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Document 62017TJ0011

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 7 febbraio 2019.
RK contro Consiglio dell'Unione europea.
Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 42 quater dello Statuto – Collocamento in congedo nell’interesse del servizio – Parità di trattamento – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Errore manifesto di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Dovere di sollecitudine – Responsabilità.
Causa T-11/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:65

Causa T‑11/17

RK

contro

Consiglio dell’Unione europea

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 7 febbraio 2019

«Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 42 quater dello Statuto – Collocamento in congedo nell’interesse del servizio – Parità di trattamento – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Errore manifesto di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Dovere di sollecitudine – Responsabilità»

  1. Atti delle istituzioni – Direttive – Direttiva 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni dell’Unione nei loro rapporti con il proprio personale – Esclusione – Invocabilità – Portata

    (Art. 288, comma 3, TFUE; Statuto dei funzionari, art. 42 quater; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 21)

    (v. punti 67‑70)

  2. Funzionari – Congedi – Collocamento in congedo nell’interesse del servizio – Trattamento differenziato dei funzionari prossimi al raggiungimento dell’età pensionabile – Discriminazione fondata sull’età – Adeguatezza e proporzionalità del trattamento – Insussistenza di una violazione del principio di parità di trattamento

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21, § 1, e 52, § 1; Statuto dei funzionari, artt. 36 e 42 quater; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

    (v. punti 86‑91, 93, 94, 103, 105, 111, 123)

  3. Funzionari – Congedi – Collocamento in congedo nell’interesse del servizio – Nozione di interesse del servizio – Presa in considerazione degli elementi specificamente attinenti ai funzionari interessati – Capacità di acquisire nuove competenze e adeguarsi all’evoluzione dell’ambiente di lavoro – Ammissibilità

    (Statuto dei funzionari, art. 42 quater)

    (v. punti 133‑137)

  4. Funzionari – Congedi – Collocamento in congedo nell’interesse del servizio – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione

    (Statuto dei funzionari, art. 42 quater)

    (v. punti 140, 141)

  5. Funzionari – Congedi – Collocamento in congedo nell’interesse del servizio – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione della decisione – Portata

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 42 quater)

    (v. punti 175‑181)

  6. Funzionari – Dovere di sollecitudine a carico dell’amministrazione – Presa in considerazione degli interessi del funzionario – Limiti – Razionalizzazione dei servizi

    (Statuto dei funzionari, art. 24)

    (v. punti 189, 190)

  7. Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità – Condanna parziale della parte vittoriosa alle spese

    (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 134, § 1, e 135)

    (v. punti 203, 206, 207)

Sintesi

Nella sentenza RK/Consiglio (T‑11/17), pronunciata il 7 febbraio 2019, il Tribunale ha respinto la domanda di una funzionaria diretta a ottenere l’annullamento di una decisione del Consiglio con cui veniva collocata in congedo nell’interesse del servizio sul fondamento dell’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. La ricorrente sollevava, in particolare, un’eccezione di illegittimità diretta contro detto articolo 42 quater, fondata sulla violazione del principio di uguaglianza in diritto e sul principio di non discriminazione in base all’età. La ricorrente contestava inoltre la valutazione, da parte del Consiglio, delle «esigenze organizzative», ai sensi della succitata disposizione dello Statuto.

Il Tribunale ha concluso anzitutto che la legittimità dell’articolo 42 quater dello Statuto va valutata alla luce dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tenendo conto, nel contempo, della direttiva 2000/78 ( 1 ), le cui disposizioni possono costituire una fonte di ispirazione per la determinazione degli obblighi del legislatore dell’Unione nell’ambito della funzione pubblica dell’Unione.

In secondo luogo, il Tribunale ha stabilito che la disparità di trattamento fondata sull’età, introdotta dall’articolo 42 quater dello Statuto, è proporzionale e non viola l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta in quanto risponde ai criteri enunciati all’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima. A detto riguardo, il Tribunale ha considerato che, al fine di conseguire la legittima finalità di ottimizzare gli investimenti relativi alla formazione professionale, non appare irragionevole per il legislatore dell’Unione ritenere necessario prevedere il collocamento in congedo nell’interesse del servizio unicamente per i funzionari di età compresa in una forcella tra 55 anni e 66 anni che, a causa dell’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto nei loro confronti, subiscono svantaggi sia sul piano della loro carriera sia sul piano economico rispetto ai funzionari più giovani che non rientrano nella forcella di età di cui sopra.

Inoltre, per quanto attiene all’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari, il Tribunale ha ricordato che detto articolo fa esplicito riferimento all’«interesse del servizio». Così, le «esigenze organizzative legate all’acquisizione di nuove competenze», anch’esse considerate da tale articolo, costituiscono un aspetto specifico dell’interesse del servizio. Nei limiti in cui le «esigenze organizzative» sono legate all’«acquisizione di nuove competenze» e costituiscono solo un aspetto specifico dell’interesse del servizio nel contesto dell’articolo 42 quater dello Statuto, la valutazione da parte di un’istituzione della capacità dei funzionari interessati di acquisire nuove competenze e di adeguarsi all’evoluzione dell’ambiente di lavoro è compatibile con tale articolo.

Il Tribunale ha osservato che tale presa in considerazione di un elemento personale dei funzionari interessati non è neppure in contrasto con la ratio legis dell’articolo 42 quater dello Statuto. Infatti, essendo stato dimostrato che tale disposizione persegue la finalità di ottimizzare gli investimenti delle istituzioni connessi alla formazione professionale sotto il profilo dell’efficienza in termini di costi, appare compatibile con tale finalità che l’istituzione prenda in considerazione, ai fini della determinazione dei costi degli investimenti relativi alla formazione professionale, la capacità dei funzionari interessati di acquisire nuove competenze e di adeguarsi all’evoluzione dell’ambiente di lavoro. Siffatta considerazione di un elemento personale dei funzionari interessati appare altresì giustificata dalla circostanza che l’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto comporta conseguenze per loro sfavorevoli e che essa può essere ad essi imposta contro la loro volontà.

D’altro canto, poiché tale valutazione mira al perseguimento dell’interesse del servizio, essa deve necessariamente vertere sulla capacità futura dei funzionari interessati di acquisire nuove competenze e di adeguarsi all’evoluzione dell’ambiente di lavoro e deve pertanto comportare un aspetto previsionale. In caso contrario, tale valutazione non perseguirebbe l’interesse del servizio.

Infine, il Tribunale ha riconosciuto alle istituzioni un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la valutazione delle esigenze organizzative legate all’acquisizione di nuove competenze la cui applicazione può essere rimessa in discussione solo in caso di errore manifesto di valutazione, di inesattezza materiale o di sviamento di potere.


( 1 ) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

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