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Document 62016TJ0851

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 febbraio 2018.
Access Info Europe contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Dichiarazioni UE-Turchia dell’8 e del 18 marzo 2016 – Attuazione da parte dell’Unione europea o degli Stati membri delle misure previste – Documenti redatti o ricevuti dal servizio giuridico di un’istituzione – Consulenza legale – Analisi della legittimità delle misure previste nell’ambito dell’attuazione della dichiarazione UE-Turchia dell’8 marzo 2016 – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali – Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale.
Causa T-851/16.

Court reports – general

Causa T‑851/16

Access Info Europe / Commissione

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Dichiarazioni UE-Turchia dell’8 e del 18 marzo 2016 – Attuazione da parte dell’Unione europea o degli Stati membri delle misure previste – Documenti redatti o ricevuti dal servizio giuridico di un’istituzione – Consulenza legale – Analisi della legittimità delle misure previste nell’ambito dell’attuazione della dichiarazione UE-Turchia dell’8 marzo 2016 – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali – Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 febbraio 2018

  1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 11 e art. 4)

  2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

  3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Portata – Nota di un’istituzione che affronta il contenuto specifico di un accordo internazionale previsto o gli obiettivi dell’Unione nei negoziati – Inclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), terzo trattino]

  4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), terzo trattino]

  5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Obbligo per l’istituzione di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 2 e art. 4, § 2, secondo trattino)

  6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Ambito di applicazione – Documenti interni riguardanti una causa pendente – Inclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)

  7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Portata – Memorie presentate da uno Stato membro dinanzi al giudice dell’Unione in procedimenti pendenti – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)

  8. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Nozione – Portata – Divulgazione dei pareri giuridici relativi a processi legislativi – Esigenza generale di riservatezza – Insussistenza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)

  9. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Ambito di applicazione – Analisi interservizi di un’istituzione elaborate ai fini del dialogo politico tra un’istituzione e i rappresentanti di uno Stato membro e di uno Stato terzo – Inclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)

  10. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)

  11. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezioni obbligatorie – Previo bilanciamento degli interessi in gioco – Esclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1)

  12. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al principio di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Rispetto del principio di proporzionalità

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 35-37, 66)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 40)

  3.  In materia di accesso del pubblico ai documenti, la divulgazione in decisioni di elementi che presentano un nesso con gli obiettivi perseguiti dall’Unione e dai suoi Stati membri, in particolare in quanto gli stessi affrontano il contenuto specifico di un accordo internazionale previsto o gli obiettivi strategici perseguiti dall’Unione nei negoziati, nuocerebbe al clima di fiducia nei negoziati in corso al momento della decisione di diniego di accesso ai documenti contenenti tali elementi.

    A tal riguardo, nell’ambito dei negoziati internazionali, le posizioni adottate dall’Unione possono, per definizione, cambiare in funzione dell’andamento di detti negoziati, delle concessioni e dei compromessi cui hanno acconsentito in tale ambito le varie parti. Pertanto, la formulazione di posizioni di negoziazione può implicare varie considerazioni tattiche da parte dei negoziatori, tra cui l’Unione stessa, sicché la divulgazione delle posizioni dell’Unione in tali negoziati internazionali potrebbe arrecare pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali.

    In tali circostanze, non incorre in un errore manifesto di valutazione un’istituzione che invoca, riguardo a una nota congiunta del suo servizio giuridico e di una direzione generale sulla questione del rinvio dei richiedenti asilo verso un paese terzo recante obiettivi politici dell’Unione nella gestione di una crisi migratoria e contente un’analisi di rischi, l’eccezione relativa alla tutela delle relazioni internazionali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, riguardante l’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

    (v. punti 43-45, 48)

  4.  Nell’ambito di una decisione di diniego di accesso a documenti la cui divulgazione potrebbe pregiudicare l’eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, riguardante l’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l’istituzione interessata non è tenuta, nelle motivazioni dell’atto, a identificare il contenuto sensibile dei documenti richiesti che non può essere rivelato con la divulgazione, qualora una siffatta azione implichi di svelare informazioni la cui tutela è prevista dall’eccezione in parola.

    Pertanto, non incorre in un errore manifesto di valutazione un’istituzione, investita di una domanda di accesso concernente documenti relativi a negoziati internazionali, che giustifica il diniego di accesso con il fatto che la divulgazione di tali documenti presenterebbe un rischio concreto di complicare la posizione dell’Unione nel dialogo con un paese terzo e, di conseguenza, di compromettere le relazioni dell’Unione. Inoltre, detta istituzione è legittimata a limitarsi a esporre sommariamente siffatta motivazione laddove la fornitura di maggiori spiegazioni comporterebbe, in violazione della portata della tutela imperativa prevista dal legislatore nel testo dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, la rivelazione del contenuto stesso dei documenti rientranti nell’ambito della tutela di cui a tale disposizione.

    (v. punti 57, 122)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 67)

  6.  Quanto all’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, riguardante l’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, essa implica che la tutela dell’interesse pubblico si oppone alla divulgazione del contenuto non soltanto dei documenti redatti ai soli fini di un procedimento giurisdizionale specifico, ossia le memorie o gli atti depositati, ma anche dei documenti interni all’istituzione riguardanti l’istruzione della causa pendente nonché comunicazioni relative alla causa tra la direzione generale interessata e il servizio giuridico dell’istituzione o uno studio legale, ove tale delimitazione dell’ambito di applicazione dell’eccezione nella causa in parola mira a garantire, da un lato, la tutela del lavoro interno alla Commissione e, dall’altro, la riservatezza e la salvaguardia del principio del segreto professionale degli avvocati.

    (v. punto 68)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 69, 70, 73)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 88, 89)

  9.  Quanto ai documenti contenenti consultazioni legali interservizi all’interno della Commissione, rivolte esclusivamente ai gabinetti del presidente della Commissione e di un commissario di quest’ultima, al fine di assistere i rappresentanti della Commissione nelle loro riunioni con i rappresentanti di uno Stato membro e di un paese terzo su misure da adottarsi nell’ambito dell’attuazione degli impegni assunti ai sensi delle dichiarazioni dell’Unione e di tale paese terzo riguardanti una crisi migratoria, la divulgazione di tali pareri giuridici, preparatori e interni, elaborati ai fini di un dialogo politico tra l’istituzione e rappresentanti di uno Stato membro e di uno Stato terzo pregiudicherebbe, in modo prevedibile, l’interesse della Commissione a chiedere e a ricevere pareri giuridici franchi, obiettivi e completi dai suoi vari servizi per preparare la sua posizione finale in quanto istituzione, per di più in un settore che presenta una sensibilità politica certa e in un contesto di emergenza per rimediare a una situazione migratoria delicata. Infatti, le consultazioni interservizi accompagnate da comunicazioni telefoniche, costituiscono un lavoro preparatorio essenziale al corretto funzionamento di tale istituzione.

    Orbene, la franchezza, l’obiettività, la completezza così come la rapidità di tali consulenze legali, rese con urgenza, da parte dei membri del servizio giuridico alla presidenza della Commissione e alla direzione generale interessata sarebbero compromesse se gli autori di tali consulenze, redatte affrettatamente per preparare incontri tra i responsabili di tale istituzione con quelli di uno Stato membro e di uno Stato terzo, dovessero prevedere che siffatti messaggi di posta elettronica possano essere resi disponibili al pubblico.

    (v. punti 92-94)

  10.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 102-105, 112)

  11.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 108)

  12.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 117, 118)

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