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Document 62020TJ0677
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 luglio 2021.
Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Mercato austriaco del trasporto aereo – Aiuto accordato dall’Austria a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Prestito subordinato a favore della Austrian Airlines – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto precedentemente concesso alla società madre del beneficiario – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione.
Causa T-677/20.
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 luglio 2021.
Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Mercato austriaco del trasporto aereo – Aiuto accordato dall’Austria a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Prestito subordinato a favore della Austrian Airlines – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto precedentemente concesso alla società madre del beneficiario – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione.
Causa T-677/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:465
Causa T‑677/20
Ryanair DAC e Laudamotion GmbH
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 luglio 2021
«Aiuti di Stato – Mercato austriaco del trasporto aereo – Aiuto accordato dall’Austria a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Prestito subordinato a favore della Austrian Airlines – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto precedentemente concesso alla società madre del beneficiario – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Prestito subordinato convertibile in sovvenzione a favore di una compagnia aerea per compensare quest’ultima nel contesto della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Presa in considerazione di tutte le misure di aiuto concesse a favore di compagnie appartenenti allo stesso gruppo del beneficiario e dell’articolazione tra le stesse
[Art. 107, § 2, b), TFUE]
(v. punti 29-44)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Prestito subordinato convertibile in sovvenzione a favore di una compagnia aerea per compensare quest’ultima nel contesto della pandemia di COVID-19 – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Valutazione della compatibilità con il principio di non‑discriminazione – Criteri – Obiettivo dell’aiuto – Necessità dell’aiuto – Proporzionalità dell’aiuto
[Artt. 18, primo comma, e 107, § 2, b), TFUE]
(v. punti 48-69)
Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Servizi nel settore dei trasporti ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE – Servizi di trasporti aerei – Regime giuridico particolare
(Artt. 56, 58, § 1, e 100, § 2, TFUE)
(v. punti 70-72)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Prestito subordinato convertibile in sovvenzione a favore di una compagnia aerea per compensare quest’ultima nel contesto della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Criteri – Proporzionalità dell’aiuto – Valutazione dei danni arrecati dalla pandemia di COVID-19 all’impresa beneficiaria dell’aiuto
[Art. 107, § 2, b), TFUE]
(v. punti 82-96)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Prestito subordinato convertibile in sovvenzione a favore di una compagnia aerea per compensare quest’ultima nel contesto della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Criteri – Proporzionalità dell’aiuto – Calcolo dell’importo dell’aiuto – Cumulo dell’aiuto destinato a compensare il beneficiario nel contesto della pandemia di COVID-19 con altre misure che non coprono gli stessi costi ammissibili – Ammissibilità
[Art. 107, § 2, b), e 3, b), TFUE]
(v. punti 102-122)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Individuazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti – Assenza di contenuto autonomo di un simile motivo di ricorso nel caso di specie
(Artt. 108, § 2, e 263, quarto comma, TFUE)
(v. punti 125-127)
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione del contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia
[Artt. 107, § 2, b), e 296 TFUE]
(v. punti 130-139)
Sintesi
Il Tribunale conferma che l’aiuto concesso dall’Austria alla Austrian Airlines al fine di compensarla per i danni derivanti dall’annullamento o dalla riprogrammazione dei suoi voli a causa della pandemia di COVID-19 è compatibile con il mercato interno. Tale aiuto, essendo stato dedotto dalle sovvenzioni concesse, nel medesimo contesto, dalla Germania al gruppo Lufthansa, di cui fa parimenti parte la Austrian Airlines, non costituisce una sovracompensazione a favore di detto gruppo.
Nel giugno 2020, la Repubblica d’Austria ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto individuale a favore della compagnia aerea Austrian Airlines AG (in prosieguo: l’«AUA»). L’aiuto notificato, concesso sotto forma di un prestito subordinato convertibile in una sovvenzione di EUR 150 milioni (in prosieguo: la «misura in questione»), mirava a compensare l’AUA per i danni derivanti dall’annullamento o dalla riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio e di altre misure di contenimento nel contesto della pandemia di COVID-19.
L’AUA fa parte del gruppo Lufthansa, al cui vertice si trova la società madre Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «DLH»). Tra marzo e giugno 2020, la Commissione aveva già approvato diverse misure di aiuto a favore delle imprese del gruppo Lufthansa, in particolare, (1) una garanzia di Stato da parte della Repubblica federale di Germania nella misura dell’80% su un prestito di EUR 3 miliardi a favore della DLH, concessa in base ad un regime di aiuti tedesco istituito al fine di sostenere le imprese di tutti i settori economici che necessitano di liquidità per le loro attività in Germania (in prosieguo: il «prestito tedesco») ( 1 ); (2) una garanzia di Stato da parte della Repubblica d’Austria nella misura del 90% su un prestito di EUR 300 milioni accordato da un consorzio di banche commerciali a favore dell’AUA, concesso nell’ambito di un regime di aiuti austriaco volto a sostenere l’economia durante l’attuale pandemia di COVID-19 (in prosieguo: il «prestito austriaco») ( 2 ), e (3) un aiuto individuale di EUR 6 miliardi concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore della DLH. Quest’ultima misura di aiuto era stata autorizzata con decisione della Commissione del 25 giugno 2020 (in prosieguo: la «decisione Lufthansa») ( 3 ).
