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Document 62019TJ0389

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 15 ottobre 2020.
Maria Teresa Coppo Gavazzi e a. contro Parlamento europeo.
Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) della decisione n. 14/2018, in materia di pensioni ‐ Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Modifica correlativa, ad opera del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Competenza dell’autorità da cui promana l’atto – Obbligo di motivazione – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Parità di trattamento.
Cause riunite T-389/19 – T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 – T-414/19, T-416/19 – T-418/19, T-420/19 – T-422/19, T-425/19 – T-427/19, T-429/19 – T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 – T-442/19, T-444/19 – T-446/19, T-448/19, T-450/19 – T-454/19, T-463/19 e T-465/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:494

Nelle cause riunite da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19,

Maria Teresa Coppo Gavazzi e altri

contro

Parlamento europeo

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 15 ottobre 2020

«Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) della decisione n. 14/2018, in materia di pensioni – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Modifica correlativa, ad opera del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Competenza dell’autorità da cui promana l’atto – Obbligo di motivazione – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Parità di trattamento»

  1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Decisione nazionale di una Camera dei deputati recante modifica dell’importo delle pensioni degli ex deputati nazionali – Esclusione – Note e decisione della direzione generale Finanze del Parlamento europeo riguardanti la modifica dell’importo delle pensioni degli ex deputati europei, in applicazione di tale decisione nazionale – Inclusione

    (art. 263 TFUE; decisione del Parlamento europeo sulle misure di attuazione dello statuto dei deputati, art. 75; regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, allegato III, art. 2, n. 1)

    (v. punti 62, 63, 65)

  2. Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo – Statuto unico dei deputati europei – Competenza generale dell’Ufficio di presidenza del Parlamento in materia di questioni finanziarie riguardanti i deputati – Competenza dell’amministrazione del Parlamento ad adottare decisioni individuali che stabiliscono i diritti pensionistici dei deputati – Decisione della direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo in merito alla modifica dell’importo delle pensioni degli ex deputati europei – Inclusione

    (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 73, n. 3; decisione del Parlamento europeo 2005/684; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 25, n. 3)

    (v. punti 83-88, 90-92)

  3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo in merito alla modifica dell’importo delle pensioni degli ex deputati europei

    [art. 296, 2o comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, n. 2, lett. c)]

    (v. punti 101, 109-112, 117, 118)

  4. Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo – Statuto unico dei deputati europei – Decisione della direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo in merito alla modifica dell’importo delle pensioni degli ex deputati europei – Modifica effettuata applicando la regola della pensione identica – Assenza di margine discrezionale quanto alle modalità di calcolo di tali pensioni – Diritti pensionistici acquisiti anteriormente all’entrata in vigore dello statuto – Assenza di garanzia riguardo all’invariabilità dell’importo delle pensioni

    (Decisione del Parlamento europeo 2005/684; decisione del Parlamento europeo sulle misure di attuazione dello statuto dei deputati, artt. 74 e 75; regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, allegato III, art. 2, n. 1)

    (v. punti 126, 129-133, 138-145, 150-158, 160-163)

  5. Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo – Statuto unico dei deputati europei – Decisione della direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo in merito alla modifica dell’importo delle pensioni degli ex deputati europei – Obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell’Unione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; decisione del Parlamento europeo 2005/684; decisione del Parlamento europeo sulle misure di attuazione dello statuto dei deputati, art. 75; regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, allegato III, art. 2, n. 1)

    (v. punti 180-182)

  6. Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo – Statuto unico dei deputati europei – Decisione della direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo in merito alla modifica dell’importo delle pensioni degli ex deputati europei – Regola della pensione identica – Irretroattività – Principio della certezza del diritto – Violazione – Assenza

    (Decisione del Parlamento europeo 2005/684; decisione del Parlamento europeo sulle misure di attuazione dello statuto dei deputati, art. 75; regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, allegato III, art. 2, n. 1)

    (v. punti 194-204)

  7. Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo – Statuto unico dei deputati europei – Decisione della direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo in merito alla modifica dell’importo delle pensioni degli ex deputati europei – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione – Assenza

    (Decisione del Parlamento europeo 2005/684; decisione del Parlamento europeo sulle misure di attuazione dello statuto dei deputati, art. 75; regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, allegato III, art. 2, n. 1)

    (v. punti 205, 208-211)

