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Document 62017TJ0029

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018.
RQ contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Funzionari – Direttore generale dell’OLAF – Decisione di revoca dell’immunità di giurisdizione del ricorrente – Litispendenza – Atto lesivo – Obbligo di motivazione – Doveri di assistenza e di sollecitudine – Legittimo affidamento – Diritti della difesa.
Causa T-29/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa T‑29/17

RQ

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Direttore generale dell’OLAF – Decisione di revoca dell’immunità di giurisdizione del ricorrente – Litispendenza – Atto lesivo – Obbligo di motivazione – Doveri di assistenza e di sollecitudine – Legittimo affidamento – Diritti della difesa»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018

  1. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione di revoca dell’immunità di un funzionario o di un agente – Inclusione

    (Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 11; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

  2. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritto al contraddittorio – Decisione di revoca dell’immunità di un funzionario – Segreto istruttorio sollevato dalle autorità nazionali – Bilanciamento delle necessità attinenti al segreto istruttorio con quelle del diritto al contraddittorio

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]

  1.  L’immunità di giurisdizione prevista dall’articolo 11 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea tutela i funzionari e gli agenti contro azioni penali delle autorità degli Stati membri per atti compiuti nella loro veste ufficiale. Pertanto, una decisione di revocare l’immunità di un funzionario o di un agente modifica la sua situazione giuridica, per il solo effetto della soppressione di tale tutela, ristabilendo il suo status di persona soggetta al diritto comune degli Stati membri ed esponendolo quindi, senza che si rendano necessarie norme intermedie, a provvedimenti disposti da tale diritto comune, in particolare detentivi e giudiziari.

    Il potere discrezionale lasciato alle autorità nazionali, dopo la revoca dell’immunità, in merito alla riapertura o all’abbandono del procedimento penale avviato nei confronti di un funzionario o di un agente è ininfluente rispetto al pregiudizio diretto arrecato alla situazione giuridica di quest’ultimo, dal momento che gli effetti collegati alla decisione di revoca dell’immunità si limitano alla rimozione della tutela di cui beneficiava in forza della sua qualità di funzionario o di agente, non implicando alcun provvedimento supplementare di attuazione.

    Da quanto precede deriva che la decisione con cui l’istituzione ha revocato l’immunità di giurisdizione dell’interessato costituisce un atto recante pregiudizio nei confronti di quest’ultimo.

    (v. punti 38‑40)

  2.  Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere previste dalla legge e devono rispettare il contenuto essenziale del diritto fondamentale in questione. Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, una tale limitazione può essere apportata solo laddove sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione.

    Negli Stati membri in cui è previsto, il segreto istruttorio è un principio di ordine pubblico inteso non solo a proteggere le indagini, al fine di evitare le concertazioni fraudolente nonché i tentativi di dissimulazione di prove e di indizi, ma anche a salvaguardare le persone sospettate o accusate la cui colpevolezza non sia accertata. Quindi, la mancata audizione della persona interessata può essere obiettivamente giustificata dal segreto istruttorio, le cui modalità sono previste dalla legge, e nella misura in cui essa appare necessaria e proporzionata all’obiettivo da conseguire, e cioè il corretto svolgimento del procedimento penale.

    Infatti, dato che l’istituzione è tenuta a rispettare il diritto di essere ascoltato quando adotta un atto che arreca pregiudizio, essa deve chiedersi con la massima attenzione in che modo possa conciliare il rispetto del detto diritto della persona interessata e le legittime considerazioni fatte valere dalle autorità nazionali. Tale ponderazione è ciò che consente di garantire nel contempo la tutela dei diritti che l’ordinamento giuridico dell’Unione conferisce ai funzionari e agli agenti dell’Unione e, pertanto, gli interessi dell’Unione, conformemente all’articolo 17, secondo comma, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, e lo svolgimento efficace e sereno dei procedimenti penali nazionali, nel rispetto del principio di leale cooperazione.

    Nella fattispecie, il fatto di non ascoltare l’interessato prima dell’emanazione della decisione di revoca dell’immunità di giurisdizione eccede quanto è necessario per conseguire l’obiettivo consistente nel garantire il segreto istruttorio e non rispetta quindi il contenuto essenziale del diritto di essere ascoltato sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (v. punti 56, 59, 60, 67, 74)

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