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Document 62016TJ0242

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 marzo 2018.
Edward Stavytskyi contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi soggetti al congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegittimità – Proporzionalità – Base giuridica – Errore manifesto di valutazione.
Causa T-242/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 marzo 2018 – Stavytskyi / Consiglio

(causa T‑242/16)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi soggetti al congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegittimità – Proporzionalità – Base giuridica – Errore manifesto di valutazione»

1. 

Atti delle istituzioni–Motivazione–Obbligo–Portata–Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina–Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici–Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti–Ammissibilità di una motivazione sommaria–Limiti–Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata

[Art. 296, comma 2 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisioni del Consiglio 2014/119/PESC e (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]

(v. punti 41‑44)

2. 

Diritto dell’Unione europea–Valori e obiettivi dell’Unione–Valori–Rispetto dello Stato di diritto–Stato di diritto–Nozione

(Artt. 2 TUE e 49 TUE)

(v. punti 68‑70)

3. 

Politica estera e di sicurezza comune–Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina–Congelamento dei capitali delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino–Distrazione di fondi pubblici–Nozione–Fatti di distrazione di fondi o di beni pubblici idonei a pregiudicare i fondamenti istituzionali e giuridici dell’Ucraina e il rispetto dello Stato di diritto in tale paese

[Decisioni del Consiglio 2014/119/PESC e (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]

(v. punti 71‑73)

4. 

Unione europea–Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni–Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina–Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati–Portata del controllo–Prova della fondatezza della misura–Obbligo per il Consiglio di verificare sistematicamente gli elementi di prova forniti dalle autorità di un paese terzo–Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; decisioni del Consiglio 2014/119/PESC e (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]

(v. punti 81‑83, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 134)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune–Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina–Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati–Natura di tali misure–Misure puramente cautelari–Natura non penale

[Artt. 21 TUE e 29 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2014/119/PESC e (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]

(v. punti 89, 90)

6. 

Politica estera e di sicurezza comune–Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina–Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati–Distrazione di fondi pubblici–Nozione–Interpretazione autonoma e uniforme–Interpretazione estensiva

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 48, § 1 e 49, § 1; decisioni del Consiglio 2014/119/PESC e (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]

(v. punti 107‑109)

7. 

Unione europea–Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni–Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina–Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati–Portata del controllo–Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

[Art. 263 TFUE; decisioni del Consiglio 2014/119/PESC e (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]

(v. punto 115)

8. 

Procedimento giurisdizionale–Deduzione di motivi nuovi in corso di causa–Presupposti–Ampliamento di un motivo esistente–Ammissibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 2]

(v. punto 123)

9. 

Procedimento giurisdizionale–Deduzione di motivi nuovi in corso di causa–Presupposti–Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa–Elemento di diritto nuovo–Giurisprudenza che fornisce precisazioni non conosciute dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso–Inclusione

[Art. 263 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 127, § 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 2]

(v. punto 125)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), in quanto il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Il sig. Edward Stavytskyi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3) 

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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