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Dokumentum 62017TJ0202
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 giugno 2021 (Per estratto).
Ana Calhau Correia de Paiva contro Commissione europea.
Regime linguistico – Concorso EPSO/AD/293/14 per l’assunzione di amministratori nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia dell’industria e della macroeconomia (AD 7) – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso al francese, inglese o tedesco – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio.
Causa T-202/17.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 giugno 2021 (Per estratto).
Ana Calhau Correia de Paiva contro Commissione europea.
Regime linguistico – Concorso EPSO/AD/293/14 per l’assunzione di amministratori nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia dell’industria e della macroeconomia (AD 7) – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso al francese, inglese o tedesco – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio.
Causa T-202/17.
Határozatok Tára – Általános EBHT
Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:T:2021:323
Causa T‑202/17
ANA Calhau Correia de Paiva
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 giugno 2021
«Regime linguistico – Concorso EPSO/AD/293/14 per l’assunzione di amministratori nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia dell’industria e della macroeconomia (AD 7) – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso al francese, inglese o tedesco – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio»
Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Bando di concorso – Contestazione della limitazione della scelta della seconda lingua – Sussistenza di un nesso tra la decisione di eliminazione del ricorrente e il regime linguistico previsto nel bando di concorso – Ricevibilità
(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1)
(v. punti 52‑60)
Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità
(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6)
(v. punti 69‑74)
Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1)
(v. punti 83‑86)
Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Necessità di assumere persone immediatamente operative – Assenza di giustificazione di una simile necessità nella descrizione delle funzioni – Inammissibilità
(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1; regolamento del Consiglio n. 1, art. 1)
(v. punti 89‑100, 106‑108, 113‑116, 120‑124)
Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Conciliazione tra gli interessi dei candidati svantaggiati dall’irregolarità e quelli degli altri candidati – Criteri di valutazione – Periodo di tempo trascorso dalla pubblicazione dell’elenco di riserva – Risultati del concorso non messi in discussione
(Art. 266 TFUE)
(v. punti 131‑138)
Sintesi
Il 23 ottobre 2014 l’Ufficio europeo di selezione del personale (in prosieguo: l’«EPSO») ha pubblicato il bando di concorso generale EPSO/AD/293/14. Tale concorso era diretto alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori presso la Commissione europea.
Il bando di concorso richiedeva una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua principale) nonché una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco (seconda lingua), con la precisazione che le seconde lingue erano state definite conformemente all’interesse dei servizi e erano altresì giustificate dalla natura delle prove.
La ricorrente, sig.ra Ana Calhau Correia de Paiva, cittadina portoghese, ha presentato la propria candidatura al concorso. Ella ha scelto come lingua principale il portoghese, che è la sua lingua materna, e come seconda lingua il francese. La ricorrente è stata invitata alle prove che si sono svolte presso il centro di valutazione.
Successivamente, la ricorrente è stata informata della decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva del concorso in quanto non faceva parte dei candidati che avevano ottenuto i migliori punteggi complessivi al centro di valutazione. La commissione giudicatrice ha confermato la sua decisione iniziale a seguito della domanda di riesame della ricorrente. Quest’ultima ha presentato un reclamo presso l’EPSO, il quale è stato respinto.
A seguito del rigetto del reclamo, la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento, in sostanza, della decisione della commissione giudicatrice del concorso recante rigetto della domanda di riesame della sua decisione iniziale di non iscriverla nell’elenco di riserva dei vincitori.
Nell’ambito del suo ricorso, la ricorrente ha sollevato un’eccezione di illegittimità contestando le disposizioni del bando di concorso riguardanti il regime linguistico, vale a dire la limitazione della scelta della seconda lingua al francese, all’inglese e al tedesco. Tale seconda lingua è stata utilizzata, in particolare, per le prove volte a valutare le competenze generali e specifiche dei candidati che si sono svolte presso il centro di valutazione.
Il Tribunale annulla la decisione contestata e fornisce precisazioni sulla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale ricorda, anzitutto, che possono essere validamente oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale che costituiscono il fondamento delle decisioni individuali o che presentano un nesso giuridico diretto con simili decisioni.
A tale riguardo, nell’ambito di una procedura di assunzione, che è un’operazione amministrativa complessa composta da una successione di decisioni, un candidato ad un concorso può, in occasione di un ricorso diretto contro un atto successivo, far valere l’irregolarità degli atti anteriori ad esso strettamente connessi e far valere, in particolare, l’illegittimità del bando di concorso in applicazione del quale l’atto in questione è stato adottato.
Il fatto di non aver impugnato il bando di concorso entro i termini non impedisce al ricorrente di far valere irregolarità intervenute nello svolgimento del concorso, anche se l’origine di tali irregolarità può essere rinvenuta nel testo del bando di concorso.
Poiché il motivo relativo all’irregolarità del bando di concorso, non contestato in tempo utile, riguarda la motivazione della decisione individuale impugnata, la ricevibilità del ricorso è ammessa dalla giurisprudenza. Infatti, un candidato ad un concorso non può essere privato del diritto di contestare in tutti questi elementi, compresi quelli definiti nel bando di concorso, la fondatezza della decisione individuale adottata nei suoi confronti in esecuzione delle condizioni definite in tale bando, in quanto solo tale decisione di applicazione individua la sua situazione giuridica e gli consente di sapere con certezza come e in quale misura i suoi interessi specifici risultino lesi.
Il Tribunale sottolinea poi che la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle tre lingue di cui trattasi incide sulla capacità dei candidati di esprimersi oralmente o per iscritto. Tale limitazione determina altresì il tipo di tastiera che i candidati possono utilizzare per la realizzazione dello studio di un caso, dato che la fornitura di tastiere ai candidati è limitata, secondo la prassi dell’EPSO, alla lingua in cui le prove devono essere effettuate. Tale circostanza incide sulla realizzazione e, quindi, potenzialmente, sul risultato di una prova, nel corso della quale si richiede di scrivere, mediante una tastiera, un testo di una certa lunghezza in un tempo limitato.
Infine, il Tribunale respinge l’argomento dedotto dalla Commissione secondo cui uno stretto collegamento tra la decisione di eliminazione della ricorrente e il regime linguistico previsto nel bando di concorso potrebbe esistere solo se i risultati della prova di valutazione delle competenze generali dei candidati si rivelassero negativi o catastrofici. Secondo il Tribunale, un argomento del genere equivale a propendere, senza giustificazione, per un’applicazione più restrittiva del requisito dell’esistenza di uno stretto collegamento quando l’illegittimità che viene eccepita si ricollega al regime linguistico del concorso.