlamentari accreditati e che comminano nei confronti di un deputato la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per dodici giorni – Articoli 11 e 166 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso interno – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che conferma la sanzione – Articolo 167 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Diritti della difesa – Responsabilità extracontrattuale.
Causa T-17/19.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:51
Causa T‑17/19
Giulia Moi
contro
Parlamento europeo
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 3 febbraio 2021
«Diritto istituzionale – Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni del presidente del Parlamento che concludono per l’esistenza di una situazione di molestie subite da due assistenti parlamentari accreditati e che comminano nei confronti di un deputato la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per dodici giorni – Articoli 11 e 166 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso interno – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che conferma la sanzione – Articolo 167 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Diritti della difesa – Responsabilità extracontrattuale»
Parlamento europeo – Membri – Regime disciplinare – Sanzioni – Decisione del presidente del Parlamento – Reclamo – Natura facoltativa – Ricorso al giudice dell’Unione – Ammissibilità – Dies a quo del termine per il ricorso di annullamento – Carattere inscindibile della decisione sulla situazione di molestie e di quella sanzionatoria
(Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 167)
(v. punti 43-47, 49-52, 77)
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Inapplicabilità a una controversia tra un deputato e il Parlamento europeo nell’ambito di un ricorso di annullamento
(Artt. 263 e 270 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 84-90)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Applicazione a qualsiasi procedimento intentato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo – Principio che dev’essere garantito anche in mancanza di norme che disciplinano il procedimento di cui trattasi – Portata – Procedimento diretto a stabilire l’esistenza di molestie da parte di un membro del Parlamento europeo – Comunicazione obbligatoria alla persona accusata di molestie di tutti gli elementi del fascicolo riguardanti le stesse – Violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa – Conseguenze
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)
(v. punti 91-105, 107-110, 112, 114-120, 122-125, 127, 132-134)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 143, 144)
Sintesi
La ricorrente è stata deputata al Parlamento europeo tra il 2014 e il 2019. Nel novembre 2017, dopo aver inoltrato una richiesta di assistenza ( 1 ), denunciando una situazione di lavoro difficile, due dei suoi assistenti parlamentari accreditati hanno presentato una denuncia per molestie al comitato consultivo del Parlamento incaricato di tale problematica ( 2 ).
Con due lettere distinte del 2 ottobre 2018, il presidente del Parlamento, dopo aver esaminato il parere del comitato consultivo e le osservazioni della ricorrente, ha adottato, da un lato, la decisione che ha concluso per l’esistenza di una situazione di molestie psicologiche subite dai due denuncianti e, dall’altro, la decisione che ha comminato nei confronti della ricorrente, a titolo di sanzione per la sua condotta nei confronti dei due denuncianti, la perdita del diritto alla sua indennità di soggiorno per un periodo di dodici giorni.
Il 16 ottobre 2018 la ricorrente ha presentato un ricorso interno ( 3 ) presso l’Ufficio di presidenza del Parlamento avverso la decisione sanzionatoria del presidente. Con decisione del 12 novembre 2018, pronunciata il successivo 14 novembre in seduta plenaria e notificata lo stesso giorno, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha confermato la decisione sanzionatoria del presidente. La ricorrente ha quindi proposto, l’11 gennaio 2019, un ricorso di annullamento avverso le decisioni del presidente sulla situazione di molestie e sanzionatoria e avverso la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, nonché un ricorso per risarcimento danni.
Con la sua sentenza, il Tribunale, statuendo in sezione ampliata, annulla le tre decisioni summenzionate e respinge il ricorso della ricorrente quanto al resto, in particolare il suo ricorso per risarcimento danni. Esso chiarisce così la giurisprudenza per quanto riguarda, da un lato, i rapporti tra il diritto di essere ascoltato e i diritti della difesa e, dall’altro, gli elementi che devono essere dimostrati al fine di ottenere un annullamento a seguito dell’accertamento di una violazione dei diritti della difesa. Inoltre, il Tribunale fornisce alcune precisazioni sui limiti dell’applicazione della cosiddetta regola di «concordanza» ( 4 ) tra il reclamo e il ricorso.
Giudizio del Tribunale
Esaminando, in primo luogo, la ricevibilità della domanda di annullamento, nella parte in cui riguarda la decisione sanzionatoria del presidente, il Tribunale ritiene che l’adozione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento non impedisca alla ricorrente di proporre il proprio ricorso avverso la decisione sanzionatoria del presidente, ancorché quest’ultima decisione sia stata oggetto di un ricorso interno fondato sull’articolo 167 del regolamento interno ( 5 ). Inoltre, il Tribunale considera che la ricorrente poteva chiedere l’annullamento della decisione sanzionatoria del presidente, al più tardi, il giorno della scadenza del termine di ricorso calcolato a decorrere dalla notifica della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento. Nella specie, il Tribunale ritiene che la domanda non possa essere considerata tardiva e sia quindi ricevibile.