Con decisione del 6 luglio 2020, la Commissione ha ritenuto che la misura in questione configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il quale è tuttavia compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ( 4 ) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). A norma di quest’ultima disposizione, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
Le compagnie aeree Ryanair e Laudamotion hanno presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata, il quale viene tuttavia respinto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale. Nella sua sentenza, il Tribunale fornisce precisazioni quanto all’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE a un aiuto individuale adottato per fornire una risposta alle conseguenze del pandemia di COVID-19, qualora esso rientri nell’ambito di una serie di misure adottate a favore del beneficiario dell’aiuto e del gruppo di imprese di cui esso fa parte ( 5 ).
Giudizio del Tribunale
A sostegno dei loro ricorsi di annullamento, la Ryanair e la Laudamotion facevano valere, in particolare, che la Commissione non avrebbe esaminato l’insieme delle misure di aiuto concesse a favore delle compagnie del gruppo Lufthansa né l’articolazione tra le stesse.
A tal riguardo il Tribunale constata, anzitutto, che la Commissione aveva precisato che la misura in questione faceva parte di una dotazione finanziaria a favore della AUA di un importo totale di EUR 600 milioni, costituita, oltre alla misura in questione, da un contributo di EUR 150 milioni in fondi propri provenienti dalla società madre DLH (in prosieguo: l’«apporto di capitale della DLH»), e dal prestito austriaco di EUR 300 milioni. La Commissione aveva inoltre ricordato che, conformemente alla sua decisione Lufthansa, l’aiuto di EUR 6 miliardi concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore della DLH poteva essere utilizzato da quest’ultima per sostenere le altre compagnie del gruppo Lufthansa che non avevano incontrato difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, ivi compresa l’AUA.
Il Tribunale rileva poi che, nella decisione Lufthansa, adottata due settimane prima della decisione impugnata e che costituisce un elemento contestuale che occorre tenere in considerazione nel caso di specie, la Commissione aveva già tenuto conto dell’insieme delle misure di aiuto concesse a favore delle compagnie facenti parte del gruppo Lufthansa, incluse quelle a favore dell’AUA, nonché dell’articolazione tra le stesse. Al riguardo, il Tribunale sottolinea che, nella decisione Lufthansa, tutte le misure di aiuto supplementari concesse o previste a favore delle compagnie del gruppo Lufthansa erano state considerate limitate al minimo necessario per ripristinare la struttura del capitale del gruppo Lufthansa e per garantire la redditività di quest’ultimo.
Il Tribunale ricorda inoltre che, poiché il sostegno concesso da altri Stati alle compagnie del gruppo Lufthansa era dedotto, a seconda dei casi, dall’importo dell’aiuto oggetto della decisione Lufthansa o dal prestito tedesco, in detta decisione la Commissione aveva escluso qualsiasi rischio di sovracompensazione. Infatti, in forza di un meccanismo di detrazioni, applicabile a tutte le misure adottate a favore di detto gruppo, l’aiuto complessivamente concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore di tutto il gruppo Lufthansa era ridotto fino a concorrenza dell’importo degli aiuti concessi da altri Stati ad alcune compagnie del medesimo gruppo, di modo che l’importo globale di cui beneficiava il gruppo rimaneva lo stesso.
Infine, quanto all’apporto di capitale della DLH, il Tribunale conferma che, anche se l’importo di quest’ultimo dovesse provenire dall’aiuto oggetto della decisione Lufthansa, esso costituirebbe, in ogni caso, un aiuto già autorizzato ai sensi di tale decisione.
Tenuto conto di tutte le suesposte osservazioni, il Tribunale conferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ryanair e dalla Laudamotion, la Commissione non solo ha esaminato l’insieme delle misure di aiuto concesse a favore delle compagnie del gruppo Lufthansa, ma anche l’articolazione tra le stesse.
Alla luce del meccanismo di detrazioni applicabile a tutte le misure adottate a favore del gruppo Lufthansa, il Tribunale conclude, inoltre, per l’assenza di qualsiasi rischio concreto che la misura in questione, concessa alla AUA, possa favorire anche altre compagnie del gruppo Lufthansa.
