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Document 62015TJ0772

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019 (Estratti).
Quanta Storage, Inc. contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Ammende – Infrazione unica e continuata – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende.
Causa T-772/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:519

Causa T‑772/15

Quanta Storage, Inc.

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019

«Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Ammende – Infrazione unica e continuata – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende»

Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Importo dell’ammenda risultante dalla presa in considerazione di un elemento di fatto materialmente inesatto – Maggiorazione dell’ammenda – Onere della prova

(Artt. 101 e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

(v. punti 272‑283)

Sintesi

Nella sentenza Quanta Storage/Commissione (T‑772/15), pronunciata il 12 luglio 2019, il Tribunale ha, da un lato, respinto la domanda della Quanta Storage, Inc. (in prosieguo: «la ricorrente») diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015 ( 1 ), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione in ragione di una violazione delle regole di concorrenza nel settore della produzione e della fornitura di unità a dischi ottici (in prosieguo: le «UDO»). Il Tribunale ha, d’altro lato, respinto la domanda della Commissione diretta all’aumento dell’importo dell’ammenda da essa inflitta alla ricorrente.

In seguito a un’indagine amministrativa avviata su denuncia, la Commissione è giunta alla conclusione che tredici società avevano partecipato a un’intesa nel mercato delle UDO. Ai sensi della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che, almeno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008, i partecipanti a tale intesa vietata avevano coordinato i loro comportamenti rispetto alle procedure di gara d’appalto organizzate dai fabbricanti di computer Dell e Hewlett Packard. Secondo la Commissione, le società coinvolte avevano inteso, mediante una rete di contatti bilaterali paralleli, fare in modo che i prezzi dei prodotti UDO si mantenessero a livelli più elevati di quelli che avrebbero avuto in assenza di tali contatti bilaterali. Di conseguenza, la Commissione ha inflitto un’ammenda pari a EUR 7146000 alla ricorrente per violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente ha dedotto cinque motivi, vertenti, in particolare, su violazioni dei diritti della difesa, dell’obbligo di motivazione e del diritto a una buona amministrazione, sulla carenza di prove per quanto concerne la sua partecipazione a un’infrazione unica e continuata, sull’incompetenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE nonché su errori di fatto e di diritto nel calcolo dell’importo dell’ammenda. Tali motivi, tuttavia, sono stati tutti respinti dal Tribunale.

Quanto alla Commissione, ,nel controricorso essa ha chiesto al Tribunale, oltre al rigetto del ricorso, di far uso della sua competenza giurisdizionale estesa al merito aumentando l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente di EUR 40000, in ragione del fatto che il calcolo iniziale dell’ammenda si era basato su talune stime fornite dalla ricorrente che erano state contraddette dalle cifre fornite dalla Dell il giorno stesso dell’adozione della decisione impugnata.

A tale proposito, il Tribunale ha innanzitutto ricordato che, sebbene l’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito è il più delle volte chiesto dalle parti ricorrenti nel senso di una riduzione dell’ammontare dell’ammenda, nulla osta a che la Commissione possa anch’essa sottoporre al giudice dell’Unione la questione dell’importo dell’ammenda e formulare una domanda di maggiorazione di detto importo. Poiché l’importo dell’ammenda non può essere mantenuto ove risulti dalla presa in considerazione di un elemento di fatto materialmente inesatto, il Tribunale ha, poi, esaminato le stime fornite dalla ricorrente e messe in discussione dalla Commissione e le ha paragonate alle stime fornite dalla Dell e dedotte dalla Commissione. Orbene, il Tribunale ha considerato che, sebbene queste ultime potessero sembrare meglio dimostrate, esse non erano sufficientemente affidabili per dimostrare con certezza che le stime della ricorrente erano materialmente inesatte. Il Tribunale ne ha derivato la conclusione che il beneficio del dubbio doveva operare in favore della ricorrente e ha respinto la domanda della Commissione.


( 1 ) Decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici).

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