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Document 62017TJ0036

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 ottobre 2017.
Forest Pharma BV contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COLINEB – Marchio nazionale figurativo anteriore Colina – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Portata dell’esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001].
Causa T-36/17.

Court reports – general

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 ottobre 2017 – Forest Pharma / EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB)

(causa T‑36/17)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COLINEB – Marchio nazionale figurativo anteriore Colina – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Portata dell’esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. 

Marchio dell’Unione europea–Procedimento di ricorso–Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione–Competenza del Tribunale–Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso–Considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi di diritto e di fatto non dedotti già dinanzi agli organi dell’Ufficio–Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

(v. punto 18)

2. 

Marchio dell’Unione europea–Osservazioni dei terzi e opposizione–Esame dell’opposizione–Prova dell’uso del marchio anteriore–Questione che, quando sollevata dal richiedente, deve essere risolta prima di decidere sull’opposizione–Conseguenze

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2)

(v. punti 20, 22, 23)

3. 

Marchio dell’Unione europea–Osservazioni dei terzi e opposizione–Esame dell’opposizione–Prova dell’uso del marchio anteriore–Mancata presentazione del motivi tratto dall’insufficienza della prova dell’uso effettivo

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2)

(v. punto 21)

4. 

Marchio dell’Unione europea–Disposizioni procedurali–Esame d’ufficio dei fatti–Opposizione–Esame limitato ai motivi dedotti–Considerazione dei fatti notori

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1)

(v. punti 29, 30)

5. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 47)

6. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Marchio denominativo COLINEB e marchio figurativo Colina

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 50, 66, 74, 96, 100‑102)

7. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi–Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 51, 55, 60)

8. 

Marchio dell’Unione europea–Decisioni dell’Ufficio–Legittimità–Esame da parte del giudice dell’Unione–Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

(v. punto 62)

9. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Somiglianza tra i marchi di cui trattasi–Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 75, 76, 81)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 ottobre 2016 (procedimento R 500/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ipsen Pharma e la Forest Pharma.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Forest Pharma BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La Ipsen Pharma SAS è condannata a sopportare le proprie spese.

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