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Document 62015TO0764(03)

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 maggio 2019.
Deutsche Lufthansa AG contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Misure cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili con il mercato interno – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Aiuto indiretto – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità.
Causa T-764/15.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 maggio 2019 – Deutsche Lufthansa / Commissione

(causa T‑764/15)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Misure cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili con il mercato interno – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Aiuto indiretto – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. 

Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Decisione di unire al merito la domanda di statuire separatamente sull’eccezione di irricevibilità – Rigetto del ricorso in quanto irricevibile mediante ordinanza motivata – Ammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 130, § 6)

(v. punti 37, 38)

2. 

Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse diretto e attuale dell’ente infrastatale che ha contribuito alle misure oggetto di tale decisione

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 2, e 53, comma 1)

(v. punti 40‑45)

3. 

Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Produzione di prove nuove nelle osservazioni su un’eccezione di irricevibilità – Ammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 1)

(v. punto 48)

4. 

Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti – Ampliamento di una prova presentata anteriormente – Ammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3)

(v. punti 51‑53)

5. 

Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti – Prova vertente sulla ricevibilità di un ricorso di annullamento – Produzione di dati posteriori alla proposizione del ricorso – Dati che confermano la legittimazione ad agire del ricorrente – Ammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3)

(v. punti 70‑75)

6. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato adottata in esito al procedimento di indagine formale – Ricorso proposto da un interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Caratteristica insufficiente per riconoscere una legittimazione ad agire

(Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 88‑93, 100, 110)

7. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che qualifica talune misure come aiuti compatibili con il mercato interno e che constata l’insussistenza di aiuti riguardo ad altre misure – Ricorso di un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria che ha partecipato al procedimento amministrativo – Impresa concorrente che non dimostra un sostanziale pregiudizio per la propria posizione sul mercato di cui trattasi – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 111‑144)

8. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione avente ad oggetto un aiuto individuale – Esclusione

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 148‑150)

9. 

Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese ripetibili – Spese evitabili provocate da una parte e sostenute dal Tribunale – Rimborso – Presupposti

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 139, a)]

(v. punti 155, 156)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2016/788 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante le modalità di finanziamento dell’aeroporto di Francoforte-Hahn poste in essere dal 2009 al 2011 (GU 2016, L 134, pag. 1).

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Deutsche Lufthansa AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Land Rheinland-Pfalz.

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