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Document 62014TJ0812

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019.
BPC Lux 2 Sàrl e a. contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario Banco Espírito Santo – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità.
Causa T-812/14 RENV.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:885

 Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 – BPC Lux 2 e a. / Commissione

(causa T‑812/14 RENV)

«Aiuti di Stato – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario Banco Espírito Santo – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità»

1. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso proposto da creditori di una banca soggetta a una procedura di risoluzione – Qualità di interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Criteri – Effetti indiretti della decisione impugnata sul valore delle obbligazioni – Irricevibilità

[Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, h)]

(v. punti 56‑67)

2. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso proposto da creditori di una banca soggetta a una procedura di risoluzione – Aiuto consistente in un apporto di capitale ad una banca-ponte creata nell’ambito della procedura di risoluzione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 68‑71)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5682 final della Commissione, del 3 agosto 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) – Portogallo – Risoluzione del Banco Espírito Santo, SA.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

La BPC Lux 2 Sàrl e le altre parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento sommario, di primo grado e di rinvio.

3) 

La Commissione sopporterà le spese sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione.

4) 

La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.

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