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Document 62014TJ0793

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018.
Tempus Energy Ltd e Tempus Energy Technology Ltd contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Mercato delle capacità nel Regno Unito – Regime di aiuto – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Nozione di dubbi ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014‑2020 – Decisione di non sollevare obiezioni – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Diritti procedurali delle parti interessate.
Causa T-793/14.

Causa T‑793/14

Tempus Energy Ltd
e
Tempus Energy Technology Ltd

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Mercato delle capacità nel Regno Unito – Regime di aiuto – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Nozione di dubbi ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014‑2020 – Decisione di non sollevare obiezioni – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Diritti procedurali delle parti interessate»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Giudizio sulla validità di una decisione della Commissione adottata a seguito della fase preliminare di esame sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’adozione della decisione

    (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4 e 6)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Nozione di dubbi – Carattere esclusivo e oggettivo

    (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, §§ 3 e 4)

  3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Serie difficoltà idonee a suscitare dubbi – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Portata e onere della prova in caso di ricorso di annullamento della decisione di non sollevare obiezioni – Rilevanza della durata e delle circostanze della fase di pre‑notificazione

    (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 4)

  4. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Dubbi – Ampiezza dell’ambito d’indagine e complessità del fascicolo atte a costituire un indizio dell’esistenza di dubbi

    (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, §§ 3 e 4)

  5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti concessi nel settore dell’energia – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia – Aiuti a favore dell’adeguatezza delle capacità di produzione – Esame da parte della Commissione – Valutazione del ruolo della gestione della domanda all’interno del mercato delle capacità – Portata

    [Art. 107, § 3, c), TFUE; comunicazione della Commissione 2014/C 200/1, §§ 224, 226 e 232, a)]

  6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Differenza di trattamento obiettivamente giustificata – Criteri di valutazione

  7. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Obbligo della Commissione di esaminare la proporzionalità della misura notificata

    (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 60, 61, 71)

  2.  Per quanto riguarda la nozione di «dubbi» circa la compatibilità della misura notificata con il mercato interno, di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, tre requisiti sono stati definiti dalla giurisprudenza per disciplinare la valutazione della Commissione.

    In primo luogo, tale nozione ha carattere esclusivo. Così, la Commissione non può rifiutarsi di avviare il procedimento di indagine formale fondandosi su altre circostanze, quali l’interesse di terzi, considerazioni di economia procedurale o qualsiasi altro motivo di opportunità amministrativa o politica.

    In secondo luogo, risulta in particolare dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 che, qualora la Commissione non riesca a fugare qualsivoglia dubbio, ai sensi di tale disposizione, essa è tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale. A tal riguardo, essa non dispone di alcun margine discrezionale.

    In terzo luogo, la suddetta nozione riveste natura oggettiva. L’esistenza di tali dubbi deve essere ricercata tanto nelle circostanze d’adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, mettendo in relazione la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione poteva disporre quando si è pronunciata sulla compatibilità degli aiuti controversi con il mercato interno. Ne deriva che il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sull’esistenza di dubbi, supera, per sua stessa natura, la ricerca dell’errore manifesto di valutazione.

    (v. punti 62‑65)

  3.  Per essere in condizione di effettuare un esame sufficiente alla luce delle norme applicabili agli aiuti di Stato, la Commissione non è tenuta a limitare la propria analisi agli elementi contenuti nella notifica della misura in esame. Essa può e, se del caso, deve ricercare le informazioni pertinenti al fine di disporre, al momento dell’adozione della decisione impugnata, di elementi di valutazione che possono ragionevolmente essere ritenuti sufficienti e chiari ai fini della sua valutazione.

    Al fine di dimostrare l’esistenza di dubbi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, è sufficiente che la parte interessata dimostri che la Commissione non ha ricercato ed esaminato, in modo diligente ed imparziale, tutti gli elementi pertinenti ai fini di tale analisi o che essa non li ha presi debitamente in considerazione al fine di fugare ogni dubbio circa la compatibilità della misura notificata con il mercato interno.

