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Document 62016TJ0091

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2018.
Repubblica italiana contro Commissione europea.
FSE – Programma operativo rientrante nell’obiettivo n. 1 per la Regione Sicilia – Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso – Metodo di calcolo per estrapolazione – Proporzionalità – Articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 – Obbligo di motivazione.
Causa T-91/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2018 –
Italia / Commissione

(causa T‑91/16)

«FSE – Programma operativo rientrante nell’obiettivo n. 1 per la Regione Sicilia – Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso – Metodo di calcolo per estrapolazione – Proporzionalità – Articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 – Obbligo di motivazione»

1. 

Coesione economica, sociale e territoriale–Interventi strutturali–Finanziamento da parte dell’Unione–Riduzione di un contributo finanziario a causa di irregolarità–Termine di decadenza per l’adozione della decisione della Commissione–Fissazione secondo il regolamento in vigore al momento dell’audizione dello Stato membro interessato da parte della Commissione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, artt. 145, § 6, 152, § 1, e 154, comma 2; regolamenti del Consiglio n. 1260/1999, art. 39, § 3, e n. 1083/2006, artt. 100, § 5, 105, § 1, e 108, comma 2)

(v. punti 39, 40)

2. 

Atti delle istituzioni–Indicazione della base giuridica–Obbligo–Portata–Omissione non costitutiva di un vizio sostanziale–Limiti–Possibilità di determinazione con l’ausilio di altri elementi dell’atto

(Art. 296 TFUE)

(v. punto 42)

3. 

Coesione economica, sociale e territoriale–Interventi strutturali–Finanziamento da parte dell’Unione–Obbligo degli Stati membri di predisporre sistemi di gestione e di controllo–Poteri di controllo e di verifica in loco della Commissione–Possibilità di verificare determinate spese più volte

[Art. 317 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38, §§ 1 e 2, 39, §§ 2, c), e 3; regolamento della Commissione n. 438/2001, artt. 2‑8]

(v. punti 49‑53, 58)

4. 

Coesione economica, sociale e territoriale–Interventi strutturali–Finanziamento da parte dell’Unione–Riduzione di un contributo finanziario a causa di irregolarità–Contestazione da parte dello Stato membro interessato–Onere della prova–Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

(Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 39, § 3)

(v. punti 64, 147)

5. 

Coesione economica, sociale e territoriale–Interventi strutturali–Finanziamento da parte dell’Unione–Riduzione di un contributo finanziario a causa di irregolarità–Applicazione di un’ulteriore rettifica delle spese che sono già state oggetto di verifiche da parte della Commissione–Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 39, § 3)

(v. punti 73, 74)

6. 

Coesione economica, sociale e territoriale–Interventi strutturali–Finanziamento da parte dell’Unione–Riduzione di un contributo finanziario a causa di irregolarità–Audizione da parte della Commissione dello Stato membro interessato–Fissazione della data dell’audizione–Osservanza di un termine ragionevole

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, art. 145)

(v. punti 85, 86)

7. 

Coesione economica, sociale e territoriale–Interventi strutturali–Finanziamento da parte dell’Unione–Obbligo degli Stati membri di predisporre sistemi di gestione e di controllo–Verifica contabile dei sistemi di gestione e di controllo–Trasmissione della relazione di verifica contabile allo Stato membro interessato–Osservanza di un termine ragionevole–Criteri di valutazione–Superamento–Conseguenze

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, art. 145, § 6; regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38, § 1, e 39)

(v. punti 97, 98, 101‑104, 106, 109)

8. 

Coesione economica, sociale e territoriale–Interventi strutturali–Finanziamento da parte dell’Unione–Riduzione di un contributo finanziario a causa di irregolarità–Calcolo dell’importo della riduzione–Estrapolazione del tasso di errore constatato per l’intero periodo in questione–Ammissibilità–Presupposto–Rispetto del principio di proporzionalità

(Art. 5 TUE; art. 317 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 39, § 3)

(v. punti 117‑120, 142, 144)

9. 

Atti delle istituzioni–Motivazione–Obbligo–Portata–Decisione della Commissione che riduce l’importo di un contributo finanziario dell’Unione–Stato destinatario che è stato strettamente coinvolto nel processo di elaborazione della decisione–Inosservanza dell’obbligo di motivazione–Insussistenza

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 39)

(v. punti 152, 153)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 9413 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa alla riduzione del contributo del Fondo sociale europeo per il Programma operativo Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall’obiettivo n. 1 in Italia (CCI 1999IT 161PO011).

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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