Il Tribunale respinge parimenti l’argomento relativo al rischio che l’AUA possa beneficiare di un sostegno da parte della DLH eccedente l’apporto di capitale di EUR 150 milioni. A tal riguardo il Tribunale osserva, da un lato, che un eventuale trasferimento ipotetico di liquidità supplementari da parte della DLH a favore della AUA avrebbe in ogni caso origine da una misura di aiuto già approvata dalla Commissione, segnatamente l’aiuto autorizzato dalla decisione Lufthansa. Esso sottolinea, dall’altro, che il prestito tedesco e l’aiuto oggetto della decisione Lufthansa trovano il loro fondamento nell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, cosicché non sono destinati a coprire gli stessi costi ammissibili previsti dalla misura in questione, la quale, a sua volta, è fondata sull’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. In ogni caso, il meccanismo di detrazione istituito consentirebbe di evitare anche in tale contesto il rischio di eccesso di compensazione.
Il Tribunale precisa poi che, nei limiti in cui la differenza di trattamento istituita dalla misura in questione tra la AUA e le altre compagnie aeree operanti in Austria possa essere assimilata ad una discriminazione, essa trovava giustificazione nelle circostanze del caso di specie. Infatti, considerato, in particolare, il ruolo essenziale che la AUA svolge per il servizio aereo dell’Austria, la differenza di trattamento a suo favore è adeguata al fine di porre rimedio ai danni subiti da tale società a causa delle restrizioni di viaggio e di altre misure di contenimento nel contesto della pandemia di COVID-19 e non eccede quanto necessario per conseguire detto obiettivo.
Per quanto riguarda il rispetto dei principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, il Tribunale ricorda che la libera prestazione dei servizi non si applica in quanto tale al settore dei trasporti, che è soggetto ad un regime giuridico particolare. In questo contesto il Tribunale afferma che, in ogni caso, le ricorrenti non dimostrano in che modo il carattere esclusivo della misura in questione sia atto a dissuaderle dallo stabilirsi in Austria o dall’effettuare prestazioni di servizi a partire da tale paese e a destinazione di quest’ultimo.
Secondo il Tribunale, la Commissione non aveva neppure commesso errori nella valutazione della proporzionalità dell’aiuto, in particolare nel calcolo del danno da compensare e dell’importo dell’aiuto. Infatti, per quanto riguarda il calcolo del danno da risarcire, la Commissione aveva correttamente preso in considerazione i danni verificatisi in un periodo precedente l’immobilizzazione della flotta della AUA, dato che tali danni erano stati causati da annullamenti e riprogrammazioni imposti dal governo austriaco. La Commissione aveva inoltre correttamente calcolato i costi evitati che dovevano essere esclusi dalla valutazione dei danni cagionati alla AUA dalla pandemia. In aggiunta, la Commissione non era obbligata a tener conto dei danni subiti da altre compagnie aeree nell’ambito del suo calcolo di detto danno. Per quanto riguarda, infine, il calcolo dell’importo dell’aiuto, il Tribunale conferma che la Commissione non aveva omesso di tener conto di tutte le misure di aiuto idonee a recare vantaggio al gruppo Lufthansa al momento della sua valutazione della proporzionalità della misura in questione.
( 1 ) Autorizzata con decisione del 22 marzo 2020, SA.56714 (2020/N) - Germania - Misure COVID-19.
( 2 ) Autorizzata con decisione del 17 aprile 2020, SA.56981 (2020/N) - Austria - Regime austriaco di garanzia dei prestiti-ponte nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale pandemia di COVID-19, come modificata dalla decisione del 9 giugno 2020 SA.57520 (2020/N) Austria - Misure anticrisi austriache - COVID-19: Garanzie per le grandi imprese sulla base della legge sulla garanzia del 1977 da parte dell’Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) - Modifica del regime di aiuti SA.56981 (2020/N).
( 3 ) Decisione del 25 giugno 2020, SA.57153 (2020/N) - Germania - COVID-19 - Aiuto alla Lufthansa.
( 4 ) Decisione C(2020) 4684 final relativa all’aiuto di Stato SA.57539 (2020/N) - Austria - COVID 19 - Aiuto a favore della Austrian Airlines.
( 5 ) Si deve osservare che, nelle sue sentenze del 14 aprile 2021, Ryanair/Commissione (SAS, Danimarca; Covid‑19) (T‑378/20, EU:T:2021:194), Ryanair/Commissione (SAS, Svezia; Covid-19) (T‑379/20, EU:T:2021:195) e nella sua sentenza del 9 giugno 2021, Ryanair/Commissione (Condor; Covid-19) (T‑665/20, EU:T:2021:344), il Tribunale ha esaminato l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE a tre misure distinte di aiuto individuale adottate al fine di fornire una risposta alle conseguenze della pandemia di COVID-19.