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Document 62015TJ0107

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 settembre 2017.
Uganda Commercial Impex Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo – Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco.
Cause T-107/15 e T-347/15.

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 settembre 2017 –
Uganda Commercial Impex / Consiglio

(cause T‑107/15 e T‑347/15)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo – Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco»

1. 

Unione europea–Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni–Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo–Congelamento dei capitali delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda detta Repubblica–Portata del controllo–Prova della fondatezza della misura–Obbligo, per il Consiglio, di verificare sistematicamente gli elementi di prova forniti dalle Nazioni Unite–Insussistenza–Obbligo, per il Consiglio, di esaminare con cura e imparzialità gli elementi di prova serviti da fondamento della designazione del ricorrente da parte del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

[Art. 257, comma 2 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; decisioni del Consiglio 2014/862/PESC e (PESC) 2015/620; regolamenti del Consiglio n. 1275/2014 e n 2015/614]

(v. punti 53‑55, 76‑82)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune–Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo–Congelamento dei capitali delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda detta Repubblica–Natura di tali misure–Misure puramente cautelari–Natura non penale

[Artt. 21 e 29 TUE; decisioni del Consiglio 2014/862/PESC e (PESC) 2015/620; regolamenti del Consiglio n. 1275/2014 e n. 2015/614]

(v. punto 63)

3. 

Procedimento giurisdizionale–Termine per la produzione delle prove–Articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale–Ambito di applicazione

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 85, § 2, e 92, § 7)

(v. punto 72)

4. 

Diritto dell’Unione europea–Principi–Diritti della difesa–Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva–Misure restrittive nei confronti di determinate persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo–Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate–Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico

[Art. 220, § 1, TFUE; decisioni del Consiglio 2014/862/PESC e (PESC) 2015/620; regolamenti del Consiglio n. 1275/2014 e n. 2015/614]

(v. punti 96‑98)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune–Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo–Congelamento dei capitali–Diritti della difesa–Comunicazione degli elementi a carico–Decisione successiva che ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure–Insussistenza di nuovi motivi–Violazione del diritto di essere ascoltato–Insussistenza

[Decisioni del Consiglio 2014/862/PESC e (PESC) 2015/620; regolamenti del Consiglio n. 1275/2014 e n. 2015/614]

(v. punto 97)

6. 

Diritto dell’Unione europea–Principi–Diritti della difesa–Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo–Congelamento dei capitali delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda detta Repubblica–Diritto di accesso ai documenti–Diritto di essere ascoltato–Diritti subordinati ad una domanda in tal senso al Consiglio

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisioni del Consiglio 2014/862/PESC e (PESC) 2015/620; regolamenti del Consiglio n. 1275/2014 e n. 2015/614]

(v. punto 102)

7. 

Ricorso di annullamento–Motivi di ricorso–Difetto o insufficienza di motivazione–Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

(v. punti 109, 110)

8. 

Atti delle istituzioni–Motivazione–Obbligo–Portata–Congelamento dei capitali delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo–Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti–Ammissibilità di una motivazione sommaria–Limiti–Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata

[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisioni del Consiglio 2014/862/PESC e (PESC) 2015/620; regolamenti del Consiglio n. 1275/2014 e n. 2015/614]

(v. punti 111‑113)

9. 

Politica estera e di sicurezza comune–Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo–Congelamento dei capitali delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda detta Repubblica–Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica–Violazione del principio di proporzionalità–Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17, § 1; decisioni del Consiglio 2014/862/PESC e (PESC) 2015/620; regolamenti del Consiglio n. 1275/2014 e n. 2015/614]

(v. punti 123‑125)

Oggetto

Nella causa T‑107/15, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2014, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2014, L 346, pag. 36), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio, del 1o dicembre 2014, recante attuazione dell’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2014, L 346, pag. 3) e, ove necessario, a che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2005, L 193, pag. 1), sia dichiarato inapplicabile alla ricorrente e, nella causa T‑347/15, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/620 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2015, L 102, pag. 43), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/614 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che attua l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1183/2005 (GU 2015, L 102, pag. 10) e, ove necessario, a che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1183/2005 sia dichiarato inapplicabile alla ricorrente.

Dispositivo

1) 

Le cause T‑107/15 e T‑347/15 sono riunite ai fini della sentenza.

2) 

I ricorsi sono respinti.

3) 

L’Uganda Commercial Impex Ltd è condannata alle spese.

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