    La lunghezza e le circostanze della fase di pre-notifica, che testimoniano delle difficoltà causate dalla necessità di raccogliere le informazioni pertinenti per consentire alla Commissione di esaminare una misura significativa, complessa e nuova, così come la varietà delle osservazioni trasmesse a proposito della misura notificata da vari tipi di operatori differenti, non permettono di considerare che la breve durata del procedimento di esame preliminare costituisca un indizio dell’insussistenza di dubbi quanto alla compatibilità della suddetta misura con il mercato interno, ma, al contrario, possono costituire un indizio dell’esistenza di tali dubbi.

    Ciò è a maggior ragione vero allorché, in occasione del mese dedicato all’esame preliminare della notifica, la Commissione non procede ad un’istruzione particolare del fascicolo per quanto riguarda il ruolo della gestione della domanda all’interno del mercato delle capacità e questo mentre essa non si trova in una situazione in cui può accontentarsi di fare affidamento sulle informazioni presentate dallo Stato membro interessato senza effettuare la propria valutazione al fine di esaminare e, se necessario, ricercare, eventualmente presso altre parti interessate, le informazioni pertinenti ai fini della sua valutazione.

    (v. punti 69, 70, 85, 109, 110, 113, 188)

  4.  In materia di aiuti di Stato, l’ampiezza dell’ambito d’indagine coperto dalla Commissione durante l’esame preliminare nonché la complessità del fascicolo considerato possono indicare che il procedimento di cui trattasi ha notevolmente ecceduto quanto implica, di norma, un primo esame operato a norma delle disposizioni dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Tale circostanza costituisce un indizio probante dell’esistenza di dubbi ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE.

    (v. punto 78)

  5.  In applicazione del paragrafo 232, lettera a), della disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, spetta alla Commissione assicurarsi che il regime di aiuti sia stato concepito in modo tale che la gestione della domanda possa parteciparvi allo stesso titolo della produzione, in quanto le corrispondenti capacità consentono di risolvere efficacemente il problema dell’adeguatezza delle capacità di produzione.

    Emerge in particolare dal paragrafo 226 della disciplina che le misure di aiuto dovrebbero essere aperte e fornire incentivi adeguati agli operatori interessati.

    La Commissione, essendo a conoscenza delle difficoltà menzionate da un gruppo di esperti tecnici per quanto riguarda la presa in considerazione delle potenzialità della gestione della domanda, non può ritenere che sia sufficiente per valutare l’effettiva presa in considerazione della gestione della domanda – e per non trovarsi più in una situazione in cui essa potrebbe nutrire dubbi a tal riguardo quanto alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno – accettare le modalità previste dallo Stato membro sul punto.

    Risulta dal paragrafo 226 e dal paragrafo 232, lettera a), della disciplina che è particolarmente importante che la Commissione provveda affinché il mercato delle capacità in questione consenta a tutte le soluzioni di partecipare realmente ed efficacemente, poiché ogni soluzione presenta propri vantaggi e inconvenienti, al fine di poter risolvere il problema dell’adeguatezza delle capacità. Pertanto, alla luce degli elementi disponibili e tenuto conto del ruolo della gestione della domanda, la Commissione non può accontentarsi del mero carattere aperto della misura e concludere, di conseguenza, per la sua neutralità sul piano tecnologico, senza esaminare in modo più dettagliato la reale ed effettiva presa in considerazione di tale soluzione tecnologica all’interno del mercato delle capacità.

    (v. punti 126, 127, 147, 149, 153, 154)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 164)

  7.  Relativamente ad un progetto di aiuti consistente nella concessione di una remunerazione ai fornitori di capacità elettrica in cambio del loro impegno a fornire energia elettrica o a ridurre o differire il consumo di energia elettrica in periodi di tensione sulla rete, se lo Stato considerato ha modificato il metodo di recupero dei costi affrontati per finanziare detta remunerazione, spetta alla Commissione, nell’ambito del suo esame della compatibilità della misura con il mercato interno, esaminare l’eventuale impatto di detto cambiamento sull’importo totale dell’aiuto e, pertanto, sul carattere proporzionato della misura notificata. Il fatto che la Commissione non disponga di informazioni complete al riguardo nell’ambito del procedimento di esame preliminare costituisce un indizio dell’esistenza di dubbi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE.

    (v. punto 213)

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