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Document 62014TJ0487
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018 (Estratti).
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) contro Commissione europea.
Dumping – Importazioni di ferrosilicio originario della Russia – Dazio antidumping definitivo – Riesame in previsione della scadenza delle misure – Determinazione del prezzo all’esportazione – Entità economica unica – Traslazione del dazio antidumping sui prezzi di rivendita nell’Unione – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato in un’inchiesta precedente – Persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio – Articolo 2, paragrafo 9, articolo 3 e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafo 9, articolo 3 e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036].
Causa T-487/14.
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018 (Estratti).
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) contro Commissione europea.
Dumping – Importazioni di ferrosilicio originario della Russia – Dazio antidumping definitivo – Riesame in previsione della scadenza delle misure – Determinazione del prezzo all’esportazione – Entità economica unica – Traslazione del dazio antidumping sui prezzi di rivendita nell’Unione – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato in un’inchiesta precedente – Persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio – Articolo 2, paragrafo 9, articolo 3 e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafo 9, articolo 3 e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036].
Causa T-487/14.
Causa T‑487/14
(pubblicazione per estratto)
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF)
contro
Commissione europea
«Dumping – Importazioni di ferrosilicio originario della Russia – Dazio antidumping definitivo – Riesame in previsione della scadenza delle misure – Determinazione del prezzo all’esportazione – Entità economica unica – Traslazione del dazio antidumping sui prezzi di rivendita nell’Unione – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato in un’inchiesta precedente – Persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio – Articolo 2, paragrafo 9, articolo 3 e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafo 9, articolo 3 e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036]»
Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Presupposti – Associazione tra l’esportatore e l’importatore
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 9)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Applicazione d’ufficio – Contestazione del livello degli adeguamenti – Onere della prova
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 9)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Calcolo del prezzo all’esportazione – Elemento da includere – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Società di distribuzione controllate dal produttore – Ricorso ai prezzi di vendita praticati da tali società – Legittimità
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 9 e 10)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame – Mutamento del metodo di calcolo – Presupposti – Interpretazione restrittiva
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, § 9, e 11, § 2, 9 e 10)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame – Mutamento del metodo di calcolo – Presupposti – Mutamento di circostanze – Significativa evoluzione dei costi di produzione dei prodotti che costituiscono oggetto di riesame – Mancanza di affidabilità del metodo utilizzato in occasione dell’indagine iniziale
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, §§ 9 e 10)
V. il testo della decisione.
(v. punto 32)
L’esistenza di un’entità economica unica tra un produttore-esportatore di un paese terzo e l’entità che è incaricata delle operazioni di importazione e di prima vendita nell’Unione dei suoi prodotti non osta all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello frontiera dell’Unione, ma si tratta piuttosto del contrario. Una situazione del genere, infatti, corrisponde alla fattispecie più estrema di associazione tra l’esportatore e l’importatore, associazione che giustifica, ai sensi di tale disposizione, la costruzione di un prezzo all’esportazione al livello frontiera dell’Unione a partire dal prezzo di prima rivendita a un acquirente indipendente nel territorio dei suoi Stati membri, applicando gli opportuni adeguamenti di cui al secondo e al terzo comma di detta disposizione.
(v. punto 42)
Nella situazione di un’associazione tra l’esportatore e l’importatore spetta alla parte interessata che intenda contestare la portata degli adeguamenti applicati sulla base dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ‑ adducendo il fatto che gli adeguamenti determinati per le spese di vendita, amministrative e generali di importazione nell’Unione sarebbero eccessivi ‑ fornire essa stessa elementi di prova e calcoli specifici che giustifichino le proprie affermazioni e, in particolare, la percentuale alternativa riguardante il fatturato che essa propone per rappresentare la quota di tali spese che essa ritiene adeguata. Ciò è particolarmente pertinente quando la parte interessata sostiene che la Commissione è in possesso solo di dati complessivi che possono coprire non solo le operazioni avvenute tra l’attraversamento della frontiera dell’Unione e la prima rivendita a un acquirente indipendente nel territorio dei suoi Stati membri, ma anche le operazioni avvenute prima dell’attraversamento di detta frontiera.
(v. punto 45)
Sia nell’ambito di una costruzione del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, sia nell’ambito degli adeguamenti che possono essere applicati per conseguire un confronto equo con il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del medesimo regolamento, le spese di vendita, amministrative e generali, nonché un margine di profitto corrispondente all’attività di importatore dei prodotti in questione all’interno dell’Unione, possono essere eliminati dal prezzo della prima rivendita a un acquirente indipendente nel territorio dei suoi Stati membri per calcolare un prezzo all’esportazione attendibile quando l’importazione è garantita da un’entità giuridicamente distinta dal produttore, ma che costituisce un’entità economica unica con lo stesso.
(v. punto 51)
Nell’ambito di un riesame di misure antidumping prossime alla scadenza effettuato in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, l’eccezione all’uso dello stesso metodo di calcolo del prezzo all’esportazione per l’inchiesta di riesame e per l’inchiesta iniziale deve costituire oggetto di un’interpretazione restrittiva, che sia compatibile con la formulazione e la finalità della disposizione che autorizza tale eccezione.
(v. punto 60)
Nel contesto dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 10 del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare per sapere se i dazi antidumping debbano essere detratti dal prezzo di prima rivendita a un acquirente indipendente nell’Unione al fine di calcolare il prezzo all’esportazione costruito, possono essere applicati gli stessi principi rispetto a quelli sanciti nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 9, dello stesso regolamento. Infatti, in tali casi, si tratta di garantire la solidità dell’analisi nella comparazione di situazioni economiche complesse al fine non solo di giustificare la fondatezza delle misure adottate ai sensi della normativa antidumping, ma anche di assicurare, tra gli operatori che possono essere oggetto di tali misure, il rispetto del principio generale di diritto dell’Unione della parità di trattamento.
A tal proposito, un cambiamento significativo dei costi di produzione dei prodotti oggetto di un riesame di misure antidumping in scadenza, tra il periodo dell’inchiesta iniziale o un periodo di riesame intermedio e il periodo di inchiesta di riesame delle misure in scadenza, costituisce un cambiamento di circostanze che giustifica, in particolare, un cambiamento di metodo per costruire un prezzo all’esportazione dopo l’applicazione di dazi antidumping sul prodotto in esame, che soddisfa la finalità summenzionata. Infatti, garantire la solidità, nell’analisi economica, del confronto della situazione tra i due periodi giustifica, in linea di principio, l’applicazione dello stesso metodo, salvo che i pertinenti parametri siano cambiati in misura sufficiente da rendere l’applicazione del metodo utilizzato in precedenza non idonea a dare un risultato affidabile, nel caso di specie per valutare se i dazi antidumping erano stati o meno debitamente traslati sui prezzi di rivendita e sui successivi prezzi di vendita nell’Unione. Orbene, qualora i costi di produzione siano aumentati significativamente tra i due periodi raffrontati, un aumento dei prezzi di rivendita nell’Unione, pur se considerevole, non garantisce necessariamente che i dazi antidumping siano stati debitamente traslati, vale a dire pienamente traslati, nello stabilire tali prezzi. I costi di produzione possono essere aumentati in misura maggiore rispetto ai prezzi. In tal caso, anche se i nuovi prezzi sono superiori al livello dei vecchi prezzi maggiorati con dazi antidumping, le parti interessate non traslano debitamente i dazi antidumping tenuto conto dell’evoluzione dei loro costi di produzione.
(v. punti 62, 63)