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Document 62019TO0388

Ordinanza del presidente del Tribunale del 1° luglio 2019.
Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres contro Parlamento europeo.
Domanda di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Assenza di fumus boni iuris.
Causa T-388/19 R.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:467

 Ordinanza del Presidente del Tribunale del 1o luglio 2019 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento

(causa T‑388/19 R)

«Domanda di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Assenza di fumus boni iuris»

1. 

Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Limiti

(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)

(v. punti 19‑22)

2. 

Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità

(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, §§ 4 e 5)

(v. punti 23‑25)

3. 

Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale

(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)

(v. punto 28)

4. 

Parlamento europeo – Verifica dei poteri dei membri – Limiti – Esercizio consistente nella presa d’atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri – Competenza a decidere delle contestazioni sollevate in occasione della verifica dei poteri – Limitazione alle sole contestazioni che possono essere sollevate in base alle disposizioni previste dall’atto del 1976 – Assenza di competenza del Parlamento a pronunciarsi sulla legittimità delle procedure elettorali nazionali alla luce del diritto dell’Unione

(Art. 267 TFUE; atto recante elezione dei rappresentanti all’assemblea a suffragio universale diretto, art. 12)

(v. punti 29‑34, 47, 48)

Oggetto

Domanda introdotta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta, in primo luogo, a sospendere l’esecuzione di varie decisioni del Parlamento europeo emanate per impedire ai richiedenti di sedere nel Parlamento in qualità di membri eletti e, in secondo luogo, a ingiungere al Parlamento di adottare tutte le misure necessarie, compresa la dichiarazione dei privilegi e delle immunità dei richiedenti, per consentire loro di sedere nel Parlamento dal 2 luglio 2019.

Dispositivo

1) 

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) 

Le spese sono riservate.

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