Esaminando, in secondo luogo, la ricevibilità della domanda di annullamento, nella parte in cui riguarda la decisione del presidente sulla situazione di molestie, il Tribunale considera che il diritto al ricorso effettivo e il principio di buona amministrazione della giustizia richiedono, in modo combinato, che il giudice dell’Unione sia investito, contemporaneamente, della legittimità delle decisioni che costituiscono una stessa e unica controversia, ossia, nella specie, la decisione che constata l’esistenza di fatti configuranti molestie e quella, da essa dipendente, che si pronuncia sulla sanzione da infliggere a fronte di tali fatti. Pertanto, poiché la decisione del presidente sulla situazione di molestie è inscindibilmente legata a quella sanzionatoria, il termine del ricorso di annullamento contro la prima ha iniziato a decorrere, come per la seconda, soltanto a partire dalla notifica della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento adottata a seguito del ricorso interno. Parimenti, il Tribunale ritiene che tale domanda non possa essere considerata tardiva e sia quindi anch’essa ricevibile.
Per quanto riguarda la ricevibilità del primo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, il Tribunale si preoccupa, previamente, di ricordare che il ricorso della ricorrente è fondato sull’articolo 263 TFUE e non già sull’articolo 270 TFUE che riguarda qualsiasi controversia tra l’Unione e i suoi agenti. Orbene, è nell’ambito delle controversie proposte sul fondamento di quest’ultima disposizione e a proposito del previo reclamo obbligatorio istituito dallo Statuto che è stata stabilita la regola della concordanza, ed essa non è stata estesa, in tale fase, dalla Corte o dal Tribunale, ai ricorsi che, in quanto proposti sulla base dell’articolo 263 TFUE, sono preceduti da una fase amministrativa. Pertanto, il Tribunale considera che la regola della concordanza non è applicabile ad una controversia come quella proposta dinanzi ad esso dalla ricorrente e, di conseguenza, che il primo motivo non può essere dichiarato irricevibile per la motivazione che la violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa non sarebbe stata invocata dinanzi all’Ufficio di presidenza del Parlamento nell’ambito del ricorso interno.
Per quanto riguarda la fondatezza del primo motivo, il Tribunale si preoccupa di ricordare che i diritti della difesa comprendono il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo e figurano tra i diritti fondamentali costituenti parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e consacrati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, il Tribunale sottolinea che il principio generale del rispetto dei diritti della difesa si applica nel caso di specie, dal momento che il procedimento promosso nei confronti della ricorrente può sfociare, ed è sfociato, in una sanzione nei confronti di un membro del Parlamento per molestie. In un procedimento volto a dimostrare l’esistenza di molestie, tale principio implica che, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, alla persona chiamata in causa, prima dell’adozione della decisione per essa lesiva, siano comunicati tutti gli elementi del fascicolo, a carico e a discarico, riguardanti dette molestie e che sia ascoltata sugli stessi. Nella specie, il Tribunale rileva che, durante il procedimento che ha condotto all’accertamento della situazione di molestie e all’imposizione della sanzione, se è pur vero che la ricorrente è stata informata del contenuto delle denunce dei due assistenti parlamentari accreditati, ella non ha avuto accesso né alle dichiarazioni rese da questi ultimi dinanzi al comitato consultivo né agli elementi del fascicolo, in particolare al contenuto integrale dei messaggi di posta elettronica e dei messaggi di testo, ove tali diverse informazioni sono state prese in considerazione per concludere nel senso dell’esistenza di molestie e sanzionare la ricorrente. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il principio generale del rispetto dei diritti della difesa della ricorrente sia stato violato nel caso di specie.
Pronunciandosi sulle conseguenze della violazione di tale principio, il Tribunale ricorda che una violazione dei diritti della difesa giustifica l’annullamento di una decisione adottata al termine di un procedimento solo qualora, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso ( 6 ). Tale requisito è soddisfatto qualora, non avendo avuto accesso ai documenti che dovevano esserle comunicati in applicazione del rispetto dovuto ai diritti della difesa, una ricorrente non abbia potuto far valere utilmente le proprie osservazioni e sia stata così privata di una possibilità, anche minima, di garantire meglio la propria difesa. In un caso del genere, la mancata comunicazione di elementi del fascicolo sui quali l’amministrazione si è fondata incide, infatti, inevitabilmente, alla luce della tutela dovuta ai diritti della difesa, sulla regolarità degli atti adottati al termine di un procedimento che possa recare pregiudizio alla ricorrente. Nel caso di specie, il Tribunale considera che, non avendo avuto accesso al contenuto integrale del fascicolo, la ricorrente sia stata privata di una possibilità di garantire meglio la propria difesa e che tale irregolarità abbia inciso, inevitabilmente, sul contenuto delle decisioni adottate sull’esistenza delle molestie e sulla sanzione.
Di conseguenza, il Tribunale considera che le tre decisioni di cui trattasi devono essere annullate per violazione del principio generale del rispetto dei diritti della difesa.
( 1 ) Sul fondamento dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).
( 2 ) Il comitato competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall’altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro, istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento interno in materia del Parlamento, del 14 aprile 2014, come modificato il 6 luglio 2015.
( 3 ) Sul fondamento dell’articolo167 del regolamento interno del Parlamento europeo.
( 4 ) Tale regola esige, a pena di irricevibilità, che un motivo o una censura presentati dinanzi al giudice dell’Unione lo siano già stati nell’ambito del procedimento precontenzioso o che essi si ricolleghino strettamente ad una critica sollevata nello stesso contesto.
( 5 ) Sentenze del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento (C‑326/16 P, EU:C:2018:83, punti da 34 a 37), e del 19 settembre 2018, Selimovic/Parlamento (T‑61/17, non pubblicata, EU:T:2018:565, punto 45).
( 6 ) Sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punti da 76 a 78) e del 25 giugno 2020, HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punto 73).