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Document 62019TO0388
Ordinanza del presidente del Tribunale del 1° luglio 2019.
Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres contro Parlamento europeo.
Domanda di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Assenza di fumus boni iuris.
Causa T-388/19 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale del 1° luglio 2019.
Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres contro Parlamento europeo.
Domanda di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Assenza di fumus boni iuris.
Causa T-388/19 R.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:467
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 1o luglio 2019 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento
(causa T‑388/19 R)
«Domanda di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Assenza di fumus boni iuris»
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1. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Limiti (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 19‑22) |
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2. |
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, §§ 4 e 5) (v. punti 23‑25) |
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3. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punto 28) |
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4. |
Parlamento europeo – Verifica dei poteri dei membri – Limiti – Esercizio consistente nella presa d’atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri – Competenza a decidere delle contestazioni sollevate in occasione della verifica dei poteri – Limitazione alle sole contestazioni che possono essere sollevate in base alle disposizioni previste dall’atto del 1976 – Assenza di competenza del Parlamento a pronunciarsi sulla legittimità delle procedure elettorali nazionali alla luce del diritto dell’Unione (Art. 267 TFUE; atto recante elezione dei rappresentanti all’assemblea a suffragio universale diretto, art. 12) (v. punti 29‑34, 47, 48) |
Oggetto
Domanda introdotta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta, in primo luogo, a sospendere l’esecuzione di varie decisioni del Parlamento europeo emanate per impedire ai richiedenti di sedere nel Parlamento in qualità di membri eletti e, in secondo luogo, a ingiungere al Parlamento di adottare tutte le misure necessarie, compresa la dichiarazione dei privilegi e delle immunità dei richiedenti, per consentire loro di sedere nel Parlamento dal 2 luglio 2019.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |