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Έγγραφο 62018TJ0504
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019.
XG contro Commissione europea.
Personale di una società privata fornitrice di servizi informatici all’interno dell’istituzione – Rifiuto di concedere un accesso ai locali della Commissione – Competenza dell’autore dell’atto.
Causa T-504/18.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019.
XG contro Commissione europea.
Personale di una società privata fornitrice di servizi informatici all’interno dell’istituzione – Rifiuto di concedere un accesso ai locali della Commissione – Competenza dell’autore dell’atto.
Causa T-504/18.
Αναγνωριστικό ECLI: ECLI:EU:T:2019:883
Causa T‑504/18
XG
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019
«Personale di una società privata fornitrice di servizi informatici all’interno dell’istituzione – Rifiuto di concedere un accesso ai locali della Commissione – Competenza dell’autore dell’atto»
Ricorso di annullamento – Ricorso asseritamente riguardante una controversia di natura contrattuale – Ricorso relativo a una lettera di un’istituzione separabile dai rapporti contrattuali tra tale istituzione e il ricorrente – Ricevibilità
(artt. 263 e 288 TFUE)
(v. punti 54‑56, 60‑66)
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Presupposti – Decisione non emessa dall’autorità autorizzata o da un’autorità con incarico nominativo – Incompetenza dell’autore della decisione impugnata – Annullamento della decisione
(v. punti 80‑84, 87‑91, 93, 94, 96)
Sintesi
Nella sentenza XG/Commissione (T‑504/18), pronunciata il 19 dicembre 2019, il Tribunale ha annullato una decisione della Commissione che manteneva nei confronti del ricorrente il rifiuto di accesso ai suoi locali, a motivo dell’incompetenza dell’autore di detta decisione.
Il ricorrente, dipendente di una società che ha stipulato un contratto quadro con l’Unione europea avente ad oggetto la fornitura di servizi informatici alla Commissione, ha ricevuto un parere di sicurezza negativo dall’Autorità nazionale di sicurezza (ANS). In applicazione del contratto quadro succitato, il diritto d’accesso del personale assegnato in loco ai locali dell’amministrazione aggiudicatrice era subordinato all’emissione di un parere di sicurezza positivo da parte delle autorità belghe.
Il ricorrente ha presentato un ricorso avverso il parere di sicurezza negativo all’organo di ricorso belga competente, il quale ha ritenuto che il parere fosse sprovvisto di base giuridica e di non essere, pertanto, competente a pronunciarsi sulla fondatezza di detto parere.
A seguito della comunicazione della decisione dell’organo di ricorso, la Commissione, con lettera del 3 luglio 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha informato il datore di lavoro del ricorrente del fatto che il divieto di accesso alle sedi della Commissione veniva confermato nei confronti del ricorrente sulla base dell’articolo 3 della decisione 2015/443 ( 1 ), con la motivazione che il parere negativo emesso dall’ANS non era stato annullato dall’organo di ricorso. Detta lettera era firmata dal capo dell’unità «Sicurezza dell’informazione» in seno alla direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione. Il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.
Sulla questione della separabilità della decisione impugnata dal contesto contrattuale in cui è intervenuta, il Tribunale ha statuito che detta decisione costituisce un atto separabile dal contratto quadro, suscettibile di formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Infatti, da un lato, la decisione impugnata è stata adottata dalla Commissione sul fondamento della decisione 2015/443, che conferisce a tale istituzione competenze proprie, segnatamente intese a garantire la sicurezza all’interno dei suoi locali. Dall’altro lato, mantenendo il divieto d’accesso del ricorrente ai locali della Commissione, la decisione impugnata produce, in modo unilaterale e a prescindere dal quadro contrattuale, effetti giuridici vincolanti sulla situazione di un terzo, ragion per cui essa costituisce un atto di potere pubblico.
Sul motivo relativo all’incompetenza dell’autore della decisione impugnata, il Tribunale ha statuito che la persona firmataria non era autorizzata ad adottare la decisione impugnata conformemente alle prescrizioni della decisione 2015/443. Infatti, dalla suddetta decisione risulta che, per adottare una decisione di divieto d’accesso quale la decisione impugnata, il funzionario della Commissione deve disporre di un incarico nominativo conferitogli per iscritto dal direttore generale delle risorse umane e della sicurezza.
Inoltre, esaminando la questione se la persona firmataria della decisione impugnata non avesse ricevuto una delega di firma, il Tribunale ha rammentato che una delega di firma non trasferisce nessuna competenza al delegatario, il quale è semplicemente autorizzato a elaborare e firmare, in suo nome e sotto la responsabilità del delegante, l’instrumentum di una decisione il cui contenuto è sostanzialmente definito da quest’ultimo. La delega di firma deve peraltro concernere misure di gestione e di amministrazione chiaramente definite.
Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato, in primo luogo, che le competenze indicate nel documento, prodotto dalla Commissione, recante una descrizione della funzione esercitata dalla persona firmataria della decisione impugnata non contemplavano necessariamente il potere di emanare divieti di accesso ai locali della Commissione. In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che tale documento non era firmato e che la descrizione delle competenze della persona firmataria della decisione impugnata in esso contenuta, avendo carattere generale, non soddisfaceva il requisito della chiarezza applicabile alla definizione delle misure che costituiscono oggetto di una delega di firma. In terzo luogo, una siffatta delega di firma sarebbe incompatibile con la decisione 2015/443, che, per l’adozione di una misura di divieto d’accesso, richiede l’espressa attribuzione di un incarico nominativo da parte del direttore della direzione generale Risorse umane e sicurezza. In tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto che la persona firmataria della decisione impugnata non fosse competente ai fini dell’adozione di quest’ultima.
Infine, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui, qualora la controversia si instauri tra un’istituzione e il suo personale e abbia ad oggetto garanzie riconosciute a quest’ultimo dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea o una regola di buona amministrazione, un difetto di competenza dell’autore dell’atto impugnato non determina necessariamente l’annullamento dell’atto se il ricorrente non dimostra di aver subìto una violazione di una garanzia, il Tribunale ha dichiarato che detta giurisprudenza non dev’essere estesa alle relazioni tra la Commissione e soggetti terzi, a maggior ragione in quanto, essendo esterni all’amministrazione, tali soggetti non beneficiano delle garanzie riconosciute ai funzionari dell’Unione dal loro Statuto.
( 1 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU 2015, L 72, pag. 41). L’articolo 3 prevede le disposizioni e i principi che la Commissione deve rispettare nell’applicazione della decisione.