  8. Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo – Statuto unico dei deputati europei – Decisione della direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo in merito alla modifica dell’importo delle pensioni degli ex deputati europei – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1; decisione del Parlamento europeo 2005/684; decisione del Parlamento europeo sulle misure di attuazione dello statuto dei deputati, art. 75; regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, allegato III, art. 2, n. 1)

    (v. punti 212-216, 219, 222-224, 227-235)

  9. Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo – Statuto unico dei deputati europei – Decisione della direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo in merito alla modifica dell’importo delle pensioni degli ex deputati europei – Principio della parità di trattamento – Violazione – Assenza

    (Decisione del Parlamento europeo 2005/684; decisione del Parlamento europeo sulle misure di attuazione dello statuto dei deputati, art. 75; regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, allegato III, art. 2, n. 1)

    (v. punti 244, 251-254, 257, 258)

Sintesi

Sintesi della sentenza Coppo Gavazzi/Parlamento (T‑389/19)

La sig.ra Maria Teresa Coppo Gavazzi nonché varie altre persone fisiche, ex membri del Parlamento europeo eletti in Italia o i loro coniugi superstiti (in prosieguo: i «ricorrenti»), beneficiano rispettivamente di una pensione di vecchiaia o di una pensione di reversibilità in applicazione della decisione nazionale n. 14/2018 ( 1 ). Il Parlamento europeo ha deciso al riguardo di ridurre l’importo della pensione di un certo numero di ex deputati europei eletti in Italia (o quella dei loro coniugi superstiti) con effetto dal 1o gennaio 2019.

Infatti, nel gennaio 2019, il Parlamento ha informato i ricorrenti che sarebbe stato tenuto ad applicare la decisione n. 14/2008 e, pertanto, a ricalcolare gli importi della loro pensione, in particolare in applicazione delle disposizioni della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: la «normativa SID») che istituisce la regola della «pensione identica» ( 2 ). In forza di tale regola, l’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai membri della Camera dei deputati dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo. Così, con varie note dell’11 aprile 2019 e la decisione finale dell’11 giugno 2019 ( 3 ) (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate») della direzione generale delle Finanze del Parlamento (in prosieguo: l’«autore delle decisioni impugnate»), i ricorrenti sono stati informati della modifica dell’importo della loro pensione, in applicazione della regola di «pensione identica» prevista dalla normativa SID e della decisione n. 14/2018, fino a concorrenza della riduzione delle pensioni analoghe versate in Italia agli ex deputati nazionali dalla Camera dei deputati. Le decisioni impugnate precisavano altresì che l’importo delle pensioni dei ricorrenti sarebbe stato adeguato a partire dal mese di aprile 2019 e avrebbe avuto effetto retroattivo al 1o gennaio 2019.

I ricorrenti hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento di tali decisioni, deducendo motivi vertenti, in particolare, sull’incompetenza del loro autore, sull’assenza di base giuridica, su un errore di diritto relativo alla qualificazione della decisione n. 14/2018 nonché su una violazione di diversi principi generali del diritto dell’Unione.

Nella sua sentenza del 15 ottobre 2020, pronunciata in sezione ampliata, il Tribunale respinge tali ricorsi.

Pronunciandosi, in primo luogo, sui limiti della sua competenza nell’ambito di un ricorso di annullamento ( 4 ), il Tribunale precisa di non essere competente a statuire sulla legittimità della decisione n. 14/2018 in quanto si tratta di un atto adottato da un’autorità nazionale. Per contro, esso rileva di essere competente ad esaminare se l’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati, relativo in particolare alle pensioni di vecchiaia ( 5 ), (in prosieguo: le «misure di attuazione») nonché le disposizioni della normativa SID che istituiscono la regola di «pensione identica» ( 6 ) non violino le norme di rango superiore del diritto dell’Unione. Parimenti, il Tribunale aggiunge di poter esaminare la conformità al diritto dell’Unione sia delle decisioni impugnate sia dell’applicazione da parte del Parlamento, ai sensi della regola di pensione identica, delle disposizioni della decisione n. 14/2018.

Trattando, in secondo luogo, il motivo relativo all’incompetenza dell’autore delle decisioni impugnate, il Tribunale ricorda che l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha una competenza generale in materia di questioni finanziarie riguardanti i deputati ( 7 ). Pertanto, all’amministrazione del Parlamento può essere conferita la competenza ad adottare decisioni individuali nel settore delle questioni finanziarie riguardanti i deputati, qualora sia l’Ufficio di presidenza di tale istituzione a fissarne i limiti e le modalità di esercizio. Alla luce di tale ripartizione delle competenze, il Tribunale sottolinea che il Parlamento può attribuire alla sua amministrazione la competenza ad adottare decisioni individuali nel settore dei diritti a pensione e della fissazione dell’importo delle pensioni. Di conseguenza, il Tribunale conclude che l’autore delle decisioni impugnate era competente, nella sua qualità di ordinatore subdelegato per le questioni di bilancio relative alle pensioni di anzianità, ad adottare le decisioni impugnate.

