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Документ 62019TJ0677

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 settembre 2020.
Polfarmex S.A. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo SYRENA – Uso effettivo del marchio – Importanza dell’uso – Prova dell’uso – Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001.
Causa T-677/19.

Сборник съдебна практика — общ сборник — раздел „Информация относно непубликуваните решения“

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:T:2020:424

 Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 settembre 2020 – Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)

(Causa T‑677/19)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo SYRENA – Uso effettivo del marchio – Importanza dell’uso – Prova dell’uso – Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»

1. 

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 6)

(v. punto 15)

2. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)]

(v. punti 38‑47, 52, 72, 98)

3. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo SYRENA

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)]

(v. punti 70, 73, 90, 104, 105, 129)

4. 

Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 84)

5. 

Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 58, § 1, e 94, § 1, 1a frase)

(v. punto 85)

6. 

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)

(v. punto 87)

7. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso parziale – Rilevanza – Nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» che sono oggetto della registrazione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 58, § 2)

(v. punti 112‑116)

8. 

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi di diritto e di fatto non dedotti già dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 72, § 2, e 95)

(v. punto 120)

9. 

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)

(v. punto 131)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2019 (procedimenti riuniti R 1861/2018‑2 e R 1840/2018‑2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Polfarmex e il sig. Kaminski.

Dispositivo

1) 

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 luglio 2019 (procedimenti riuniti R 1861/2018‑2 e R 1840/2018‑2) è annullata nella parte in cui ha mantenuto la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 9262767 per le «autovetture» rientranti nella classe 12 diverse dalle «autovetture da corsa».

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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