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Document 62014TJ0723
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2016 (Estratti).
HX contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di capitali – Adattamento delle conclusioni – Errore di valutazione.
Causa T-723/14.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2016 (Estratti).
HX contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di capitali – Adattamento delle conclusioni – Errore di valutazione.
Causa T-723/14.
Court reports – general
Causa T‑723/14
(pubblicazione per estratto)
HX
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali — Adattamento delle conclusioni — Errore di valutazione»
Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2016
Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Obbligo per il ricorrente di presentare detta domanda con atto separato – Insussistenza – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 2)
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del sindacato giurisdizionale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento di una persona che trae vantaggio dalle politiche condotte dal regime siriano e oggetto di una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Ammissibilità – Presupposti
(Decisione del Consiglio 2013/255/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione, a carico dei dirigenti delle principali imprese della Siria, di sostegno al regime siriano – Insussistenza
(Decisione del Consiglio 2013/255/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012)
Dall’articolo 86, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale emerge che, quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale della procedura, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo. L’adattamento del ricorso è effettuato con atto separato ed entro il termine previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE entro il quale può essere chiesto l’annullamento dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso. Pertanto, una domanda di adattamento del ricorso presentata oralmente, in udienza, è irricevibile.
(v. punti 28, 29)
V. il testo della decisione.
(v. punto 38)
V. il testo della decisione.
(v. punti 39‑41)
L’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011, riguardano in sostanza le persone e le entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o che lo sostengono, le persone e le entità ad esse associate nonché tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da dette persone o entità. Orbene, né la decisione 2013/255 né il regolamento n. 36/2012 recano una definizione delle nozioni di vantaggio tratto dalle politiche del regime siriano o di sostegno fornito a tale regime. Gli atti suddetti non contengono neppure precisazioni riguardo alle modalità di prova di tali elementi. Pertanto, né la decisione 2013/255 né il regolamento n. 36/2012 istituiscono presunzioni di sostegno al regime siriano a carico dei dirigenti delle principali imprese in Siria. Di conseguenza, dalla semplice qualità di uomo d’affari importante non si può dedurre che la persona di cui trattasi fornisca sostegno al regime siriano o che essa tragga vantaggio dalle politiche di quest’ultimo.
A tal riguardo, documentazione fornita dal Consiglio che si limiti a descrivere le società di un gruppo non soggette a misure restrittive nonché i loro settori di attività, senza tuttavia evidenziare altri elementi idonei a dimostrare il sostegno che la persona che dirige tale gruppo fornisce al regime in carica o il vantaggio che essa trae dalle politiche di quest’ultimo, contiene soltanto informazioni generali e non fornisce alcuna precisazione in merito al nesso tra tali fatti e la circostanza di trarre vantaggio delle politiche di tale regime o di fornire il proprio sostegno a quest’ultimo. Informazioni siffatte non sono idonee a dimostrare l’esistenza di un tale sostegno o di un tale vantaggio.
(v. punti 44, 49, 50)