In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione, dichiarando che il Parlamento si è validamente basato su tale disposizione nonché sulla regola di «pensione identica» al fine di adottare le decisioni impugnate. In tal senso, esso osserva, anzitutto, che la regola della «pensione identica» resta applicabile ai ricorrenti, in deroga alle norme previste dalle misure di attuazione, secondo le quali la normativa SID è scaduta il giorno dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati, vale a dire il 14 luglio 2009 ( 8 ). Il Tribunale sottolinea poi che, sebbene i due paragrafi che compongono l’articolo 75 delle misure di attuazione riguardino il diritto alla pensione di vecchiaia degli ex deputati europei, i rispettivi ambiti di applicazione sono diversi.

Infatti, da una parte, l’articolo 75, paragrafo 1, primo comma, delle misure di attuazione si applica agli ex deputati che hanno iniziato a beneficiare della loro pensione di vecchiaia prima della data di entrata in vigore dello statuto dei deputati, vale a dire prima del 14 luglio 2009, e che continuano, dopo tale data, a rientrare nel regime pensionistico istituito dall’allegato III della normativa SID (in prosieguo: l’«allegato III»). Pronunciandosi sulla situazione di tali deputati, il Tribunale osserva che, in forza della regola di «pensione identica», il Parlamento è tenuto a determinare il livello e le modalità della pensione di vecchiaia di un ex deputato europeo sulla base di quelle definite nel diritto nazionale applicabile, nella fattispecie, sulla base delle norme stabilite nella decisione n. 14/2018. Tale obbligo si impone al Parlamento, che non dispone di alcun margine per un metodo di calcolo autonomo, per tutto il periodo di erogazione delle pensioni, fatto salvo il rispetto delle norme di rango superiore del diritto dell’Unione, compresi i principi generali del diritto e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Peraltro, il Tribunale conclude che la riduzione dell’importo delle pensioni, in applicazione di tali norme, non pregiudica i diritti a pensione di vecchiaia maturati dai loro beneficiari dato che né l’articolo 75, paragrafo 1, primo comma, né l’allegato III garantiscono l’invariabilità dell’importo di tali pensioni. Infatti, secondo il Tribunale, i diritti a pensione maturati di cui detto articolo 75 fa menzione non devono essere confusi con un asserito diritto a percepire un importo fisso di pensione.

D’altra parte, l’articolo 75, paragrafo 2, delle misure di attuazione si applica agli ex deputati che hanno iniziato a percepire la loro pensione di vecchiaia successivamente alla data di entrata in vigore dello statuto dei deputati e garantisce che i diritti a pensione di vecchiaia acquisiti sino a tale data permangono acquisiti ( 9 ). Tuttavia, il Tribunale osserva che tale disposizione ( 10 ), che distingue chiaramente i «diritti a pensione di vecchiaia acquisiti» dalle «pensioni», non garantisce l’invariabilità dell’importo di tale pensione, nel senso che tale importo non possa essere riveduto. Peraltro, il Tribunale sottolinea che i due requisiti che gli ex deputati devono soddisfare per poter beneficiare della loro pensione di vecchiaia ( 11 ) hanno il solo scopo di condizionare il beneficio effettivo di tali pensioni senza tuttavia garantire l’invariabilità del loro importo. Inoltre, questi due requisiti hanno come unici debitori i ricorrenti, e non il Parlamento.

In quarto e ultimo luogo, il Tribunale respinge il motivo vertente sulla violazione di diversi principi generali del diritto dell’Unione e della Carta. In tal senso, il Tribunale sottolinea, anzitutto, che il Parlamento è tenuto a calcolare e, se del caso, ad aggiornare le pensioni degli ex deputati europei italiani, traendo le conseguenze dalla decisione n. 14/2018, a meno che l’applicazione di tale decisione non comporti una violazione della Carta ( 12 ) o di tali principi generali. Inoltre, pronunciandosi sulla violazione del principio della certezza del diritto, il Tribunale ammette che le decisioni impugnate hanno prodotto effetti retroattivi, in particolare anteriori alla loro data di adozione, vale a dire al 1o gennaio 2019. Tuttavia, esso sottolinea che ciò si spiega con l’obbligo del Parlamento di applicare la regola di «pensione identica» ( 13 ). Infatti, in applicazione di tale regola e, di conseguenza, delle disposizioni della decisione n. 14/2018, i ricorrenti non avevano più il diritto di pretendere, a partire da tale data, il beneficio della loro pensione, come calcolata prima di tale data. Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il Tribunale osserva che il Parlamento non si è discostato dall’assicurazione precisa e incondizionata data ai ricorrenti quando hanno aderito al regime pensionistico istituito dall’allegato III, consistente nel garantire loro il beneficio di una «pensione identica» a quella dei deputati nazionali.

Inoltre, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del diritto di proprietà ( 14 ), il Tribunale osserva che, riducendo l’importo delle pensioni dei ricorrenti, il Parlamento non ha né privato i ricorrenti di una parte dei loro diritti a pensione, né ha modificato il contenuto di tali diritti. Inoltre, il Tribunale conclude che tale restrizione del diritto di proprietà dei ricorrenti è giustificata, in particolare alla luce dei requisiti previsti dalla Carta. In tal senso, esso osserva, da un lato, che il diritto di proprietà non può essere interpretato nel senso che dà diritto ad una pensione di un determinato importo. Dall’altro, esso sottolinea che tale restrizione, prevista dalla legge, può essere giustificata, in primo luogo, dall’obiettivo di interesse generale perseguito dalla decisione n. 14/2018, che è quello di razionalizzare le spese pubbliche in un contesto di rigore di bilancio, obiettivo già riconosciuto dalla giurisprudenza per giustificare una lesione dei diritti fondamentali, e, in secondo luogo, dall’obiettivo legittimo, esplicitamente affermato dall’allegato III, di concedere ai ricorrenti pensioni il cui livello e le cui modalità sono identici a quelli della pensione che percepiscono i membri della Camera dei deputati.

Infine, pronunciandosi sulla violazione del principio di uguaglianza, il Tribunale respinge l’affermazione secondo cui il Parlamento, in violazione di tale principio, avrebbe assimilato i ricorrenti agli ex membri della Camera dei deputati. In tal senso, esso ritiene che i ricorrenti non abbiano dimostrato che la loro situazione è fondamentalmente diversa da quella degli ex membri della Camera dei deputati. Inoltre, il Tribunale respinge l’affermazione secondo cui il Parlamento avrebbe trattato i ricorrenti diversamente da altri ex deputati europei, eletti in Francia o in Lussemburgo, che rientrerebbero anch’essi nel regime pensionistico istituito dall’allegato III ( 15 ). Così, esso dichiara che i ricorrenti non si trovano nella stessa situazione di quella degli altri ex deputati europei eletti in Francia o in Lussemburgo, poiché, in particolare, le pensioni di questi ultimi non sono destinate ad essere disciplinate dalle norme stabilite dal diritto italiano, ma da altre norme nazionali loro specificamente applicabili.


( 1 ) Decisione del 12 luglio 2018, adottata dall’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) (in prosieguo: la «decisione n. 14/2018»). La legittimità di tale decisione è attualmente sotto esame da parte del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Italia).

( 2 ) Articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III di tale regolamentazione.

( 3 ) La decisione finale riguarda esclusivamente il sig. Florio, ricorrente nella causa T‑465/19.

( 4 ) Articolo 263 TFUE.

( 5 ) Con le decisioni del 19 maggio e del 9 luglio 2008, l’Ufficio del Parlamento ha adottato le misure di attuazione dello statuto dei deputati (GU 2009, C 159, pag. 1).

( 6 ) Articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della normativa SID.

( 7 ) In forza dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento.

( 8 ) Articolo 74, in combinato disposto con l’articolo 75, delle misure di attuazione.

( 9 ) Articolo 75, paragrafo 2, 1a frase, delle misure di attuazione.

( 10 ) Articolo 75, paragrafo 2, 2a frase, delle misure di attuazione.

( 11 ) Cioè rispettare le pertinenti disposizioni del diritto nazionale applicabile in materia di concessione della pensione di vecchiaia e aver depositato la domanda di liquidazione di tale pensione.

( 12 ) Articolo 51, paragrafo 1.

( 13 ) Prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della normativa SID.

( 14 ) Articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

( 15 ) Previsto dall’allegato III della normativa SID.

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